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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2017

Cassazione n. 22509/2023

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7 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23069/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 405, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1313/2017depositata il 06/07/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gestore della Casa protetta [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione dei contratti stipulati con l’.A.S.P. di Cosenza negli anni 2008 e 2009, avendo erogato prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ritenuti meritevoli di cure e assistenza in base a provvedimenti della stessa A.S.P., chiedeva al Tribunale di Catanzaro la condanna della Regione Calabria al pagamento della quota del 50% della retta giornaliera gravante sul Fondo sociale regionale gestito dalla Regione, avendo l’A.S.P. provveduto ad erogare la quota della restante parte della retta remunerata con fondi gestiti dalle Aziende sanitarie medesime.

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza resa all’esito del procedimento di cui all’art. 702 ter c.p.c., accoglieva la domanda e condannava la Regione Calabria a corrispondere alla Pegaso s.r.l. la somma di euro 571,687,62 oltre alle spese del giudizio.

L’ordinanza anzidetta veniva impugnata dalla Regione Calabria innanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n.1313/2017, pubblicata il 6.7.2017 di cui all’epigrafe, riformava la decisione impugnata, escludendo che la Regione Calabria dovesse corrispondere somme sulla base di una convenzione della quale non era stata parte né potendosi profilare l’azione di indebito arricchimento in ragione dell’esistenza di un’azione diretta del creditore nei confronti della parte contrattuale tenuta all’adempimento dell’obbligazione e condannando la Pegaso alla restituzione delle somme medio tempore versate dalla Regione in esecuzione della sentenza di primo grado ed i difensori distrattari della medesima società alla restituzione di tutte le somme ricevute per le spese distratte. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, al quale ha resistito la Regione Calabria con controricorso, poi costituendosi con nuovo difensore.

Le parti hanno depositato memorie.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 giugno 2023.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 1372 c.c., c.10, d.l. n. 324/1993, conv. dalla legge n.423/1993.

La Corte di appello, escludendo che la Regione Calabria fosse tenuta a corrispondere quanto richiesto dalla ricorrente in quanto estranea alla convenzione sottoscritta con l’A.S.P. di Cosenza, si sarebbe adeguata ad alcuni precedenti resi da un unico relatore della sezione prima di questa Corte di cassazione, disattendendo altri precedenti ed uno addirittura delle Sezioni Unite, senza per nulla considerare la portata precettiva dell’art.1, c.10, d.l.n.324 cit., dal quale si sarebbe dovuto desumere che la Regione Calabria era incaricata del pagamento delle rette in quanto ente finanziatore delle Aziende sanitarie, come appunto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n.5896/1997, paradossalmente richiamata dalle sentenze di questa sezione rese negli anni 2016 e 2017 richiamate dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione.

Con il secondo motivosi deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 1372, c.2 c.c., 17-18 L.R.

Calabria n.22/2007, 49 L.R.

Calabria n.47/2011, 41 c.4 L.R.

Calabria n.69/2012, L.R.

Calabria n.12/2015, L.R.

Calabria n.40/2016, 16 c.6, L.R.

Calabria n.44/2016.

Secondo la ricorrente la normativa regionale di riferimento sopra indicata, laddove prevedeva la copertura a carico della Regione Calabria dei debiti pregressi delle strutture che erogano servizi socio-sanitari da parte della Regione, costituiva una sorta di interpretazione autentica del quadro convenzionale insorto fra le parti, confermando l’esistenza della legittimazione passiva della Regione Calabria rispetto alle quote socioassistenziali coperte dal Fondo sociale regionale; ciò in ragione dell’effetto diretto nei rapporti Regione/struttura privata della normativa anzidetta, ciò ponendosi in antitesi con i principi affermati dalla Corte di appello sulla base di quanto affermato da Cass. n. 11925/2017.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e dell’art.1, c.10, d.l. n. 324/1993, cit.

Secondo la ricorrente il ricordato art.1, c.10, impedirebbe alla stessa di agire nei confronti dell’A.S.P. di Cosenza, ricorrendo dunque il requisito della sussidiarietà postulato dall’art. 2041 e 2042 c.c..

I tre motivi appena esposti, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La questione qui al vaglio del Collegio è infatti sovrapponibile, quanto alla riferibilità alla R egione Calabr ia delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni stipulate da imprese che offrono servizi socioassistenziali e Aziende sanitaria locali nella Regione Calabria remunerate in parte con somme provenienti dal Fondo sociale regionale a quelle già decisa da questa stessa sezione.

