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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 23052/2026

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G.N. 495/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2026dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

MARIOassorbimento degli altri;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];udita l’avvocata [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Firenze ha confermato, integrando lamotivazione, la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore esperto linguistico (CEL) inservizio presso l’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], la quale era stataesclusa dalla procedura di mobilità esterna indetta dall’Università dipartecipazione una anzianità di servizio non superiore a 8 anni e ilgodimento di un trattamento economico non superiore ad euro 37.781,38.La ricorrente, pur percependo un trattamento economico inferiore,aveva un’anzianità superiore e pertanto, ove fosse transitata nei ruolidell’Università di Firenze, facendo valere la pregressa anzianità di servizio,avrebbe avuto diritto ad un trattamento retributivo che, sulla base delleprevisioni del contratto di ateneo, sarebbe stato superiore a quelloindicato dal bando.La Corte d’appello ha escluso gli eccepiti profili di illegittimità delbando e, richiamato il testo vigente dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, harilevato che le amministrazioni possono prevedere requisiti eccedenti lesole competenze professionali che siano finalizzati ad assicurare unrisparmio di spesa, nella specie garantito solo limitando nei termini sopraindicati la partecipazione alla procedura.2.

Acquisite le memorie delle parti, questa Corte, con ordinanzainterlocutoria n. 19936/2025, ha rilevato, sulla base dell’esame delricorso, del controricorso e della sentenza, che, nella presentecontroversia, viene in rilievo la questione dell’applicabilità o meno dell’art.RGN 27424/2022Pag.2Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/202630 del D.Lgs. n. 165/2001 al rapporto di lavoro della ricorrente,espressamente qualificato dal legislatore di diritto privato.Trattandosi di questione non affrontata dalle parti e dotata di valenzanomofilattica, è stato disposto rinvio della causa a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza previa sollecitazione del contraddittorio, exart. 101 cod. proc. civ., sulla questione rilevata d’ufficio.3.

Il Procuratore generale ha concluso come da memoria scrittachiedendo l’accoglimento in parte qua del primo motivo del ricorso, conassorbimento delle ulteriori censure.4.

Le parti hanno depositato ulteriori memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ. circa un punto decisivo della controversia erelativo alla esclusione della ricorrente dalla procedura di mobilità peravere un’anzianità di servizio superiore ad otto anni che avrebbecomportato, ove fosse transitata nei ruoli dell’Università di Firenze, untrattamento economico superiore ad euro 37.781,38.Il motivo argomenta sulla necessaria priorità delle procedure dimobilità rispetto alle nuove assunzioni (che la Corte d’appello non hamesso in discussione) e sostiene che non è possibile prevedere nel bandodi mobilità una limitazione relativa all’anzianità di servizio o alla posizioneeconomica.

Aggiunge che l’aggravio di spesa va valutato con riferimentoalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso, non già in relazione alsingolo ente che indice la procedura.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art.132 cod. proc. civ. perché la motivazione sarebbe perplessa eobiettivamente incomprensibile.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione del combinato disposto di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, all’art. 14, comma 7, D.L. n. 95/2012 ed all’art. 1, comma 47,RGN 27424/2022Pag.3Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026L. n. 311/2004, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.circa l’assunto contenuto in sentenza per cui “il trasferimento della dott.Pajtak all’università di Firenze avrebbe ... determinato un aumento dispesa ... che, per l’amministrazione nel suo complesso, si sarebbenecessariamente aggiunta ai costi necessari a coprire il posto di CELpresso l’Università di [OSCURATO:PERSONA]”.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto cheove alla ricorrente fosse stato consentito di partecipare alla procedura cisarebbe stato un complessivo aggravio di spese e si fa leva sull’art. 1 dellaL. n. 311/2004 e sull’art. 14 del D.L. n. 95/2012 che riguardano le facoltàassunzionali, rispetto alle quali vengono ritenute neutrali le procedure dimobilità.4.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112cod. proc. civ. in relazione alla omessa pronuncia sull’imperatività dell’art.30 del D.Lgs. n. 165/2001.5.

Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguitoillustrate.6.

É incontestato fra le parti e risulta dalla sentenza impugnata che laricorrente è stata esclusa dalla procedura di mobilità indetta dall’[OSCURATO:PERSONA] in quanto nella sua domanda non risultava soddisfatto ilrequisito di cui all’art. 3, punto 1) del bando: “l’essere in servizio, conrapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una Università italianaed essere inquadrato in qualità di Collaboratore ed [OSCURATO:PERSONA] dimadrelingua serbo-croata a tempo indeterminato, con anzianità di servizionon superiore ad otto anni con un trattamento economico in godimentouguale o inferiore a € 37.781,38 (corrispondente all’Esperienza acquisitabiennio 3)”.Ed infatti la Pajtak risultava essere in servizio a tempo indeterminatopresso l’Università degli Studi “G.

