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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 34287/2023

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018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14827/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 405, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1954/2017 depositata il13/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA], gestore delle case protette Mimosa e Casa degli Ulivi, in esecuzione dei contratti stipulati con l’A.S.P. di Catanzaro nell’anno 2011, valevoli per l’anno 2012 –segnatamente in data 4.8.2011 - avendo erogato prestazioni socio - sanitarie in favore di anziani ritenuti meritevoli di cure e assistenza in base a provvedimenti della stessa A.S.P., chiedeva al Tribunale di Catanzaro la condanna, a titolo di saldo del corrispettivo o di indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c., della Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della quota del 50% della retta giornaliera gravante sul Fondo sociale regionale gestito dalla Regione, avendo l’A.S.P. provveduto ad erogare la quota della restante parte della retta remunerata con fondi gestiti dalle Aziende sanitarie medesime.

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza resa all’esito del procedimento di cui all’art. 702 ter c.p.c., accoglieva la domanda e condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 561.348,10, a saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate, oltre alle spese del giudizio.

L’ordinanza anzidetta veniva impugnata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte di appello di Catanzaro che, con sentenza n.1954/2017, pubblicata il 13.11.2017, riformava la decisione impugnata e rigettava la domanda proposta in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA], escludendo che la Regione [OSCURATO:PERSONA] dovesse corrispondere somme sulla base di una convenzione della quale non era stata parte, non essendo la stessa passivamente legittimata in forza di alcune pronunzie rese da questa Corte in materia omogenea.

Nemmeno poteva ritenersi ammissibile la pretesa fondata su altro titolo negoziale nei confronti della Regione indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli accordi del 4.5.2012 e del 7.5.2012 intercorsi con la Regione [OSCURATO:PERSONA], riguardando gli stessi unicamente le prestazioni dovute per il primo semestre dell’anno 2012, interamente pagate, e non il credito reclamato in giudizio, relativo a prestazioni erogate nel secondo semestre del 2012.

In questa direzione militava il contenuto degli accordi- riprodotto a pag.14 ult. periodo della sentenza impugnata- che consentivano di escludere la fonte dell’obbligazione ex contractu per le prestazioni erogate nel secondo semestre, trattandosi di prestazioni “espressamente non regolate dagli accordi medesimi” Nemmeno poteva dirsi decisivo il pagamento di prestazioni eccedenti il primo semestre ricadenti nel secondo semestre dell’anno 2012, non potendo queste integrare una estensione implicita del contenuto del contratto.

La Corte di appello escludeva poi la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda subordinata di indebito arricchimento risultando essere l’A.S.P. il soggetto legittimato a fronteggiare le prestazioni svolte nei confronti dei soggetti stessi.

La Corte di appello rilevava, ancora, che in base alla giurisprudenza di questa Corte non si poteva nemmeno profilare alcuna azione di indebito arricchimento in ragione dell’esistenza di azione diretta del creditore nei confronti della parte contrattuale tenuta all’adempimento dell’obbligazione.

La Corte di appello inoltre riteneva fondate le domande di restituzione delle somme versate alla [OSCURATO:PERSONA] ed ai difensori distrattari della stessa in esecuzione della sentenza di primo grado “come documentato nelle ordinanze di assegnazione esibite in atti dalla Regione”. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad undici motivi, al quale ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 novembre 2023.

Con il primo motivosi deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e difetto di forma ex art.156 c.p.c. ed ultrapetizione.

La Corte di appello avrebbe riformato l’ordinanza impugnata senza indicazione del motivo di appello ritenuto fondato e senza specificare le parti della pronunzia impugnata ritenute meritevoli di riforma.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1372 c.c., c. 10 d.l.n.324/1993, conv. dalla L. n. 423/1993.

La Corte di appello, escludendo che la Regione [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a corrispondere quanto richiesto dalla ricorrente in quanto estranea alla convenzione sottoscritta con l’A.S.P. di Catanzaro, si sarebbe adeguata ad alcuni precedenti disattendendo altre pronunzie anche a Sezioni Unite, senza per nulla considerare la portata precettiva dell’art.1, c.10, d.l. n. 324 cit., dal quale si sarebbe dovuto desumere che la Regione [OSCURATO:PERSONA] era incaricata del pagamento delle rette in quanto ente finanziatore delle Aziende sanitarie.

Avrebbe quindi errato la Corte di appello non solo nel ritenere ininfluente tale previsione normativa rispetto al caso di specie, per di più erroneamente invocando l’assenza di legislazione regionale.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, c.2 c.c., 17-18 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.22/2007, 41 c.4 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 69/2012, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 12/2015, 9 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 40/2016, 16 c.6, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 44/2016.

Secondo la ricorrente, la normativa regionale di riferimento sopra indicata, laddove prevedeva la copertura a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA] dei debiti pregressi delle strutture che erogano servizi socio-sanitari da parte della Regione costituivano una sorta di interpretazione autentica in ordine all’esistenza di una precisa legittimazione passiva della regione [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle quote socio-assistenziali coperte dal Fondo sociale regionale, riconoscendo un effetto diretto nei rapporti Regione/struttura privata, con ciò ponendosi in antitesi con i principi affermati dalla Corte di appello sulla base di quanto affermato da Cass. n. 11925/2017 e dagli altri precedenti indicati.

Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c..

La Corte di appello, nell’esaminare comunque la efficacia dei contratti conclusi con la Regione [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe errato nell’escludere che da esso discendesse l’assunzione di una obbligazione di pagamento a carico della Regione, disattendendo il tenore letterale degli accordi pure riportato nella sentenza impugnata, nella parte in cui indicava l’operatività degli stessi per le prestazioni sanitarie rese nell’intero anno 2012.

La Corte di appello, affermando che gli accordi si riferivano al solo primo semestre dell’anno 2012 e non al secondo semestre non avrebbe considerato che proprio il significato letterale delle intese testualmente riportato – epigrafe dell’accordo, premesse, art.2, art.5 - in sentenza deporrebbe per l’operatività dell’accordo per l’intero anno 2012, così violando il canone del significato letterale della clausola n.1 e la comune intenzione delle parti, pure tralasciando di considerare il contegno complessivo delle parti anteriore e posteriore alla conclusione del contratto, in particolar modo collegato allo spontaneo pagamento parziale delle prestazioni rese nell’anno 2012 da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA].

Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e dell’art.1, c.10, d.l. n. 324/1993, cit.

Secondo la ricorrente, il ricordato art. 1, c. 10, impedirebbe di agire nei confronti dell’A.S.P. di Catanzaro, ricorrendo dunque il requisito della sussidiarietà postulato dall’art. 2041 e 2042 c.c.

Con il sesto motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 345, 352, 189, 153, c. 2, 294 c.p.c. e 24 Cost.La Corte di appello, accogliendo la domanda di restituzione delle somme versate alla [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi difensori in adempimento dell’ordinanza di primo grado, avrebbe ritenuto erroneamente ammissibile la domanda e la produzione documentale in sede di precisazione delle conclusioni.

La Corte di appello, in particolare, non avrebbe considerato che incombeva sulla parte richiedente l’onere di provare che il pagamento fosse avvenuto in epoca successiva alla proposizione dell’appello, non potendo valere la generica allegazione operata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nel foglio di precisazione delle conclusioni.

Il giudice di appello avrebbe poi errato nel considerare ritualmente prodotti i documenti indicati genericamente nel foglio di precisazione delle conclusioni -ordinanza di assegnazione-.

Con il settimo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per assenza di motivazione laddove era stato ritenuto apoditticamente l’intervenuto pagamento delle somme sulla base della documentazione versata.

Con l’ottavo motivo si deduce la violazione dell’art.1277 c.c. e dell’art.49 del d. lgs. n.231/2007.

La Corte di appello non avrebbe considerato che in relazione alle norme su richiamate l’estinzione dei debiti pecuniari si produrrebbe con moneta avente corso legale o con mezzi tracciati di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto dimostrare l’effettiva corresponsione delle somme dal terzo pignorato con assegno bonifico o altro idoneo mezzo di pagamento, non potendosi accontentare delle ordinanze di assegnazione.

Con il nono motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato i legali distrattari della ricorrente alla restituzione delle spese distratte in quanto non parti del procedimento.

La decisione impugnata avrebbe errato nell’esaminare la domanda di restituzione delle spese distratte senza la presenza dei difensori come parti del processo, visto che il presupposto della domanda di restituzione concerneva l’avvenuto versamento delle somme da parte dei difensori e sullo stesso non sarebbe stato possibile provvedere in assenza degli stessi, altrimenti privandoli del diritto di interloquire sull’effettivo pagamento totale o parziale delle stesse sulle prove prodotte dalla parte soccombente in primo grado e sul diritto ad impugnare la statuizione sfavorevole sul punto eventualmente adottata dal giudice di appello.

Ciò posto, il primo motivo è inammissibile, contemplando in un’unica censura diverse ipotetiche violazioni di norme processuali senza che sia possibile inferirne lo specifico contenuto in termini di chiarezza ed analiticità.

La ricorrente, infatti, prospetta gradatamente la nullità della sentenza, il difetto di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato, la violazione del principio della domanda d’appello, la nullità del difetto di forma ex art. 156, c.2, c.p.c., non confrontandosi con l’apparato motivazionale della sentenza impugnata che, dopo avere riassunto il contenuto dell’oggetto del contendere e le ragioni poste a fondamento del Tribunale di Catanzaro dell’accoglimento della domanda della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], le ha analiticamente confutate sulla base dei motivi di appello sunteggiati alle pagg. 7, 8 e 9 della sentenza e della difesa esposta dall’appellata, all’interno di un corredo motivazionale puntuale e dettagliato.

Ed è poi il caso di evidenziare l’inammissibilità per difetto di autosufficienza delle censure di extrapetizione che la ricorrente ha dedotto con riferimento all’appello proposto senza tuttavia consentire a questa Corte di valutare a quali parti dell’atto di impugnazione si riferisse la censura.

Del tutto fuori bersaglio risulta poi la censura che riguarda l’asserita mancata specificazione delle parti della sentenza di primo grado investite dal gravame, non risultando la censura calibrata sul complessivo contenuto motivatorio della sentenza impugnata, ampiamente idonea a rendere palese le ragioni che non consentivano, secondo la Corte di appello, di ritenere la Regione [OSCURATO:PERSONA] obbligata al pagamento delle rette relative a prestazioni socio-sanitarie erogate sulla base di un contratto stipulato fra la [OSCURATO:PERSONA] e l’A.S.P.

Il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art.380 bisc.p.c.

La questione qui al vaglio del Collegio è infatti sovrapponibile, quanto alla riferibilità alla regione [OSCURATO:PERSONA] delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni stipulate da imprese che offrono servizi socio-assistenziali e Aziende sanitarie locali nella Regione [OSCURATO:PERSONA] remunerate in parte con somme provenienti dal Fondo sociale regionale, a quelle già decise da questa stessa sezione.

