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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15095/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, rigettava l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari applicata in relazione al reato di usura.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen. art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione: sarebbero state illogicamente svalutate le dichiarazioni della persona offesa che aveva escluso l’esistenza di un rapporto usuraio con il Fusco; non sarebbe sufficiente F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : S A N D R A R E C C H I O N E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 a 3 5 8 5 8 4 5 6 8 4 b 6 2 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e a rendere inverosimili le dichiarazioni dell’offeso la circostanza che le queste fossero sfornite di qualunque supporto documentale che attestasse la regolarità dei rapporti (sussistenti e non negati) con il ricorrente;

2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza, concretezza ed attualità delle esigenze cautelari: non sarebbe stato chiarito quali sarebbero le ragioni che avrebbero condotto alla valutazione circa la sussistenza del pericolo di inquinamento delle fonti dichiarative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.In via generale il Collegio riafferma che in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali. (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 – 01; Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01).

Tanto rilevato, deve ritenersi non consentita la proposizione in sede di appello cautelare delle medesime doglianze già allegate e valutate in sede di riesame - come avvenuto nel caso di specie - in assenza di qualsiasi elemento di novità.

1.2. Nel caso in esame le doglianze proposte nei confronti della capacità dimostrativa del quadro indiziario si presentano, infatti, come meramente reiterative di quelle già avanzate in sede di riesame.

Come puntualmente rilevato dal Tribunale il ricorrente non aveva allegato alcun elemento di novità.

Il tribunale ribadiva, comunque, che era pacificamente emerso il comune interessamento del Fusco e dell'Antonini in relazione al debito del Bonelli e che le dichiarazioni rese da Bonelli e da Carannante non erano in grado di smentire l'ipotesi accusatoria, ma ne fornivano una sostanziale conferma.

Sia il Bonelli che il Carannante confermavano, infatti, l'esistenza del debito e del suo ammontare, ma non fornivano spiegazioni in relazione alle criticità evidenziate in sede di riesame circa la inverosimiglianza dell’esistenza di un rapporto commerciale su base pattizia “orale”, non assistito da alcuna contabilità (pag. 9 dell’ordinanza impugnata).

Si rilevava, pertanto, che l’allegazione di un comune commercio di auto continuava ad essere e asserita e sfornita di qualunque prova documentale.F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : S A N D R A R E C C H I O N E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 a 3 5 8 5 8 4 5 6 8 4 b 6 2 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e Si tratta di una motivazione, accurata e logica, non rivisitabile in questa sede, che non si presta, pertanto, ad alcuna censura

1.3. Anche la doglianza relativa alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari ed alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio non supera la soglia di ammissibilità.

Quanto al pericolo di reiterazione il tribunale rilevava che il Fusco era vicino ad ambienti criminali di rilevante spessore, nell'ambito dei quali gravitava Antolini e che le indagini avevano dimostrato che il sodalizio era operativo e diretto alla finalizzazione di estorsioni e di reati consumati, anche con il supporto di pubblici funzionari.

Invero il Fusco risultava vicino ad Antolini non solo nella vicenda relativa a Bonelli: in particolare, era emerso che Fusco ed Antolini avevano gestito tramite prestanome il ristorante “Giovannino al mare” effettuando un notevole investimento.

Si tratta di elementi che indicavano le strette correlazioni tra il ricorrente e le organizzazioni criminali agenti sul territorio, segnalando un sicuro pericolo di reiterazione (pag. 10 dell'ordinanza impugnata).

Quanto al pericolo di inquinamento probatorio il tribunale rilevava, inoltre, che il tenore delle dichiarazioni del Bonelli e del Carannante rendeva necessario un approfondimento istruttorio e che tale emergenza indicava come attuale e concreto il rischio di inquinamento delle fonti dichiarative da parte del Fusco, ove non contenuto attraverso un adeguato presidio cautelare (pag. 10 dell’ordinanza impugnata).

Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, rigettava l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari applicata in relazione al reato di usura. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen. art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione: sarebbero state illogicamente svalutate le dichiarazioni della persona offesa che aveva escluso l’esistenza di un rapporto usuraio con il Fusco; non sarebbe sufficiente F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : S A N D R A R E C C H I O N E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 a 3 5 8 5 8 4 5 6 8 4 b 6 2 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e a rendere inverosimili le dichiarazioni dell’offeso la circostanza che le queste fossero sfornite di qualunque supporto documentale che attestasse la regolarità dei rapporti (sussistenti e non negati) con il ricorrente; 2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza, concretezza ed attualità delle esigenze cautelari: non sarebbe stato chiarito quali sarebbero le ragioni che avrebbero condotto alla valutazione circa la sussistenza del pericolo di inquinamento delle fonti dichiarative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.In via generale il Collegio riafferma che in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali. (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 – 01; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01). Tanto rilevato, deve ritenersi non consentita la proposizione in sede di appello cautelare delle medesime doglianze già allegate e valutate in sede di riesame - come avvenuto nel caso di specie - in assenza di qualsiasi elemento di novità. 1.2. Nel caso in esame le doglianze proposte nei confronti della capacità dimostrativa del quadro indiziario si presentano, infatti, come meramente reiterative di quelle già avanzate in sede di riesame. Come puntualmente rilevato dal Tribunale il ricorrente non aveva allegato alcun elemento di novità. Il tribunale ribadiva, comunque, che era pacificamente emerso il comune interessamento del Fusco e dell'Antonini in relazione al debito del Bonelli e che le dichiarazioni rese da Bonelli e da Carannante non erano in grado di smentire l'ipotesi accusatoria, ma ne fornivano una sostanziale conferma. Sia il Bonelli che il Carannante confermavano, infatti, l'esistenza del debito e del suo ammontare, ma non fornivano spiegazioni in relazione alle criticità evidenziate in sede di riesame circa la inverosimiglianza dell’esistenza di un rapporto commerciale su base pattizia “orale”, non assistito da alcuna contabilità (pag. 9 dell’ordinanza impugnata). Si rilevava, pertanto, che l’allegazione di un comune commercio di auto continuava ad essere e asserita e sfornita di qualunque prova documentale.F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : S A N D R A R E C C H I O N E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 a 3 5 8 5 8 4 5 6 8 4 b 6 2 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e Si tratta di una motivazione, accurata e logica, non rivisitabile in questa sede, che non si presta, pertanto, ad alcuna censura 1.3. Anche la doglianza relativa alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari ed alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio non supera la soglia di ammissibilità. Quanto al pericolo di reiterazione il tribunale rilevava che il Fusco era vicino ad ambienti criminali di rilevante spessore, nell'ambito dei quali gravitava Antolini e che le indagini avevano dimostrato che il sodalizio era operativo e diretto alla finalizzazione di estorsioni e di reati consumati, anche con il supporto di pubblici funzionari. Invero il Fusco risultava vicino ad Antolini non solo nella vicenda relativa a Bonelli: in particolare, era emerso che Fusco ed Antolini avevano gestito tramite prestanome il ristorante “Giovannino al mare” effettuando un notevole investimento. Si tratta di elementi che indicavano le strette correlazioni tra il ricorrente e le organizzazioni criminali agenti sul territorio, segnalando un sicuro pericolo di reiterazione (pag. 10 dell'ordinanza impugnata). Quanto al pericolo di inquinamento probatorio il tribunale rilevava, inoltre, che il tenore delle dichiarazioni del Bonelli e del Carannante rendeva necessario un approfondimento istruttorio e che tale emergenza indicava come attuale e concreto il rischio di inquinamento delle fonti dichiarative da parte del Fusco, ove non contenuto attraverso un adeguato presidio cautelare (pag. 10 dell’ordinanza impugnata). Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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