CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34125/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANZA di Catanzaro.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa CorteCristina Marzagalli, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettatola richiesta di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ammettendo lo stesso alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, l. 26 luglio1975, n. 354 (Ord. pen.), richiesta in via subordinata, per il restante periodo di pena dascontare.2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio dimotivazione.Lamenta il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza non ha considerato il percorsoriabilitativo intrapreso dopo la condanna, facendo genericamente leva sulla natura e gravità delreato in espiazione, risalente a ben otto anni fa, su una denuncia del 2024, che ben potrebbeesitare in una richiesta di archiviazione, tenuto conto che nel 2025 non se ne ha alcuna notizia,e su precedenti penali non pertinenti in quanto riguardanti la moglie del condannato. Si duoleche non sia stato considerato che Roma non abbia più alcun rapporto con le persone coinvoltenel processo penale nell’ambito del quale veniva condannato e che, a far data dal 22 luglio2017, lavori alle dipendenze di una società di lavorazione e smaltimento dei rifiuti con sede inBrindisi, con funzioni di responsabile tecnico dell’impianto e preposto al trasporto. E insiste perl’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficientel'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati perlegge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementipositivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolareall’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principioper il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di unserio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione- che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà diammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativiall'emenda del soggetto e alle finalità rieducative.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendoprescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa,dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo alcomportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna inesecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positivaevoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento socialericorrente Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Non essendoricavabile dal sistema una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità diciascuno al servizio sociale, il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazioneconcreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmenteritenere che l’affidamento si riveli proficuo, valorizzando tutti i fattori che vengano in luce, qualii precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenzadi nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni piùprofonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta divita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante ( daultimo Sez. 1, n. 34135 del 31/05/2024, Grimaldi, non massimata).Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimentosociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al serviziosociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di dettamisura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti allavalutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424; insenso conforme Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018 - dep. 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276185, che osserva che è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento inprova al servizio sociale che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi alcomportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suoreinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redattodall'UEPE e annulla l'ordinanza di rigetto per vizio di motivazione nella quale non risultavachiarito se la mancanza del programma fosse da imputarsi alla ricorrente o all'impossibilità direperire un'attività lavorativa o di volontariato).Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principisopra indicati.Invero, il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto del fatto che le attività organizzate peril traffico illecito di rifiuti per cui Gregorini veniva condannato risultano commesse in periodorisalente (dal 2014 al 2017), valorizza, ai fini dell’esclusione della misura alternativa richiestain via principale, due denunce, rispettivamente del 2022 e del 2024, per traffico illecito di rifiuticommesso dal medesimo in qualità di direttore tecnico della società di smaltimento di rifiutiBri-ecologica s.r.l., senza però approfondirne la consistenza e per la seconda addirittura senzaverificarne l’esito. E ciò anche a fronte di una relazione dell’Uepe, favorevole alla concessionedella misura più blanda, che evidenzia come lo stesso si sia relazionato col servizio sociale inmaniera responsabile ed adeguata al contesto collaborando attivamente per il buon esito degliinterventi professionali, consapevole della portata del beneficio invocato, e come, oltre adaffrontare un gravoso impegno lavorativo giornaliero (dalle sei del mattino sino a tardopomeriggio), sia disponibile ad attività di volontariato e intenda effettuare una donazione infavore di un ente che si occupa di tutela dell’ambiente.2. Si impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovogiudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diCatanzaro.Così deciso, il 24 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]