Si è in particolare ritenuto, dando continuità all’orientamento espresso nella n. 18604/2020 (conf. a Cass. 7745/2020, Cass. 2237/2016) che la disciplina che demanda alle A.S.L. (o A.S.P) ogni potere d’intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l’instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla Regione i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le A.S.L. delle risorse economiche necessarie per l’effettuazione dei predetti interventi, cosicché deve escludersi che l’esecuzione delle prestazioni rese dalla Fondazione attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della Regione, essendo questa rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l’A.S.P. di Catanzaro e priva di ogni competenza al riguardo; né rilevava in contrario il richiamo alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione “che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la Regione e l’A.S.L. competente per territorio” (Cass.n. 11924/2017) -Cass.n.38187/2021-.

Orbene, le conclusioni appena riassunte sono state parimenti fatte proprie anche da Cass. n. 25851/2020, chiamata ad esaminare un ricorso omogeneo rispetto alle questioni qui accennate, nel quale, a sostegno del ricorso proposto contro la sentenza di appello che aveva escluso il diritto della struttura privata a pretendere dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] il pagamento per prestazioni socio-sanitarie sulla base di accordo concluso con l’A.S.P. di Catanzaro, era stato sostenuto che il giudice di appello: a) non aveva fatto corretta applicazione della normativa, male interpretando ilD.L. n. 324 del 1993, art. 1,c. 10, per il quale, nei rapporti con le strutture private convenzionate, si deve considerare debitore inadempiente l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché la A.S.L.; b) aveva travisato la giurisprudenza di legittimità - Cass. n. 12295/2017- applicandola erroneamente al caso di specie, escludendo, in ragione della delega di ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria alle A.S.L., che la Regione avesse compiti diversi da quelli di programmazione, coordinamento e vigilanza, compresa la ripartizione tra le A.S.L. delle risorse economiche; c) aveva sostenuto senza un’adeguata motivazione, oltre che erroneamente, che in tali disposizioni non vi fosse alcun riferimento alle possibili forme di responsabilità della Regione; d) aveva violato le disposizioni regionali di natura finanziaria regolanti l’istituzione e il funzionamento del fondo regionale in materia socio-sanitaria – L.R. n. 69 del 2012, L.R. n. 47 del 2011, L.R. n. 12 del 2015-, ritenendo irragionevolmente e senza motivazione che esse non contenessero alcun riferimento a possibili forme di responsabilità della Regione ed avrebbe omesso di leggere la normativa regionale in parallelo con ilD.L. n. 324 del 1993,convertito in L. n. 423 del 1993, così non avvedendosi della ricorrenza dell’obbligo della Regione di pagare il 30% delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate.

Orbene, nel disattendere le superiori censure sopra sintetizzare - Cass. n. 25851/2010- ha ritenuto “che dovesse escludersi che l’esecuzione delle prestazioni rese in favore degli assistiti avesse fatto sorgere obbligazioni a carico della Regione”.

Il fatto che il 30% della tariffa gravasse sul [OSCURATO:PERSONA] non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinato ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed ente erogante, escludendo, in assenza di una disposizione di legge comportante un vincolo per l’[OSCURATO:PERSONA] di instaurare rapporti con i terzi, ogni obbligo della Regione, rimasta estranea alla concreta gestione dei servizi socio- sanitari, di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette.

Più specificamente, è stato ritenuto pacifico che né la L.R. n. 23 del 2003, art. 7, riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all’area dei servizi socio-sanitari, né la L.R. n. 24 del 2008, art. 13, il quale esclude l’efficacia diretta di tali contratti nei confronti della Regione, (cfr.Cass. 31/10/2016, nn. 22037,22038 e 22039; Cass. 11/11/2016, n. 23067) e tantomeno la Delib. n. 685 del 2002, siano fonte di instaurazione ex lege da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] di rapporti con i terzi (in tal senso, con specifico riferimento alla funzione della Delib. [OSCURATO:PERSONA], cfr.Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17587) […] Deve essere ribadita, dunque, la conclusione più volte affermata da questa Corte (e dalla giurisprudenza richiamata ancheCass. 12/05/2017, n. 11924;Cass. 5/07/2018, n. 17587; Cass. 28/02/2019, n. 5982) nel senso della estraneità della Regione [OSCURATO:PERSONA] alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari e soprattutto dell’irriferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle A.S.L. e deve confermarsi in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA] solo la competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore.

Si tratta, come pure è stato specificato da questa Corte, di una precisa scelta della Regione [OSCURATO:PERSONA], perché se è vero che “il sistema sanitario nazionale istituito con laL. n. 833 del 1978, è stato attuato attraverso ilD.

Lgs. n. 502 del 1992, che ha “regionalizzato la sanità”, “le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all’interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l’esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento” (cfr. Cass. 17587/ 2018, cit.).

Sulla base di tale diritto vivente e dell’unicità del precedente di segno opposto - Cass. n. 11258 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - tale indirizzo merita di essere condiviso ed allo stesso va data continuità, anche dovendosi evidenziare che, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, l’art.1, c. 10, d.l. n. 324/1993, conv. nella legge n. 423/1993,non può avere alcuna valenza nel caso di specie, non ravvisandosi -in relazione alla ratio che fu posta alla base di tale previsione normativa all’indomani dell’entrata in vigore della riforma del sistema sanitario nazionale di cui al d.lgs. n. 502/1992 e con specifico riferimento (estranea all’odierno procedimento) della legittimazione (recte, titolarità) passiva per i debiti contratti dalle A.S.L. nell’ipotesi in cui la Regione abbia delegato ad un unico ente le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni –sulla quale v. diffusamente Cass. n. 13333/2015- dalla quale non emerge alcun elemento di collegamento fra la posizione dell’incaricato al pagamento alla quale fa riferimento l’art. 1 cit. e la posizione della Regione [OSCURATO:PERSONA], esterna rispetto al soggetto -ASP- che ha concluso con la struttura privata la convenzione relativa alle prestazioni socio-assistenziali- v.art.13, c.2, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.24/2008-.

Né può indurre a mutare l’indirizzo appena ricordato l’esame delle disposizioni normative invocate dalla ricorrente concernenti provvedimenti legislativi relativi al riconoscimento di provvidenze finanziarie per debiti pregressi relativi a prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Regione – L.R. [OSCURATO:PERSONA] nn. 69/2012 - art.41 - , L.R. n.12/2015 -art.9-, L.R. n .44/2016-art.16, c.6 - .

Ed invero, ritiene il Collegio che tali misure di ordine finanziario non possono che operare sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed enti tenuti alle prestazioni socio-sanitarie in forza di precedenti accordi o comunque riferirsi a prestazioni direttamente erogate dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], evidentemente diverse da quelle qui in contestazione, trattandosi di prestazioni rese incontestabilmente -per come premesso dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] base di accordi stipulati dalla casa di riposo con l’A.S.P.

Ed è appena il caso di evidenziare che proprio in forza della disciplina normativa specificamente introdotta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in tema di servizi sociali integrati risultano numerosi i soggetti tenuti alla gestione ed erogazione di prestazioni socio- sanitarie -v., infatti, art.1, c.7, L.R. n. 23 del 2003- e di tipologia di prestazioni socio-sanitarie -cfr., ancora, artt. 4 e 7, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.23/2003- non potendosi dunque inferire da tale quadro normativo sopravvenuto la volontà legislativa di modificare l’assetto convenzionale dei rapporti in essere concernenti i servizi socio-assistenziali erogati da case di riposo in base a quanto previsto dalla medesima normativa regionale in favore della Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro -art.7,c.2, lett. g), L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.23/2002-.

D’altra parte, proprio l’accertata esistenza di un’azione contrattuale della Fondazione nei confronti della parte contrattuale -ASP- è stata correttamente ritenuta ragione idonea ad escludere il profilo censorio in ordine alla prospettata violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. in ragione dell’esistenza di un titolo negoziale che la casa di cura può azionare nei confronti dell’azienda sanitaria con la quale ha stipulato la convenzione, ciò incidendo, come ritenuto correttamente dal giudice di appello, sulla proponibilità dell’azione di indebito arricchimento in ragione dell’assenza del carattere della sussidiarietà-cfr.Cass.n.2350/2017, Cass.n.843/2020-.

Il quarto motivo è invece fondato, determinando l’assorbimento dei restanti motivi.

Ed invero, la sentenza impugnata ha ritenuto che gli accordi conclusi fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 4 e 7 maggio 2012 non potevano costituire la fonte dell’obbligazione di pagamento ex contractu, specificando che tali accordi, espressamente, non avevano preso in considerazione le prestazioni del secondo semestre “espressamente non regolate dagli accordi medesimi”.

Il motivo è fondato, risultando che la Corte di appello abbia violato il fondamentale canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c. ritenendo che gli accordi negoziali conclusi con la Regione [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 7.5.2012 non si riferivano alle prestazioni rese nel secondo semestre dell’anno 2012 ed a sostegno di tale affermazione ha riportato una parte del testo negoziale con il quale, per converso, è resa applicabile la convenzione fra la Fondazione e l’A.S.P di Catanzaro “limitatamente alle prestazioni erogabili nell’arco temporale dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012”.

Orbene, così facendo la Corte di appello ha violato i canoni ermeneutici contemplati dall’art. 1362 c.c.- comune intenzione delle parti e senso letterale delle parole-, bastando all’uopo ricordare la giurisprudenza di questa Corte che in modo consolidato e risalente reputa che nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. -cfr.Cass.n.33451/2012-.

Si è parimenti aggiunto che nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata-cfr.Cass.n.995/2021-.

Orbene, nel caso di specie appare evidente che la Corte di appello, dopo avere dato per assodato che i contratti conclusi fra le parti- [OSCURATO:PERSONA] e Regione [OSCURATO:PERSONA] – fossero impegnativi per le prestazioni del primo semestre 2021 e non per quelle erogate nel secondo semestre, ha disatteso il canone letterale invocato dalla stessa Corte, richiamando una previsione negoziale che espressamente aveva precisato l’operatività dell’accordo fra A.S.P. e Fondazione “ai rapporti giuridici tra la suddetta struttura ed il settore regionale alle politiche sociali limitatamente alle prestazioni erogabili nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, in tal modo tralasciando di considerare la portata semantica delle ulteriori pattuizioni negoziali risultanti dall’epigrafe degli accordi e dagli ulteriori articoli richiamati nel ricorso che, per converso, il giudice di appello avrebbe dovuto vagliare proprio al fine di verificare se gli accordi medesimi impegnassero la Regione [OSCURATO:PERSONA] non solo per le prestazioni erogate dalla Fondazione nel primo semestre ma anche per quelle erogate nel secondo semestre dello stesso anno.

La sentenza impugnata appare sul punto contraddittoria e carente sul piano motivazionale, non risultando che abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.

Sulla base di tali considerazioni, dichiarati inammissibili il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo, va accolto il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14827/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 405, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1954/2017 depositata il13/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA], gestore delle case protette Mimosa e Casa degli Ulivi, in esecuzione dei contratti stipulati con l’A.S.P. di Catanzaro nell’anno 2011, valevoli per l’anno 2012 –segnatamente in data 4.8.2011 - avendo erogato prestazioni socio - sanitarie in favore di anziani ritenuti meritevoli di cure e assistenza in base a provvedimenti della stessa A.S.P., chiedeva al Tribunale di Catanzaro la condanna, a titolo di saldo del corrispettivo o di indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c., della Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della quota del 50% della retta giornaliera gravante sul Fondo sociale regionale gestito dalla Regione, avendo l’A.S.P. provveduto ad erogare la quota della restante parte della retta remunerata con fondi gestiti dalle Aziende sanitarie medesime. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza resa all’esito del procedimento di cui all’art. 702 ter c.p.c., accoglieva la domanda e condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 561.348,10, a saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate, oltre alle spese del giudizio. L’ordinanza anzidetta veniva impugnata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte di appello di Catanzaro che, con sentenza n.1954/2017, pubblicata il 13.11.2017, riformava la decisione impugnata e rigettava la domanda proposta in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA], escludendo che la Regione [OSCURATO:PERSONA] dovesse corrispondere somme sulla base di una convenzione della quale non era stata parte, non essendo la stessa passivamente legittimata in forza di alcune pronunzie rese da questa Corte in materia omogenea. Nemmeno poteva ritenersi ammissibile la pretesa fondata su altro titolo negoziale nei confronti della Regione indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli accordi del 4.5.2012 e del 7.5.2012 intercorsi con la Regione [OSCURATO:PERSONA], riguardando gli stessi unicamente le prestazioni dovute per il primo semestre dell’anno 2012, interamente pagate, e non il credito reclamato in giudizio, relativo a prestazioni erogate nel secondo semestre del 2012. In questa direzione militava il contenuto degli accordi- riprodotto a pag.14 ult. periodo della sentenza impugnata- che consentivano di escludere la fonte dell’obbligazione ex contractu per le prestazioni erogate nel secondo semestre, trattandosi di prestazioni “espressamente non regolate dagli accordi medesimi” Nemmeno poteva dirsi decisivo il pagamento di prestazioni eccedenti il primo semestre ricadenti nel secondo semestre dell’anno 2012, non potendo queste integrare una estensione implicita del contenuto del contratto. La Corte di appello escludeva poi la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda subordinata di indebito arricchimento risultando essere l’A.S.P. il soggetto legittimato a fronteggiare le prestazioni svolte nei confronti dei soggetti stessi. La Corte di appello rilevava, ancora, che in base alla giurisprudenza di questa Corte non si poteva nemmeno profilare alcuna azione di indebito arricchimento in ragione dell’esistenza di azione diretta del creditore nei confronti della parte contrattuale tenuta all’adempimento dell’obbligazione. La Corte di appello inoltre riteneva fondate le domande di restituzione delle somme versate alla [OSCURATO:PERSONA] ed ai difensori distrattari della stessa in esecuzione della sentenza di primo grado “come documentato nelle ordinanze di assegnazione esibite in atti dalla Regione”. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad undici motivi, al quale ha resistito la Regione [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 novembre 2023. Con il primo motivosi deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e difetto di forma ex art.156 c.p.c. ed ultrapetizione. La Corte di appello avrebbe riformato l’ordinanza impugnata senza indicazione del motivo di appello ritenuto fondato e senza specificare le parti della pronunzia impugnata ritenute meritevoli di riforma. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1372 c.c., c. 10 d.l.n.324/1993, conv. dalla L. n. 423/1993. La Corte di appello, escludendo che la Regione [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a corrispondere quanto richiesto dalla ricorrente in quanto estranea alla convenzione sottoscritta con l’A.S.P. di Catanzaro, si sarebbe adeguata ad alcuni precedenti disattendendo altre pronunzie anche a Sezioni Unite, senza per nulla considerare la portata precettiva dell’art.1, c.10, d.l. n. 324 cit., dal quale si sarebbe dovuto desumere che la Regione [OSCURATO:PERSONA] era incaricata del pagamento delle rette in quanto ente finanziatore delle Aziende sanitarie. Avrebbe quindi errato la Corte di appello non solo nel ritenere ininfluente tale previsione normativa rispetto al caso di specie, per di più erroneamente invocando l’assenza di legislazione regionale. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, c.2 c.c., 17-18 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.22/2007, 41 c.4 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 69/2012, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 12/2015, 9 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 40/2016, 16 c.6, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 44/2016. Secondo la ricorrente, la normativa regionale di riferimento sopra indicata, laddove prevedeva la copertura a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA] dei debiti pregressi delle strutture che erogano servizi socio-sanitari da parte della Regione costituivano una sorta di interpretazione autentica in ordine all’esistenza di una precisa legittimazione passiva della regione [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle quote socio-assistenziali coperte dal Fondo sociale regionale, riconoscendo un effetto diretto nei rapporti Regione/struttura privata, con ciò ponendosi in antitesi con i principi affermati dalla Corte di appello sulla base di quanto affermato da Cass. n. 11925/2017 e dagli altri precedenti indicati. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c.. La Corte di appello, nell’esaminare comunque la efficacia dei contratti conclusi con la Regione [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe errato nell’escludere che da esso discendesse l’assunzione di una obbligazione di pagamento a carico della Regione, disattendendo il tenore letterale degli accordi pure riportato nella sentenza impugnata, nella parte in cui indicava l’operatività degli stessi per le prestazioni sanitarie rese nell’intero anno 2012. La Corte di appello, affermando che gli accordi si riferivano al solo primo semestre dell’anno 2012 e non al secondo semestre non avrebbe considerato che proprio il significato letterale delle intese testualmente riportato – epigrafe dell’accordo, premesse, art.2, art.5 - in sentenza deporrebbe per l’operatività dell’accordo per l’intero anno 2012, così violando il canone del significato letterale della clausola n.1 e la comune intenzione delle parti, pure tralasciando di considerare il contegno complessivo delle parti anteriore e posteriore alla conclusione del contratto, in particolar modo collegato allo spontaneo pagamento parziale delle prestazioni rese nell’anno 2012 da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e dell’art.1, c.10, d.l. n. 324/1993, cit. Secondo la ricorrente, il ricordato art. 1, c. 10, impedirebbe di agire nei confronti dell’A.S.P. di Catanzaro, ricorrendo dunque il requisito della sussidiarietà postulato dall’art. 2041 e 2042 c.c. Con il sesto motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 345, 352, 189, 153, c. 2, 294 c.p.c. e 24 Cost.La Corte di appello, accogliendo la domanda di restituzione delle somme versate alla [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi difensori in adempimento dell’ordinanza di primo grado, avrebbe ritenuto erroneamente ammissibile la domanda e la produzione documentale in sede di precisazione delle conclusioni. La Corte di appello, in particolare, non avrebbe considerato che incombeva sulla parte richiedente l’onere di provare che il pagamento fosse avvenuto in epoca successiva alla proposizione dell’appello, non potendo valere la generica allegazione operata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nel foglio di precisazione delle conclusioni. Il giudice di appello avrebbe poi errato nel considerare ritualmente prodotti i documenti indicati genericamente nel foglio di precisazione delle conclusioni -ordinanza di assegnazione-. Con il settimo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per assenza di motivazione laddove era stato ritenuto apoditticamente l’intervenuto pagamento delle somme sulla base della documentazione versata. Con l’ottavo motivo si deduce la violazione dell’art.1277 c.c. e dell’art.49 del d. lgs. n.231/2007. La Corte di appello non avrebbe considerato che in relazione alle norme su richiamate l’estinzione dei debiti pecuniari si produrrebbe con moneta avente corso legale o con mezzi tracciati di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto dimostrare l’effettiva corresponsione delle somme dal terzo pignorato con assegno bonifico o altro idoneo mezzo di pagamento, non potendosi accontentare delle ordinanze di assegnazione. Con il nono motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato i legali distrattari della ricorrente alla restituzione delle spese distratte in quanto non parti del procedimento. La decisione impugnata avrebbe errato nell’esaminare la domanda di restituzione delle spese distratte senza la presenza dei difensori come parti del processo, visto che il presupposto della domanda di restituzione concerneva l’avvenuto versamento delle somme da parte dei difensori e sullo stesso non sarebbe stato possibile provvedere in assenza degli stessi, altrimenti privandoli del diritto di interloquire sull’effettivo pagamento totale o parziale delle stesse sulle prove prodotte dalla parte soccombente in primo grado e sul diritto ad impugnare la statuizione sfavorevole sul punto eventualmente adottata dal giudice di appello. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile, contemplando in un’unica censura diverse ipotetiche violazioni di norme processuali senza che sia possibile inferirne lo specifico contenuto in termini di chiarezza ed analiticità. La ricorrente, infatti, prospetta gradatamente la nullità della sentenza, il difetto di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato, la violazione del principio della domanda d’appello, la nullità del difetto di forma ex art. 156, c.2, c.p.c., non confrontandosi con l’apparato motivazionale della sentenza impugnata che, dopo avere riassunto il contenuto dell’oggetto del contendere e le ragioni poste a fondamento del Tribunale di Catanzaro dell’accoglimento della domanda della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], le ha analiticamente confutate sulla base dei motivi di appello sunteggiati alle pagg. 7, 8 e 9 della sentenza e della difesa esposta dall’appellata, all’interno di un corredo motivazionale puntuale e dettagliato. Ed è poi il caso di evidenziare l’inammissibilità per difetto di autosufficienza delle censure di extrapetizione che la ricorrente ha dedotto con riferimento all’appello proposto senza tuttavia consentire a questa Corte di valutare a quali parti dell’atto di impugnazione si riferisse la censura. Del tutto fuori bersaglio risulta poi la censura che riguarda l’asserita mancata specificazione delle parti della sentenza di primo grado investite dal gravame, non risultando la censura calibrata sul complessivo contenuto motivatorio della sentenza impugnata, ampiamente idonea a rendere palese le ragioni che non consentivano, secondo la Corte di appello, di ritenere la Regione [OSCURATO:PERSONA] obbligata al pagamento delle rette relative a prestazioni socio-sanitarie erogate sulla base di un contratto stipulato fra la [OSCURATO:PERSONA] e l’A.S.P. Il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art.380 bisc.p.c. La questione qui al vaglio del Collegio è infatti sovrapponibile, quanto alla riferibilità alla regione [OSCURATO:PERSONA] delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni stipulate da imprese che offrono servizi socio-assistenziali e Aziende sanitarie locali nella Regione [OSCURATO:PERSONA] remunerate in parte con somme provenienti dal Fondo sociale regionale, a quelle già decise da questa stessa sezione. Si è in particolare ritenuto, dando continuità all’orientamento espresso nella n. 18604/2020 (conf. a Cass. 7745/2020, Cass. 2237/2016) che la disciplina che demanda alle A.S.L. (o A.S.P) ogni potere d’intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l’instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla Regione i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le A.S.L. delle risorse economiche necessarie per l’effettuazione dei predetti interventi, cosicché deve escludersi che l’esecuzione delle prestazioni rese dalla Fondazione attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della Regione, essendo questa rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l’A.S.P. di Catanzaro e priva di ogni competenza al riguardo; né rilevava in contrario il richiamo alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione “che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la Regione e l’A.S.L. competente per territorio” (Cass.n. 11924/2017) -Cass.n.38187/2021-. Orbene, le conclusioni appena riassunte sono state parimenti fatte proprie anche da Cass. n. 25851/2020, chiamata ad esaminare un ricorso omogeneo rispetto alle questioni qui accennate, nel quale, a sostegno del ricorso proposto contro la sentenza di appello che aveva escluso il diritto della struttura privata a pretendere dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] il pagamento per prestazioni socio-sanitarie sulla base di accordo concluso con l’A.S.P. di Catanzaro, era stato sostenuto che il giudice di appello: a) non aveva fatto corretta applicazione della normativa, male interpretando ilD.L. n. 324 del 1993, art. 1,c. 10, per il quale, nei rapporti con le strutture private convenzionate, si deve considerare debitore inadempiente l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché la A.S.L.; b) aveva travisato la giurisprudenza di legittimità - Cass. n. 12295/2017- applicandola erroneamente al caso di specie, escludendo, in ragione della delega di ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria alle A.S.L., che la Regione avesse compiti diversi da quelli di programmazione, coordinamento e vigilanza, compresa la ripartizione tra le A.S.L. delle risorse economiche; c) aveva sostenuto senza un’adeguata motivazione, oltre che erroneamente, che in tali disposizioni non vi fosse alcun riferimento alle possibili forme di responsabilità della Regione; d) aveva violato le disposizioni regionali di natura finanziaria regolanti l’istituzione e il funzionamento del fondo regionale in materia socio-sanitaria – L.R. n. 69 del 2012, L.R. n. 47 del 2011, L.R. n. 12 del 2015-, ritenendo irragionevolmente e senza motivazione che esse non contenessero alcun riferimento a possibili forme di responsabilità della Regione ed avrebbe omesso di leggere la normativa regionale in parallelo con ilD.L. n. 324 del 1993,convertito in L. n. 423 del 1993, così non avvedendosi della ricorrenza dell’obbligo della Regione di pagare il 30% delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate. Orbene, nel disattendere le superiori censure sopra sintetizzare - Cass. n. 25851/2010- ha ritenuto “che dovesse escludersi che l’esecuzione delle prestazioni rese in favore degli assistiti avesse fatto sorgere obbligazioni a carico della Regione”. Il fatto che il 30% della tariffa gravasse sul [OSCURATO:PERSONA] non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinato ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed ente erogante, escludendo, in assenza di una disposizione di legge comportante un vincolo per l’[OSCURATO:PERSONA] di instaurare rapporti con i terzi, ogni obbligo della Regione, rimasta estranea alla concreta gestione dei servizi socio- sanitari, di provvedere, sia pure parzialmente, al pagamento delle rette. Più specificamente, è stato ritenuto pacifico che né la L.R. n. 23 del 2003, art. 7, riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all’area dei servizi socio-sanitari, né la L.R. n. 24 del 2008, art. 13, il quale esclude l’efficacia diretta di tali contratti nei confronti della Regione, (cfr.Cass. 31/10/2016, nn. 22037,22038 e 22039; Cass. 11/11/2016, n. 23067) e tantomeno la Delib. n. 685 del 2002, siano fonte di instaurazione ex lege da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] di rapporti con i terzi (in tal senso, con specifico riferimento alla funzione della Delib. [OSCURATO:PERSONA], cfr.Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17587) […] Deve essere ribadita, dunque, la conclusione più volte affermata da questa Corte (e dalla giurisprudenza richiamata ancheCass. 12/05/2017, n. 11924;Cass. 5/07/2018, n. 17587; Cass. 28/02/2019, n. 5982) nel senso della estraneità della Regione [OSCURATO:PERSONA] alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari e soprattutto dell’irriferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle A.S.L. e deve confermarsi in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA] solo la competenza riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore. Si tratta, come pure è stato specificato da questa Corte, di una precisa scelta della Regione [OSCURATO:PERSONA], perché se è vero che “il sistema sanitario nazionale istituito con laL. n. 833 del 1978, è stato attuato attraverso ilD. Lgs. n. 502 del 1992, che ha “regionalizzato la sanità”, “le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all’interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l’esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento” (cfr. Cass. 17587/ 2018, cit.). Sulla base di tale diritto vivente e dell’unicità del precedente di segno opposto - Cass. n. 11258 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - tale indirizzo merita di essere condiviso ed allo stesso va data continuità, anche dovendosi evidenziare che, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, l’art.1, c. 10, d.l. n. 324/1993, conv. nella legge n. 423/1993,non può avere alcuna valenza nel caso di specie, non ravvisandosi -in relazione alla ratio che fu posta alla base di tale previsione normativa all’indomani dell’entrata in vigore della riforma del sistema sanitario nazionale di cui al d.lgs. n. 502/1992 e con specifico riferimento (estranea all’odierno procedimento) della legittimazione (recte, titolarità) passiva per i debiti contratti dalle A.S.L. nell’ipotesi in cui la Regione abbia delegato ad un unico ente le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni –sulla quale v. diffusamente Cass. n. 13333/2015- dalla quale non emerge alcun elemento di collegamento fra la posizione dell’incaricato al pagamento alla quale fa riferimento l’art. 1 cit. e la posizione della Regione [OSCURATO:PERSONA], esterna rispetto al soggetto -ASP- che ha concluso con la struttura privata la convenzione relativa alle prestazioni socio-assistenziali- v.art.13, c.2, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.24/2008-. Né può indurre a mutare l’indirizzo appena ricordato l’esame delle disposizioni normative invocate dalla ricorrente concernenti provvedimenti legislativi relativi al riconoscimento di provvidenze finanziarie per debiti pregressi relativi a prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Regione – L.R. [OSCURATO:PERSONA] nn. 69/2012 - art.41 - , L.R. n.12/2015 -art.9-, L.R. n .44/2016-art.16, c.6 - . Ed invero, ritiene il Collegio che tali misure di ordine finanziario non possono che operare sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed enti tenuti alle prestazioni socio-sanitarie in forza di precedenti accordi o comunque riferirsi a prestazioni direttamente erogate dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], evidentemente diverse da quelle qui in contestazione, trattandosi di prestazioni rese incontestabilmente -per come premesso dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] base di accordi stipulati dalla casa di riposo con l’A.S.P. Ed è appena il caso di evidenziare che proprio in forza della disciplina normativa specificamente introdotta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in tema di servizi sociali integrati risultano numerosi i soggetti tenuti alla gestione ed erogazione di prestazioni socio- sanitarie -v., infatti, art.1, c.7, L.R. n. 23 del 2003- e di tipologia di prestazioni socio-sanitarie -cfr., ancora, artt. 4 e 7, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.23/2003- non potendosi dunque inferire da tale quadro normativo sopravvenuto la volontà legislativa di modificare l’assetto convenzionale dei rapporti in essere concernenti i servizi socio-assistenziali erogati da case di riposo in base a quanto previsto dalla medesima normativa regionale in favore della Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro -art.7,c.2, lett. g), L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.23/2002-. D’altra parte, proprio l’accertata esistenza di un’azione contrattuale della Fondazione nei confronti della parte contrattuale -ASP- è stata correttamente ritenuta ragione idonea ad escludere il profilo censorio in ordine alla prospettata violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. in ragione dell’esistenza di un titolo negoziale che la casa di cura può azionare nei confronti dell’azienda sanitaria con la quale ha stipulato la convenzione, ciò incidendo, come ritenuto correttamente dal giudice di appello, sulla proponibilità dell’azione di indebito arricchimento in ragione dell’assenza del carattere della sussidiarietà-cfr.Cass.n.2350/2017, Cass.n.843/2020-. Il quarto motivo è invece fondato, determinando l’assorbimento dei restanti motivi. Ed invero, la sentenza impugnata ha ritenuto che gli accordi conclusi fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 4 e 7 maggio 2012 non potevano costituire la fonte dell’obbligazione di pagamento ex contractu, specificando che tali accordi, espressamente, non avevano preso in considerazione le prestazioni del secondo semestre “espressamente non regolate dagli accordi medesimi”. Il motivo è fondato, risultando che la Corte di appello abbia violato il fondamentale canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c. ritenendo che gli accordi negoziali conclusi con la Regione [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 7.5.2012 non si riferivano alle prestazioni rese nel secondo semestre dell’anno 2012 ed a sostegno di tale affermazione ha riportato una parte del testo negoziale con il quale, per converso, è resa applicabile la convenzione fra la Fondazione e l’A.S.P di Catanzaro “limitatamente alle prestazioni erogabili nell’arco temporale dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012”. Orbene, così facendo la Corte di appello ha violato i canoni ermeneutici contemplati dall’art. 1362 c.c.- comune intenzione delle parti e senso letterale delle parole-, bastando all’uopo ricordare la giurisprudenza di questa Corte che in modo consolidato e risalente reputa che nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. -cfr.Cass.n.33451/2012-. Si è parimenti aggiunto che nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata-cfr.Cass.n.995/2021-. Orbene, nel caso di specie appare evidente che la Corte di appello, dopo avere dato per assodato che i contratti conclusi fra le parti- [OSCURATO:PERSONA] e Regione [OSCURATO:PERSONA] – fossero impegnativi per le prestazioni del primo semestre 2021 e non per quelle erogate nel secondo semestre, ha disatteso il canone letterale invocato dalla stessa Corte, richiamando una previsione negoziale che espressamente aveva precisato l’operatività dell’accordo fra A.S.P. e Fondazione “ai rapporti giuridici tra la suddetta struttura ed il settore regionale alle politiche sociali limitatamente alle prestazioni erogabili nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, in tal modo tralasciando di considerare la portata semantica delle ulteriori pattuizioni negoziali risultanti dall’epigrafe degli accordi e dagli ulteriori articoli richiamati nel ricorso che, per converso, il giudice di appello avrebbe dovuto vagliare proprio al fine di verificare se gli accordi medesimi impegnassero la Regione [OSCURATO:PERSONA] non solo per le prestazioni erogate dalla Fondazione nel primo semestre ma anche per quelle erogate nel secondo semestre dello stesso anno. La sentenza impugnata appare sul punto contraddittoria e carente sul piano motivazionale, non risultando che abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati. Sulla base di tali considerazioni, dichiarati inammissibili il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo, va accolto il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro c