CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08395/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] DELLA SICILIA, [OSCURATO:PERSONA], n.49/2024 depositata il 3 gennaio 2024;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. All’esito di una verifica fiscale condotta dalla Compagnia dellaGuardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, l’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercente in via di fattoNumero registro generale 1640/2025Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 8395/2026Data pubblicazione 03/04/2026mediante il quale determinava d’ufficio, con metodo induttivo, il redditod’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari da luiconseguiti nell’anno 2003, operando le corrispondenti riprese a tassazioneai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, dell’IRAP e dell’IVA eirrogando le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.Gli accertatori contestavano, in particolare, l’irregolare svolgimentodella predetta attività imprenditoriale da parte di soggetto non intestatariodi partita IVA e sprovvisto della prescritta autorizzazione regionale,nonchè la mancata istituzione dei registri contabili e l’omessapresentazione delle periodiche dichiarazioni fiscali.2. Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Messina, che respingeva il suoricorso.3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, sezione staccata diMessina, che con sentenza n. 49/2024 del 3 gennaio 2024, inaccoglimento dell’appello della parte privata, annullava l’atto impositivoper ravvisato difetto assoluto di motivazione.4. Contro questa sentenza l’«Agenzia delle Entrate e del Territorio», idest l’Agenzia delle Entrate incorporante quella del Territorio ai sensidell’art. 23-quater, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla legge n.135 del 2012, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unicomotivo, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], nell’allegataveste di erede del defunto [OSCURATO:PERSONA].5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in due distinti profili diNumero registro generale 1640/2025Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 8395/2026Data pubblicazione 03/04/2026censura, sono denunciate:(a)ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.;(b)a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000.1.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado:(i)di essere incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo fondato lapropria pronuncia su una questione non specificamente dedotta dalla parteappellante;(ii)di aver trascurato di considerare che la materiale esistenza di unaparte motiva dell’impugnato avviso di accertamento costituiva circostanzanon contestata dal contribuente, il quale, in entrambi i gradi di merito, siera esclusivamente doluto dell’asserita insufficienza della motivazionedell’atto;(iii)di non aver tenuto conto del fatto che l’avviso di accertamento benpuò essere motivato per relationem mediante il rinvio al contenuto delprocesso verbale di constatazione precedentemente notificato alcontribuente, come per l’appunto accaduto nel caso di specie.1.2 Il motivo va accolto, nei limiti di sèguito precisati.1.3 Alla luce dei rilievi svolti sul punto dal controricorrente, è benesùbito precisare che l’Agenzia delle Entrate non fonda il proprio ricorso sulfatto che l’originale dell’avviso di accertamento contenesse, «in un foglioaggiunto, inserito tra la pagina 3 e la pagina 4 dell’atto», la motivazione dicui la CGT di secondo grado ha ravvisato la totale mancanza.L’esperita impugnazione si basa, invece, come si è visto sopra, sullalamentata violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. edell’art. 7 della legge n. 212 del 2000.1.4 Chiarito ciò, si rivela infondato il primo profilo di censura,incentrato sulla pretesa inosservanza dell’art. 112 c.p.c., emergendo dallaricostruzione della vicenda processuale operata dalla stessaNumero registro generale 1640/2025Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 8395/2026Data pubblicazione 03/04/2026Amministrazione Finanziaria che l’appello proposto dal contribuentemirasse ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado anche nellaparte in cui aveva escluso la nullità dell’avviso di accertamento per difettodi motivazione.Non sussiste, pertanto, la violazione del principio di corrispondenza frail chiesto e il pronunciato, dovendo tenersi presente che il vizio diultrapetizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementiobiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emette un provvedimentodiverso da quello richiesto oppure attribuisce o nega un bene della vitadifferente da quello conteso, così pronunciando oltre i limiti delle pretese odelle eccezioni fatte valere dalle parti (cfr. Cass. n. 16850/2024, Cass. n.797/2025, Cass. n. 11514/2025, Cass. n. 31860/2025).1.5 Sono, invece, fondati gli altri due profili di censura.1.6 In proposito, va anzitutto rammentato che, per costantegiurisprudenza di questa Corte, è legittimo l’avviso di accertamentomotivato per relationem con rinvio al processo verbale di constatazionegià notificato al contribuente, in quanto la disposizione di cui all’art. 7,comma 1, della legge n. 212 del 2000, nella versione vigente rationetemporis, nel prevedere che debba essere allegato all’attodell’[OSCURATO:PERSONA] ogni documento richiamato nella suamotivazione, non è applicabile agli atti di cui il contribuente abbia giàavuto integrale e legale conoscenza (cfr. Cass. n. 407/2015, Cass. n.5183/2018, Cass. n. 22510/2019, Cass. n. 19381/2020).1.7 Tanto premesso, fondatamente l’Agenzia delle Entrate si duoledell’inosservanza da parte della CGT di secondo grado del principio di noncontestazione.Invero, dall’esame degli atti relativi ai pregressi gradi di merito,depositati in questa sede ai sensi dell’art. 372, primo comma, c.p.c. -aiquali la Corte può accedere direttamente, in ragione della naturaprocessuale del vizio denunciato, avendo la ricorrente assolto l’onere diNumero registro generale 1640/2025Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 8395/2026Data pubblicazione 03/04/2026indicare i punti salienti degli scritti difensivi di controparte che consentonodi rilevarlo-, si evince chiaramente che [OSCURATO:PERSONA] non avevamai posto in discussione il fatto che l’avviso di accertamento contenesseun esplicito rinvio al p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, di cui egliaveva persino citato e trascritto alcuni passi nel ricorso introduttivo dellalite.1.8 In difetto di specifica contestazione, i giudici regionali avrebberodovuto ritenere non bisognosa di prova la surriferita circostanza (cfr. Cass.Sez. U. n. 761/2002, Cass. n. 1540/2007, Cass. n. 25136/2009), che perquanto detto sopra risultava indubbiamente rilevante ai fini della verificadell’adempimento dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo.1.9 Essi hanno, invece, omesso di considerarla, sicchè apparesussistente il prospettato error in procedendo.Al riguardo, è bene chiarire che, alla luce della disposizione contenutanell’art. 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, il nuovo testo dell’art.115, primo comma, c.p.c. non può trovare applicazione nel presentegiudizio, il quale è stato instaurato in data anteriore al 4 luglio 2009.Ciò non toglie che il principio di non contestazione espressamentesancito dalla norma novellata dovesse già ritenersi operante nel nostroordinamento, trattandosi di regola generale derivante dall’onere impostoal convenuto dall’art. 167, primo comma, c.p.c. di prendere posizione suifatti posti dall’attore a fondamento della domanda (cfr. Cass. n.19896/2015, Cass. n. 18305/2019, Cass. n. 5420/2020, Cass. n.31837/2021, Cass. n. 17731/2022); con la precisazione che nel giudizio diimpugnazione dell’atto tributario è il contribuente a rivestire la qualità diconvenuto in senso sostanziale (cfr. Cass. n. 21889/2017, Cass. n.27562/2018, Cass. n. 15168/2020, Cass. n. 10881/2022).Nulla osta, peraltro, all’inquadramento del motivo in un’altraprevisione normativa, potendo la Corte, nell’esercizio della sua funzionenomofilattica, accogliere il ricorso per cassazione anche per una ragioneNumero registro generale 1640/2025Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 8395/2026Data pubblicazione 03/04/2026giuridica diversa da quella prospettata dal ricorrente, a condizione cheessa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti (cfr. Cass. n.3437/2014, Cass. n. 18775/2017, Cass. n. 27704/2020, Cass. n.35535/2023).1.10 Per completezza, va osservato che non può tenersi conto delpreteso vizio di nullità dell’atto impositivo per la prima voltainammissibilmente fatto valere soltanto in questa sede dall’erede di BiagioAntonino [OSCURATO:PERSONA], asseritamente costituito dalla mancanza, nell’avvisonotificato al contribuente, di alcune pagine «contenenti dati indefettibilidell’accertamento» (pag. 11 del controricorso, penultimo periodo),dovendo escludersi che un simile vizio sia rilevabile d’ufficio in ogni stato egrado del giudizio (sull’argomento si vedano, ex ceteris, Cass. n.22803/2015, Cass. n. 381/2016, Cass. n. 16048/2017, Cass. n.6430/2019).1.11 Alla stregua dele considerazioni che precedono, va disposta lacassazione della gravata sentenza con rinvio alla CGT di secondo gradodella Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, la qualeprocederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpidi diritto sopra espressi.1.12 Il giudice del rinvio esaminerà anche le ulteriori questioni dimerito rimaste assorbite dalla decisione d’appello, alle quali viene fattoesplicito riferimento nella parte finale del controricorso.1.13 Al medesimo giudice viene demandata la liquidazione delle spesedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 1640/2025Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 8395/2026Data pubblicazione 03/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 febbraio 2026.Il Presidente