Si è in particolare ritenuto, dando continuità all’orientamento espresso nella n. 18604/2020 (conf. a Cass. 7745/2020, Cass.2237/2016), la assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che la disciplina che demanda alle A.S.L. (o A .S.P. ) ogni potere d’intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l’instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla Regione i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le A.S.L. delle risorse economiche necessarie per l’effettuazione dei predetti interventi, cosicché deve escludersi che l’esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della Regione, essendo questa rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l’A.S.P.di Catanzaro e priva di ogni competenza al riguardo; come già in altre circostanze osservato, non rileva in contrario il richiamo della sentenza impugnata alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione “che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la Regione e l’A.S.L. competente per territorio” (Cass. n. 11924/2017) - Cass.n.38187/2021-.

La stessa questione è stata poi affrontata espressamente anche da Cass. n. 25851/2020 che ha affrontato e disatteso parte delle censure che risultano sovrapponibili a quelle sostenute nel presente ricorso in quanto, essendosi sostenuto dalla struttura che aveva espletato prestazioni socio sanitarie sulla base di accordo concluso con l’A.S.P. di Cosenza che la sentenza della Corte di appello, con la quale era stata esclusa la responsabilità della Regione Calabria: a) non aveva fatto corretta applicazione della normativa, male interpretando ilD.L. n. 324 del 1993, art. 1, c . 10, per il quale, nei rapporti con le strutture private convenzionate, si deve considerare debitore inadempiente l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché la A.S.L.; b) aveva travisato la giurisprudenza di legittimità - Cass.n.12295/201 7 - applicandola erroneamente al caso di specie, escludendo, in ragione della delega di ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza socio- sanitaria alle A.S.L., che la Regione avesse compiti diversi da quelli di programmazione, coordinamento e vigilanza, compresa la ripartizione tra le A.S.L. delle risorse economiche; c) aveva sostenuto senza un’adeguata motivazione, oltre che erroneamente, che in tali disposizioni non vi fosse alcun riferimento alle possibili forme di responsabilità della Regione; d) aveva violato le disposizioni regionali di natura finanziaria regolanti l’istituzione e il funzionamento del fondo regionale in materia socio sanitaria – L.R. n. 69 del 2012, L.R. n. 47 del 2011, L.R. n. 12 del 2015-, ritenendo irragionevolmente e senza motivazione che esse non contenessero alcun riferimento a possibili forme di responsabilità della Regione ed avrebbe omesso di leggere la normativa regionale in parallelo con ilD.L. n. 324 del 1993, convertito in L. n. 423 del 19 93, così non avvedendosi della ricorrenza dell’obbligo della Regione di pagare il 30% delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate.

Orbene,nel disattendere le superiori censure qui sintetizzate, Cass.n. 25851/2010 ha ritenuto “che dovesse escludersi che l’esecuzione delle prestazioni rese in favore degli assistiti avesse fatto sorgere obbligazioni a carico della Regione.

Il fatto che il 30% della tariffa gravasse sul [OSCURATO:PERSONA] non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinato ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed ente erogante, escludendo, in assenza di una disposizione di legge comportante un vincolo per l’[OSCURATO:PERSONA] di instaurare rapporti con i terzi, ogni obbligo della Regione, rimasta estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette.

Più specificamente, è stato ritenutopacifico che né la L .

R. n. 23 del 2003, art. 7, riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all’area dei servizi socio-sanitari, né la L.R. n. 24 del 2008, art. 13 , il quale esclude l’efficacia diretta di tali contratti nei confronti della Regione, (cfr.Cass. 31/10/2016, nn. 22037, 22038 e 22039; Cass.11/11/2016, n. 23067) e tantomeno la Delib. n. 685 del 2002, siano fonte di instaurazione ex legeda parte della Regione Calabria di rapporti con i terzi (in tal senso, con specifico riferimento alla funzione della Delib. [OSCURATO:PERSONA], cfr.Cass. 05/07/2018, n. 17587) […] Deve essere ribadita, dunque, la conclusione più volte affermata da questa Corte (e d alla giurisprudenza richiamata ancheCass. 12/05/2017, n. 11924; Cass. 5/07/2018, n. 17587;Cass. 28/02/2019, n. 5982) nel senso della estraneità della Regione Calabria alla concreta gestione dei servizi socio - sanitari e soprattutto dell’irriferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle A.S.L. e deve confermarsi in capo alla Regione Calabria solo la competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore.

Si tratta, come pure è stato specificato da questa Corte, di una precisa scelta della Regione Calabria, perché se è vero che “il sistema sanitario nazionale istituito con laL. n. 833 del 1978, è stato attuato attraverso ilD.

Lgs. n. 502 del 1992, che ha “regionalizzato la sanità”, “le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all’interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l’esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento” (cfr. Cass. 17587/ 2018, cit.).

Al diritto vivente consolidato – e stante l’unicità del precedente di segno opposto - Cass. n. 11258 dell’11/06/2020 - va data continuità,neppure potendosi ritenere che le disposizioni normative invocate dalla ricorrente - a pag.16 del ricorso concernenti provvedimenti legislativi relativi al riconoscimento di provvidenze finanziarie per debiti pregressi relativi a prestazioni socio-sanitarie erogate dalla R egione – L .

R .

C alabria nn. 69/2012 - art.41 - , n.12/2015-art.9-, n. 44/2016 - art.16, c.6 - possano orientare in senso diverso da quello al quale si è qui fatto cenno.

Ed invero, , tali misure di ordine finanziario si rifer iscono a prestazioni erogate dalle Regione Calabria evidentemente diverse da quelle delle quali qui si discute, trattandosi di prestazioni rese incontestabilmente - per come premesso dalla stessa società Pegaso- sulla base di accord o stipulat o dalla casa di riposo con la A.S.P.di Cosenza.

Ed è appena il caso di evidenziare che proprio in forza della disciplina normativa specificamente introdotta dalla Regione Calabria in tema di servizi sociali integrati risultano numerosi i soggetti tenuti alla gestione ed erogazione di prestazioni socio- sanitarie -v., infatti, art.1, c.7, L.R. n. 23 del 2003- e di tipologia di prestazioni socio-sanitarie - cfr., ancora, artt. 4 e 7 , L.R .

Calabria n.23/2003- non potendosi dunque inferire da tale quadro normativo sopravvenuto la volontà legislativa di modificare l’assetto convenzionale dei rapporti in essere concernenti i servizi socio-assistenziali erogati da case di riposo in base a quanto previsto dalla medesima normativa regionale in favore della Azienda sanitaria provinciale di Cosenza - art.7,c.2, lett. g) , L .

R .

Calabria n.23/2002-.

Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 345, 352, 189, 153, c.2, e 294 c.p.c.

La Corte di appello, accogliendo la domanda di restituzione delle somme in dipendenza della riforma della sentenza impugnata, non si sarebbe uniformata alla giurisprudenza di questa Corte che impone al soggetto richiedente la restituzione di quanto versato sulla base della sentenza di primo grado l’onere di dimostrare la posteriorità del pagamento rispetto alla proposizione dell’appello se la domanda non viene formulata nell’atto di impugnazione ma in sede di precisazione delle conclusioni, non potendosi nemmeno ritenere tempestivamente prodotte le ordinanze di assegnazione ed il precetto, privi di date.

Con il quinto motivo si deduce la nullit à della sentenza per violazione degli artt.111 Cost., 112 e 132 c.p.c. , 118 disp. att. c.p.c. per assenza di motivazione laddove era stato ritenuto apoditticamente l’intervenuto pagamento delle somme sulla base della documentazione versata.

Con il sesto motivo si deduce la violazione dell’art.2697 c.c.

La Corte di appello avrebbe erroneamente posto a carico della Pegaso l’onere di provare che le ordinanze di assegnazione non erano andate a buon fine, spettando invece alla Regione Calabria la prova positiva dell’avvenuto pagamento delle somme provenienti dall’ordinanza decisoria di condanna pronunziata dal Tribunale e riformata dalla Corte di appello.

Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che meritano un esame congiunto stante la loro stretta connessione, sono inammissibili.

Quanto alle prospettate violazioni di natura processuale, collegate alla dedotta tardività della domanda di restituzione della produzione documentale operata a sostegno dell’avvenuto incasso delle somme oggetto della statuizione di condanna pronunziata dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro successivamente riformata dalla Corte di appello, la censura difetta di autosufficienza.

Ed infatti, avendo la Corte di appello ritenuto correttamente proposta in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di restituzione delle somme formulata sulla base della documentazione prodotta in quella circostanza, per ritenere fondato il vizio processuale sarebbe stata necessaria l’allegazione che la documentazione anzidetta era stata prodotta tardivamente rispetto alla proposizione dell’atto di appello in quanto relativa al pagamento avvenuto in epoca anteriore e, dunque, tardivamente indicato dalla parte soccombente in primo grado solo in epoca successiva alla proposizione dell’atto di appello.

Ciò perché la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il presupposto della domanda di restituzione è costituito dall’avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione qua ante.

Ciò comporta che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione. (Cass. civ., Sez. 3^, 08/08/2002, n. 12011; Cass. civ., Sez. 3^, 03/08/2004, n. 14816, Cass.n. 11244 del 18/07/2003,, Cass.n.2292/2018, Cass.n.7144/2021 ).

Ora, è ben evidente che la ricorrente non ha in alcun modo allegato tale circostanza dalla quale soltanto sarebbe stato possibile scrutinare il prospettato vizio di tardività della domanda di restituzione, anzi sostenendo che era onere del soccombente specificare in modo analitico la data in cui il pagamento sarebbe avvenuto, senza però considerare la data di proposizione – anteriore all’anno 2012- del giudizio di appello ricavabile dalla sentenza impugnata -r.g. n.128/2011- e quella delle ordinanze indicate a sostegno dell’avvenuto pagamento – collocate temporalmente fra l’anno 2012 e l’anno 2013 -cfr. pag. 11 nota 5 sent.

Impugnata-.

Ciò che conclama in punto di fatto la posteriorità dei pagamenti rispetto alla proposizione dell’appello e , dunque, l’inammissibilità della censura, ove la stessa tenda a sollecitare da parte di questa Corte la valutazione in ordine alla ritualità della domanda di restituzione operata congruamente dalla Corte di appello con giudizio non sindacabile in questa sede.

Occorre anzi aggiungere che la sentenza impugnata, per un verso, rispetta i canoni del c.d. minimo costituzionale tracciati dalle Sezioni Unite di questa Corte -Cass.

S.U. n.8053/2014-, avendo esposto le ragioni che hanno condotto la Corte di appello ad accogliere la domanda di restituzione delle somme che la Regione Calabria era stata condannata a versare alla società Pegaso in forza della sentenza di primo grado riformata, individuando gli elementi a suo dire idonei a giustificare la prova dell’avvenuto incasso delle stesse da parte della casa di cura.

Ciò che esclude, appunto, l’apparenza della motivazione.

Per altro verso, tanto il quinto quanto il sesto motivo sono inammissibili poiché non colgono compiutamente la ratio decidendi posta a base della pronunzia che ha ordinato la restituzione delle somme corrisposta in forza della sentenza del Tribunale di Catanzaro dalla Regione Calabria, con la quale è stato ritenuto, sulla base della documentazione prodotta da quest’ultima, l’avvenuto incasso delle somme da parte della Casa di cura e dei procuratori distrattari.

Ciò sulla base di una valutazione meritale non sindacabile in sede di legittimità, risultando quindi mal poste le censure laddove prospettano la violazione del principio dell’onere della prova.

Con il settimo motivosi deduce, infine, la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 93 e 101 c.p.c., 2909 c.c. nella parte in cui la Corte di appello avrebbe condannato i difensori distrattari alla restituzione delle somme a titolo di spese processuali.

La Corte di appello dopo avere riconosciuto chei difensori della Pegaso non erano parti del giudizio di appello, avrebbe leso le garanzie difensive che nel caso concreto avrebbe dovuto riguardare, attraverso l’articolazione di mezzi istruttori, la prova dell’effettivo pagamento delle spese distratteche si sarebbe dovuta raccogliere nel contraddittorio delle parti e che in base alla conclusione del giudice di appello sarebbe stata, per converso, indebitamente impedita ai difensori.

Il settimo motivo, concernente la questione relativa alla restituzione delle somme da parte dei difensori distrattari, difensori della Pegaso nel giudizio di primo grado che la Corte di appello ha disposto ritenendo provato l’avvenuto incasso delle somme da parte dei difensori, è infondato.

Questa Corte ha ritenuto che l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale; ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio - conf.

Cass . n. 25247 del 25/10/2017, Cass. n. 9062/2010 - . [OSCURATO:PERSONA].n.9062/2010 ha poi dato atto che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione e cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (Cass., nn. 8458/95, 5664/98, 3356/99, 3624/01, 12104/03, f 20321/05, 4792/06, 20531/08).

In base a tale indirizzo, dunque, corroborato da Cass., nn. 762/62, 1910/62, 4378/85, 11912/1992, il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, e che è dunque legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questo, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.

Orbene, nel caso di specie la Corte di appello, con valutazione meritale insindacabile da parte di questa Corte, ha ritenuto provato l’avvenuto pagamento e non è dunque entrata nel merito della questione concernente i presupposti in sé della distrazione.

Nessuna violazione di ordine processuale del tipo di quella prospettata dalla ricorrente può dunque profilarsi.

E ciò proprio per quanto specificato da Cass. n. 9062 del 15/04/2010, la quale ha osservato che "l'istanza di distrazione non è rivolta "contro" l'altra parte e non introduce dunque una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.

Ne consegue che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti, e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale".

Tale statuizione ha così evidenziato la coerenza della soluzione adottata rispetto a quanto si verifica con riguardo alla stessa pronuncia (poi riformata) che ha disposto la distrazione; anch'essa produttiva di effetti diretti nei confronti del procuratore distrattario, ancorché non parte del giudizio: "così come il difensore non è parte nel giudizio benché l'art. 93 c.p.c., preveda che il giudice possa condannare la controparte soccombente al pagamento delle spese direttamente in suo favore, allo stesso modo non lo diventa se, disposta la distrazione ed effettuato dal soccombente il pagamento, questi richieda in appello la riforma della sentenza per motivi che non si appuntino specificamente contro l'attribuzione delle spese al difensore della parte vittoriosa, ma attengano invece alla causa quale si è svolta tra le parti del rapporto controverso.

In tal caso il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra), come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione".

Da ciò non può che conseguire il rigetto del motivo.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della Regione Calabria in euro 12.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23069/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 405, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1313/2017depositata il 06/07/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gestore della Casa protetta [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione dei contratti stipulati con l’.A.S.P. di Cosenza negli anni 2008 e 2009, avendo erogato prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ritenuti meritevoli di cure e assistenza in base a provvedimenti della stessa A.S.P., chiedeva al Tribunale di Catanzaro la condanna della Regione Calabria al pagamento della quota del 50% della retta giornaliera gravante sul Fondo sociale regionale gestito dalla Regione, avendo l’A.S.P. provveduto ad erogare la quota della restante parte della retta remunerata con fondi gestiti dalle Aziende sanitarie medesime. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza resa all’esito del procedimento di cui all’art. 702 ter c.p.c., accoglieva la domanda e condannava la Regione Calabria a corrispondere alla Pegaso s.r.l. la somma di euro 571,687,62 oltre alle spese del giudizio. L’ordinanza anzidetta veniva impugnata dalla Regione Calabria innanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n.1313/2017, pubblicata il 6.7.2017 di cui all’epigrafe, riformava la decisione impugnata, escludendo che la Regione Calabria dovesse corrispondere somme sulla base di una convenzione della quale non era stata parte né potendosi profilare l’azione di indebito arricchimento in ragione dell’esistenza di un’azione diretta del creditore nei confronti della parte contrattuale tenuta all’adempimento dell’obbligazione e condannando la Pegaso alla restituzione delle somme medio tempore versate dalla Regione in esecuzione della sentenza di primo grado ed i difensori distrattari della medesima società alla restituzione di tutte le somme ricevute per le spese distratte. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, al quale ha resistito la Regione Calabria con controricorso, poi costituendosi con nuovo difensore. Le parti hanno depositato memorie. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 giugno 2023. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 1372 c.c., c.10, d.l. n. 324/1993, conv. dalla legge n.423/1993. La Corte di appello, escludendo che la Regione Calabria fosse tenuta a corrispondere quanto richiesto dalla ricorrente in quanto estranea alla convenzione sottoscritta con l’A.S.P. di Cosenza, si sarebbe adeguata ad alcuni precedenti resi da un unico relatore della sezione prima di questa Corte di cassazione, disattendendo altri precedenti ed uno addirittura delle Sezioni Unite, senza per nulla considerare la portata precettiva dell’art.1, c.10, d.l.n.324 cit., dal quale si sarebbe dovuto desumere che la Regione Calabria era incaricata del pagamento delle rette in quanto ente finanziatore delle Aziende sanitarie, come appunto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n.5896/1997, paradossalmente richiamata dalle sentenze di questa sezione rese negli anni 2016 e 2017 richiamate dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione. Con il secondo motivosi deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 1372, c.2 c.c., 17-18 L.R. Calabria n.22/2007, 49 L.R. Calabria n.47/2011, 41 c.4 L.R. Calabria n.69/2012, L.R. Calabria n.12/2015, L.R. Calabria n.40/2016, 16 c.6, L.R. Calabria n.44/2016. Secondo la ricorrente la normativa regionale di riferimento sopra indicata, laddove prevedeva la copertura a carico della Regione Calabria dei debiti pregressi delle strutture che erogano servizi socio-sanitari da parte della Regione, costituiva una sorta di interpretazione autentica del quadro convenzionale insorto fra le parti, confermando l’esistenza della legittimazione passiva della Regione Calabria rispetto alle quote socioassistenziali coperte dal Fondo sociale regionale; ciò in ragione dell’effetto diretto nei rapporti Regione/struttura privata della normativa anzidetta, ciò ponendosi in antitesi con i principi affermati dalla Corte di appello sulla base di quanto affermato da Cass. n. 11925/2017. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e dell’art.1, c.10, d.l. n. 324/1993, cit. Secondo la ricorrente il ricordato art.1, c.10, impedirebbe alla stessa di agire nei confronti dell’A.S.P. di Cosenza, ricorrendo dunque il requisito della sussidiarietà postulato dall’art. 2041 e 2042 c.c.. I tre motivi appena esposti, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La questione qui al vaglio del Collegio è infatti sovrapponibile, quanto alla riferibilità alla R egione Calabr ia delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni stipulate da imprese che offrono servizi socioassistenziali e Aziende sanitaria locali nella Regione Calabria remunerate in parte con somme provenienti dal Fondo sociale regionale a quelle già decisa da questa stessa sezione. Si è in particolare ritenuto, dando continuità all’orientamento espresso nella n. 18604/2020 (conf. a Cass. 7745/2020, Cass.2237/2016), la assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che la disciplina che demanda alle