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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 aprile 2021

Cassazione n. 28005/2021

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ga le ORDINANZA sai r-lnoiso a propec-tto RORt.17:-./2 itt ROMA, preo-,gct O srudio PAHLFPINI , che lo t t- - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] electivamente domiciliato in ROMA, MIE- CLEMENTI 55, presso lo studio ic dell'avvoca o [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta e difende; - controricorrente — la senteTza n. 467/2018 della CORTEe ove O PL,L0 A ROMA, depositata il i ' 2018; la relaene della causa svolta nella o dei 12/04/2021 dal cnmera di ÌT3C Cdns lal ere Balt. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che ASL [OSCURATO:PERSONA] 2 ( da qui ASL) ricorre , affidandosi a iLe motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che, 'opposizione al decreto ingiuntivo emanato in favore della società Laboratorio : :isi [OSCURATO:PERSONA] srl per prestazioni rese in regime di accreditamento nel i)eriodo gennaio dicembre 2007, aveva riformato parzialmente la pronuncia del TALinaie. condannando la odierna ricorrente a pagare la maggior somma di C 0a0,00 circa. .1..

Per ciò che interessa in questa sede, la Corte d'Appello aveva respinto ,...ccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ASL ed aveva arFermato che l'Azienda non aveva adeguatamente contestato il credito ingiunto Dt-,,oratorio di analisi per il 2007, essendosi limitata a mettere in discussione io fatturato relativo al dicembre 2007, ragione per cui la somma richiesta s:ata quasi interamente riconosciuta. parte intimata ha resistito.

Considerato che Conil primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 co 1 n° 3 e 4 cpc , la -\;:.,iazione dell'art. 1 co 10 Dl 342/1993 conv. nella

I. 433/1993.

Lamenta che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva era stata :pinta sulla scorta della considerazione che fosse generica e sguarnita di rova i ai riguardo, assume che la questione prospettata costituiva una mera non soggetta a decadenza, e che la Corte avrebbe dovuto esaminarla, in relazione a quanto predicato dall'art. 1 co. 10 DL 324/1993 convertito L. 433/1993 che aveva disposto che nei rapporti con soggetti accreditati ne :a regione Lazio doveva ritenersi debitore inadempiente e, quindi, soggetto sslvo delle relative azioni esecutive l' ente incaricato del pagamento per la [OSCURATO:PERSONA] che era l'[OSCURATO:PERSONA] anziché et [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente.2.

Ha aggiunto che ciò era stato formalmente eccepito nel corso dell'udienza asi dove era stato segnalato anche il più recente orientamento di legittimità t che avvalorava la tesi propugnata (richiama, al proposito, Cass 13333/2015).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 e 5 cpc, l' ata applicazione delle norme processuali e l'omesso esame di un fatto decisivo ii giudizio, oggetto di discussione fra le parti. 1.1 Lamenta che la Corte d'Appello aveva accolto l'impugnazione sul falso ..supposto che la ASL , nel proporre l'opposizione, non avesse contestato il to ingiunto dal Laboratorio di Analisi e che si sarebbe limitata a contestare co e prestazioni del dicembre 2007.

Assume che, viceversa, la ASL nell'atto di opposizione aveva contestato fatturato emesso dai Laboratorio, avendo anche rappresentato impossibilità a contraddire in modo preciso le pretese della controparte in quanto gli importi dovuti venivano liquidati proprio dalla competente A.S.O. [OSCURATO:PERSONA]; ha aggiunto che il processo di definizione del conguaglio non poteva ritenersi concluso, trattandosi di procedura dinamica. 2,3.

Da ciò era chiaramente desumibile che la ASL avesse assunto una precisa one difensiva nei confronti del credito vantato dal laboratorio e che, H1.3 , la decisione della Corte sul punto contrastava con le emergenze essuah.

3. i primo motivo è fondato. premettersi che nel caso in esame ricorre il vizio di cui all'art. 360 co 1 n° che assorbe la violazione di legge, pure prospettata.

3.1. Il ricorrente, infatti, deduce, che la sentenza presentava una motivazione c?rent.e in quanto pur riconoscendo che l'eccezione di difetto di legittimazione lva era stata formulata, ne aveva decretato la genericità senza a sua volta clornentare tale asserzione ( cfr. pag. 5 terzultimo cpv del ricorso). vizio dedotto, pertanto, deve essere, in limine, ricondotto al ità della ihm„.5\ iza per motivazione apparente o inesistente, in quantóromette di mentare in modo sufficiente e non meramente assertivo sulla questione, prelirninare e centrale della controversia, riguardante la legittimazione deila ASL, SL- ItAA0Akuck- L<AA- t~, 9,21/1-7~- mAA., VIA a,\A (c212t,4 'nAAnitl '-\(\ • L '51 lir \I Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la "legittimati° ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di p;-orrsuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite: pertanto, il difetto di legitimatio ad csam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del p -.'ocesso Cass. 7776/2017; e Cass.

SU 2951/2016).

L: ciò consegue che la Corte territoriale era tenuta ad esaminare l'eccezione ',/atr.a, rendendo una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, mentre !a questione è stata decisa senza alcuna plausibile motivazione e - non ! utile. precisare - senza alcun riferimento alla più recente giurisprudenza di .7,a Corte che: a, ha affermato che "l'art. 1, comma 10, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324,N/ convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma let quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti c,Gnvenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, sì deve considerare eiitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per ligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della :.,12g,-.4e dì conversione del presente decreto l'ente incaricato del 3qamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale itorialmente competente"), si applica non solo per le prestazioni .torizzate dalllJS.SL. nel regime anteriore alla riforma di cui al cligs. 30 dicembre 1992, n, 502, ma anche successivamente, con riferimento 13He prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si seno costituite in aziende sanitarie locali ( cfr Cass 13333/2015 )"; ha ulteriormente chiarito, in relazione ad un caso sovrapponibile a quello in C h e "in tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del 74 del 1993, conv., con modif., dalla

I. n. 423 del 1993 (a tenore tO e rei rapport con le strutture private convenzionate «in caso di asicato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare bare inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per d e obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della !qe di conversione del presente decreto l'ente incaricato del mento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale : Artpetente»), - si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di eut a digs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, 7:oirì riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali ( cfr. Cass, 17587/2018)." Tl secondo motivo rimane logicamente assorbito. ,,anto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte -___- [)Co in diversa composizione per il riesamé della controversia a la luce dei r-io di diritto sopra evidenziati ed anche per la decisione in ordine alle spese di legittimità.

PQM Corte, ccocHe il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la enza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa conjw, --rjér la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità. deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ga le ORDINANZA sai r-lnoiso a propec-tto RORt.17:-./2 itt ROMA, preo-,gct O srudio PAHLFPINI , che lo t t- - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] electivamente domiciliato in ROMA, MIE- CLEMENTI 55, presso lo studio ic dell'avvoca o [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta e difende; - controricorrente — la senteTza n. 467/2018 della CORTEe ove O PL,L0 A ROMA, depositata il i ' 2018; la relaene della causa svolta nella o dei 12/04/2021 dal cnmera di ÌT3C Cdns lal ere Balt. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che ASL [OSCURATO:PERSONA] 2 ( da qui ASL) ricorre , affidandosi a iLe motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che, 'opposizione al decreto ingiuntivo emanato in favore della società Laboratorio : :isi [OSCURATO:PERSONA] srl per prestazioni rese in regime di accreditamento nel i)eriodo gennaio dicembre 2007, aveva riformato parzialmente la pronuncia del TALinaie. condannando la odierna ricorrente a pagare la maggior somma di C 0a0,00 circa. .1.. Per ciò che interessa in questa sede, la Corte d'Appello aveva respinto ,...ccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ASL ed aveva arFermato che l'Azienda non aveva adeguatamente contestato il credito ingiunto Dt-,,oratorio di analisi per il 2007, essendosi limitata a mettere in discussione io fatturato relativo al dicembre 2007, ragione per cui la somma richiesta s:ata quasi interamente riconosciuta. parte intimata ha resistito. Considerato che Conil primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 co 1 n° 3 e 4 cpc , la -\;:.,iazione dell'art. 1 co 10 Dl 342/1993 conv. nella I. 433/1993. Lamenta che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva era stata :pinta sulla scorta della considerazione che fosse generica e sguarnita di rova i ai riguardo, assume che la questione prospettata costituiva una mera non soggetta a decadenza, e che la Corte avrebbe dovuto esaminarla, in relazione a quanto predicato dall'art. 1 co. 10 DL 324/1993 convertito L. 433/1993 che aveva disposto che nei rapporti con soggetti accreditati ne :a regione Lazio doveva ritenersi debitore inadempiente e, quindi, soggetto sslvo delle relative azioni esecutive l' ente incaricato del pagamento per la [OSCURATO:PERSONA] che era l'[OSCURATO:PERSONA] anziché et [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente.2. Ha aggiunto che ciò era stato formalmente eccepito nel corso dell'udienza asi dove era stato segnalato anche il più recente orientamento di legittimità t che avvalorava la tesi propugnata (richiama, al proposito, Cass 13333/2015). 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 e 5 cpc, l' ata applicazione delle norme processuali e l'omesso esame di un fatto decisivo ii giudizio, oggetto di discussione fra le parti. 1.1 Lamenta che la Corte d'Appello aveva accolto l'impugnazione sul falso ..supposto che la ASL , nel proporre l'opposizione, non avesse contestato il to ingiunto dal Laboratorio di Analisi e che si sarebbe limitata a contestare co e prestazioni del dicembre 2007. Assume che, viceversa, la ASL nell'atto di opposizione aveva contestato fatturato emesso dai Laboratorio, avendo anche rappresentato impossibilità a contraddire in modo preciso le pretese della controparte in quanto gli importi dovuti venivano liquidati proprio dalla competente A.S.O. [OSCURATO:PERSONA]; ha aggiunto che il processo di definizione del conguaglio non poteva ritenersi concluso, trattandosi di procedura dinamica. 2,3. Da ciò era chiaramente desumibile che la ASL avesse assunto una precisa one difensiva nei confronti del credito vantato dal laboratorio e che, H1.3 , la decisione della Corte sul punto contrastava con le emergenze essuah. 3. i primo motivo è fondato. premettersi che nel caso in esame ricorre il vizio di cui all'art. 360 co 1 n° che assorbe la violazione di legge, pure prospettata. 3.1. Il ricorrente, infatti, deduce, che la sentenza presentava una motivazione c?rent.e in quanto pur riconoscendo che l'eccezione di difetto di legittimazione lva era stata formulata, ne aveva decretato la genericità senza a sua volta clornentare tale asserzione ( cfr. pag. 5 terzultimo cpv del ricorso). vizio dedotto, pertanto, deve essere, in limine, ricondotto al ità della ihm„.5\ iza per motivazione apparente o inesistente, in quantóromette di mentare in modo sufficiente e non meramente assertivo sulla questione, prelirninare e centrale della controversia, riguardante la legittimazione deila ASL, SL- ItAA0Akuck- L<AA- t~, 9,21/1-7~- mAA., VIA a,\A (c212t,4 'nAAnitl '-\(\ • L '51 lir \I Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la "legittimati° ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di p;-orrsuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite: pertanto, il difetto di legitimatio ad csam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del p -.'ocesso Cass. 7776/2017; e Cass. SU 2951/2016). L: ciò consegue che la Corte territoriale era tenuta ad esaminare l'eccezione ',/atr.a, rendendo una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, mentre !a questione è stata decisa senza alcuna plausibile motivazione e - non ! utile. precisare - senza alcun riferimento alla più recente giurisprudenza di .7,a Corte che: a, ha affermato che "l'art. 1, comma 10, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324,N/ convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma let quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti c,Gnvenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, sì deve considerare eiitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per ligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della :.,12g,-.4e dì conversione del presente decreto l'ente incaricato del 3qamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale itorialmente competente"), si applica non solo per le prestazioni .torizzate dalllJS.SL. nel regime anteriore alla riforma di cui al cligs. 30 dicembre 1992, n, 502, ma anche successivamente, con riferimento 13He prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si seno costituite in aziende sanitarie locali ( cfr Cass 13333/2015 )"; ha ulteriormente chiarito, in relazione ad un caso sovrapponibile a quello in C h e "in tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del 74 del 1993, conv., con modif., dalla I. n. 423 del 1993 (a tenore tO e rei rapport con le strutture private convenzionate «in caso di asicato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare bare inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per d e obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della !qe di conversione del presente decreto l'ente incaricato del mento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale : Artpetente»), - si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di eut a digs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, 7:oirì riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali ( cfr. Cass, 17587/2018)." Tl secondo motivo rimane logicamente assorbito. ,,anto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte -___- [)Co in diversa composizione per il riesamé della controversia a la luce dei r-io di diritto sopra evidenziati ed anche per la decisione in ordine alle spese di legittimità. PQM Corte, ccocHe il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la enza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa conjw, --rjér la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità. deci