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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12254/2026

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cesco VitoAvalle Camilletti, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Scalone di Montelauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dellaPiccola Opera della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] di Montelauro e [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 22699/2022Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 12254/2026Data pubblicazione 01/05/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 765/2022depositata il 28.6.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in vista dell’adunanza camerale fissata peril 1° aprile 2026, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato la volontàdi sporgere querela di falso incidentale, tramite il procuratore specialeavvocato [OSCURATO:PERSONA], avverso la procura speciale allalite disgiuntiva in calce al controricorso di [OSCURATO:PERSONA],rilasciata dal medesimo in data 6.10.2022 a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Scalone di Montelauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],autenticata dal notaio pubblico [OSCURATO:PERSONA], e munita di apostille ai sensidella Convenzione dell'Aja del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in data 12.10.2022, per la difesadi [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 22699/2022 RG diquesta Corte.Considerato che la querela di falso incidentale è proponibile nel giudizio dicassazione e può eventualmente dar luogo alla sospensione dello stessosolo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (comenella specie il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la successivamemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. con le relative produzioni documentali) enon anche in riferimento ad atti dei procedimenti che si siano svoltidavanti ai giudici di merito (Cass. n. 22764/2023);che la querela di falso incidentale proposta, ove in ipotesi GiuseppeGalletto Savoretti intendesse valersi della diversa procura conferita aimedesimi professionisti per la difesa in questo giudizio ed autenticata dalConsolato Generale d'Italia a Miami il 31.7.2024 prodotta il 18.12.2024,conserverebbe comunque rilievo per le spese processuali relative alNumero registro generale 22699/2022Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 12254/2026Data pubblicazione 01/05/2026controricorso di [OSCURATO:PERSONA], sicché non è sostenibile ildifetto di interesse della ricorrente a proporre l’indicata querela di falsoincidentale;che la querela di falso incidentale, in base all'art. 221, secondo comma,c.p.c., va resa con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza, in unmomento che garantisca l'interlocuzione tra le parti ed il giudice e lapresenza del Pubblico Ministero, per la redazione del relativo processoverbale, e va seguita ai sensi dell'art. 222 c.p.c. dall'interpello della parteche ha prodotto il documento impugnato di falso per sapere se dellostesso intenda, o meno avvalersi, ai fini delle determinazioniconseguenziali del giudice contemplate nella seconda parte di tale articoloe dell'eventuale successiva redazione del verbale di deposito deldocumento impugnato di falso dell'art. 223 c.p.c.;che quando nel giudizio di legittimità è stata disposta la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c., mancando l'udienzaalla quale allegare la dichiarazione e nella quale garantire l'interlocuzionedelle altre parti e del Pubblico Ministero (il cui intervento é obbligatorio exart. 221 ultimo comma c.p.c.), ed in particolare della parte che abbiaprodotto il documento impugnato di falso circa la sua volontà di avvalersi,o meno di tale documento, la parte querelante deve depositare incancelleria un'istanza, come nella specie avvenuto il 16.3.2026, ai finidella fissazione dell'udienza pubblica alla presenza delle parti e delPubblico Ministero, non essendo sufficiente il mero deposito in cancelleriadella querela di falso incidentale (vedi in tal senso Cass. n. 17465/2010;Cass. n.17243/2005);che, pertanto, la decisione del ricorso deve essere rinviata a nuovo ruolo,onde consentirne la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per consentirne la trattazione inudienza pubblica, per allegare al verbale della stessa la querela di falsoNumero registro generale 22699/2022Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 12254/2026Data pubblicazione 01/05/2026incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA] tramite procuratore specialecontro la procura in calce al controricorso di [OSCURATO:PERSONA],che dovrà manifestare in udienza, eventualmente tramite un incaricatomunito di procura speciale, la volontà di avvalersi o non avvalersi di taleprocura, e per sentire le parti e la Procura Generale presso questa Cortesull'ammissibilità e rilevanza della menzionata querela di falso.Così deciso nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cesco VitoAvalle Camilletti, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Scalone di Montelauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dellaPiccola Opera della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] di Montelauro e [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 22699/2022Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 12254/2026Data pubblicazione 01/05/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 765/2022depositata il 28.6.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in vista dell’adunanza camerale fissata peril 1° aprile 2026, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato la volontàdi sporgere querela di falso incidentale, tramite il procuratore specialeavvocato [OSCURATO:PERSONA], avverso la procura speciale allalite disgiuntiva in calce al controricorso di [OSCURATO:PERSONA],rilasciata dal medesimo in data 6.10.2022 a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Scalone di Montelauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],autenticata dal notaio pubblico [OSCURATO:PERSONA], e munita di apostille ai sensidella Convenzione dell'Aja del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in data 12.10.2022, per la difesadi [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 22699/2022 RG diquesta Corte.Considerato che la querela di falso incidentale è proponibile nel giudizio dicassazione e può eventualmente dar luogo alla sospensione dello stessosolo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (comenella specie il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la successivamemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. con le relative produzioni documentali) enon anche in riferimento ad atti dei procedimenti che si siano svoltidavanti ai giudici di merito (Cass. n. 22764/2023);che la querela di falso incidentale proposta, ove in ipotesi GiuseppeGalletto Savoretti intendesse valersi della diversa procura conferita aimedesimi professionisti per la difesa in questo giudizio ed autenticata dalConsolato Generale d'Italia a Miami il 31.7.2024 prodotta il 18.12.2024,conserverebbe comunque rilievo per le spese processuali relative alNumero registro generale 22699/2022Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 12254/2026Data pubblicazione 01/05/2026controricorso di [OSCURATO:PERSONA], sicché non è sostenibile ildifetto di interesse della ricorrente a proporre l’indicata querela di falsoincidentale;che la querela di falso incidentale, in base all'art. 221, secondo comma,c.p.c., va resa con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza, in unmomento che garantisca l'interlocuzione tra le parti ed il giudice e lapresenza del Pubblico Ministero, per la redazione del relativo processoverbale, e va seguita ai sensi dell'art. 222 c.p.c. dall'interpello della parteche ha prodotto il documento impugnato di falso per sapere se dellostesso intenda, o meno avvalersi, ai fini delle determinazioniconseguenziali del giudice contemplate nella seconda parte di tale articoloe dell'eventuale successiva redazione del verbale di deposito deldocumento impugnato di falso dell'art. 223 c.p.c.;che quando nel giudizio di legittimità è stata disposta la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c., mancando l'udienzaalla quale allegare la dichiarazione e nella quale garantire l'interlocuzionedelle altre parti e del Pubblico Ministero (il cui intervento é obbligatorio exart. 221 ultimo comma c.p.c.), ed in particolare della parte che abbiaprodotto il documento impugnato di falso circa la sua volontà di avvalersi,o meno di tale documento, la parte querelante deve depositare incancelleria un'istanza, come nella specie avvenuto il 16.3.2026, ai finidella fissazione dell'udienza pubblica alla presenza delle parti e delPubblico Ministero, non essendo sufficiente il mero deposito in cancelleriadella querela di falso incidentale (vedi in tal senso Cass. n. 17465/2010;Cass. n.17243/2005);che, pertanto, la decisione del ricorso deve essere rinviata a nuovo ruolo,onde consentirne la trattazione in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per consentirne la trattazione inudienza pubblica, per allegare al verbale della stessa la querela di falsoNumero registro generale 22699/2022Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 12254/2026Data pubblicazione 01/05/2026incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA] tramite procuratore specialecontro la procura in calce al controricorso di [OSCURATO:PERSONA],che dovrà manifestare in udienza, eventualmente tramite un incaricatomunito di procura speciale, la volontà di avvalersi o non avvalersi di taleprocura, e per sentire le parti e la Procura Generale presso questa Cortesull'ammissibilità e rilevanza della menzionata querela di falso.Così deciso nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente
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