A.S.L. (o A .S.P. ) ogni potere d’intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l’instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla Regione i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le A.S.L. delle risorse economiche necessarie per l’effettuazione dei predetti interventi, cosicché deve escludersi che l’esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della Regione, essendo questa rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l’A.S.P.di Catanzaro e priva di ogni competenza al riguardo; come già in altre circostanze osservato, non rileva in contrario il richiamo della sentenza impugnata alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione “che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la Regione e l’A.S.L. competente per territorio” (Cass. n. 11924/2017) - Cass.n.38187/2021-. La stessa questione è stata poi affrontata espressamente anche da Cass. n. 25851/2020 che ha affrontato e disatteso parte delle censure che risultano sovrapponibili a quelle sostenute nel presente ricorso in quanto, essendosi sostenuto dalla struttura che aveva espletato prestazioni socio sanitarie sulla base di accordo concluso con l’A.S.P. di Cosenza che la sentenza della Corte di appello, con la quale era stata esclusa la responsabilità della Regione Calabria: a) non aveva fatto corretta applicazione della normativa, male interpretando ilD.L. n. 324 del 1993, art. 1, c . 10, per il quale, nei rapporti con le strutture private convenzionate, si deve considerare debitore inadempiente l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché la A.S.L.; b) aveva travisato la giurisprudenza di legittimità - Cass.n.12295/201 7 - applicandola erroneamente al caso di specie, escludendo, in ragione della delega di ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza socio- sanitaria alle A.S.L., che la Regione avesse compiti diversi da quelli di programmazione, coordinamento e vigilanza, compresa la ripartizione tra le A.S.L. delle risorse economiche; c) aveva sostenuto senza un’adeguata motivazione, oltre che erroneamente, che in tali disposizioni non vi fosse alcun riferimento alle possibili forme di responsabilità della Regione; d) aveva violato le disposizioni regionali di natura finanziaria regolanti l’istituzione e il funzionamento del fondo regionale in materia socio sanitaria – L.R. n. 69 del 2012, L.R. n. 47 del 2011, L.R. n. 12 del 2015-, ritenendo irragionevolmente e senza motivazione che esse non contenessero alcun riferimento a possibili forme di responsabilità della Regione ed avrebbe omesso di leggere la normativa regionale in parallelo con ilD.L. n. 324 del 1993, convertito in L. n. 423 del 19 93, così non avvedendosi della ricorrenza dell’obbligo della Regione di pagare il 30% delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate. Orbene,nel disattendere le superiori censure qui sintetizzate, Cass.n. 25851/2010 ha ritenuto “che dovesse escludersi che l’esecuzione delle prestazioni rese in favore degli assistiti avesse fatto sorgere obbligazioni a carico della Regione. Il fatto che il 30% della tariffa gravasse sul [OSCURATO:PERSONA] non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinato ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed ente erogante, escludendo, in assenza di una disposizione di legge comportante un vincolo per l’[OSCURATO:PERSONA] di instaurare rapporti con i terzi, ogni obbligo della Regione, rimasta estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette. Più specificamente, è stato ritenutopacifico che né la L . R. n. 23 del 2003, art. 7, riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all’area dei servizi socio-sanitari, né la L.R. n. 24 del 2008, art. 13 , il quale esclude l’efficacia diretta di tali contratti nei confronti della Regione, (cfr.Cass. 31/10/2016, nn. 22037, 22038 e 22039; Cass.11/11/2016, n. 23067) e tantomeno la Delib. n. 685 del 2002, siano fonte di instaurazione ex legeda parte della Regione Calabria di rapporti con i terzi (in tal senso, con specifico riferimento alla funzione della Delib. [OSCURATO:PERSONA], cfr.Cass. 05/07/2018, n. 17587) […] Deve essere ribadita, dunque, la conclusione più volte affermata da questa Corte (e d alla giurisprudenza richiamata ancheCass. 12/05/2017, n. 11924; Cass. 5/07/2018, n. 17587;Cass. 28/02/2019, n. 5982) nel senso della estraneità della Regione Calabria alla concreta gestione dei servizi socio - sanitari e soprattutto dell’irriferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle A.S.L. e deve confermarsi in capo alla Regione Calabria solo la competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore. Si tratta, come pure è stato specificato da questa Corte, di una precisa scelta della Regione Calabria, perché se è vero che “il sistema sanitario nazionale istituito con laL. n. 833 del 1978, è stato attuato attraverso ilD. Lgs. n. 502 del 1992, che ha “regionalizzato la sanità”, “le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all’interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l’esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento” (cfr. Cass. 17587/ 2018, cit.). Al diritto vivente consolidato – e stante l’unicità del precedente di segno opposto - Cass. n. 11258 dell’11/06/2020 - va data continuità,neppure potendosi ritenere che le disposizioni normative invocate dalla ricorrente - a pag.16 del ricorso concernenti provvedimenti legislativi relativi al riconoscimento di provvidenze finanziarie per debiti pregressi relativi a prestazioni socio-sanitarie erogate dalla R egione – L . R . C alabria nn. 69/2012 - art.41 - , n.12/2015-art.9-, n. 44/2016 - art.16, c.6 - possano orientare in senso diverso da quello al quale si è qui fatto cenno. Ed invero, , tali misure di ordine finanziario si rifer iscono a prestazioni erogate dalle Regione Calabria evidentemente diverse da quelle delle quali qui si discute, trattandosi di prestazioni rese incontestabilmente - per come premesso dalla stessa società Pegaso- sulla base di accord o stipulat o dalla casa di riposo con la A.S.P.di Cosenza. Ed è appena il caso di evidenziare che proprio in forza della disciplina normativa specificamente introdotta dalla Regione Calabria in tema di servizi sociali integrati risultano numerosi i soggetti tenuti alla gestione ed erogazione di prestazioni socio- sanitarie -v., infatti, art.1, c.7, L.R. n. 23 del 2003- e di tipologia di prestazioni socio-sanitarie - cfr., ancora, artt. 4 e 7 , L.R . Calabria n.23/2003- non potendosi dunque inferire da tale quadro normativo sopravvenuto la volontà legislativa di modificare l’assetto convenzionale dei rapporti in essere concernenti i servizi socio-assistenziali erogati da case di riposo in base a quanto previsto dalla medesima normativa regionale in favore della Azienda sanitaria provinciale di Cosenza - art.7,c.2, lett. g) , L . R . Calabria n.23/2002-. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 345, 352, 189, 153, c.2, e 294 c.p.c. La Corte di appello, accogliendo la domanda di restituzione delle somme in dipendenza della riforma della sentenza impugnata, non si sarebbe uniformata alla giurisprudenza di questa Corte che impone al soggetto richiedente la restituzione di quanto versato sulla base della sentenza di primo grado l’onere di dimostrare la posteriorità del pagamento rispetto alla proposizione dell’appello se la domanda non viene formulata nell’atto di impugnazione ma in sede di precisazione delle conclusioni, non potendosi nemmeno ritenere tempestivamente prodotte le ordinanze di assegnazione ed il precetto, privi di date. Con il quinto motivo si deduce la nullit à della sentenza per violazione degli artt.111 Cost., 112 e 132 c.p.c. , 118 disp. att. c.p.c. per assenza di motivazione laddove era stato ritenuto apoditticamente l’intervenuto pagamento delle somme sulla base della documentazione versata. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell’art.2697 c.c. La Corte di appello avrebbe erroneamente posto a carico della Pegaso l’onere di provare che le ordinanze di assegnazione non erano andate a buon fine, spettando invece alla Regione Calabria la prova positiva dell’avvenuto pagamento delle somme provenienti dall’ordinanza decisoria di condanna pronunziata dal Tribunale e riformata dalla Corte di appello. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che meritano un esame congiunto stante la loro stretta connessione, sono inammissibili. Quanto alle prospettate violazioni di natura processuale, collegate alla dedotta tardività della domanda di restituzione della produzione documentale operata a sostegno dell’avvenuto incasso delle somme oggetto della statuizione di condanna pronunziata dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro successivamente riformata dalla Corte di appello, la censura difetta di autosufficienza. Ed infatti, avendo la Corte di appello ritenuto correttamente proposta in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di restituzione delle somme formulata sulla base della documentazione prodotta in quella circostanza, per ritenere fondato il vizio processuale sarebbe stata necessaria l’allegazione che la documentazione anzidetta era stata prodotta tardivamente rispetto alla proposizione dell’atto di appello in quanto relativa al pagamento avvenuto in epoca anteriore e, dunque, tardivamente indicato dalla parte soccombente in primo grado solo in epoca successiva alla proposizione dell’atto di appello. Ciò perché la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il presupposto della domanda di restituzione è costituito dall’avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione qua ante. Ciò comporta che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione. (Cass. civ., Sez. 3^, 08/08/2002, n. 12011; Cass. civ., Sez. 3^, 03/08/2004, n. 14816, Cass.n. 11244 del 18/07/2003,, Cass.n.2292/2018, Cass.n.7144/2021 ). Ora, è ben evidente che la ricorrente non ha in alcun modo allegato tale circostanza dalla quale soltanto sarebbe stato possibile scrutinare il prospettato vizio di tardività della domanda di restituzione, anzi sostenendo che era onere del soccombente specificare in modo analitico la data in cui il pagamento sarebbe avvenuto, senza però considerare la data di proposizione – anteriore all’anno 2012- del giudizio di appello ricavabile dalla sentenza impugnata -r.g. n.128/2011- e quella delle ordinanze indicate a sostegno dell’avvenuto pagamento – collocate temporalmente fra l’anno 2012 e l’anno 2013 -cfr. pag. 11 nota 5 sent. Impugnata-. Ciò che conclama in punto di fatto la posteriorità dei pagamenti rispetto alla proposizione dell’appello e , dunque, l’inammissibilità della censura, ove la stessa tenda a sollecitare da parte di questa Corte la valutazione in ordine alla ritualità della domanda di restituzione operata congruamente dalla Corte di appello con giudizio non sindacabile in questa sede. Occorre anzi aggiungere che la sentenza impugnata, per un verso, rispetta i canoni del c.d. minimo costituzionale tracciati dalle Sezioni Unite di questa Corte -Cass. S.U. n.8053/2014-, avendo esposto le ragioni che hanno condotto la Corte di appello ad accogliere la domanda di restituzione delle somme che la Regione Calabria era stata condannata a versare alla società Pegaso in forza della sentenza di primo grado riformata, individuando gli elementi a suo dire idonei a giustificare la prova dell’avvenuto incasso delle stesse da parte della casa di cura. Ciò che esclude, appunto, l’apparenza della motivazione. Per altro verso, tanto il quinto quanto il sesto motivo sono inammissibili poiché non colgono compiutamente la ratio decidendi posta a base della pronunzia che ha ordinato la restituzione delle somme corrisposta in forza della sentenza del Tribunale di Catanzaro dalla Regione Calabria, con la quale è stato ritenuto, sulla base della documentazione prodotta da quest’ultima, l’avvenuto incasso delle somme da parte della Casa di cura e dei procuratori distrattari. Ciò sulla base di una valutazione meritale non sindacabile in sede di legittimità, risultando quindi mal poste le censure laddove prospettano la violazione del principio dell’onere della prova. Con il settimo motivosi deduce, infine, la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 93 e 101 c.p.c., 2909 c.c. nella parte in cui la Corte di appello avrebbe condannato i difensori distrattari alla restituzione delle somme a titolo di spese processuali. La Corte di appello dopo avere riconosciuto chei difensori della Pegaso non erano parti del giudizio di appello, avrebbe leso le garanzie difensive che nel caso concreto avrebbe dovuto riguardare, attraverso l’articolazione di mezzi istruttori, la prova dell’effettivo pagamento delle spese distratteche si sarebbe dovuta raccogliere nel contraddittorio delle parti e che in base alla conclusione del giudice di appello sarebbe stata, per converso, indebitamente impedita ai difensori. Il settimo motivo, concernente la questione relativa alla restituzione delle somme da parte dei difensori distrattari, difensori della Pegaso nel giudizio di primo grado che la Corte di appello ha disposto ritenendo provato l’avvenuto incasso delle somme da parte dei difensori, è infondato. Questa Corte ha ritenuto che l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale; ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio - conf. Cass . n. 25247 del 25/10/2017, Cass. n. 9062/2010 - . [OSCURATO:PERSONA].n.9062/2010 ha poi dato atto che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione e cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (Cass., nn. 8458/95, 5664/98, 3356/99, 3624/01, 12104/03, f 20321/05, 4792/06, 20531/08). In base a tale indirizzo, dunque, corroborato da Cass., nn. 762/62, 1910/62, 4378/85, 11912/1992, il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, e che è dunque legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questo, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura. Orbene, nel caso di specie la Corte di appello, con valutazione meritale insindacabile da parte di questa Corte, ha ritenuto provato l’avvenuto pagamento e non è dunque entrata nel merito della questione concernente i presupposti in sé della distrazione. Nessuna violazione di ordine processuale del tipo di quella prospettata dalla ricorrente può dunque profilarsi. E ciò proprio per quanto specificato da Cass. n. 9062 del 15/04/2010, la quale ha osservato che "l'istanza di distrazione non è rivolta "contro" l'altra parte e non introduce dunque una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Ne consegue che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti, e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale". Tale statuizione ha così evidenziato la coerenza della soluzione adottata rispetto a quanto si verifica con riguardo alla stessa pronuncia (poi riformata) che ha disposto la distrazione; anch'essa produttiva di effetti diretti nei confronti del procuratore distrattario, ancorché non parte del giudizio: "così come il difensore non è parte nel giudizio benché l'art. 93 c.p.c., preveda che il giudice possa condannare la controparte soccombente al pagamento delle spese direttamente in suo favore, allo stesso modo non lo diventa se, disposta la distrazione ed effettuato dal soccombente il pagamento, questi richieda in appello la riforma della sentenza per motivi che non si appuntino specificamente contro l'attribuzione delle spese al difensore della parte vittoriosa, ma attengano invece alla causa quale si è svolta tra le parti del rapporto controverso. In tal caso il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra), come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione". Da ciò non può che conseguire il rigetto del motivo. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della Regione Calabria in euro 12.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
Sentenza Cassazione n. 22509/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris