Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:1024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0575
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
16 dicembre 2021 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Inquinamento atmosferico – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Direttiva 2003/87/CE – Impianti di combustione di carburanti – Allegato I – Potenza termica nominale totale – Modalità di calcolo – Regola dell’aggregazione»
Nella causa C‑575/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 29 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 3 novembre 2020, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] (Ungheria) Kft.
contro
[OSCURATO:PERSONA] és Technológiáért Felelős Miniszter,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da C. Lycourgos (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Decima Sezione, I. Jarukaitis e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev (
1
)
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] (Hungary) Kft., da T. Biczi, ügyvéd;
–
per il governo ungherese da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da G. Wils, B. [OSCURATO:PERSONA] e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’allegato I, punto 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (
GU 2003, L 275, pag. 32
), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018 (
GU 2018, L 76, pag. 3
) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la [OSCURATO:PERSONA] (Ungheria) Kft. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») all’[OSCURATO:PERSONA] és Technológiáért Felelős Miniszter (Ministro dell’Innovazione e della Tecnologia, Ungheria) (in prosieguo: il «Ministro dell’innovazione») in merito alla sanzione inflitta da quest’ultimo a detta società per aver emesso gas a effetto serra senza essere in possesso di un’autorizzazione all’emissione.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 dispone quanto segue:
«La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II».
4
L’articolo 3 di tale direttiva così prevede:
«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
(...)
b)
“emissioni”, il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata;
(...)
e)
“impianto”, un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;
(...)».
5
L’articolo 4 di detta direttiva così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, a decorrere dal 1
o
gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all’allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente ai sensi degli articoli 5 e 6 o l’impianto non sia escluso dal [sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra ([OSCURATO:PERSONA])] dell’[Unione europea] ai sensi dell’articolo 27. Tale disposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell’articolo 24».
6
L’articolo 7 della medesima direttiva così recita:
«Il gestore informa l’autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell’impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell’identità del gestore dell’impianto l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione per inserirvi il nome e l’indirizzo del nuovo gestore».
7
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87:
«Per il periodo fino al 31 dicembre 2020, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile precedente, come verificato a norma dell’articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate. Per il periodo a decorrere dal 1
o
gennaio 2021, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile precedente, come verificato a norma dell’articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate, fatto salvo il riesame di cui all’articolo 28
ter
».
8
L’articolo 14, paragrafo 3, prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto o operatore aereo controlli e comunichi all’autorità competente le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall’impianto o, a decorrere dal 1
o
gennaio 2010, dall’aeromobile che gestisce, dopo la fine di tale anno, secondo quanto stabilito dagli atti di cui al paragrafo 1».
9
A termini dell’articolo 27 bis, paragrafo 3, della direttiva in parola:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono inoltre escludere dall’[OSCURATO:PERSONA] impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l’anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2».
10
Tra le attività contemplate dall’allegato I della medesima direttiva, intitolato «Categorie di attività cui si applica la presente direttiva», figura la «[c]ombustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)».
11
Il punto 3 di detto allegato prevede quanto segue:
«In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell’[OSCURATO:PERSONA], si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di “chemical looping combustion”, torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le “unità che utilizzano esclusivamente biomassa” rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto».
Diritto ungherese
12
L’articolo 2, punto 24, dell’az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (legge n. 217 del 2012, relativa alla partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e all’attuazione della decisione sulla ripartizione degli sforzi) [
[OSCURATO:PERSONA]
2012/180. (XII.27.), dispone quanto segue:
«impianto: un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate ai punti da I a XXI dell’allegato 1 o qualsiasi altra attività tecnologica alle stesse associate, nonché attività che hanno un collegamento tecnico con quelle svolte in tale sito e che potrebbero generare le emissioni di gas a effetto serra specificate nell’allegato I o incidere direttamente su tali emissioni».
13
Il punto 3.1. dell’allegato 1 di tale legge definisce l’attività come la «[c]ombustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)».
14
L’articolo 1, paragrafo 5, dell’az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (decreto governativo n. 410, del 29 dicembre 2012, recante talune norme di esecuzione della legge n. 217 del 2012, relativa alla partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e all’attuazione della decisione sulla ripartizione degli sforzi) [
[OSCURATO:PERSONA]
2012/182. (XII.28.)] dispone quanto segue:
«L’autorità rilascia l’autorizzazione all’emissione sulla base di una sua decisione che determina le condizioni di utilizzo dell’ambiente, qualora constati che il gestore soddisfa le condizioni previste dalla legge [CCXVII del 2012]. I requisiti dettagliati relativi al contenuto dell’autorizzazione all’emissione sono stabiliti nell’allegato 3».
15
Ai sensi del punto 2.7. dell’allegato 2 di tale decreto:
«In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel sistema comunitario, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte – compresi i macchinari esenti ai sensi dell’articolo 15/B della legge [CCXVII del 2012], vale a dire le unità di riserva e di emergenza – e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di “chemical looping combustion”, torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici, compresi i macchinari esenti ai sensi dell’articolo 15/B della legge [CCXVII del 2012]. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le “unità che utilizzano esclusivamente biomassa” rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto».
16
L’articolo 2, numero 7, dell’a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (regolamento del ministro dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale n. 53, del 18 ottobre 2018, sulle condizioni di funzionamento e sui valori limite di emissione degli impianti di combustione con potenza termica nominale totale di 140 kWh o più ma inferiore a 50 MWh) [
[OSCURATO:PERSONA]
2017/169. (X.18.)] dispone quanto segue:
«La potenza termica nominale è il contenuto in calore, espresso in kilowatt (kW) o in megawatt (MW), del carburante fornito per unità di tempo all’impianto di combustione interessato, necessario affinché l’impianto di combustione funzioni alla potenza nominale fissata nella decisione dell’autorità».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
17
Nell’ambito della sua produzione di pneumatici, la [OSCURATO:PERSONA] gestisce tre caldaie a vapore.
18
Il rappresentante esclusivo dei produttori di tali caldaie ha certificato che la potenza massima di combustione di dette caldaie è stata impostata, mediante un programma informatico, sui seguenti valori: 8991 kW, 8791 kW e 8962 kW. Inoltre, affinché la potenza termica delle medesime caldaie rimanga al di sotto di 20 MW, si spegne sempre una delle caldaie, in modo che la potenza nominale massima raggiungibile dall’impianto sia di 17,953 MW (8,991 MW + 8,962 MW). La prova di ciò è fornita dal sistema di registrazione del consumo di gas, dalle registrazioni giornaliere delle caldaie e dai documenti di registrazione del consumo di gas. Anche l’autorizzazione d’esercizio modificata in materia di protezione della qualità dell’aria, rilasciata alla [OSCURATO:PERSONA], menziona il fatto che non possono essere messe in funzione contemporaneamente più di due caldaie, di modo che la potenza termica nominale totale raggiungibile è al massimo di 17953 kW.
19
Il 20 marzo 2020, il Ministro dell’Innovazione ha inflitto una sanzione di 29000000 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 81200) all’[OSCURATO:PERSONA] per l’emissione di gas a effetto serra senza autorizzazione, con la motivazione che, contrariamente a quanto sostenuto da tale società, tenuto conto della potenza termica nominale delle tre caldaie che compongono il suo impianto, quest’ultima dispone di una potenza termica nominale totale di oltre 20 MW, senza che sia necessario prendere in considerazione le limitazioni apportate alla potenza termica nominale di tali caldaie.
20
L’[OSCURATO:PERSONA] contesta la legittimità di tale decisione dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria).
21
Tale giudice si chiede se, al fine di stabilire se un impianto debba essere incluso nell’ETS dell’Unione, occorra che un’unità tecnica che compone tale impianto abbia un impatto diretto sulle emissioni. In altri termini, si tratterebbe di sapere se, in tale unità tecnica, debba svolgersi un’attività che implica la combustione di carburante o un’attività direttamente connessa o tecnicamente connessa in modo diretto con tale attività.
22
In tali circostanze, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la direttiva 2003/87, in particolare il suo allegato I, punto 3, possa essere interpretata nel senso che, ai fini della decisione sull’inclusione nel sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all’interno dell’Unione ([OSCURATO:PERSONA]) della [combustione di carburanti] che si svolge nell’impianto in questione, incida sul [calcolo] della potenza termica nominale totale del medesimo il fatto che un macchinario facente parte di tale impianto funzioni con una limitazione (fatto accertato)».
Sulla questione pregiudiziale
23
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’allegato I, punto 3, della direttiva 2003/87 debba essere interpretato nel senso che la potenza termica nominale totale di un impianto deve essere calcolata tenendo conto delle limitazioni apportate dal suo gestore alla potenza termica nominale massima di tale impianto.
24
In via preliminare, si deve rammentare che la direttiva 2003/87 ha l’obiettivo di istituire un sistema per lo scambio di quote di emissioni diretto alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi interferenza antropica pericolosa per il clima e il cui fine ultimo è la tutela dell’ambiente (sentenza dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]Wilschdorf,
C‑938/19
,
EU:C:2021:908
, punto
67
e giurisprudenza ivi citata).
25
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 prevede che il suo campo di applicazione si estende alle emissioni risultanti dalle attività indicate nel suo allegato I e ai gas a effetto serra elencati nel suo allegato II, che comprendono, tra l’altro, il biossido di carbonio (sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA],
C‑457/15
,
EU:C:2016:613
, punto
28
).
26
Conformemente all’articolo 3, lettera e), di tale direttiva, la nozione di «impianto» è definita come un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate, che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento.
27
Tra le attività contemplate dall’allegato I della medesima direttiva figura la combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, fatti salvi gli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani (sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA],
C‑457/15
,
EU:C:2016:613
, punto
35
).
28
Il punto 3 di tale allegato I stabilisce una regola di aggregazione che specifica le condizioni alle quali si deve valutare se la potenza termica totale di un impianto supera i 20 MW (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Granarolo,
C‑617/19
,
EU:C:2021:338
, punto
59
).
29
In forza di tale regola di aggregazione, la potenza termica nominale totale di un impianto è calcolata sommando le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che la compongono, nelle quali vengono bruciati carburanti, ad eccezione delle unità con potenza termica nominale inferiore a 3 MW e unità che utilizzano esclusivamente biomassa.
30
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’impianto di cui trattasi nel procedimento principale, la cui attività consiste nella combustione di carburanti che producono gas a effetto serra, è composto da tre caldaie. Benché la potenza termica massima di ciascuna di esse sia superiore a 12 MW, un programma informatico permette di limitare la loro potenza termica rispettiva a 8,991 MW, a 8,791 MW e a 8,962 MW. Inoltre, il meccanismo installato dal gestore di tali caldaie fa sì che solo due caldaie possano funzionare contemporaneamente.
31
Al fine di rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre, in primo luogo, rilevare che la regola di aggregazione, fissata nell’allegato I, punto 3, della direttiva 2003/87, deve essere interpretata nel senso che essa impone, in linea di principio, di sommare la potenza termica nominale massima dell’insieme delle unità tecniche che compongono l’impianto considerato, anche qualora queste non funzionino a piena capacità.
32
Infatti, in primo luogo, una tale interpretazione è conforme all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/87, che, ai sensi del suo articolo 1, consiste nel promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in modo economicamente efficiente ed efficace (sentenza del 20 giugno 2019, ExxonMobil [OSCURATO:PERSONA],
C‑682/17
,
EU:C:2019:518
, punto
55
e giurisprudenza ivi citata).
33
Così, da un lato, la presa in considerazione della potenza termica nominale massima delle unità tecniche dell’impianto considerato, nel calcolo della potenza termica nominale totale di tale impianto, consente di assoggettare più impianti emittenti di gas a effetto serra agli obblighi imposti da tale direttiva al fine di preservare l’ambiente.
34
Dall’altro lato, una siffatta presa in considerazione consente, sia all’autorità nazionale competente per l’assegnazione delle quote (in prosieguo: l’«autorità nazionale competente») sia ai gestori, di identificare stabilmente gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
35
Orbene, diventerebbe estremamente difficile per l’autorità nazionale competente far rispettare gli obblighi che, in forza della direttiva 2003/87, gravano sui gestori di impianti soggetti all’ETS dell’Unione e, in particolare, l’obbligo, di cui al suo articolo 4, di ottenere un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, l’obbligo, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, di controllare e comunicare le emissioni di gas a effetto serra generate dalle loro attività e l’obbligo, istituito dal suo articolo 12, paragrafo 3, di restituire, in linea di principio, un numero di quote pari alle emissioni totali dei loro impianti, qualora un impianto potesse regolarmente essere incluso o escluso dall’[OSCURATO:PERSONA] in funzione di mere modifiche temporanee all’entità della sua attività di combustione di carburante.
36
Inoltre, la presa in considerazione della potenza termica nominale massima delle unità tecniche che compongono un impianto consente di garantire la prevedibilità dei vincoli gravanti sui gestori di impianti soggetti all’ETS dell’Unione ed è, pertanto, altresì tale da contribuire al rispetto del principio della certezza del diritto, il quale esige che la normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere senza ambiguità i loro diritti ed obblighi e di regolarsi di conseguenza (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, Aurubis,
C‑271/20
,
EU:C:2021:959
, punto
69
e giurisprudenza ivi citata).
37
In secondo luogo, una tale interpretazione è avvalorata dall’articolo 27 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87. In forza di tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono escludere dall’ETS dell’Unione gli impianti di riserva o di emergenza purché non abbiano, in particolare, funzionato per più di 300 ore l’anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica, da parte dello Stato membro interessato, di tali unità alla Commissione europea. Ne consegue che il semplice fatto che un’unità tecnica di un impianto non funzioni, per un certo periodo, non comporta automaticamente che essa non debba essere presa in considerazione al fine di determinare se l’impianto di cui fa parte sia soggetto all’ETS dell’Unione.
38
Inoltre, il documento di orientamento della Commissione, del 18 marzo 2010, relativo all’interpretazione dell’allegato I della direttiva 2003/87
(Guidance on Interpretation of Annex I of the [OSCURATO:PERSONA] Directive)
, che, pur non essendo vincolante, può servire a chiarire l’impianto sistematico generale di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2018, INEOS,
C‑58/17
,
EU:C:2018:19
, punto
41
e giurisprudenza ivi citata), al punto 3.3.1, precisa che la potenza termica nominale totale è normalmente specificata dal costruttore ed esposta sull’apparecchio tecnico con il consenso di un’autorità di controllo.
39
In terzo luogo, la necessità di prendere in considerazione, nel calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto, la potenza termica massima delle unità tecniche che lo compongono, è altresì confermata dalla circostanza che diverse versioni linguistiche dell’allegato I, punto 3, della direttiva 2003/87, segnatamente quelle in lingua spagnola, greca, italiana, ungherese, neerlandese o portoghese, fanno espressamente riferimento alla potenza termica «nominale» totale dell’impianto, calcolata sommando le potenze termiche «nominali» delle unità tecniche che lo compongono [v., per analogia, sentenza del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità),
C‑439/19
,
EU:C:2021:504
, punto
79
].
40
Orbene, quando è utilizzato, come nel caso di specie, in un contesto tecnico ed energetico, l’aggettivo «nominale» rinvia, nel suo senso abituale, a una caratteristica o a un rendimento annunciato dal costruttore di un apparecchio o di un impianto o ancora alla potenza permanente massima raggiunta nelle normali condizioni di funzionamento al momento della ricezione di tale apparecchio o di tale impianto, indipendentemente dal fatto che detto apparecchio o impianto possa, eventualmente, funzionare, in determinati momenti, al di sotto di una siffatta potenza massima.
41
Ciò premesso, in secondo luogo, non si può escludere che la limitazione di potenza o l’arresto di un impianto o di un’unità tecnica che lo compone possa, a determinate condizioni, essere preso in considerazione al fine di determinare se la potenza termica nominale totale dell’impianto rimanga superiore a 20 MW.
42
A tale proposito, occorre rilevare che, al fine di assicurare l’esattezza dei dati e delle circostanze che devono essere presi in considerazione nell’ambito dell’ETS dell’Unione, l’articolo 7 della direttiva 2003/87 impone ai gestori di informare le autorità nazionali competenti di qualsiasi estensione o riduzione significativa della capacità dei loro impianti, che possano richiedere un aggiornamento dell’autorizzazione all’emissione di gas a effetto serra (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2017, ArcelorMittal Rodange e Schifflange,
C‑321/15
,
EU:C:2017:179
, punti
25
e
26
). Ne consegue che, qualora la capacità stessa di combustione di un impianto venga ridotta al di sotto di 20 MW, tale gestore deve poter far valere dinanzi all’autorità nazionale competente che il suo impianto non è più soggetto all’obbligo di possedere un’autorizzazione all’emissione.
43
Inoltre, qualora siano effettuate limitazioni permanenti e verificabili della potenza termica nominale massima di un impianto o di una delle sue unità, sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/87, come indicato al punto 31 della presente sentenza, non tenere conto di tali limitazioni per determinare se tale impianto rientra ancora nel sistema ETS dell’Unione.
44
Il documento di orientamento menzionato al punto 38 della presente sentenza precisa peraltro, al punto 4.3., che restrizioni legali o fisiche che impediscono effettivamente l’utilizzo completo della potenza massima di combustione possono essere prese in considerazione purché, da un lato, tali restrizioni siano chiaramente identificate dall’autorità nazionale competente in un atto esecutivo e, dall’altro, siano oggetto di un controllo regolare da parte di tale autorità.
45
Alla luce di quanto precede, e tenuto conto, in particolare, delle indicazioni non vincolanti fornite dal suddetto documento di orientamento, si deve considerare che, ai fini della regola di aggregazione di cui all’allegato I, punto 3, della direttiva 2003/87, la potenza termica nominale massima di un’unità tecnica che compone un impianto non deve essere presa in considerazione, nella sua integralità, qualora, da un lato, tale capacità di resa è stata ridotta, dal suo gestore, in modo permanente, vale a dire in modo tale che tale riduzione non possa essere invertita senza un intervento tecnico importante o senza l’accordo dell’autorità nazionale competente e, dall’altro lato, tanto tale riduzione quanto il suo carattere permanente possano effettivamente essere verificati da tale autorità. Spetta a tale gestore fornire a detta autorità gli elementi di prova necessari al riguardo.
46
Purché siano rispettate le condizioni enunciate al punto precedente della presente sentenza, l’arresto di un’unità tecnica che compone un impianto comporta, dal canto suo, che la potenza termica nominale massima di tale unità non debba essere presa in considerazione ai fini di tale regola di aggregazione.
47
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio dichiarando che l’allegato I, punto 3, della direttiva 2003/87 deve essere interpretato nel senso che la potenza termica nominale totale di un impianto deve essere calcolata sommando la potenza termica nominale massima delle unità tecniche che lo compongono, salvo quando le limitazioni apportate dal gestore a tale potenza termica nominale massima sono permanenti, e l’esistenza di tali limitazioni, così come il loro carattere permanente, sono effettivamente verificabili dall’autorità nazionale competente per l’assegnazione delle quote.
Sulle spese
48
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
L’allegato I, punto 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, deve essere interpretato nel senso che la potenza termica nominale totale di un impianto deve essere calcolata sommando la potenza termica nominale massima delle unità tecniche che lo compongono, salvo quando le limitazioni apportate dal gestore a tale potenza termica nominale massima sono permanenti, e l’esistenza di tali limitazioni, così come il loro carattere permanente, sono effettivamente verificabili dall’autorità nazionale competente per l’assegnazione delle quote.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’ungherese.
(
1
) Avvocato generale in funzione al momento della presentazione della causa nella riunione generale del 28 settembre 2021.