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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16817/2026

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[OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eMARIA [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza n. 6701/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;ritenuto che,Numero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026con sentenza resa in data 24/10/2022, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e in riforma della decisione di primo grado, hacondannato la ASL Roma 1 al pagamento, in favore della società attrice,degli importi a quest’ultima dovuti a integrazione della remunerazione allastessa spettante per le prestazioni sanitarie specialistiche rese inadempimento degli accordi intercorsi tra le parti nel quadro del rapporto diaccreditamento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presso ilServizio sanitario nazionale;a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale, nell’accertare l’effettiva inesattezza degliadempimenti eseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA] 1 (con la conseguente responsabilitàdi quest’ultima per il pagamento di quanto ancora dovuto), ha ribadito lasussistenza della legittimazione passiva della Asl rispetto alla domanda dicondanna proposta dalla società attrice, dovendo ritenersi che dettadomanda fosse stata avanzata sulla base degli accordi direttamenteconclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] 1 e la stessa società; accordi di per sé inidonei acoinvolgere la diretta responsabilità della Regione Lazio, secondo quantoinfondatamente preteso dalla Asl;avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] 1 propone ricorso percassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;lo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso,cui ha fatto seguito il deposito di memoria in vista dell’adunanza collegialedel [OSCURATO:DATA_NASCITA];con ordinanza interlocutoria n. 25832 del 22/9/2025, il Collegio hadisposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione dellaquestione rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte condecreto del Presidente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026a seguito dell’emissione della sentenza delle Sezioni Unite n. 34301del 27/12/2025, la causa è stata nuovamente condotta in decisioneall’odierna adunanza collegiale;lo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato ulteriorememoria;considerato che,con l’unico motivo proposto, la [OSCURATO:PERSONA] 1 censura la sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 1, co. 10, d.l. n. 324/1993, convertitocon modificazioni nella legge n. 423/1993; dell’art. 2 del d.lgs. n.502/1992; nonché dell’art. 2, co. 2, lett. c) della legge reg.

Lazio n.18/1994 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione passivadella Asl rispetto alla domanda di condanna proposta dalla controparte, incontrasto con quanto reso palese dalla disciplina normativaespressamente richiamata in ricorso, secondo la quale detta legittimazionepassiva sarebbe piuttosto spettata in capo alla Regione Lazio;il motivo è infondato;osserva il Collegio come, con sentenza n. 34301 del 27/12/2025, leSezioni Unite di questa Corte hanno sancito il principio di diritto in forzadel quale la legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti cheerogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziendesanitarie locali, ai sensi dell’art. 8-quinques d.lgs. 502/92, spetta a questeultime, in difetto, ai sensi dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993,convertito in legge n. 423/1993, di disposizione di legge regionale o, solose richiamato in ambito contrattuale, di un provvedimento dell’autoritàregionale che indichino un diverso Ente incaricato del pagamento per glianni in contestazione (Sez.

U, Sentenza n. 34301 del 27/12/2025, Rv.676992 - 01);al fine di pervenire alla statuizione di tale principio, le Sezioni Unitehanno proceduto all’opportuna ricostruzione del quadro normativo e dellaNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, sottolineando come nelsistema scaturito dalla legge istitutiva del [OSCURATO:PERSONA],S.S.N. (legge n. 833 del 1978), contraddistinto da una primazia delsoggetto pubblico rispetto a quello privato, le convenzioni tra UnitàSanitarie Locali e strutture private si uniformavano a uno schema uniconazionale (artt. 43, 44 e 48 della l. n. 833/1978), al quale, in molti casi, siaffiancava, a livello regionale, l’individuazione di una c.d.

U.S.L. ‘capofila’,su cui, per ragioni organizzative interne, poteva essere concentrata lacompetenza ad effettuare i pagamenti diretti delle prestazioni effettuatedalle strutture convenzionate, senza che peraltro un tale schemaorganizzativo, interno al comparto amministrativo sanitario, valesse adesonerare la U.S.L. territorialmente competente dall’obbligazione dipagamento del corrispettivo (Cass. n. 5177/1995);con la riforma del S.S.N., attuata dal d.lgs. n. 502 del 1992, si èprovveduto ad una separazione dell’attività di programmazione efinanziamento del servizio sanitario (riservata allo Stato e alle regioni) daquella di concreta gestione dello stesso, affidata ad aziende sanitarie locali(che sostituirono le vecchie USL), congegnate secondo un modelloimprenditoriale imperniato sull’autonomia patrimoniale, contabile e tecnicarispetto all’ente pubblico di riferimento;socio-sanitarie pubbliche e private, in possesso di determinati requisitiprevisti dalla legge, sono autorizzate ad erogare prestazioni di assistenzasanitaria per conto del SSN, i cui costi vengono coperti (in tutto o in parte)dall’ente pubblico di riferimento e l’accreditamento si realizza attraversoun provvedimento amministrativo riconducibile alle concessioni di pubblicoservizio, in virtù del quale l’Amministrazione accreditante conserva unaposizione di supremazia rispetto al soggetto accreditato, esplicantesi (tral’altro) attraverso una vigilanza che può portare alla sospensione o allarevoca della misura (Art. 8-quater).Numero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026il comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. 592/1992 stabilisce che «spettano inparticolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazionedei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri difinanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»;quindi si instaura, tra i soggetti accreditati e l’ente accreditatore, uncontratto accessorio (stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] iureprivatorum), con il quale vengono stabiliti tipologia, volumi eremunerazione delle prestazioni erogabili (art. 8-quinquies; art. 8-sexies;per le Regioni autonome, vedasi art. 15, comma 15, del d.l. n. 95/2012,conv. nella legge n. 135/2012);mentre spetta alle singole regioni, nell’ambito del piano sanitarioregionale, regolamentare il concreto funzionamento del sistemadell’accreditamento, provvedendo al riparto delle risorse finanziarie tra leaziende sanitarie coinvolte, a queste ultime la legislazione regionalegeneralmente demanda la stipula degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, ai quali è rimessa la determinazione delcorrispettivo delle diverse categorie di prestazioni contemplate e il budgetcomplessivo posto a carico del Servizio sanitario;l’art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993 (convertito in legge n.423/1993, entrata in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dispone che «nei rapporti conle farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture privateconvenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, sideve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione dipignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'enteincaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria localeterritorialmente competente»;a seguito della riforma del [OSCURATO:PERSONA], si è posto iltema se tale norma, letteralmente riferita alle vecchie USL (malgradofissazione della data di cessazione delle stesse il 31/12/1993), siNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026applicasse «solo per le prestazioni autorizzate dall’U.S.S.L. nel regimeanteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (…) ovveroanche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarieautorizzate dalle unità sanitarie locali che si [erano] costituite in aziendesanitarie locali», avendo alcune Regioni (tra cui la Regione Lazio) intesoperpetuare il modello organizzativo della ‘tesoreria centralizzata’(individuando una ASL o un’azienda ospedaliera ‘capofila’ su cuiaccentrare la competenza al pagamento del corrispettivo delle prestazionierogate dalle strutture accreditate);questa Corte, con una prima sentenza del 2007 (Cass. n.18448/2007), aveva optato per un’applicazione estensiva della norma (siatemporalmente sia oggettivamente, come riferita anche alle nuoveaziende sanitarie locali) e, con riguardo alla Campania, in mancanza didiverse specifiche designazioni, da parte dell’ordinamento regionale, circail soggetto incaricato del pagamento del corrispettivo per le prestazionisvolte in regime di convenzionamento, ha ritenuto che fosse la Regione ilsoggetto passivamente legittimato all’azione di adempimento ex art. 1,comma 10, citato, irrilevante essendo, a tal fine, la circostanza che laprestazione sanitaria fosse stata autorizzata dalla ASL, posto che«l’autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fontedell’obbligazione dell’unità che la autorizza, ma la condizione delpagamento da parte dell’ente obbligato per legge, e che è quello di ciòincaricato»;nella pronuncia n. 13333/2015, con riferimento alla Regione Lazio,questa Corte ha condiviso la lettura estensiva della norma espressa nellapronuncia del 2007, cosicché, riguardo alle prestazioni svolte per contodelle ASL della provincia di Roma, legittimata passiva doveva ritenersil’azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] - Addolorata, in capo alla quale ladelibera della Giunta regionale n. 1761 del 2002 (sulla base della Leggeregionale n. 18/1994) aveva accentrato l’erogazione dei corrispettivi aiNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026soggetti erogatori privati accreditati di specialistica ambulatoriale cheinsistevano sul territorio delle Asl di Roma e Provincia, sistema operante apartire dalla «fattura del mese di gennaio 2003 pagabile il 30 aprilesuccessivo» (conf.

Cass. 24639/2016; Cass. 26959/2016);l’esclusione della legittimazione passiva in capo alla ASL el’attribuzione della stessa all’[OSCURATO:PERSONA] GiovanniAddolorata, per quanto riguarda la Regione Lazio, è stata affermata anchein Cass. n. 17857/2018, ove si è chiarito altresì che, a seguito della‘regionalizzazione’ della sanità ad opera del d.lgs. n. 502/1992, «lediversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento dellecompetenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioniregionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristicheterritoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria localeche l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suofunzionamento», cosicché, a differenza dei criteri organizzativi adottatidalla Regione Calabria (che, con la l. reg. n. 24/2008, ha accentrato lagestione dell’assistenza sanitaria in capo alle ASL, restando la Regionetitolare esclusivamente di poteri di programmazione, coordinamento evigilanza sugli enti operanti nel settore), nella Regione Lazio, la deliberadella Giunta n. 1761/2002 aveva individuato in tale [OSCURATO:PERSONA] e non nella ASL il soggetto incaricato del pagamento delleprestazioni oggetto di causa (conf.

Cass. 21235/2019; Cass. 3676/2020;Cass. 28005/2021; Cass.24758/2021; Cass. 1564/2024; Cass. 3350/2024e Cass. 11720/2024), con scissione conseguente tra ASL territoriale diriferimento e soggetto ‘pagatore’;si è quindi ritenuto necessario scrutinare, quanto alla Regione Lazio, icontenuti della delibera di Giunta regionale, per l'individuazione dell'enteincaricato del pagamento del corrispettivo quale soggetto debitore-inadempiente, in quanto, avuto riguardo al D.L. 27 agosto 1993, n. 324,art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, laNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026Regione Lazio, con la l. r. n. 18/1994, avrebbe demandato alla GiuntaRegionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delleprestazioni oggetto di causa;si ricava da alcune pronunce che, qualora non sia rintracciabile unadelibera che designi altro soggetto quale incaricato del pagamento delcorrispettivo, spetterebbe la legittimazione comunque alla Regione Lazio;con la c.d. [OSCURATO:PERSONA], di cui al d.lgs. n. 229/1999, si è introdotto ilsistema di accreditamento istituzionale, secondo il quale (essendo tre lefasi della sequenza gestionale: autorizzazione, accreditamento, accordo,cd. ‘3A’) l’accreditamento non è più, di per sé, sufficiente all’esecuzionedelle prestazioni per conto del SSN, essendo necessaria l’ulteriore fasecontrattuale, la cui attuazione è generalmente demandata alle singoleASL, sulla base di modelli delineati dalla legislazione (o – più spesso –dalla regolamentazione amministrativa) regionale;le Sezioni Unite, con sentenza n. 35092 del 14/12/2023, nel ricostruirei tratti caratteristici dell’istituto dell’accreditamento, hanno ribadito come,in mancanza dell’accordo de quo, gli enti del S.S.N. non sono tenuti acorrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, in quanto ilrapporto tra strutture accreditate e ASL poggia «su una base strettamentenegoziale, sì che al di fuori del contratto la struttura accreditata non èobbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario» e dalcontratto scaturisce l’obbligo della struttura accreditata all’erogazionedelle prestazioni agli assistiti, nonché il diritto al corrispondentepagamento da parte dell’amministrazione sanitaria;di conseguenza, se, come già chiarito dalla giurisprudenza, nell’ambitodei diversi moduli organizzativi concretamente adottabili in senoall’apparato regionale, l’obbligazione di pagamento può essere posta incapo ad un unico soggetto, eventualmente (ma non necessariamente)coincidente con una delle ASL in cui si articola il sistema sanitarioregionale, con riguardo alla Regione Lazio, quest’ultima, come si evidenziaNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026nella Relazione del Massimario, attraverso una serie di delibere dellaGiunta regionale (n. 813/2008, n. 58/2012, n. 358/2011 e n. 51/2012; daultimo la delibera del Commissario ad acta n. 308/2015), hasuccessivamente abbandonato lo schema organizzativo dell’azienda‘capofila’ (nella specie, l’Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] - Addolorata),adottando un sistema di pagamento diffuso tra le diverse ASL, chiamate acertificare i crediti delle strutture accreditate e a pagarli secondo unatempistica determinata, a fronte del ricevimento di fatture ad esseintestate;e così (e la giurisprudenza di merito già aveva seguito tale tesi), inCass. n. 8845/2024 (la cui controversia aveva ad oggetto la domandaproposta da una struttura accreditata nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] Roma6 per far dichiarare l'illegittima detrazione tariffaria operata in base allalegge finanziaria 2007, che prevedeva uno sconto tariffario per il triennio2007/2009, e correlata condanna al pagamento del dovuto), si è ritenutalegittimata, nella contrapposizione Asl/Regione, esclusivamente la Asl,vale a dire il soggetto che si obbliga contrattualmente al pagamento delcorrispettivo, in assenza di «un qualsivoglia provvedimento indicantel’asserita legittimazione passiva della Regione Lazio» (la quale, allastregua dell’architettura generale della legislazione in materia, puressendo l’Ente finanziatore delle ASL, «rimane normalmente estranea allaconcreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenzeriguardanti esclusivamente la sfera delle programmazione, delcoordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore»);tuttavia, Cass. n. 21851/2023 ha accolto un motivo di ricorso percassazione della ASL, che si doleva della sua affermata legittimazionepassiva, in quanto «la Regione Lazio con la l. r. n. 18/1994 ha demandatoalla [OSCURATO:PERSONA] l’individuazione del soggetto incaricato delpagamento delle prestazioni per cui è causa» e la Corte d’appello avevarigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva con unaNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026motivazione inconferente, obliterando «di scrutinare i contenuti delladelibera di Giunta pertinente al caso di specie, al fine di individuare l'enteincaricato del pagamento del corrispettivo quale soggetto debitore-inadempiente»; si è quindi rilevato comunque un vizio motivazionale nellasentenza impugnata d’appello consistente nel mancato scrutinio delledelibere della Giunta regionale;nelle pronunce nn. 29099/2023 e 705/2024, sempre con riguardo allaRegione Lazio, si è affermato che «in base alla legislazione nazionale eregionale il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie nellaregione Lazio coincide con l’ente regionale ‘incaricato del pagamento’ efinanziatore, senza che sia necessaria la dimostrazione di una delibera digiunta, discendendo dalla legislazione l’obbligo anzidetto» (vienerichiamato, come in diversi dei precedenti citati, l’art. 2, comma 2, lett. c,della l. reg.

Lazio n. 18/1994, ai sensi del quale la Giunta regionale«provvede alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziendeunità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna ed eroga alle stesse lerisorse finanziarie»);nell’ordinanza n. 11720 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nella quale una strutturaaccreditata aveva convenuto in giudizio sia l'Azienda U.S.L.

Roma 2 sia laRegione Lazio, al fine di ottenere la corretta remunerazione delleprestazioni erogate nel quadriennio 2010-2013 - le quali erano state,invece, decurtate per essere stato ancora illegittimamente applicato lo‘sconto’ previsto dalla legge Finanziaria del 2007 - e la conseguentecondanna delle convenute al pagamento del dovuto) si è accolto il motivodi ricorso per cassazione della Asl, ritenuta legittimata passiva nel giudiziodi merito, con il quale si lamentava che il pagamento delle sommerivendicate dal Laboratorio era demandato, «per gli anni di riferimento»,all'[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]; in appello, si era ritenutoche la questione della legittimazione passiva della ASL, attenendo alNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026merito e non all'individuazione del soggetto legittimato a ricorrere, nonsarebbe stata rilevabile al di fuori delle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.;questa Corte, premesso che tale questione, alla luce delle SezioniUnite n. 2951/2016, era invece rilevabile di ufficio dal giudice, serisultante dagli atti di causa, ha fatto richiamo, in tema di organizzazionesanitaria, all'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif.,dalla l. n. 423 del 1993, disposizione che si è ritenuta applicabile anchedopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, esuccessive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazionisanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite inaziende sanitarie locali, nonché alla giurisprudenza pregressa che fonda lalegittimazione passiva dell’ente, diverso dall’unita sanitaria localecompetente, «incaricato del pagamento», «su leggi e relative delibereregionali, che espressamente prevedono - per ciascuna singola regione -la legittimazione dell'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, perle prestazioni rese, nell'ambito del SSN, dalle case di cura accreditate»; siè quindi affermato che «la questione della individuazione del soggettolegittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese dasoggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dall'Azienda sanitarialocale va risolta, per la Regione Lazio, alla luce del combinato disposto delD.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27ottobre 1993, n. 423, D.lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994,art. 2, comma 2, lett. c) (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 1564/2024;Cass. 3350/2024)»: per la Regione Lazio, il soggetto legittimato è statoindividuato nei precedenti richiamati nell’ordinanza n. 11720, nell'AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA], come sostenuto dalla ASL ricorrenteincidentale, con conseguente suo difetto, nella specie, di legittimazionepassiva;secondo il modello organizzativo della Regione Calabria, invece, lalegittimazione passiva è stata fatta ricadere sulle ASL, in quanto le leggiNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026regionali n. 29/2002 e 24/2008, nel riservare alla Regione solo i compiti diprogrammazione, coordinamento e vigilanza, avevano demandato alle ASLla stipula degli accordi ex art. 8-quinquies d. lgs. n. 502/1992 e in quanto,in mancanza di un provvedimento di incarico dell’Ente, soggetto terzo, glieffetti del contratto concluso tra ASL e struttura accreditata non possonoche farsi ricadere sulle parti contraenti (Cass. n. 23067/2016; Cass. n.22037/2016; Cass. nn. 11922, 11923, 11924 e 11925 del 2017; Cass. n.5982/2019; Cass. n. 7745 /2020; Cass. n. 18604/2020; Cass. n.25851/2020; Cass. n. 13037/2022; Cass. n. 22509/2023; Cass. n.34287/2023; Cass. n. 6788/2024; contra tale indirizzo solo Cass. n.11258/2020, secondo cui la Regione Calabria è il titolare passivodell’obbligazione di pagamento);in conformità con quanto rilevato dalla richiamata ultima pronunciadelle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 34301 del 27/12/2025),varrà osservare come l’art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993 (secondocui «nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati econ le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamentodelle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente esoggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sortesuccessivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo,anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente») abbiaindubbiamente dettato una disciplina derogatoria rispetto all’effettogiuridico normalmente promanante dalla fattispecie;ne consegue, sulla base anzitutto di un’interpretazione letterale deldettato normativo, che, in mancanza dell’esplicita indicazione di un «enteincaricato del pagamento del corrispettivo», legittimato passivo rispettoalla pretesa della struttura convenzionata deve essere ritenuta l’unità (ol’azienda) sanitaria locale territorialmente competente, la ASL (e prima laNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026USL), parte del rapporto giuridico intrattenuto con i soggetti accreditati (eprima convenzionati);e, d’altra parte, la fonte dell’obbligazione pecuniaria dedotta in giudizioè il contratto tra la ASL, ente pubblico dotato di personalità giuridica eautonomia patrimoniale (art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502 del 1992) e lastruttura (autorizzata e) accreditata, che opera come strumentofunzionale alla regolazione degli aspetti patrimoniali del rapporto (Cass. n.29472 del 14/11/2024);e la regola generale dell’art. 1372, secondo comma, c.c. prescrive cheil contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dallalegge;il comma 10 dell’art. 1 del d.l. n. 324/1993 contempla effettivamentela possibilità che il pagamento del debito facente capo alla ASL possaessere demandato a un ente diverso da quello che ha stipulato laconvenzione e precisamente a un ente «incaricato del pagamento»;ma ciò non implica (come invece ritenuto nelle pronunce n.29099/2022 e n. 705/2024) la necessaria identificazione dell’entesuddetto - «incaricato del pagamento» - nell’ente finanziatore e quindisempre nella Regione, la quale appresta i fondi necessari al finanziamentodelle prestazioni svolte in regime di accreditamento;l’art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993, fa riferimento all’«enteincaricato del pagamento del corrispettivo», non all’«ente finanziatore»,né individua espressamente la Regione come l’Ente incaricato delpagamento delle prestazioni rese dalle strutture in regime di convenzione;se il Legislatore avesse voluto fare riferimento alla Regione, in quantoEnte finanziatore, lo avrebbe espressamente dichiarato, semplificandol’interpretazione;inoltre, seguendo tale interpretazione, si dovrebbe ritenere che, pur inmancanza di una specifica disposizione legislativa (sulla falsariga di quellache, per esempio, determinò la successione delle regioni nei debiti eNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026crediti facenti capo alle soppresse USL: art. 6, comma 1, l. n. 724/1994 eart. 2, comma 14, l. n. 549/95), sia ipotizzabile, in capo alla Regione,rimasta estranea alla convenzione, una sorta di ‘posizione di garanzia’rispetto ai debiti contratti dalle ASL in forza della generale responsabilitàpatrimoniale conseguente all’inadempimento di un’obbligazione assuntanell’ambito di un rapporto contrattuale;occorre invece, per escludere la legittimazione passiva dellacontraente Asl, uno specifico atto di ‘incarico’, secondo l’impostazionefatta propria Cass. n. 13333/2015, n. 26959/2016 e n. 24639/2016, conriguardo al - passato - modello organizzativo della ASL «capofila», attuatonella Regione Lazio, con la delibera della Giunta regionale n. 1761 del2002 (la cui efficacia esterna, è garantita dal rango della norma primaria,l’art. 1, comma 10, citato, che ha trovato attuazione in tale delibera) emediante l’accentramento del servizio di pagamento delle struttureaccreditate nell’azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] – Addolorata;in mancanza di un provvedimento di ‘incarico’, adottato in senoall’ordinamento regionale, come diverso modulo organizzativo (il quale,valendosi della facoltà accordata dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n.324/1993, demandi la funzione di pagamento a un diverso soggetto), glieffetti del contratto concluso tra ASL e struttura accreditata non possonoriverberarsi, secondo le regole generali civilistiche, nei confronti (e,dunque, in danno) di un soggetto terzo (vale a dire la Regione), comecorrettamente ritenuto in Cass. n. 8845/2024 e Cass. n. 21851/2023,quanto alla Regione Lazio;varrà peraltro osservare che con il d.lgs. n. 229/1999 (la c.d.

RiformaBindi) è mutato l’assetto normativo, ponendosi ogni potere d’interventodiretto in materia di assistenza socio-sanitaria in capo alle A.S.P., ivicompresa l’instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubblichee private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime diaccreditamento, mentre alla Regione sono riservati esclusivamenteNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali ècompresa anche la ripartizione tra le A.S.P. delle risorse economichenecessarie per l’effettuazione dei predetti interventi;il d.lgs. 229/1999 ha posto al centro dell’attività pubblica di assistenzasocio-sanitaria le «aziende unità sanitarie locali» (ossia le ASL), le qualihanno «personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale» (art. 3comma 1-bis d.lgs. 502/92) e «definiscono accordi con le strutturepubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie, estipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati,nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate perl’erogazione delle cure domiciliari» (art. 8-quinques, comma 2, del d.lgs.502/92); è previsto che tali accordi e contratti possano essere conclusipure dalle Regioni oltre che dalle ASL (vedi l’art. 8-quinques, comma 2,appena cit.);ma sempre in forza dello strumento contrattuale, deputato aindividuare il legittimato passivo: se il contratto è concluso dall’ASL,questa è la parte debitrice;se il legislatore del 1999 ha inteso introdurre lo strumento negozialenell’ambito dell’attività pubblica volta alla erogazione del servizio pubblicodi assistenza sanitaria, demandato, quanto alle attività di laboratorio,riabilitazione, etc., alle strutture private accreditate (secondo il notosistema delle «3A», ossia autorizzazione, accreditamento, accordo),l’accordo è l’ultimo necessario elemento per il sorgere delle reciprocheobbligazioni in capo ai centri privati e alla pubblica amministrazione;quando il legislatore ha voluto escludere la legittimazione passiva delleASL lo ha previsto espressamente, come ad esempio per i debiti delledisciolte USL, per le quali sono state create gestioni liquidatoriesostanzialmente facenti capo alle regioni (art. 2, comma quattordicesimo,della legge 28 dicembre 1995, n. 549);Numero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026l’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/93, convertito dalla legge 423/1993 èuna norma relativa all’assetto anteriore alle modifiche introdotte dalla c.d.riforma Bindi, nel quale non vi era il contratto quale requisito necessarioper perfezionare il rapporto con i centri privati;la sua interpretazione non può quindi prescindere dal confronto conl’assetto nuovo introdotto con il d.lgs. n. 229/1999 sino al punto diconsiderare del tutto irrilevante il dato, ritenuto invece decisivo dall’art. 8-quinques d.lgs. 502/02, della stipula del contratto;secondo l’interpretazione da dare all’art. 1, comma 10, del d.lgs.324/1993, implicante la necessità di una specifica disposizione normativaper l’attribuzione a un soggetto terzo rispetto al rapporto contrattualedell’obbligazione di pagamento delle prestazioni sanitarie da parte degliaccreditati, in difetto di questa esplicita previsione, alla regione siprogrammazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operantinel settore» e i contratti posti in essere fanno capo alle ASL, ove daqueste stipulati;l’art. 2 lett. c) della legge Regione Lazio n. 18/1994, «Disposizioni peril riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»,secondo cui, «Fatte salve le competenze del Consiglio regionale, la Giuntaregionale, nei confronti delle aziende di cui all'art. 1 - le aziende unitàsanitarie locali e le aziende ospedaliere - : …… c) provvede alladeterminazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarielocali ed ospedaliere ed assegna ed eroga alle stesse le risorsefinanziarie», non afferma che la Regione Lazio possa individuare, condelibera di giunta, il soggetto obbligato al pagamento nei confronti deicentri accreditati, in luogo dell'unità sanitaria locale territorialmentecompetente;Numero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026tale disposizione si limita a ricondurre all’ente regionale l’attività diprogrammazione («determinazione dei criteri di finanziamento»),promozione, indirizzo e supporto, nonché vigilanza, rispetto all’attività inconcreto svolta dalle «aziende unità sanitarie locali» e dalle «aziendeospedaliere», e assegnazione delle risorse alle ASL (le «aziende di cuiall'art. 1»), le quali appunto vengono indirettamente individuate come leinterfacce nei rapporti con i centri privati; le ASL beneficiano delle risorseassegnate dalla Regione Lazio e sulla base di esse agiscono e si obbliganonei confronti dei centri accreditati;nel caso oggetto dell’odierno esame, avendo la società originariadegli accordi direttamente conclusi con la [OSCURATO:PERSONA] 1, deve ritenersi chequest’ultima sia passivamente legittimata in relazione alla domanda dicondanna proposta per il suddetto pagamento, non avendo, l’esecuzionedelle prestazioni rese dallo [OSCURATO:PERSONA] specialistico Nomentano, potuto farsorgere alcuna obbligazione a carico della regione Lazio, rimasta estraneaalla stipulazione degli accordi tra la società privata e la [OSCURATO:PERSONA] 1, inassenza di un qualsivoglia provvedimento indicante l’asseritalegittimazione passiva della Regione Lazio;sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza delle censureesaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla complessità delle questionigiuridiche trattate, per l’integrale compensazione tra le parti del presentegiudizio di legittimità;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.MRigetta il ricorso.Numero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026Dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del presentegiudizio di legittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eMARIA [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza n. 6701/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;ritenuto che,Numero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026con sentenza resa in data 24/10/2022, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e in riforma della decisione di primo grado, hacondannato la ASL Roma 1 al pagamento, in favore della società attrice,degli importi a quest’ultima dovuti a integrazione della remunerazione allastessa spettante per le prestazioni sanitarie specialistiche rese inadempimento degli accordi intercorsi tra le parti nel quadro del rapporto diaccreditamento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presso ilServizio sanitario nazionale;a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale, nell’accertare l’effettiva inesattezza degliadempimenti eseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA] 1 (con la conseguente responsabilitàdi quest’ultima per il pagamento di quanto ancora dovuto), ha ribadito lasussistenza della legittimazione passiva della Asl rispetto alla domanda dicondanna proposta dalla società attrice, dovendo ritenersi che dettadomanda fosse stata avanzata sulla base degli accordi direttamenteconclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] 1 e la stessa società; accordi di per sé inidonei acoinvolgere la diretta responsabilità della Regione Lazio, secondo quantoinfondatamente preteso dalla Asl;avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] 1 propone ricorso percassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;lo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso,cui ha fatto seguito il deposito di memoria in vista dell’adunanza collegialedel [OSCURATO:DATA_NASCITA];con ordinanza interlocutoria n. 25832 del 22/9/2025, il Collegio hadisposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione dellaquestione rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte condecreto del Presidente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026a seguito dell’emissione della sentenza delle Sezioni Unite n. 34301del 27/12/2025, la causa è stata nuovamente condotta in decisioneall’odierna adunanza collegiale;lo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato ulteriorememoria;considerato che,con l’unico motivo proposto, la [OSCURATO:PERSONA] 1 censura la sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 1, co. 10, d.l. n. 324/1993, convertitocon modificazioni nella legge n. 423/1993; dell’art. 2 del d.lgs. n.502/1992; nonché dell’art. 2, co. 2, lett. c) della legge reg. Lazio n.18/1994 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione passivadella Asl rispetto alla domanda di condanna proposta dalla controparte, incontrasto con quanto reso palese dalla disciplina normativaespressamente richiamata in ricorso, secondo la quale detta legittimazionepassiva sarebbe piuttosto spettata in capo alla Regione Lazio;il motivo è infondato;osserva il Collegio come, con sentenza n. 34301 del 27/12/2025, leSezioni Unite di questa Corte hanno sancito il principio di diritto in forzadel quale la legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti cheerogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziendesanitarie locali, ai sensi dell’art. 8-quinques d.lgs. 502/92, spetta a questeultime, in difetto, ai sensi dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993,convertito in legge n. 423/1993, di disposizione di legge regionale o, solose richiamato in ambito contrattuale, di un provvedimento dell’autoritàregionale che indichino un diverso Ente incaricato del pagamento per glianni in contestazione (Sez. U, Sentenza n. 34301 del 27/12/2025, Rv.676992 - 01);al fine di pervenire alla statuizione di tale principio, le Sezioni Unitehanno proceduto all’opportuna ricostruzione del quadro normativo e dellaNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, sottolineando come nelsistema scaturito dalla legge istitutiva del [OSCURATO:PERSONA],S.S.N. (legge n. 833 del 1978), contraddistinto da una primazia delsoggetto pubblico rispetto a quello privato, le convenzioni tra UnitàSanitarie Locali e strutture private si uniformavano a uno schema uniconazionale (artt. 43, 44 e 48 della l. n. 833/1978), al quale, in molti casi, siaffiancava, a livello regionale, l’individuazione di una c.d. U.S.L. ‘capofila’,su cui, per ragioni organizzative interne, poteva essere concentrata lacompetenza ad effettuare i pagamenti diretti delle prestazioni effettuatedalle strutture convenzionate, senza che peraltro un tale schemaorganizzativo, interno al comparto amministrativo sanitario, valesse adesonerare la U.S.L. territorialmente competente dall’obbligazione dipagamento del corrispettivo (Cass. n. 5177/1995);con la riforma del S.S.N., attuata dal d.lgs. n. 502 del 1992, si èprovveduto ad una separazione dell’attività di programmazione efinanziamento del servizio sanitario (riservata allo Stato e alle regioni) daquella di concreta gestione dello stesso, affidata ad aziende sanitarie locali(che sostituirono le vecchie USL), congegnate secondo un modelloimprenditoriale imperniato sull’autonomia patrimoniale, contabile e tecnicarispetto all’ente pubblico di riferimento;socio-sanitarie pubbliche e private, in possesso di determinati requisitiprevisti dalla legge, sono autorizzate ad erogare prestazioni di assistenzasanitaria per conto del SSN, i cui costi vengono coperti (in tutto o in parte)dall’ente pubblico di riferimento e l’accreditamento si realizza attraversoun provvedimento amministrativo riconducibile alle concessioni di pubblicoservizio, in virtù del quale l’Amministrazione accreditante conserva unaposizione di supremazia rispetto al soggetto accreditato, esplicantesi (tral’altro) attraverso una vigilanza che può portare alla sospensione o allarevoca della misura (Art. 8-quater).Numero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026il comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. 592/1992 stabilisce che «spettano inparticolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazionedei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri difinanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»;quindi si instaura, tra i soggetti accreditati e l’ente accreditatore, uncontratto accessorio (stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] iureprivatorum), con il quale vengono stabiliti tipologia, volumi eremunerazione delle prestazioni erogabili (art. 8-quinquies; art. 8-sexies;per le Regioni autonome, vedasi art. 15, comma 15, del d.l. n. 95/2012,conv. nella legge n. 135/2012);mentre spetta alle singole regioni, nell’ambito del piano sanitarioregionale, regolamentare il concreto funzionamento del sistemadell’accreditamento, provvedendo al riparto delle risorse finanziarie tra leaziende sanitarie coinvolte, a queste ultime la legislazione regionalegeneralmente demanda la stipula degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, ai quali è rimessa la determinazione delcorrispettivo delle diverse categorie di prestazioni contemplate e il budgetcomplessivo posto a carico del Servizio sanitario;l’art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993 (convertito in legge n.423/1993, entrata in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dispone che «nei rapporti conle farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture privateconvenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, sideve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione dipignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'enteincaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria localeterritorialmente competente»;a seguito della riforma del [OSCURATO:PERSONA], si è posto iltema se tale norma, letteralmente riferita alle vecchie USL (malgradofissazione della data di cessazione delle stesse il 31/12/1993), siNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026applicasse «solo per le prestazioni autorizzate dall’U.S.S.L. nel regimeanteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (…) ovveroanche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarieautorizzate dalle unità sanitarie locali che si [erano] costituite in aziendesanitarie locali», avendo alcune Regioni (tra cui la Regione Lazio) intesoperpetuare il modello organizzativo della ‘tesoreria centralizzata’(individuando una ASL o un’azienda ospedaliera ‘capofila’ su cuiaccentrare la competenza al pagamento del corrispettivo delle prestazionierogate dalle strutture accreditate);questa Corte, con una prima sentenza del 2007 (Cass. n.18448/2007), aveva optato per un’applicazione estensiva della norma (siatemporalmente sia oggettivamente, come riferita anche alle nuoveaziende sanitarie locali) e, con riguardo alla Campania, in mancanza didiverse specifiche designazioni, da parte dell’ordinamento regionale, circail soggetto incaricato del pagamento del corrispettivo per le prestazionisvolte in regime di convenzionamento, ha ritenuto che fosse la Regione ilsoggetto passivamente legittimato all’azione di adempimento ex art. 1,comma 10, citato, irrilevante essendo, a tal fine, la circostanza che laprestazione sanitaria fosse stata autorizzata dalla ASL, posto che«l’autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fontedell’obbligazione dell’unità che la autorizza, ma la condizione delpagamento da parte dell’ente obbligato per legge, e che è quello di ciòincaricato»;nella pronuncia n. 13333/2015, con riferimento alla Regione Lazio,questa Corte ha condiviso la lettura estensiva della norma espressa nellapronuncia del 2007, cosicché, riguardo alle prestazioni svolte per contodelle ASL della provincia di Roma, legittimata passiva doveva ritenersil’azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] - Addolorata, in capo alla quale ladelibera della Giunta regionale n. 1761 del 2002 (sulla base della Leggeregionale n. 18/1994) aveva accentrato l’erogazione dei corrispettivi aiNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026soggetti erogatori privati accreditati di specialistica ambulatoriale cheinsistevano sul territorio delle Asl di Roma e Provincia, sistema operante apartire dalla «fattura del mese di gennaio 2003 pagabile il 30 aprilesuccessivo» (conf. Cass. 24639/2016; Cass. 26959/2016);l’esclusione della legittimazione passiva in capo alla ASL el’attribuzione della stessa all’[OSCURATO:PERSONA] GiovanniAddolorata, per quanto riguarda la Regione Lazio, è stata affermata anchein Cass. n. 17857/2018, ove si è chiarito altresì che, a seguito della‘regionalizzazione’ della sanità ad opera del d.lgs. n. 502/1992, «lediversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento dellecompetenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioniregionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristicheterritoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria localeche l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suofunzionamento», cosicché, a differenza dei criteri organizzativi adottatidalla Regione Calabria (che, con la l. reg. n. 24/2008, ha accentrato lagestione dell’assistenza sanitaria in capo alle ASL, restando la Regionetitolare esclusivamente di poteri di programmazione, coordinamento evigilanza sugli enti operanti nel settore), nella Regione Lazio, la deliberadella Giunta n. 1761/2002 aveva individuato in tale [OSCURATO:PERSONA] e non nella ASL il soggetto incaricato del pagamento delleprestazioni oggetto di causa (conf. Cass. 21235/2019; Cass. 3676/2020;Cass. 28005/2021; Cass.24758/2021; Cass. 1564/2024; Cass. 3350/2024e Cass. 11720/2024), con scissione conseguente tra ASL territoriale diriferimento e soggetto ‘pagatore’;si è quindi ritenuto necessario scrutinare, quanto alla Regione Lazio, icontenuti della delibera di Giunta regionale, per l'individuazione dell'enteincaricato del pagamento del corrispettivo quale soggetto debitore-inadempiente, in quanto, avuto riguardo al D.L. 27 agosto 1993, n. 324,art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, laNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026Regione Lazio, con la l. r. n. 18/1994, avrebbe demandato alla GiuntaRegionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delleprestazioni oggetto di causa;si ricava da alcune pronunce che, qualora non sia rintracciabile unadelibera che designi altro soggetto quale incaricato del pagamento delcorrispettivo, spetterebbe la legittimazione comunque alla Regione Lazio;con la c.d. [OSCURATO:PERSONA], di cui al d.lgs. n. 229/1999, si è introdotto ilsistema di accreditamento istituzionale, secondo il quale (essendo tre lefasi della sequenza gestionale: autorizzazione, accreditamento, accordo,cd. ‘3A’) l’accreditamento non è più, di per sé, sufficiente all’esecuzionedelle prestazioni per conto del SSN, essendo necessaria l’ulteriore fasecontrattuale, la cui attuazione è generalmente demandata alle singoleASL, sulla base di modelli delineati dalla legislazione (o – più spesso –dalla regolamentazione amministrativa) regionale;le Sezioni Unite, con sentenza n. 35092 del 14/12/2023, nel ricostruirei tratti caratteristici dell’istituto dell’accreditamento, hanno ribadito come,in mancanza dell’accordo de quo, gli enti del S.S.N. non sono tenuti acorrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, in quanto ilrapporto tra strutture accreditate e ASL poggia «su una base strettamentenegoziale, sì che al di fuori del contratto la struttura accreditata non èobbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario» e dalcontratto scaturisce l’obbligo della struttura accreditata all’erogazionedelle prestazioni agli assistiti, nonché il diritto al corrispondentepagamento da parte dell’amministrazione sanitaria;di conseguenza, se, come già chiarito dalla giurisprudenza, nell’ambitodei diversi moduli organizzativi concretamente adottabili in senoall’apparato regionale, l’obbligazione di pagamento può essere posta incapo ad un unico soggetto, eventualmente (ma non necessariamente)coincidente con una delle ASL in cui si articola il sistema sanitarioregionale, con riguardo alla Regione Lazio, quest’ultima, come si evidenziaNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026nella Relazione del Massimario, attraverso una serie di delibere dellaGiunta regionale (n. 813/2008, n. 58/2012, n. 358/2011 e n. 51/2012; daultimo la delibera del Commissario ad acta n. 308/2015), hasuccessivamente abbandonato lo schema organizzativo dell’azienda‘capofila’ (nella specie, l’Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] - Addolorata),adottando un sistema di pagamento diffuso tra le diverse ASL, chiamate acertificare i crediti delle strutture accreditate e a pagarli secondo unatempistica determinata, a fronte del ricevimento di fatture ad esseintestate;e così (e la giurisprudenza di merito già aveva seguito tale tesi), inCass. n. 8845/2024 (la cui controversia aveva ad oggetto la domandaproposta da una struttura accreditata nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] Roma6 per far dichiarare l'illegittima detrazione tariffaria operata in base allalegge finanziaria 2007, che prevedeva uno sconto tariffario per il triennio2007/2009, e correlata condanna al pagamento del dovuto), si è ritenutalegittimata, nella contrapposizione Asl/Regione, esclusivamente la Asl,vale a dire il soggetto che si obbliga contrattualmente al pagamento delcorrispettivo, in assenza di «un qualsivoglia provvedimento indicantel’asserita legittimazione passiva della Regione Lazio» (la quale, allastregua dell’architettura generale della legislazione in materia, puressendo l’Ente finanziatore delle ASL, «rimane normalmente estranea allaconcreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenzeriguardanti esclusivamente la sfera delle programmazione, delcoordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore»);tuttavia, Cass. n. 21851/2023 ha accolto un motivo di ricorso percassazione della ASL, che si doleva della sua affermata legittimazionepassiva, in quanto «la Regione Lazio con la l. r. n. 18/1994 ha demandatoalla [OSCURATO:PERSONA] l’individuazione del soggetto incaricato delpagamento delle prestazioni per cui è causa» e la Corte d’appello avevarigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva con unaNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026motivazione inconferente, obliterando «di scrutinare i contenuti delladelibera di Giunta pertinente al caso di specie, al fine di individuare l'enteincaricato del pagamento del corrispettivo quale soggetto debitore-inadempiente»; si è quindi rilevato comunque un vizio motivazionale nellasentenza impugnata d’appello consistente nel mancato scrutinio delledelibere della Giunta regionale;nelle pronunce nn. 29099/2023 e 705/2024, sempre con riguardo allaRegione Lazio, si è affermato che «in base alla legislazione nazionale eregionale il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie nellaregione Lazio coincide con l’ente regionale ‘incaricato del pagamento’ efinanziatore, senza che sia necessaria la dimostrazione di una delibera digiunta, discendendo dalla legislazione l’obbligo anzidetto» (vienerichiamato, come in diversi dei precedenti citati, l’art. 2, comma 2, lett. c,della l. reg. Lazio n. 18/1994, ai sensi del quale la Giunta regionale«provvede alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziendeunità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna ed eroga alle stesse lerisorse finanziarie»);nell’ordinanza n. 11720 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nella quale una strutturaaccreditata aveva convenuto in giudizio sia l'Azienda U.S.L. Roma 2 sia laRegione Lazio, al fine di ottenere la corretta remunerazione delleprestazioni erogate nel quadriennio 2010-2013 - le quali erano state,invece, decurtate per essere stato ancora illegittimamente applicato lo‘sconto’ previsto dalla legge Finanziaria del 2007 - e la conseguentecondanna delle convenute al pagamento del dovuto) si è accolto il motivodi ricorso per cassazione della Asl, ritenuta legittimata passiva nel giudiziodi merito, con il quale si lamentava che il pagamento delle sommerivendicate dal Laboratorio era demandato, «per gli anni di riferimento»,all'[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]; in appello, si era ritenutoche la questione della legittimazione passiva della ASL, attenendo alNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026merito e non all'individuazione del soggetto legittimato a ricorrere, nonsarebbe stata rilevabile al di fuori delle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.;questa Corte, premesso che tale questione, alla luce delle SezioniUnite n. 2951/2016, era invece rilevabile di ufficio dal giudice, serisultante dagli atti di causa, ha fatto richiamo, in tema di organizzazionesanitaria, all'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif.,dalla l. n. 423 del 1993, disposizione che si è ritenuta applicabile anchedopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, esuccessive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazionisanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite inaziende sanitarie locali, nonché alla giurisprudenza pregressa che fonda lalegittimazione passiva dell’ente, diverso dall’unita sanitaria localecompetente, «incaricato del pagamento», «su leggi e relative delibereregionali, che espressamente prevedono - per ciascuna singola regione -la legittimazione dell'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, perle prestazioni rese, nell'ambito del SSN, dalle case di cura accreditate»; siè quindi affermato che «la questione della individuazione del soggettolegittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese dasoggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dall'Azienda sanitarialocale va risolta, per la Regione Lazio, alla luce del combinato disposto delD.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27ottobre 1993, n. 423, D.lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994,art. 2, comma 2, lett. c) (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 1564/2024;Cass. 3350/2024)»: per la Regione Lazio, il soggetto legittimato è statoindividuato nei precedenti richiamati nell’ordinanza n. 11720, nell'AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA], come sostenuto dalla ASL ricorrenteincidentale, con conseguente suo difetto, nella specie, di legittimazionepassiva;secondo il modello organizzativo della Regione Calabria, invece, lalegittimazione passiva è stata fatta ricadere sulle ASL, in quanto le leggiNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026regionali n. 29/2002 e 24/2008, nel riservare alla Regione solo i compiti diprogrammazione, coordinamento e vigilanza, avevano demandato alle ASLla stipula degli accordi ex art. 8-quinquies d. lgs. n. 502/1992 e in quanto,in mancanza di un provvedimento di incarico dell’Ente, soggetto terzo, glieffetti del contratto concluso tra ASL e struttura accreditata non possonoche farsi ricadere sulle parti contraenti (Cass. n. 23067/2016; Cass. n.22037/2016; Cass. nn. 11922, 11923, 11924 e 11925 del 2017; Cass. n.5982/2019; Cass. n. 7745 /2020; Cass. n. 18604/2020; Cass. n.25851/2020; Cass. n. 13037/2022; Cass. n. 22509/2023; Cass. n.34287/2023; Cass. n. 6788/2024; contra tale indirizzo solo Cass. n.11258/2020, secondo cui la Regione Calabria è il titolare passivodell’obbligazione di pagamento);in conformità con quanto rilevato dalla richiamata ultima pronunciadelle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 34301 del 27/12/2025),varrà osservare come l’art. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993 (secondocui «nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati econ le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamentodelle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente esoggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sortesuccessivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo,anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente») abbiaindubbiamente dettato una disciplina derogatoria rispetto all’effettogiuridico normalmente promanante dalla fattispecie;ne consegue, sulla base anzitutto di un’interpretazione letterale deldettato normativo, che, in mancanza dell’esplicita indicazione di un «enteincaricato del pagamento del corrispettivo», legittimato passivo rispettoalla pretesa della struttura convenzionata deve essere ritenuta l’unità (ol’azienda) sanitaria locale territorialmente competente, la ASL (e prima laNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026USL), parte del rapporto giuridico intrattenuto con i soggetti accreditati (eprima convenzionati);e, d’altra parte, la fonte dell’obbligazione pecuniaria dedotta in giudizioè il contratto tra la ASL, ente pubblico dotato di personalità giuridica eautonomia patrimoniale (art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502 del 1992) e lastruttura (autorizzata e) accreditata, che opera come strumentofunzionale alla regolazione degli aspetti patrimoniali del rapporto (Cass. n.29472 del 14/11/2024);e la regola generale dell’art. 1372, secondo comma, c.c. prescrive cheil contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dallalegge;il comma 10 dell’art. 1 del d.l. n. 324/1993 contempla effettivamentela possibilità che il pagamento del debito facente capo alla ASL possaessere demandato a un ente diverso da quello che ha stipulato laconvenzione e precisamente a un ente «incaricato del pagamento»;ma ciò non implica (come invece ritenuto nelle pronunce n.29099/2022 e n. 705/2024) la necessaria identificazione dell’entesuddetto - «incaricato del pagamento» - nell’ente finanziatore e quindisempre nella Regione, la quale appresta i fondi necessari al finanziamentodelle prestazioni svolte in regime di accreditamento;l’art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993, fa riferimento all’«enteincaricato del pagamento del corrispettivo», non all’«ente finanziatore»,né individua espressamente la Regione come l’Ente incaricato delpagamento delle prestazioni rese dalle strutture in regime di convenzione;se il Legislatore avesse voluto fare riferimento alla Regione, in quantoEnte finanziatore, lo avrebbe espressamente dichiarato, semplificandol’interpretazione;inoltre, seguendo tale interpretazione, si dovrebbe ritenere che, pur inmancanza di una specifica disposizione legislativa (sulla falsariga di quellache, per esempio, determinò la successione delle regioni nei debiti eNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026crediti facenti capo alle soppresse USL: art. 6, comma 1, l. n. 724/1994 eart. 2, comma 14, l. n. 549/95), sia ipotizzabile, in capo alla Regione,rimasta estranea alla convenzione, una sorta di ‘posizione di garanzia’rispetto ai debiti contratti dalle ASL in forza della generale responsabilitàpatrimoniale conseguente all’inadempimento di un’obbligazione assuntanell’ambito di un rapporto contrattuale;occorre invece, per escludere la legittimazione passiva dellacontraente Asl, uno specifico atto di ‘incarico’, secondo l’impostazionefatta propria Cass. n. 13333/2015, n. 26959/2016 e n. 24639/2016, conriguardo al - passato - modello organizzativo della ASL «capofila», attuatonella Regione Lazio, con la delibera della Giunta regionale n. 1761 del2002 (la cui efficacia esterna, è garantita dal rango della norma primaria,l’art. 1, comma 10, citato, che ha trovato attuazione in tale delibera) emediante l’accentramento del servizio di pagamento delle struttureaccreditate nell’azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] – Addolorata;in mancanza di un provvedimento di ‘incarico’, adottato in senoall’ordinamento regionale, come diverso modulo organizzativo (il quale,valendosi della facoltà accordata dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n.324/1993, demandi la funzione di pagamento a un diverso soggetto), glieffetti del contratto concluso tra ASL e struttura accreditata non possonoriverberarsi, secondo le regole generali civilistiche, nei confronti (e,dunque, in danno) di un soggetto terzo (vale a dire la Regione), comecorrettamente ritenuto in Cass. n. 8845/2024 e Cass. n. 21851/2023,quanto alla Regione Lazio;varrà peraltro osservare che con il d.lgs. n. 229/1999 (la c.d. RiformaBindi) è mutato l’assetto normativo, ponendosi ogni potere d’interventodiretto in materia di assistenza socio-sanitaria in capo alle A.S.P., ivicompresa l’instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubblichee private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime diaccreditamento, mentre alla Regione sono riservati esclusivamenteNumero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali ècompresa anche la ripartizione tra le A.S.P. delle risorse economichenecessarie per l’effettuazione dei predetti interventi;il d.lgs. 229/1999 ha posto al centro dell’attività pubblica di assistenzasocio-sanitaria le «aziende unità sanitarie locali» (ossia le ASL), le qualihanno «personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale» (art. 3comma 1-bis d.lgs. 502/92) e «definiscono accordi con le strutturepubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie, estipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati,nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate perl’erogazione delle cure domiciliari» (art. 8-quinques, comma 2, del d.lgs.502/92); è previsto che tali accordi e contratti possano essere conclusipure dalle Regioni oltre che dalle ASL (vedi l’art. 8-quinques, comma 2,appena cit.);ma sempre in forza dello strumento contrattuale, deputato aindividuare il legittimato passivo: se il contratto è concluso dall’ASL,questa è la parte debitrice;se il legislatore del 1999 ha inteso introdurre lo strumento negozialenell’ambito dell’attività pubblica volta alla erogazione del servizio pubblicodi assistenza sanitaria, demandato, quanto alle attività di laboratorio,riabilitazione, etc., alle strutture private accreditate (secondo il notosistema delle «3A», ossia autorizzazione, accreditamento, accordo),l’accordo è l’ultimo necessario elemento per il sorgere delle reciprocheobbligazioni in capo ai centri privati e alla pubblica amministrazione;quando il legislatore ha voluto escludere la legittimazione passiva delleASL lo ha previsto espressamente, come ad esempio per i debiti delledisciolte USL, per le quali sono state create gestioni liquidatoriesostanzialmente facenti capo alle regioni (art. 2, comma quattordicesimo,della legge 28 dicembre 1995, n. 549);Numero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026l’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/93, convertito dalla legge 423/1993 èuna norma relativa all’assetto anteriore alle modifiche introdotte dalla c.d.riforma Bindi, nel quale non vi era il contratto quale requisito necessarioper perfezionare il rapporto con i centri privati;la sua interpretazione non può quindi prescindere dal confronto conl’assetto nuovo introdotto con il d.lgs. n. 229/1999 sino al punto diconsiderare del tutto irrilevante il dato, ritenuto invece decisivo dall’art. 8-quinques d.lgs. 502/02, della stipula del contratto;secondo l’interpretazione da dare all’art. 1, comma 10, del d.lgs.324/1993, implicante la necessità di una specifica disposizione normativaper l’attribuzione a un soggetto terzo rispetto al rapporto contrattualedell’obbligazione di pagamento delle prestazioni sanitarie da parte degliaccreditati, in difetto di questa esplicita previsione, alla regione siprogrammazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operantinel settore» e i contratti posti in essere fanno capo alle ASL, ove daqueste stipulati;l’art. 2 lett. c) della legge Regione Lazio n. 18/1994, «Disposizioni peril riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»,secondo cui, «Fatte salve le competenze del Consiglio regionale, la Giuntaregionale, nei confronti delle aziende di cui all'art. 1 - le aziende unitàsanitarie locali e le aziende ospedaliere - : …… c) provvede alladeterminazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarielocali ed ospedaliere ed assegna ed eroga alle stesse le risorsefinanziarie», non afferma che la Regione Lazio possa individuare, condelibera di giunta, il soggetto obbligato al pagamento nei confronti deicentri accreditati, in luogo dell'unità sanitaria locale territorialmentecompetente;Numero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026tale disposizione si limita a ricondurre all’ente regionale l’attività diprogrammazione («determinazione dei criteri di finanziamento»),promozione, indirizzo e supporto, nonché vigilanza, rispetto all’attività inconcreto svolta dalle «aziende unità sanitarie locali» e dalle «aziendeospedaliere», e assegnazione delle risorse alle ASL (le «aziende di cuiall'art. 1»), le quali appunto vengono indirettamente individuate come leinterfacce nei rapporti con i centri privati; le ASL beneficiano delle risorseassegnate dalla Regione Lazio e sulla base di esse agiscono e si obbliganonei confronti dei centri accreditati;nel caso oggetto dell’odierno esame, avendo la società originariadegli accordi direttamente conclusi con la [OSCURATO:PERSONA] 1, deve ritenersi chequest’ultima sia passivamente legittimata in relazione alla domanda dicondanna proposta per il suddetto pagamento, non avendo, l’esecuzionedelle prestazioni rese dallo [OSCURATO:PERSONA] specialistico Nomentano, potuto farsorgere alcuna obbligazione a carico della regione Lazio, rimasta estraneaalla stipulazione degli accordi tra la società privata e la [OSCURATO:PERSONA] 1, inassenza di un qualsivoglia provvedimento indicante l’asseritalegittimazione passiva della Regione Lazio;sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza delle censureesaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla complessità delle questionigiuridiche trattate, per l’integrale compensazione tra le parti del presentegiudizio di legittimità;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MRigetta il ricorso.Numero registro generale 10092/2023Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 16817/2026Data pubblicazione 29/05/2026Dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del presentegiudizio di legittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello