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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 21851/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22281/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N . 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende come da comparsa di costituzione depositata telematicamente il 23.05.2022, in forza di procura speciale autenticata nella firma dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 67030 -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 310/2018 depositata il16/01/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa il 18 - 2 - 2017 ai sensi dell’ art. 702 ter cod. proc. civ. il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte dalla Studio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell’A.S.L.

Roma 1, con le quali la suddetta società chiedeva la corretta remunerazione delle prestazioni di diagnostica erogate nel quadriennio 2010 — 2013 e, per l'effetto, chiedeva condannarsi l'Azienda U.S.L.

Roma 1 al pagamento della differenza tra la remunerazione scontata corrisposta dal [OSCURATO:PERSONA] e quella integrale prevista dal nomenclatore tariffario in allora vigente per le prestazioni erogate; in via alternativa, la società proponeva un'azione ex art. 2041 cod. civ., chiedendo che l'Azienda U.S.L.

Roma 1 venisse condannata al pagamento di un indennizzo pari a 62.780,27 Euro, oltre interessi, per l'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito dell'illegittima decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio 2010-2013.

2. Con sentenzan.310/2018 emessa ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. 'oggetto della controversia concerneva la determinazione del corrispettivo in favore della S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], come indicato nelle convenzioni stipulate con l'Azienda U.S.L.

Roma 1, e pertanto non rivestiva alcun rilievo l'atto con il quale la Regione Lazio aveva determinato le tariffe relati ve a detti corrispettivi , dovendo, invece, stabilirsise tali tariffe, in particolare nella misura scontata, fossero state recepite nelle richiamate convenzioni.

3. Avverso questa sentenza la A.S.L.

Roma 1 ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, resistito con controricorso da Studio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituitosi con nuovo difensore come da comparsa depositata telematicamente il 23.05.2022.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Parte ricorrente denuncia: i)con il primo motivo la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993 (convertito in L. 423/1993) e dell'art. 100 c.p.c.— art. 360 c.p.c., n. 3 e 4», per avere la Corte di Appello, con motivazione contraddittoria, illogica e meramente apparente e comunque resa in violazione dell'art. 1, comma 10 del D.L. n. 324/1993 (convertito in L. n. 423/1993), ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’odierna ricorrente, mentre, stante il tenore della citata norma ("... nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data in entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unita sanitaria locale territorialmente competente”), legittimato passivamente rispetto alle domande di pagamento delle prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione da strutture convenzionale eraesclusivamente la Regione (in specie la Regione Lazio),in quanto unico Ente incaricato al pagamento delle prestazioni rese dalla struttura privata accreditata per conto del S.S.N., come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass.13333/2015; Cass. 18448/2007); pertanto, nonostante le convenzioni ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 fosserostate stipulate tra la Azienda ASL Roma 1 e la struttura privata accreditata, l'Ente incaricato al pagamento delle prestazioni rese dalla struttura privata accreditata per conto del S.S.N. era la Regione Lazio ed in ogni caso, anche solo per effetto dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993 convertito in L. n. 423/1993, le strutture private accreditate con il S.S.N., in caso di mancato pagamento delle prestazioni rese in regime di accreditamento, eran o creditrici dell'[OSCURATO:PERSONA] poiché quest'ultimo, proprio per effetto del processo di razionalizzazione ed accentramento dei centri di imputazione e di controllo della spesa pubblica sanitaria, assurge al ruolo non di mero adiectus solutionis causa, ma di vero e proprio Ente finanziatore delle [OSCURATO:PERSONA] "incaricato del pagamento"; ii) con il secondo motivo, in via subordinata e coerentemente con quanto dedotto nel primo motivo, la «violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. — nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio — art. 360 c.p.c., n.3 e n. 4 », per essere nullo l'intero giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stata convenuta in giudizio la Regione Lazio, da ritenersi litisconsorte necessario; iii)con il terzo motivo la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), della L. n. 296/2006, nonché dell'art. 12 delle preleggi — art. 360 c.p.c., n. 3 » , per avere l a Corte di Appello erroneamente ritenuto cha la suddetta disposizione fosse applicabile solo al triennio 2007-2009 -dunque non alla fattispecie in esame, relativa agli anni 2010-2013- dando rilievo all' incipit dell'art. 1, comma 796, ma ignorando il senso letterale, nonché logico - sistematico della norma, anche in relazione alle altre disposizioni contenute nel comma 796 dell'art. 1, e fermandosi soltanto ad una lettura superficiale e parziale della disposizione; iv) con il quarto motivo la «violazione e falsa applicazione dell'art. 3, D.Lgs. n. 231/2002 — art. 360 c.p.c., n. 3», per non avere la Corte d’appello considerato che il ritardo nel pagamento delle somme di cui si discute era stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'Azienda ASL Roma 1, con la conseguenza che alla medesima non poteva essere imputato alcun tipo di ritardo nel pagamento delle prestazioni fornite dalla Studio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto l'elaborazione finale dell'attività ambulatoriale svolta e le successive emissioni e liquidazioni delle fatture venivano poste in essere in automatico dal sistema, senza che l'Azienda potessein alcun modo intervenire in detto procedimento diliquidazione delle somme dovute ed emissione delle relative fatture.

2. Il primo motivo è fondatonei termini che si vanno ad illustrare.

2.1. L’art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993 (convertito in L. n. 423/1993) dispone che "... nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data in entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unita sanitaria locale territorialmente competente”.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 17587/2018) condivisa dal Collegioe non posta in discussione dalle parti nel presente giudizio, la suddetta disciplina si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali.

La questione di diritto controversa in causa è, invece,il raccordo tra detta norma nazionale e la legislazione, primaria e secondaria, regionale, dato che si tratta di materia in cui sussiste la potestà legislativa concorrente ex art. 117 Cost..

Infatti, secondo il più recente orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. in particolare Cass.17587/2018 citata ) , nella materia in esame, sussistendo, per l’appunto, la potestà legislativa concorrentedelle Regioni (art. 117 Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L. 833/1978 è stato attuato attraverso il D.lgs.502/1992, che ha "regionalizzato" la sanità.

Pertanto, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento.

Per quanto ora di interesse, la L.R.

Lazio n. 18 del 1994 istituì con pari soggettività giuridica e pari autonomia finanziaria (discendente dalle erogazioni della Regione) sia le A.S.L. che le [OSCURATO:PERSONA] con compiti sostanzialmente sovrapponibili (v. artt. 5 e 6 L. 18/94).

L'art. 2 lett.c della medesima legge rappresenta l'anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla [OSCURATO:PERSONA] "la determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie".

E’ stato,altresì, chiarito da questa Corte che le pronunce indicate nel controricorso e richiamate nella memoria illustrativa della controricorrente (Cass. 23067/2016, Cass. 11922/2017 e Cass.11925/2017), sono tutte riferite alla legislazione della Regione Calabria con le quali è stata affermata la legittimazione passiva delle ASL della Regione Calabria, ma perché detta Regione (con la L.R.24/2008), per le prestazioni sanitarie, ha ridefinito la disciplina dell'accreditamento confermando il conferimento alle ASL della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche, demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza ed escludendo, con ciò, che potessero sorgere obbligazioni a carico della Regione.

Invece, come si è visto, la Regione Lazio con la l. r. n.18/1994 ha demandato alla [OSCURATO:PERSONA] l’individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa.

Deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti (Cass. 13333/2015; Cass. 24639/2016; Cass. 26959/2016) specificamente riferiti alla legittimazione passiva della Regione Lazio, per fattispecie sovrapponibili a quella in esame (più di recente Cass. 28005/2021 in motivazione; Cass. 24758/2021; Cass. 3676/2020in tema di sconti tariffari; anche Cass. 32505/2019, richiamata nella memoria illustrativa della controricorrente, ha escluso la legittimazione passiva dell’ASL).

In altre parole, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dall'Azienda sanitaria locale va risolta, per la Regione Lazio, alla luce del combinato dispostodel D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 eL.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), là dove la designazione operata dalla Giunta regionale con relativa delibera si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell'Azienda sanitaria mediante l'incarico al pagamento (così Cass. 24758/2021).

2.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello non si è attenuta ai suesposti principi, poiché l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’odierna ricorrente è stata rigettata con una motivazione che èinconferente e, in definitiva , meramente apparente , in quanto priva di effettiva disamina della questione controversa,vertente, per l’appunto,sull’interpretazione dell’art.1, comma 10 , citato , sicché il primo motivo coglie nel segno anche con riguardo al denunciato vizio motivazionale.

La Corte d’appello, al riguardo, si è limitata ad affermare che “'oggetto della controversia concerne la determinazione del corrispettivo indicato, in favore della S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], nelle convenzioni stipulate con l'Azienda U.S.L.

Roma

1. Non viene pertantoin alcun rilievo l'atto con il quale la Regione Lazio aveva determinato tali tariffe, ma se tali tariffe, in particolare nella misura scontata, fossero state recepite nelle richiamate convenzioni”(pag. 5 sentenza).

Solo per tale ragione, dunque, la Corte di merito ha ritenuto sussistente la legittimazione dell'Asl, così obliterando di affrontare la relativa tematica in punto di diritto, alla stregua dei principi suesposti, e di scrutinare i contenuti della delibera di Giunta pertinente al caso di specie, al fine di individua r e l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo quale soggetto debitore-inadempiente.

3. In dipendenza dell’accoglimento del primo motivo, gli altri restano assorbiti.

4. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto nel senso di cui si è detto, l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché, in applicazione degli indicati principi, venga individuato il soggetto obbligato al pagamento,nei termini precisati. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio è altresì demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22281/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N . 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende come da comparsa di costituzione depositata telematicamente il 23.05.2022, in forza di procura speciale autenticata nella firma dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 67030 -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 310/2018 depositata il16/01/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 18 - 2 - 2017 ai sensi dell’ art. 702 ter cod. proc. civ. il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte dalla Studio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell’A.S.L. Roma 1, con le quali la suddetta società chiedeva la corretta remunerazione delle prestazioni di diagnostica erogate nel quadriennio 2010 — 2013 e, per l'effetto, chiedeva condannarsi l'Azienda U.S.L. Roma 1 al pagamento della differenza tra la remunerazione scontata corrisposta dal [OSCURATO:PERSONA] e quella integrale prevista dal nomenclatore tariffario in allora vigente per le prestazioni erogate; in via alternativa, la società proponeva un'azione ex art. 2041 cod. civ., chiedendo che l'Azienda U.S.L. Roma 1 venisse condannata al pagamento di un indennizzo pari a 62.780,27 Euro, oltre interessi, per l'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito dell'illegittima decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio 2010-2013. 2. Con sentenzan.310/2018 emessa ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. 'oggetto della controversia concerneva la determinazione del corrispettivo in favore della S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], come indicato nelle convenzioni stipulate con l'Azienda U.S.L. Roma 1, e pertanto non rivestiva alcun rilievo l'atto con il quale la Regione Lazio aveva determinato le tariffe relati ve a detti corrispettivi , dovendo, invece, stabilirsise tali tariffe, in particolare nella misura scontata, fossero state recepite nelle richiamate convenzioni. 3. Avverso questa sentenza la A.S.L. Roma 1 ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, resistito con controricorso da Studio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituitosi con nuovo difensore come da comparsa depositata telematicamente il 23.05.2022. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Parte ricorrente denuncia: i)con il primo motivo la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993 (convertito in L. 423/1993) e dell'art. 100 c.p.c.— art. 360 c.p.c., n. 3 e 4», per avere la Corte di Appello, con motivazione contraddittoria, illogica e meramente apparente e comunque resa in violazione dell'art. 1, comma 10 del D.L. n. 324/1993 (convertito in L. n. 423/1993), ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’odierna ricorrente, mentre, stante il tenore della citata norma ("... nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data in entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unita sanitaria locale territorialmente competente”), legittimato passivamente rispetto alle domande di pagamento delle prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione da strutture convenzionale eraesclusivamente la Regione (in specie la Regione Lazio),in quanto unico Ente incaricato al pagamento delle prestazioni rese dalla struttura privata accreditata per conto del S.S.N., come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass.13333/2015; Cass. 18448/2007); pertanto, nonostante le convenzioni ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 fosserostate stipulate tra la Azienda ASL Roma 1 e la struttura privata accreditata, l'Ente incaricato al pagamento delle prestazioni rese dalla struttura privata accreditata per conto del S.S.N. era la Regione Lazio ed in ogni caso, anche solo per effetto dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993 convertito in L. n. 423/1993, le strutture private accreditate con il S.S.N., in caso di mancato pagamento delle prestazioni rese in regime di accreditamento, eran o creditrici dell'[OSCURATO:PERSONA] poiché quest'ultimo, proprio per effetto del processo di razionalizzazione ed accentramento dei centri di imputazione e di controllo della spesa pubblica sanitaria, assurge al ruolo non di mero adiectus solutionis causa, ma di vero e proprio Ente finanziatore delle [OSCURATO:PERSONA] "incaricato del pagamento"; ii) con il secondo motivo, in via subordinata e coerentemente con quanto dedotto nel primo motivo, la «violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. — nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio — art. 360 c.p.c., n.3 e n. 4 », per essere nullo l'intero giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stata convenuta in giudizio la Regione Lazio, da ritenersi litisconsorte necessario; iii)con il terzo motivo la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), della L. n. 296/2006, nonché dell'art. 12 delle preleggi — art. 360 c.p.c., n. 3 » , per avere l a Corte di Appello erroneamente ritenuto cha la suddetta disposizione fosse applicabile solo al triennio 2007-2009 -dunque non alla fattispecie in esame, relativa agli anni 2010-2013- dando rilievo all' incipit dell'art. 1, comma 796, ma ignorando il senso letterale, nonché logico - sistematico della norma, anche in relazione alle altre disposizioni contenute nel comma 796 dell'art. 1, e fermandosi soltanto ad una lettura superficiale e parziale della disposizione; iv) con il quarto motivo la «violazione e falsa applicazione dell'art. 3, D.Lgs. n. 231/2002 — art. 360 c.p.c., n. 3», per non avere la Corte d’appello considerato che il ritardo nel pagamento delle somme di cui si discute era stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'Azienda ASL Roma 1, con la conseguenza che alla medesima non poteva essere imputato alcun tipo di ritardo nel pagamento delle prestazioni fornite dalla Studio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto l'elaborazione finale dell'attività ambulatoriale svolta e le successive emissioni e liquidazioni delle fatture venivano poste in essere in automatico dal sistema, senza che l'Azienda potessein alcun modo intervenire in detto procedimento diliquidazione delle somme dovute ed emissione delle relative fatture. 2. Il primo motivo è fondatonei termini che si vanno ad illustrare. 2.1. L’art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993 (convertito in L. n. 423/1993) dispone che "... nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data in entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unita sanitaria locale territorialmente competente”. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 17587/2018) condivisa dal Collegioe non posta in discussione dalle parti nel presente giudizio, la suddetta disciplina si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali. La questione di diritto controversa in causa è, invece,il raccordo tra detta norma nazionale e la legislazione, primaria e secondaria, regionale, dato che si tratta di materia in cui sussiste la potestà legislativa concorrente ex art. 117 Cost.. Infatti, secondo il più recente orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. in particolare Cass.17587/2018 citata ) , nella materia in esame, sussistendo, per l’appunto, la potestà legislativa concorrentedelle Regioni (art. 117 Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L. 833/1978 è stato attuato attraverso il D.lgs.502/1992, che ha "regionalizzato" la sanità. Pertanto, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento. Per quanto ora di interesse, la L.R. Lazio n. 18 del 1994 istituì con pari soggettività giuridica e pari autonomia finanziaria (discendente dalle erogazioni della Regione) sia le A.S.L. che le [OSCURATO:PERSONA] con compiti sostanzialmente sovrapponibili (v. artt. 5 e 6 L. 18/94). L'art. 2 lett.c della medesima legge rappresenta l'anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla [OSCURATO:PERSONA] "la determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie". E’ stato,altresì, chiarito da questa Corte che le pronunce indicate nel controricorso e richiamate nella memoria illustrativa della controricorrente (Cass. 23067/2016, Cass. 11922/2017 e Cass.11925/2017), sono tutte riferite alla legislazione della Regione Calabria con le quali è stata affermata la legittimazione passiva delle ASL della Regione Calabria, ma perché detta Regione (con la L.R.24/2008), per le prestazioni sanitarie, ha ridefinito la disciplina dell'accreditamento confermando il conferimento alle ASL della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche, demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza ed escludendo, con ciò, che potessero sorgere obbligazioni a carico della Regione. Invece, come si è visto, la Regione Lazio con la l. r. n.18/1994 ha demandato alla [OSCURATO:PERSONA] l’individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa. Deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti (Cass. 13333/2015; Cass. 24639/2016; Cass. 26959/2016) specificamente riferiti alla legittimazione passiva della Regione Lazio, per fattispecie sovrapponibili a quella in esame (più di recente Cass. 28005/2021 in motivazione; Cass. 24758/2021; Cass. 3676/2020in tema di sconti tariffari; anche Cass. 32505/2019, richiamata nella memoria illustrativa della controricorrente, ha escluso la legittimazione passiva dell’ASL). In altre parole, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dall'Azienda sanitaria locale va risolta, per la Regione Lazio, alla luce del combinato dispostodel D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 eL.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), là dove la designazione operata dalla Giunta regionale con relativa delibera si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell'Azienda sanitaria mediante l'incarico al pagamento (così Cass. 24758/2021). 2.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello non si è attenuta ai suesposti principi, poiché l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’odierna ricorrente è stata rigettata con una motivazione che èinconferente e, in definitiva , meramente apparente , in quanto priva di effettiva disamina della questione controversa,vertente, per l’appunto,sull’interpretazione dell’art.1, comma 10 , citato , sicché il primo motivo coglie nel segno anche con riguardo al denunciato vizio motivazionale. La Corte d’appello, al riguardo, si è limitata ad affermare che “'oggetto della controversia concerne la determinazione del corrispettivo indicato, in favore della S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], nelle convenzioni stipulate con l'Azienda U.S.L. Roma 1. Non viene pertantoin alcun rilievo l'atto con il quale la Regione Lazio aveva determinato tali tariffe, ma se tali tariffe, in particolare nella misura scontata, fossero state recepite nelle richiamate convenzioni”(pag. 5 sentenza). Solo per tale ragione, dunque, la Corte di merito ha ritenuto sussistente la legittimazione dell'Asl, così obliterando di affrontare la relativa tematica in punto di diritto, alla stregua dei principi suesposti, e di scrutinare i contenuti della delibera di Giunta pertinente al caso di specie, al fine di individua r e l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo quale soggetto debitore-inadempiente. 3. In dipendenza dell’accoglimento del primo motivo, gli altri restano assorbiti. 4. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto nel senso di cui si è detto, l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché, in applicazione degli indicati principi, venga individuato il soggetto obbligato al pagamento,nei termini precisati. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio è altresì demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza