CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35535/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05005/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 80 –ricorrente – contro Ministero della Giustiziain persona del ministro p.t.- [OSCURATO:PERSONA] C orte di Appello Perugia; –intimato– Agenzia delle EntrateRiscossione, in persona del rappresentante legale p.t. –intimata– Oggetto: Registro avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale dell’Umbria n.274/01/18 depositata il 26 giugno 2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre2023 dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento (n. 09720150120912315) per spese di registro di € 113,02, relativa all’anno 2014, emessa dal Ministero della Giustizia, tramite [OSCURATO:PERSONA].p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente ) . L’atto impugnato era stato emesso a seguito di un procedimento di equa riparazione d el danno , promosso dall’odierno ricorrente , conclusosi con sentenzaa lui favorevole, ma dallo stesso impugnata, al fine di ottenere un superiore riconoscimento economico. Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente si è concluso con una pronuncia di inammissibilitàe compensazione delle spese di lite. La CTP ha respintoil ricorso. La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - la cartella impugnata non si riferisce all’imposta di registro dovuta a seguito del decreto della Corte d’Appello di Perugia (n. 557/05) emessoall’esito del procedimento per equa riparazione del danno, quanto, invece, all’imposta di registro prenotata a debito in conseguenza dell’ordinanza della Corte di Cassazione (n. 2116/10)con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso promosso dall’odierno ricorrente; - la competenza per il recupero delle spese di giustizia processuali in materia civile inerentiai giudizi innanzi alla Corte di Cassazione è dell’ufficio giudiziariodell’ultimo giudice di merito ; - dalla cartella emergono solo riferimenti numer ici, in quanto le cartelle sono redatte secondo le prescrizioni normative che utilizzano modelli ministeriali, i quali prevedonosolamente le voci di spesa «imposta atti giudiziari», senza ulteriore chiarimento; - la difficoltà interpretativa della documentazione giustifica la compensazione delle spese di lite; ilricorrente propone ricorso fondato su due motivi, le altre parti restano intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c od. p roc . c iv . , la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. Lamenta che la cartella impugnata non contenga alcuna indicazione relativa all’ordinanza della Corte di Cassazionee che la sentenza impugnata, pur riconoscendo tale deficit, l’ abbia ritenuta relativa al recupero del 50% dell’imposta di registro prenotata a debito riguardante la predetta ordinanza,sulla scorta delle difese del Ministero che ha dimostrato l’esistenza di una partita di credito nei confronti dell’odierno ricorrente. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. c iv . , la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25, comma 2, 12, comma 2,del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 22 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, 6 del d.m. del 3 settembre 1999, n. 321, 223 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Si duole dell’insufficiente motivazione della cartella; della difformità dal modello legale; della mancata specificazione nella cartella che si trattava del provvedimento della Cassazione. 3. Posto che la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti(Cass. Sez. 3, n. 18775/2017, Rv. 645168 – 01 , Sez. 4 6 -3, n. 26991/2021, Rv. 662510 – 01 ), deve essere dichiarata l’estinzione del giudizioper le ragioni di seguito esposte. Ai sensi dell’art. 1,comma 222, l. n. 197 del 2022 , cd legge di bilancio 2023, (comma modificato dall'articolo 3 - bis , comma 1, lettera d) del d.l. 29 dicembre 2022, n.198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 ) : « Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento. Preso atto che il provvedimento impugnato è stato notificato all’odierno ricorrente l’11 novembre 2015 e che, dunque, esso rientra nell’ambito di applicazione temporale della disposizione sopra richiamata, si deve ritenere che viene meno l’ oggetto del giudizio. 4. Nel caso di specie sussi s tono tutti i presupposti legali dell’annullamento automatico, rilevabili anche d’ufficio. Seguono, con il venir meno del suo oggetto, la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio . Nulla si provvede sulle spese,visto l’annullamento ex lege della cartella. 5. L'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di dichiarazione di estinzione del giudizio,in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015,