D’Annunzio” Chieti - Pescara, in qualitàdi collaboratore ed esperto linguistico di lingua serbo-croata, con anzianitàdi servizio superiore ad otto anni.RGN 27424/2022Pag.4Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026Tale anzianità superiore avrebbe comportato il riconoscimento di unaspesa per lo stipendio annuo presso l’Ateneo fiorentino superioreall’importo di euro 37.781,38 (invero, come è pacifico in causa, laricorrente si era dichiarata comunque disponibile a rinunciare alla porzionedi anzianità superiore agli 8 anni, al fine di non superare i limiti stipendialiimposti dal bando e quindi ad importi retributivi eccedenti uno stipendio“in ingresso” di euro 37.781,38).7.

Orbene, come si è evidenziato nello storico di lite, le parti sonostate invitate ad interloquire, ex art. 101 cod. proc. civ., sull’applicabilitàalla mobilità per cui è causa dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.Ed effettivamente la questione non è affatto scontata nonostante lestesse parti abbiano sviluppato le rispettive difese proprio con riguardoall’applicabilità dell’art. 30 (che, tra l’altro, si assume richiamato dall’art. 1del decreto dirigenziale n. 81/2017 che ha indetto la mobilità per il postodi collaboratore esperto linguistico di lingua croata - all. 12 dellaproduzione della ricorrente -).8.

Nello specifico, si discute di mobilità intercompartimentale dicollaboratori esperti linguistici il cui rapporto, per giurisprudenza costantedi questa Corte di legittimità, è stato qualificato di diritto privato.Sul punto Cass., Sez.

U, n. 8985 del 15 aprile 2010 ha escluso che «aseguito della riforma del pubblico impiego che ha condotto, salvo che per isettori esclusi, alla contrattualizzazione dei rapporti di lavoro e a unatendenziale applicabilità della generale normativa di legge sui rapportilavoro con i privati imprenditori, debbano ritenersi ricondotti allamedesima disciplina anche i rapporti con le pubbliche amministrazioniqualificati come di diritto privato da speciali disposizioni.

Tale tesi -implicitamente contraddetta da Cass.

S.U. n. 3200/2007 - non ha ilsostegno di alcun dato normativo ed anzi, tenuto presente il caratterespeciale delle norme assoggettanti al diritto privato taluni rapporti alledipendenze della p.a., nonché la non totale parificazione della disciplinagenerale del pubblico impiego a quella dei rapporti di diritto privato,RGN 27424/2022Pag.5Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026risulta in contrasto con il principio secondo cui la legge posteriore diportata generale non deroga alla legge speciale anteriore (lex posteriorgeneralis non derogat priori speciali)».Già in precedenza, Cass., Sez.

L, n. 17787 del 7 agosto 2006 avevaescluso che potesse trovare applicazione la disciplina dei licenziamenticollettivi di cui alla legge n. 223 del 1991, per difetto del requisitodell’imprenditorialità del datore di lavoro, ed al tempo stesso avevaritenuto inapplicabile anche la normativa speciale dettata, all’epoca, intema di gestione delle eccedenze di personale delle pubblicheamministrazioni perché riferibile solo al rapporto di pubblico impiego, e, inquanto tale, non estensibile a quello di diritto privato instaurato con ilettori di lingua straniera.Nel medesimo solco si colloca Cass., Sez.

L, n. 4921 del 14 marzo2016 secondo cui «premessa la natura privatistica del rapporto di lavorodei lettori di lingua straniera, ora esperti linguistici, con le Università,rapporto non equiparabile ad uno di pubblico impiego nemmeno dopo larelativa contrattualizzazione avviata a partire dal D.Lgs. n. 29/93 (cfr., pertutte, Cass.

S.U. n. 8985/10), l’estensione in tutto o in parte delladisciplina del secondo anche al primo operata in virtù di mera clausolacontrattuale (come avvenuto nel caso di specie) ne muta, in tale ambito,l’efficacia, nel senso che quella disciplina che nel pubblico impiegocontrattualizzato è un insieme di norme (per lo più) imperative diviene,ove applicata a rapporti di lavoro privatistici soltanto in virtù di appositaestensione in via di contratto collettivo, munita di efficacia pari aquest’ultimo nei rapporti con fonti (propriamente dette, ossia con normegiuridiche) di difforme contenuto».Anche più recenti pronunce di questa Corte (cfr. fra le tante Cass.,Sez.

L, n. 13490 del 15 maggio 2024), nel ribadire detto consolidatoorientamento, hanno evidenziato che allo stesso si è costantementenumerose questioni interpretative inerenti alla disciplina del rapporto cheRGN 27424/2022Pag.6Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026intercorre fra le Università e i collaboratori esperti linguistici, ha esclusol’applicabilità a questi ultimi delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n.165/2001 (il divieto di conversione, ad esempio, non è stato affermato inapplicazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, bensì desumendolo dallanormativa speciale dettata ai fini della valida instaurazione del rapporto –cfr. fra le tante Cass. n. 30909/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata inmotivazione) e, allorquando ha rimarcato la diversità su singoli aspettirispetto alla disciplina generale del lavoro alle dipendenze di privati, lo hafatto sempre valorizzando la normativa speciale che, pur qualificando ilrapporto di diritto privato, inserisce elementi di diversificazione rispetto aquest’ultimo e fra questi, ad esempio, l’estensione, operata attraverso ilrinvio alla contrattazione collettiva di diritto pubblico del compartouniversità, dei medesimi principi che nell’impiego pubblicocontrattualizzato regolano la determinazione e la quantificazione deltrattamento retributivo.Del resto, la norma di legge che tuttora disciplina il rapporto che siinstaura con i collaboratori esperti linguistici è data dall’art. 4 del D.L. n.120/1995 che espressamente lo qualifica rapporto di lavoro di dirittoprivato (si veda il comma 2: «2.

In relazione alle esigenze di cui al comma1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorsedisponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di linguamadre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato allefunzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, concontratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminatoovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato.

Fino allastipulazione del primo contratto collettivo l’entità della retribuzione, ilregime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dalconsiglio di amministrazione delle università, attraverso la contrattazionedecentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative deicollaboratori ed esperti linguistici»).RGN 27424/2022Pag.7Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026Tanto significa che il CEL, pur svolgendo attività presso un entepubblico, non è automaticamente soggetto alle regole del pubblicoimpiego, a meno che non intervengano disposizioni specifiche che neprevedano l’assimilazione.9.

La procedura di mobilità della quale si discute in questa sede,quindi, non può essere ricondotta a quella prevista e disciplinata dall’art.30 del D.Lgs. n. 165/2001, inapplicabile per le ragioni sopra dette, e,pertanto, la questione controversa va risolta sulla base delle previsionidella contrattazione collettiva, alla quale la norma speciale dettata dall’art.4 del D.L. n. 120/1995 rinvia, non solo con riferimento alla quantificazionedel trattamento retributivo ma anche in relazione al «regime di impegno»ed all’obbligo di «esclusività».10.

In premessa va richiamato, quanto alla natura di dettacontrattazione ed ai principi applicabili alla stessa, l’orientamento,affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass., Sez.

L,n. 20765 del 17 agosto 2018, secondo cui il legislatore, pur definendo«di diritto privato» il rapporto di lavoro intercorrente fra l’Università ed ilcollaboratore linguistico, ne ha affidato la disciplina alla contrattazionecollettiva, con un meccanismo di rinvio non dissimile da quello previstoper l’impiego pubblico contrattualizzato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 29/1993,vigente all’epoca della decretazione d’urgenza.

La contrattazioneintervenuta a disciplinare il rapporto è, infatti, quella per il personale delComparto Università, stipulata ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 29/1993 epoi del D.Lgs. n. 165/2001, sicché trovano applicazione i medesimiprincipi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., SU, nn. 21558e 23329 del 2009) in relazione alla particolare natura del contrattocollettivo di diritto pubblico, derivante dal peculiare procedimentoformativo, dal regime di pubblicità, dalla sottoposizione a controllocontabile della compatibilità dei costi previsti.

Da detto principio,affermato quanto agli oneri di specificazione e di allegazione, ritenutiinapplicabili, discende anche che, in ragione della particolare valenzaRGN 27424/2022Pag.8Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026legislatore, la contrattazione medesima è conoscibile ex officio dal giudice,il quale procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia, alsuo reperimento, anche a prescindere dall’iniziativa di parte (fra le tanteCass., Sez. 6-L, n. 7641 del 9 marzo 2021), che, peraltro, nella fattispeciea detta contrattazione ha fatto specifico riferimento ( cfr. pag. 9 eseguenti del ricorso e memoria ex art. 378 cod. proc. civ. di partericorrente), al pari della Corte territoriale che l’ha richiamata nellamotivazione della sentenza impugnata (pag. 8)L’art. 51 del CCNL 21 maggio 1996 (Esperti e collaboratorilinguistici) al comma 10 rimanda, per gli aspetti normativi del rapportonon specificamente disciplinati dalla disposizione, alla disciplina deirapporti a tempo parziale («10.

Per ogni aspetto non disciplinatospecificamente dai precedenti commi, al personale di cui al comma 1 siapplica il trattamento normativo previsto dal presente contratto per ilrestante personale con rapporto a tempo parziale») e, a sua volta, l’art.18 dello stesso contratto, al comma 7, richiama, se compatibili, gli istituticontrattuali come disciplinati per il rapporto a tempo pieno («7.Nell’applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contrattocollettivo, non specificamente trattati nel corso del presente articolo, siapplicano in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata dellaprestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di leggee contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno»).Per effetto di detto duplice rinvio, quindi, è stata estesa al rapporto dicollaborazione linguistica la disciplina dettata, all’epoca, in tema dimobilità dal medesimo CCNL che, all’art. 37 (Trasferimenti del personale),prevedeva che: «1.

Al fine di favorire l’attuazione dei trasferimenti delpersonale ai sensi dell’art.6, comma 7, del D.Lgs.n.29 del 1993, leuniversità e gli osservatori comunicano entro il 31 gennaio di ciascun annoalle amministrazioni dei rispettivi ambiti l’elenco dei posti vacanti, che leRGN 27424/2022Pag.9Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idoneimezzi di pubblicità […]».Il successivo CCNL del 27 gennaio 2005 si è collocato nel medesimosolco prevedendo, all’art. 57 (Trasferimenti), che:«1.

Al fine di favorire l’attuazione dei trasferimenti del personale delcomparto, ciascuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio diciascun anno alle altre Amministrazioni del comparto stesso l’elenco deiposti che intende coprire nel corso dell’anno, elenco che leAmministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idoneimezzi di pubblicità, anche telematici.2.

Ottenuto l’assenso al trasferimento dall’Amministrazione didestinazione, la relativa procedura di trasferimento deve concludersi entro90 giorni dall’assenso medesimo.3.

Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni conl’Amministrazione di destinazione e al dipendente è garantita la posizioneretributiva maturata nell’Amministrazione di provenienza e la continuitàdella posizione pensionistica e previdenziale.4.

La procedura di cui ai commi precedenti è per le Amministrazionicomunque subordinata alla prioritaria immissione in ruolo del personale inposizione di comando, previo consenso dell’Amministrazione diappartenenza.5.

Premesso che per mobilità interna s’intende il trasferimento da unaSede ad altra della medesima Amministrazione, questa è preceduta daadeguata pubblicità dell’Amministrazione stessa, anche con mezzitelematici, dei posti che si rendono disponibili per cessazione, pertrasferimento del personale o per organizzazione di nuovi uffici […].La collocazione nelle posizioni economiche stipendiali della categoria diinquadramento avviene sulla base comparativa del maturato economicoposseduto.

Ai fini dell’inquadramento economico verrà calcolato ilmaturato acquisito nell’Amministrazione di provenienza distintamente perla parte riferibile agli assegni a carattere fisso e ricorrente con carattere diRGN 27424/2022Pag.10Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026generalità e alla parte concernente il trattamento accessorio.L’inquadramento economico nella nuova posizione continua ad effettuarsicon il conferimento della posizione economica della categoria didestinazione immediatamente uguale o inferiore e la conservazionedell’eventuale eccedenza a titolo di assegno personale non riassorbibilecon i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti».11.

Secondo le indicate previsioni contrattuali (che solo disciplinano lafattispecie qui in esame) non vi è alcun limite all’accesso alle procedure dimobilità facendosi esclusivo riferimento al “posto che si intende ricoprire”senza altra indicazione e soprattutto senza prevedere la riserva in favoredell’Amministrazione di indicare nel bando i requisiti e le competenzeprofessionali, riserva contenuta, invece, nell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001e valorizzata dalla sentenza impugnata.In tale quadro pattizio di riferimento, una previsione come quellacontenuta nel bando, che escluda proprio i lavoratori più espertisull’assunto che, dall’applicazione della contrattazione integrativadell’Ateneo, deriverebbe un esborso maggiore per l’Università degli [OSCURATO:PERSONA], contrasta, oltre che con le previsioni della contrattazionecollettiva sopra richiamate, con la stessa logica della mobilità, che mira arealizzare una più equilibrata ripartizione del personale amministrativo sulterritorio nazionale e a consentire alle Amministrazioni di ottenerepersonale già dotato di certe competenze.Il requisito richiesto, oltre a realizzare una discriminazione in dannodei dipendenti più anziani, non trova giustificazione in asserite esigenze dicontenimento della spesa, posto che la disciplina contrattuale, come si èdetto unica fonte disciplinatrice della procedura, prevede anche unospecifico meccanismo di inquadramento nelle posizioni stipendiali secondoil principio del maturato economico, finalizzato a garantire unicamente laconservazione del trattamento acquisito presso l’amministrazione diprovenienza.RGN 27424/2022Pag.11Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/202612.

Ed allora va ritenuta illegittima la previsione del bando attinentealla previsione di una “anzianità di servizio non superiore ad otto anni”non consentendo la disciplina pattizia (ed in particolare l’art. 57 soprariportato) alcun limite in tale senso.13.

Conclusivamente va accolto il primo motivo con assorbimento deglialtri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto conrinvio alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione,procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei principi sopra affermati eprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversacomposizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 20 maggio 2026.La Consigliera est.

La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 27424/2022Pag.12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G.N. 495/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2026dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. MARIOassorbimento degli altri;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];udita l’avvocata [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato, integrando lamotivazione, la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore esperto linguistico (CEL) inservizio presso l’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], la quale era stataesclusa dalla procedura di mobilità esterna indetta dall’Università dipartecipazione una anzianità di servizio non superiore a 8 anni e ilgodimento di un trattamento economico non superiore ad euro 37.781,38.La ricorrente, pur percependo un trattamento economico inferiore,aveva un’anzianità superiore e pertanto, ove fosse transitata nei ruolidell’Università di Firenze, facendo valere la pregressa anzianità di servizio,avrebbe avuto diritto ad un trattamento retributivo che, sulla base delleprevisioni del contratto di ateneo, sarebbe stato superiore a quelloindicato dal bando.La Corte d’appello ha escluso gli eccepiti profili di illegittimità delbando e, richiamato il testo vigente dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, harilevato che le amministrazioni possono prevedere requisiti eccedenti lesole competenze professionali che siano finalizzati ad assicurare unrisparmio di spesa, nella specie garantito solo limitando nei termini sopraindicati la partecipazione alla procedura.2. Acquisite le memorie delle parti, questa Corte, con ordinanzainterlocutoria n. 19936/2025, ha rilevato, sulla base dell’esame delricorso, del controricorso e della sentenza, che, nella presentecontroversia, viene in rilievo la questione dell’applicabilità o meno dell’art.RGN 27424/2022Pag.2Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/202630 del D.Lgs. n. 165/2001 al rapporto di lavoro della ricorrente,espressamente qualificato dal legislatore di diritto privato.Trattandosi di questione non affrontata dalle parti e dotata di valenzanomofilattica, è stato disposto rinvio della causa a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza previa sollecitazione del contraddittorio, exart. 101 cod. proc. civ., sulla questione rilevata d’ufficio.3. Il Procuratore generale ha concluso come da memoria scrittachiedendo l’accoglimento in parte qua del primo motivo del ricorso, conassorbimento delle ulteriori censure.4. Le parti hanno depositato ulteriori memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ. circa un punto decisivo della controversia erelativo alla esclusione della ricorrente dalla procedura di mobilità peravere un’anzianità di servizio superiore ad otto anni che avrebbecomportato, ove fosse transitata nei ruoli dell’Università di Firenze, untrattamento economico superiore ad euro 37.781,38.Il motivo argomenta sulla necessaria priorità delle procedure dimobilità rispetto alle nuove assunzioni (che la Corte d’appello non hamesso in discussione) e sostiene che non è possibile prevedere nel bandodi mobilità una limitazione relativa all’anzianità di servizio o alla posizioneeconomica. Aggiunge che l’aggravio di spesa va valutato con riferimentoalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso, non già in relazione alsingolo ente che indice la procedura.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art.132 cod. proc. civ. perché la motivazione sarebbe perplessa eobiettivamente incomprensibile.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione del combinato disposto di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, all’art. 14, comma 7, D.L. n. 95/2012 ed all’art. 1, comma 47,RGN 27424/2022Pag.3Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026L. n. 311/2004, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.circa l’assunto contenuto in sentenza per cui “il trasferimento della dott.Pajtak all’università di Firenze avrebbe ... determinato un aumento dispesa ... che, per l’amministrazione nel suo complesso, si sarebbenecessariamente aggiunta ai costi necessari a coprire il posto di CELpresso l’Università di [OSCURATO:PERSONA]”.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto cheove alla ricorrente fosse stato consentito di partecipare alla procedura cisarebbe stato un complessivo aggravio di spese e si fa leva sull’art. 1 dellaL. n. 311/2004 e sull’art. 14 del D.L. n. 95/2012 che riguardano le facoltàassunzionali, rispetto alle quali vengono ritenute neutrali le procedure dimobilità.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112cod. proc. civ. in relazione alla omessa pronuncia sull’imperatività dell’art.30 del D.Lgs. n. 165/2001.5. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguitoillustrate.6. É incontestato fra le parti e risulta dalla sentenza impugnata che laricorrente è stata esclusa dalla procedura di mobilità indetta dall’[OSCURATO:PERSONA] in quanto nella sua domanda non risultava soddisfatto ilrequisito di cui all’art. 3, punto 1) del bando: “l’essere in servizio, conrapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una Università italianaed essere inquadrato in qualità di Collaboratore ed [OSCURATO:PERSONA] dimadrelingua serbo-croata a tempo indeterminato, con anzianità di servizionon superiore ad otto anni con un trattamento economico in godimentouguale o inferiore a € 37.781,38 (corrispondente all’Esperienza acquisitabiennio 3)”.Ed infatti la Pajtak risultava essere in servizio a tempo indeterminatopresso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara, in qualitàdi collaboratore ed esperto linguistico di lingua serbo-croata, con anzianitàdi servizio superiore ad otto anni.RGN 27424/2022Pag.4Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026Tale anzianità superiore avrebbe comportato il riconoscimento di unaspesa per lo stipendio annuo presso l’Ateneo fiorentino superioreall’importo di euro 37.781,38 (invero, come è pacifico in causa, laricorrente si era dichiarata comunque disponibile a rinunciare alla porzionedi anzianità superiore agli 8 anni, al fine di non superare i limiti stipendialiimposti dal bando e quindi ad importi retributivi eccedenti uno stipendio“in ingresso” di euro 37.781,38).7. Orbene, come si è evidenziato nello storico di lite, le parti sonostate invitate ad interloquire, ex art. 101 cod. proc. civ., sull’applicabilitàalla mobilità per cui è causa dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.Ed effettivamente la questione non è affatto scontata nonostante lestesse parti abbiano sviluppato le rispettive difese proprio con riguardoall’applicabilità dell’art. 30 (che, tra l’altro, si assume richiamato dall’art. 1del decreto dirigenziale n. 81/2017 che ha indetto la mobilità per il postodi collaboratore esperto linguistico di lingua croata - all. 12 dellaproduzione della ricorrente -).8. Nello specifico, si discute di mobilità intercompartimentale dicollaboratori esperti linguistici il cui rapporto, per giurisprudenza costantedi questa Corte di legittimità, è stato qualificato di diritto privato.Sul punto Cass., Sez. U, n. 8985 del 15 aprile 2010 ha escluso che «aseguito della riforma del pubblico impiego che ha condotto, salvo che per isettori esclusi, alla contrattualizzazione dei rapporti di lavoro e a unatendenziale applicabilità della generale normativa di legge sui rapportilavoro con i privati imprenditori, debbano ritenersi ricondotti allamedesima disciplina anche i rapporti con le pubbliche amministrazioniqualificati come di diritto privato da speciali disposizioni. Tale tesi -implicitamente contraddetta da Cass. S.U. n. 3200/2007 - non ha ilsostegno di alcun dato normativo ed anzi, tenuto presente il caratterespeciale delle norme assoggettanti al diritto privato taluni rapporti alledipendenze della p.a., nonché la non totale parificazione della disciplinagenerale del pubblico impiego a quella dei rapporti di diritto privato,RGN 27424/2022Pag.5Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026risulta in contrasto con il principio secondo cui la legge posteriore diportata generale non deroga alla legge speciale anteriore (lex posteriorgeneralis non derogat priori speciali)».Già in precedenza, Cass., Sez. L, n. 17787 del 7 agosto 2006 avevaescluso che potesse trovare applicazione la disciplina dei licenziamenticollettivi di cui alla legge n. 223 del 1991, per difetto del requisitodell’imprenditorialità del datore di lavoro, ed al tempo stesso avevaritenuto inapplicabile anche la normativa speciale dettata, all’epoca, intema di gestione delle eccedenze di personale delle pubblicheamministrazioni perché riferibile solo al rapporto di pubblico impiego, e, inquanto tale, non estensibile a quello di diritto privato instaurato con ilettori di lingua straniera.Nel medesimo solco si colloca Cass., Sez. L, n. 4921 del 14 marzo2016 secondo cui «premessa la natura privatistica del rapporto di lavorodei lettori di lingua straniera, ora esperti linguistici, con le Università,rapporto non equiparabile ad uno di pubblico impiego nemmeno dopo larelativa contrattualizzazione avviata a partire dal D.Lgs. n. 29/93 (cfr., pertutte, Cass. S.U. n. 8985/10), l’estensione in tutto o in parte delladisciplina del secondo anche al primo operata in virtù di mera clausolacontrattuale (come avvenuto nel caso di specie) ne muta, in tale ambito,l’efficacia, nel senso che quella disciplina che nel pubblico impiegocontrattualizzato è un insieme di norme (per lo più) imperative diviene,ove applicata a rapporti di lavoro privatistici soltanto in virtù di appositaestensione in via di contratto collettivo, munita di efficacia pari aquest’ultimo nei rapporti con fonti (propriamente dette, ossia con normegiuridiche) di difforme contenuto».Anche più recenti pronunce di questa Corte (cfr. fra le tante Cass.,Sez. L, n. 13490 del 15 maggio 2024), nel ribadire detto consolidatoorientamento, hanno evidenziato che allo stesso si è costantementenumerose questioni interpretative inerenti alla disciplina del rapporto cheRGN 27424/2022Pag.6Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026intercorre fra le Università e i collaboratori esperti linguistici, ha esclusol’applicabilità a questi ultimi delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n.165/2001 (il divieto di conversione, ad esempio, non è stato affermato inapplicazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, bensì desumendolo dallanormativa speciale dettata ai fini della valida instaurazione del rapporto –cfr. fra le tante Cass. n. 30909/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata inmotivazione) e, allorquando ha rimarcato la diversità su singoli aspettirispetto alla disciplina generale del lavoro alle dipendenze di privati, lo hafatto sempre valorizzando la normativa speciale che, pur qualificando ilrapporto di diritto privato, inserisce elementi di diversificazione rispetto aquest’ultimo e fra questi, ad esempio, l’estensione, operata attraverso ilrinvio alla contrattazione collettiva di diritto pubblico del compartouniversità, dei medesimi principi che nell’impiego pubblicocontrattualizzato regolano la determinazione e la quantificazione deltrattamento retributivo.Del resto, la norma di legge che tuttora disciplina il rapporto che siinstaura con i collaboratori esperti linguistici è data dall’art. 4 del D.L. n.120/1995 che espressamente lo qualifica rapporto di lavoro di dirittoprivato (si veda il comma 2: «2. In relazione alle esigenze di cui al comma1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorsedisponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di linguamadre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato allefunzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, concontratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminatoovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino allastipulazione del primo contratto collettivo l’entità della retribuzione, ilregime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dalconsiglio di amministrazione delle università, attraverso la contrattazionedecentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative deicollaboratori ed esperti linguistici»).RGN 27424/2022Pag.7Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026Tanto significa che il CEL, pur svolgendo attività presso un entepubblico, non è automaticamente soggetto alle regole del pubblicoimpiego, a meno che non intervengano disposizioni specifiche che neprevedano l’assimilazione.9. La procedura di mobilità della quale si discute in questa sede,quindi, non può essere ricondotta a quella prevista e disciplinata dall’art.30 del D.Lgs. n. 165/2001, inapplicabile per le ragioni sopra dette, e,pertanto, la questione controversa va risolta sulla base delle previsionidella contrattazione collettiva, alla quale la norma speciale dettata dall’art.4 del D.L. n. 120/1995 rinvia, non solo con riferimento alla quantificazionedel trattamento retributivo ma anche in relazione al «regime di impegno»ed all’obbligo di «esclusività».10. In premessa va richiamato, quanto alla natura di dettacontrattazione ed ai principi applicabili alla stessa, l’orientamento,affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass., Sez. L,n. 20765 del 17 agosto 2018, secondo cui il legislatore, pur definendo«di diritto privato» il rapporto di lavoro intercorrente fra l’Università ed ilcollaboratore linguistico, ne ha affidato la disciplina alla contrattazionecollettiva, con un meccanismo di rinvio non dissimile da quello previstoper l’impiego pubblico contrattualizzato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 29/1993,vigente all’epoca della decretazione d’urgenza. La contrattazioneintervenuta a disciplinare il rapporto è, infatti, quella per il personale delComparto Università, stipulata ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 29/1993 epoi del D.Lgs. n. 165/2001, sicché trovano applicazione i medesimiprincipi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., SU, nn. 21558e 23329 del 2009) in relazione alla particolare natura del contrattocollettivo di diritto pubblico, derivante dal peculiare procedimentoformativo, dal regime di pubblicità, dalla sottoposizione a controllocontabile della compatibilità dei costi previsti. Da detto principio,affermato quanto agli oneri di specificazione e di allegazione, ritenutiinapplicabili, discende anche che, in ragione della particolare valenzaRGN 27424/2022Pag.8Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026legislatore, la contrattazione medesima è conoscibile ex officio dal giudice,il quale procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia, alsuo reperimento, anche a prescindere dall’iniziativa di parte (fra le tanteCass., Sez. 6-L, n. 7641 del 9 marzo 2021), che, peraltro, nella fattispeciea detta contrattazione ha fatto specifico riferimento ( cfr. pag. 9 eseguenti del ricorso e memoria ex art. 378 cod. proc. civ. di partericorrente), al pari della Corte territoriale che l’ha richiamata nellamotivazione della sentenza impugnata (pag. 8)L’art. 51 del CCNL 21 maggio 1996 (Esperti e collaboratorilinguistici) al comma 10 rimanda, per gli aspetti normativi del rapportonon specificamente disciplinati dalla disposizione, alla disciplina deirapporti a tempo parziale («10. Per ogni aspetto non disciplinatospecificamente dai precedenti commi, al personale di cui al comma 1 siapplica il trattamento normativo previsto dal presente contratto per ilrestante personale con rapporto a tempo parziale») e, a sua volta, l’art.18 dello stesso contratto, al comma 7, richiama, se compatibili, gli istituticontrattuali come disciplinati per il rapporto a tempo pieno («7.Nell’applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contrattocollettivo, non specificamente trattati nel corso del presente articolo, siapplicano in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata dellaprestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di leggee contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno»).Per effetto di detto duplice rinvio, quindi, è stata estesa al rapporto dicollaborazione linguistica la disciplina dettata, all’epoca, in tema dimobilità dal medesimo CCNL che, all’art. 37 (Trasferimenti del personale),prevedeva che: «1. Al fine di favorire l’attuazione dei trasferimenti delpersonale ai sensi dell’art.6, comma 7, del D.Lgs.n.29 del 1993, leuniversità e gli osservatori comunicano entro il 31 gennaio di ciascun annoalle amministrazioni dei rispettivi ambiti l’elenco dei posti vacanti, che leRGN 27424/2022Pag.9Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idoneimezzi di pubblicità […]».Il successivo CCNL del 27 gennaio 2005 si è collocato nel medesimosolco prevedendo, all’art. 57 (Trasferimenti), che:«1. Al fine di favorire l’attuazione dei trasferimenti del personale delcomparto, ciascuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio diciascun anno alle altre Amministrazioni del comparto stesso l’elenco deiposti che intende coprire nel corso dell’anno, elenco che leAmministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idoneimezzi di pubblicità, anche telematici.2. Ottenuto l’assenso al trasferimento dall’Amministrazione didestinazione, la relativa procedura di trasferimento deve concludersi entro90 giorni dall’assenso medesimo.3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni conl’Amministrazione di destinazione e al dipendente è garantita la posizioneretributiva maturata nell’Amministrazione di provenienza e la continuitàdella posizione pensionistica e previdenziale.4. La procedura di cui ai commi precedenti è per le Amministrazionicomunque subordinata alla prioritaria immissione in ruolo del personale inposizione di comando, previo consenso dell’Amministrazione diappartenenza.5. Premesso che per mobilità interna s’intende il trasferimento da unaSede ad altra della medesima Amministrazione, questa è preceduta daadeguata pubblicità dell’Amministrazione stessa, anche con mezzitelematici, dei posti che si rendono disponibili per cessazione, pertrasferimento del personale o per organizzazione di nuovi uffici […].La collocazione nelle posizioni economiche stipendiali della categoria diinquadramento avviene sulla base comparativa del maturato economicoposseduto. Ai fini dell’inquadramento economico verrà calcolato ilmaturato acquisito nell’Amministrazione di provenienza distintamente perla parte riferibile agli assegni a carattere fisso e ricorrente con carattere diRGN 27424/2022Pag.10Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/2026generalità e alla parte concernente il trattamento accessorio.L’inquadramento economico nella nuova posizione continua ad effettuarsicon il conferimento della posizione economica della categoria didestinazione immediatamente uguale o inferiore e la conservazionedell’eventuale eccedenza a titolo di assegno personale non riassorbibilecon i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti».11. Secondo le indicate previsioni contrattuali (che solo disciplinano lafattispecie qui in esame) non vi è alcun limite all’accesso alle procedure dimobilità facendosi esclusivo riferimento al “posto che si intende ricoprire”senza altra indicazione e soprattutto senza prevedere la riserva in favoredell’Amministrazione di indicare nel bando i requisiti e le competenzeprofessionali, riserva contenuta, invece, nell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001e valorizzata dalla sentenza impugnata.In tale quadro pattizio di riferimento, una previsione come quellacontenuta nel bando, che escluda proprio i lavoratori più espertisull’assunto che, dall’applicazione della contrattazione integrativadell’Ateneo, deriverebbe un esborso maggiore per l’Università degli [OSCURATO:PERSONA], contrasta, oltre che con le previsioni della contrattazionecollettiva sopra richiamate, con la stessa logica della mobilità, che mira arealizzare una più equilibrata ripartizione del personale amministrativo sulterritorio nazionale e a consentire alle Amministrazioni di ottenerepersonale già dotato di certe competenze.Il requisito richiesto, oltre a realizzare una discriminazione in dannodei dipendenti più anziani, non trova giustificazione in asserite esigenze dicontenimento della spesa, posto che la disciplina contrattuale, come si èdetto unica fonte disciplinatrice della procedura, prevede anche unospecifico meccanismo di inquadramento nelle posizioni stipendiali secondoil principio del maturato economico, finalizzato a garantire unicamente laconservazione del trattamento acquisito presso l’amministrazione diprovenienza.RGN 27424/2022Pag.11Numero registro generale 27424/2022Numero sezionale 2531/2026Numero di raccolta generale 23052/2026Data pubblicazione 11/07/202612. Ed allora va ritenuta illegittima la previsione del bando attinentealla previsione di una “anzianità di servizio non superiore ad otto anni”non consentendo la disciplina pattizia (ed in particolare l’art. 57 soprariportato) alcun limite in tale senso.13. Conclusivamente va accolto il primo motivo con assorbimento deglialtri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto conrinvio alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione,procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei principi sopra affermati eprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversacomposizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 20 maggio 2026.La Consigliera est. La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 27424/2022Pag.12