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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2018

Cassazione n. 16850/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 2552del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], quale socio, rappresentati e difes i , giusta procura speciale su foglio allegato al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrent i - contro Oggetto: [OSCURATO:PERSONA], Irap e Iva 2012-2013 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salernon. 2594/ 04 /202 0 , depositata in data 8 giugno 2020, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], quale socio, propon gono ricorso, affidato a tremotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissionetributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno,aveva rigettatol’appello principale e accolto quello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1707/03/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto avverso avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, relativamente agli anni 2012-2013,a seguito di indagini finanziarie,aveva contestato nei confronti della società un maggior reddito d’impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, ascrivendo a ricavi non dichiarati le movimentazioni risultate ingiustificate riscontrate su diversi conti correnti riconducibili alla medesima; -nella sentenza impugnata il giudice di appello-riformando la sentenza di prime cure che, in accoglimento parziale del ricorso, aveva rideterminato il maggior reddito accertato in capo alla società riconoscendo costi pari all’80% dei prelevamentirisultati non giustificati - ha ritenuto che 1) l’appello principale era infondato in quanto,a fronte delle specifiche contestazioni dell’Amministrazione, la societàcontribuente non aveva prodotto alcuna documentazione relativa ai conti correnti bancari n. 01363541 e n. 1422397 tenuti presso la Banca della Campania, filiale di Bellizzi; quanto agli altri conti, non risultavaoperata alcuna riconciliazione per cui non era stata provata l’irrilevanza reddituale delle contestate movimentazioni; 2) era fondato l’appello incidentale dell’Agenzia quanto all’eccepita extrapetizione (con assorbimento delle altre censure di infondatezza e difetto di motivazione) -in cui era incorsa la CTP nell’avere riconosciuto costi pari all’80% dei prelevamenti risultanti non giustificati- non avendo la contribuente eccepito alcunché sul punto in primo grado; -resiste, concontroricorso, l’Agenzia delle entrate; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivosi denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/73 pernon avere la CTR- in riforma della sentenza della CTP che aveva ridotto dell’80% l’accertamento impositivo dell’Amministrazione finanziaria - tenuto conto dell’incidenza dei costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati, essendo, invece, necessario considerare, sia nel caso di rettifiche con metodo induttivo che di accertamenti ex art.41 del d.P.R. n. 600/73, anche le componenti negative del reddito emerse dagli accertamenti compiuti. 1.1.Il motivo si profila inammissibile in quanto non attinente al decisum avendo la CTR- in merito al disposto riconoscimento forfetario da parte della CTP dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati con abbattimento dell’80% dei prelevamenti risultati non giustificati -accolto il motivo di appello incidentale con il quale l’Ufficio aveva denunciato sul punto il vizio di extrapetizione da parte del giudice di primo grado, con ciò assorbendo leulteriori censure di infondatezza e difetto di motivazioneproposte al riguardo dall’Amministrazione. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c.e 118 disp. att. c.p.c., per avere la CTRaffermato, con una motivazione apparente, che la decisione della CTP era affettada ultrapetizione in merito al disposto abbattimento forfetario (dell’80%) dei prelevamenti senza indicare le ragioni poste a fondamento di tale decisione.2.1.Il motivo è infondato. 2.2.Le Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez.

U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez.

U, 5/04/2016, n. 16599).

E’ stato pure affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica e che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva (Cass., sez. 3, 30/05/2019, n. 14762; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411; Cass., Sez.3, Ordinanza n. 35257 del 2023). 2.3.Tanto premesso, in tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico- induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte dellapresunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti (Cass. sez. 5, Sez.5 - , Ordinanza n. 18653 del 03/07/2023). 2.4.Quanto al vizio di ultrapetizione o extrapetizione, esso ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione («petitum» e «causa petendi») e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto («petitum» immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso («petitum» mediato) (Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. sez. 5, n. 771 del 2024). 2.5.Nella sentenza impugnata la CTR-senza incorrere in unadelle gravi anomalie argomentative individuate dagli arresti giurisprudenziali sopra richiamate- ha accolto il motivo di appello incidentale dell’Ufficio relativo l’assunto vizio di ultrapetizione della CTP-in merito al disposto riconoscimento forfetario dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati con abbattimento dell’80% dei prelevamenti risultati non giustificati –non avendo “la parte eccepito nulla sul punto in primo grado”- co sì esplic itando chiaramente le ragioni sottese al la decisione .

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/73, per avere la CTR ritenuto legittimi gli avvisi in questione sebbene: 1) la contribuente avesse fornito la prova contraria atta a superare la presunzione legale ai sensi dell’art. 32 cit.; 2) nella ricostruzione giudiziale del reddito d’impresa si dovesse tenere conto, in mancanza di documentazione certa, dell’incidenza percentuale dei costi presuntia fronte dei maggiori ricavi accertati.

3.1. Il motivo- che consta di due sub censure - si profila complessivamente inammissibile.

3.2. Quanto alla prima sub censura, premesso che in tema di accertamentibancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso unaprova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamentobancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazionibancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delleprove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Sez.5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020 ), nella specie, il motivo, pur prospettando una violazione degli artt. 32 e 39 cit., in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la CTR, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità, ritenuto che “ a fronte delle specifiche contestazioni fornite dall’Ufficio…la parte, da un canto, non [aveva] prodotto alcuna documentazione relativa ai conti n. 01363541 e n.1422397 tenuti presso la Banca della Campania, filiale di Bellizzi; dall’altro, quanto agli altri conti, non risultava operata alcuna riconciliazione cosicché non risultava provata l’irrilevanza reddituale”.Va, al riguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 18721del 13/07/2018; Cass., sez. 5, 26 novembre 2020, n. 26961). 3.3.Quanto all’altra sub censura, la stessa non è attinente al decisum atteso che la CTR- quanto all’abbattimento disposto dalla CTP nella misura dell’80% dei prelevamenti risultati non giustificati in riconoscimento forfetario dei costi a fronte dei maggiori ricavi accertati -ha accolto il motivo di appello incidentale dell’Ufficio afferente il vizio di ultrapetizione (quale error in procedendo) sul punto del giudice di primo grado, assorbendo gli ulteriori motivi di censura in merito alla medesima questionedi infondatezza e difetto di motivazione. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato.5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidanoin euro 2.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dairicorrenti dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 2552del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], quale socio, rappresentati e difes i , giusta procura speciale su foglio allegato al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrent i - contro Oggetto: [OSCURATO:PERSONA], Irap e Iva 2012-2013 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salernon. 2594/ 04 /202 0 , depositata in data 8 giugno 2020, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], quale socio, propon gono ricorso, affidato a tremotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissionetributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno,aveva rigettatol’appello principale e accolto quello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1707/03/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto avverso avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, relativamente agli anni 2012-2013,a seguito di indagini finanziarie,aveva contestato nei confronti della società un maggior reddito d’impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, ascrivendo a ricavi non dichiarati le movimentazioni risultate ingiustificate riscontrate su diversi conti correnti riconducibili alla medesima; -nella sentenza impugnata il giudice di appello-riformando la sentenza di prime cure che, in accoglimento parziale del ricorso, aveva rideterminato il maggior reddito accertato in capo alla società riconoscendo costi pari all’80% dei prelevamentirisultati non giustificati - ha ritenuto che 1) l’appello principale era infondato in quanto,a fronte delle specifiche contestazioni dell’Amministrazione, la societàcontribuente non aveva prodotto alcuna documentazione relativa ai conti correnti bancari n. 01363541 e n. 1422397 tenuti presso la Banca della Campania, filiale di Bellizzi; quanto agli altri conti, non risultavaoperata alcuna riconciliazione per cui non era stata provata l’irrilevanza reddituale delle contestate movimentazioni; 2) era fondato l’appello incidentale dell’Agenzia quanto all’eccepita extrapetizione (con assorbimento delle altre censure di infondatezza e difetto di motivazione) -in cui era incorsa la CTP nell’avere riconosciuto costi pari all’80% dei prelevamenti risultanti non giustificati- non avendo la contribuente eccepito alcunché sul punto in primo grado; -resiste, concontroricorso, l’Agenzia delle entrate; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivosi denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/73 pernon avere la CTR- in riforma della sentenza della CTP che aveva ridotto dell’80% l’accertamento impositivo dell’Amministrazione finanziaria - tenuto conto dell’incidenza dei costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati, essendo, invece, necessario considerare, sia nel caso di rettifiche con metodo induttivo che di accertamenti ex art.41 del d.P.R. n. 600/73, anche le componenti negative del reddito emerse dagli accertamenti compiuti. 1.1.Il motivo si profila inammissibile in quanto non attinente al decisum avendo la CTR- in merito al disposto riconoscimento forfetario da parte della CTP dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati con abbattimento dell’80% dei prelevamenti risultati non giustificati -accolto il motivo di appello incidentale con il quale l’Ufficio aveva denunciato sul punto il vizio di extrapetizione da parte del giudice di primo grado, con ciò assorbendo leulteriori censure di infondatezza e difetto di motivazioneproposte al riguardo dall’Amministrazione. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c.e 118 disp. att. c.p.c., per avere la CTRaffermato, con una motivazione apparente, che la decisione della CTP era affettada ultrapetizione in merito al disposto abbattimento forfetario (dell’80%) dei prelevamenti senza indicare le ragioni poste a fondamento di tale decisione.2.1.Il motivo è infondato. 2.2.Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 5/04/2016, n. 16599). E’ stato pure affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica e che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva (Cass., sez. 3, 30/05/2019, n. 14762; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411; Cass., Sez.3, Ordinanza n. 35257 del 2023). 2.3.Tanto premesso, in tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico- induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte dellapresunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti (Cass. sez. 5, Sez.5 - , Ordinanza n. 18653 del 03/07/2023). 2.4.Quanto al vizio di ultrapetizione o extrapetizione, esso ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione («petitum» e «causa petendi») e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto («petitum» immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso («petitum» mediato) (Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. sez. 5, n. 771 del 2024). 2.5.Nella sentenza impugnata la CTR-senza incorrere in unadelle gravi anomalie argomentative individuate dagli arresti giurisprudenziali sopra richiamate- ha accolto il motivo di appello incidentale dell’Ufficio relativo l’assunto vizio di ultrapetizione della CTP-in merito al disposto riconoscimento forfetario dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati con abbattimento dell’80% dei prelevamenti risultati non giustificati –non avendo “la parte eccepito nulla sul punto in primo grado”- co sì esplic itando chiaramente le ragioni sottese al la decisione . 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/73, per avere la CTR ritenuto legittimi gli avvisi in questione sebbene: 1) la contribuente avesse fornito la prova contraria atta a superare la presunzione legale ai sensi dell’art. 32 cit.; 2) nella ricostruzione giudiziale del reddito d’impresa si dovesse tenere conto, in mancanza di documentazione certa, dell’incidenza percentuale dei costi presuntia fronte dei maggiori ricavi accertati. 3.1. Il motivo- che consta di due sub censure - si profila complessivamente inammissibile. 3.2. Quanto alla prima sub censura, premesso che in tema di accertamentibancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso unaprova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamentobancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazionibancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delleprove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Sez.5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020 ), nella specie, il motivo, pur prospettando una violazione degli artt. 32 e 39 cit., in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la CTR, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità, ritenuto che “ a fronte delle specifiche contestazioni fornite dall’Ufficio…la parte, da un canto, non [aveva] prodotto alcuna documentazione relativa ai conti n. 01363541 e n.1422397 tenuti presso la Banca della Campania, filiale di Bellizzi; dall’altro, quanto agli altri conti, non risultava operata alcuna riconciliazione cosicché non risultava provata l’irrilevanza reddituale”.Va, al riguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 18721del 13/07/2018; Cass., sez. 5, 26 novembre 2020, n. 26961). 3.3.Quanto all’altra sub censura, la stessa non è attinente al decisum atteso che la CTR- quanto all’abbattimento disposto dalla CTP nella misura dell’80% dei prelevamenti risultati non giustificati in riconoscimento forfetario dei costi a fronte dei maggiori ricavi accertati -ha accolto il motivo di appello incidentale dell’Ufficio afferente il vizio di ultrapetizione (quale error in procedendo) sul punto del giudice di primo grado, assorbendo gli ulteriori motivi di censura in merito alla medesima questionedi infondatezza e difetto di motivazione. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato.5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidanoin euro 2.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dairicorrenti dell'ulteriore importo a titolo di