CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 22764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7929/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D' APPELLO MESSINA n. 77/2018 depositata il05/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 77/2018, in giudizio promosso, ante Novella n. 69/2009, da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di Piraino, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati dall’ingiusto ritardo nella regolarizzazione delle aree da assegnare all’impresa dell’attore per la realizzazione di un programma di edilizia economica agevolata e convenzionata, secondo la nota dell’Assessorato regionale LL.PP. 1681 del 10-4/1989, ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti che aveva respinto la domanda attrice. In particolare, i giudici di appello, oltre a respingere il gravame incidentale del Comune in punto di liquidazione delle spese processuali, hanno respinto, a prescindere da profili di inammissibilità per la «tecnica di redazione» utilizzata attraverso la trascrizione integrale del contenuto degli atti richiamati, tutti i motivi di appello sollevati dal [OSCURATO:PERSONA], rilevando che non vi era stata violazione dell’art.112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo il Tribunale, a fronte della domanda risarcitoria dell’attore, dopo avere «ricostruito l’iter amministrativo relativo al programma costruttivo in questione», respinto le domande proposte, e che, quanto all’attività istruttoria espletata con consulenza tecnica d’ufficio (oltre che con consulenza tecnica contabile e prova orale), era infondata la doglianza rivolta a consulente per avere operato ultra ed extra mandato, in quanto già era stato affidato al consulente tecnico d’ufficio, con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], «ampio mandato di ricostruire l’iter amministrativo che aveva preceduto la stipula dell’atto aggiuntivo di convenzione» del 28/2/1996, era stata depositata una relazione integrativa a chiarimenti e, con successiva ordinanza, era stato disposto, nell’esercizio legittimo dei poteri istruttori d’ufficio del giudice, un supplemento peritale affinché il consulente tecnico accertasse in che misura l’erroneità della progettazione presentata dal [OSCURATO:PERSONA] avesse inciso «sul successivo iter amministrativo» mediante l’adozione di varianti e l’individuazione di nuove aree da espropriare. Quanto poi alle risultanze dell’istruttoria espletata, ad avviso della Corte di merito: a) dovevano essere condivise tutte le argomentazioni espresse in primo grado, dovendosi solo osservare, in aggiunta, che «già le risultanze della prima consulenza tecnica depositata il 15.11.00 consentono di escludere il dedotto ritardo (che lo stesso attore limita al periodo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 28.2.1996)»imputabile al Comune, con riferimento alla «palazzina “B”, per la quale il certificato di abitabilità è stato rilasciato dall’UTC il [OSCURATO:DATA_NASCITA]», prima dell’inizio di detto periodo, mentre, quanto alla palazzina “A”, il Comune aveva dovuto porre in essere, per tutto il periodo di contestato ritardo, una serie di adempimenti, sollecitati dalla stessa impresa del [OSCURATO:PERSONA], anche ricorrendo, onde appianare una situazione di conflitto con i proprietari confinanti con i lotti interessati, ad una variante al Piano PEEP/93; b) il consulente tecnico poi, in sede di supplemento peritale, aveva concluso che l’erroneità della progettazione presentata dall’impresa del [OSCURATO:PERSONA] aveva «inciso sull’iter amministrativo e, quindi, sul “ritardo” denunciato»; c) quanto alla omessa pronuncia, nella sentenza impugnata, sull’istanza di revoca dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il giudice aveva rimesso la causa sul ruolo, disponendo il supplemento di consulenza tecnica d’ufficio, tale istanza, formulata all’udienza successiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non risultava reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, cosicché la doglianza relativa non poteva essere sollevata in sede di gravame; d) il terzo motivo di appello, rubricato «Falsità del contenuto del verbale di udienza del 22/2/2012», con il quale si denunciava che il contenuto del suddetto verbale in quanto non corrispondente «a quello predisposto dai procuratori delle parti», era infondato, in quanto era del tutto «irrilevante …il fatto che i procuratori delle parti abbiano predisposto all’udienza del 22 febbraio 2012 un verbale di udienza con asseritamente un contenuto diverso da quello risultante dal verbale (unico) di udienza in atti, sottoscritto dal Cancelliere e dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, fatte precisare le conclusioni» aveva disposto la discussione orale della causa, ex art.281 sexies c.p.c., e comunque non era proponibile querela di falso avverso il verbale di udienza, costituente «un atto dell’ufficio»; e) non meritava accoglimento neppure la censura circa l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, oltre il decorso dei termini previsti dal codice di rito dopo la novella del 1990, considerato che non si tratta di una prova ma di un mezzo di ricerca della prova, che il giudice può disporre d’ufficio e che si sottrae alle preclusioni istruttorie previste dal codice di rito. Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato 4/3/2019, affidato a sette motivi, nei confronti del Comune di Piraino (che resiste con controricorso, notificato 20-27/3/2019). Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell’art.51 n. 4 c.p.c. per omessa astensione del Consigliere relatore a decidere l’appello pur avendo conosciuto la causa in primo grado, adottando o omettendo provvedimenti oggetto di censura per motivi di appello; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.183 c.p.c. e 24 Cost., per omessa dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, essendo stata la causa definita in base ad una questione (errori progettuali nelle concessioni edilizie) non sottoposta al contraddittorio delle parti; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.132 n. 4 e 112 c.p.c., per difetto di motivazione sul rigetto del primo motivo di appello, proposto al fine di valutare e decidere sulla violazione dell’art.112 c.p.c. perpetrata dal giudice di prime cure, per avere disposto d’ufficio «l’ampliamento del thema probandum del thema decidendum» fissato dalle parti e ciò in violazionedegli artt.163 nn. 3,4, 5 , 167, 175, 180, 183 e 184 c.p.c. e altro; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra il chiesto e il giudicato, e, ex art.360 n. 5 c.p.c., omessa valutazione e decisione su fatti specifici formanti oggetto di discussione tra le parti e per falsa valutazione dei fatti accertati in violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt. 116, 183 e 184 c.p.c. e 111 Cost; e) con il quinto motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.116, 177, 183 e 184 c.p.c. e 111 Cost. e per falsa valutazione dei fatti accertati; f) con il sesto motivo, la violazione, ex art.360 nn. 4 e 5 c.p.c., degli artt, 112, 132 n. 4 c.p.c., «per avere omesso di motivare e decidere sulla domanda volta ad accertare la violazione degli artt.156, 180, 183, 184 c.p.c., per avere il giudice di prime cure disposto un supplemento di perizia in violazione del thema probandum e decidendum, fissato tra le parti in causa» e per violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.112 e 132 n. 4 c.p.c.; g) con il settimo motivo, «in via subordinata e senza rinuncia», la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell’art.221 c.p.c. per non avere la Corte di merito consentito all’appellante di proporre quereladi falso avverso il verbale di udienza di prime cure con il quale la causa veniva decisa ex art.281 sexies c.p.c. senza che la parte avesse precisato le conclusioni ed effettuata la discussione orale, eliminando dal fascicolo il verbale di udienza «che i procuratori delle parti avevano compilato senza che di ciò venisse data comunicazione agli stessi difensori», avendo la Corte territoriale affermato l’improponibilità della querela di falso. Nella sintesi dei motivi, a pagg. 2 e 3 del ricorso, si indica anche un ottavo motivo, relativo alla violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.112 e 132 n. 4 c.p.c, per avere «la Corte di merito posto in valutazione fatti e situazioni di diritto estranee al procedimento di decisione come indicati negli specifici motivi di cassazione», senza che poi esso sia articolato in modo compiuto ed autonomo nel corpo del ricorso. 2.Il primo motivo è infondato. Assume il ricorrente che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], avendo, in primo grado, trattato la causa sino all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella fase istruttoria (tra l’altro, disponendo il richiamo del consulente tecnico e sentendo i testimoni), avrebbe dovuto, in appello, astenersi, ai sensi dell’art.51 c.p.c., dal decidere la causa ed invece ha fatto parte del collegio anche come relatore della stessa, il che determinerebbe la nullità della sentenza impugnata. Questa Corte ha costantemente affermato (Cass. 9905/2003; Cass.12848/2005; Cass. 26976/2011; Cass. 2399/2016) che il motivo di astensione di cui all'art. 51, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice a termini dell'art. 52, non può in seguito essere invocato in sede di gravame e ciò non trova deroga neppure in relazione all'eventualmente dedotta, tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione dal ruolo di udienza e dall'intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere e, quindi, di proporre rituale istanza di ricusazione. Nella specie, non è contestato che non vi sia stata alcuna istanza, in appello, di ricusazione del giudice [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si deve aggiungere che «il giudice che abbia partecipato soltanto alla attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna incompatibilità a comporre il collegio giudicante in secondo grado e non è pertanto gravato dal dovere di astensione ex art. 51, n.4, cod. proc. civ.» e, in ogni caso, l'inosservanza di un eventuale dovere di astensione non dà luogo alla nullità della sentenza per irregolare composizione del collegio giudicante, qualora la parte interessata non abbia proposto istanza di ricusazione (Cass.7578/2007; Cass. 11593/2009; Cass. 25487/2021). 2. La seconda, la terza, la quarta e la sesta censura, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono, in parte, infondate e, in parte, inammissibili. Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta il rigetto del secondo motivo di appello, con il quale si denunciava che il giudice di primo grado, rimettendo la causa sul ruolo al fine di un supplemento peritale, disposto con ordinanza del 21/6/2010, in punto di eventuale incidenza dell’erroneità della progettazione presentata dall’impresa del [OSCURATO:PERSONA] «sull’iter amministrativo e, quindi, sul “ritardo” denunciato», questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti, avrebbe violato il principio del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza del Tribunale che su tale consulenza tecnica nulla aveva statuito. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di ultrapetizione, di omesso esame di fatti decisivi nonché di falsa percezione di risultanze istruttorie, in relazione al rigetto del secondo motivo di appello con il quale sempre si deduceva l’illegittimità della CTU, per avere il consulente operato al di fuori del mandato ricevuto, e della sentenza di primo grado, per omessa motivazione sulle contestazioni mosse all’elaborato peritale e omessa pronuncia sull’istanza di revoca dell’ordinanza di rimessione della causa sul ruolo e di conferimento dell’incarico di supplemento di consulenza tecnica. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’erroneità del rigetto, da parte della Corte d’appello, del primo motivo diappello, con il quale ci si doleva della ultrapetizione della sentenza di primo grado, in quanto il thema decidendum e probandum era esclusivamente rappresentato dalla domanda, formulata nell’atto introduttivo, di risarcimento danni, introdotta dall’attore nei confronti del Comune, per ritardo nell’attuazione di quanto deliberato dalla gestione Commissariale con delibera n. 83 del 4/2/1993 (di approvazione della variante al Piano particolareggiato per l’edilizia residenziale pubblica nella frazione di Fiumara), nel periodo tra tale delibera e la stipula dell’atto aggiuntivo alla concessione edilizia originaria del 28/2/1996 (con il quale venivano assegnate ulteriori aree necessarie al completamento dei lavori, e nella «regolarizzazione delle aree assegnate all’impresa » per la realizzazione di venti alloggi di edilizia convenzionata-agevolata), cosicché esulavano dallo stesso quanto era successo prima della suddetta delibera commissariale n. 83/1993, vale a dire a partire dalla concessione edilizia n. 12/1992, che mai aveva formato oggetto di revoca o sospensione, o eventuali errori di progettazione dell’impresa, anche perché il Comune in sede di comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto delle domande attoree, non aveva avanzato domande volte alla disapplicazione della concessione edilizia n. 12/1992 o della delibera commissariale n. 83/1993. Anche il sesto motivo lamenta, in relazione al rigetto del quarto motivo di appello, che non fosse consentito al giudice disporre il supplemento di perizia, in quanto esso implicava ampliamento del thema decidendum e probandum , non sottoposto al contraddittorio delle parti e inoltre che, una volta disposta consulenza contabile al fine di quantificare il danno risarcibile e fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni ed assunta la causa in decisione, il giudice non avrebbe potuto rimetterla di nuovo in istruttoria al fine del suddetto supplemento peritale e si denuncia anche omessa motivazione e omessa pronuncia sulle eccezioni di parte attrice e contestazioni alla CTU. Orbene si deve, anzitutto, osservare che il thema decidendum e probandumnon è rappresentato soltanto dalla domanda dell’attore ma anche dalle eccezioni e difese della parte convenuta, la quale, nella specie, aveva contestato l’ingiustizia del danno da ritardo lamentato, sotto il profilo della non imputabilità al Comune, e la piena legittimità del proprio operato. [OSCURATO:PERSONA] si limita a ritrascrivere le sole conclusioni del Comune nella comparsa di costituzione e risposta. In ciò i motivi difettano anche di specificità ed autosufficienza, considerato che l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte, ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi e i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, cos̀ da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. 23834/2019; Cass. 20924/2019; Cass.2771/2017). Inoltre, come si evince dalla sentenza impugnata, già in sede di conferimento dell’incarico al CTU con ordinanza deoll’[OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato dato al consulente un ampio mandato di «ricostruire l’iter amministrativo che aveva preceduto la stipula dell’atto aggiuntivo di convenzione (28.2.1996 rep.134)». E su tale incarico il ricorrente non muove specifiche censure, rientrando, peraltro, l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio nell’ambito del potere istruttorio d’ufficio del giudice. All’esito della prima relazione e dell’integrazione su contestazioni mosse dall’attore, il giudice di primo grado aveva ritenuto necessario un supplemento di indagine al fine di chiarire se l’erroneità della progettazione presentata dal [OSCURATO:PERSONA] avesse inciso nel successivo iter amministrativo e in particolare « se era possibile evitare le successive varianti e modifiche anche dell’iter espropriativo presentando una progettazione che tenesse conto della reale situazione dei luoghi sorta dopo la realizzazione della strada di piano o se piuttosto tale ultima realizzazione costringeva comunque (e in che misura in caso affermativo) a modificare il successivo iter burocratico mediante l’adozione di varianti e l’individuazione di nuove aree da espropriare». La censura inerente all'esorbitanza delle indagini del consulente d'ufficio rispetto ai quesiti formulati resta ininfluente ove le risposte del consulente stesso siano comunque attinenti alla materia in discussione, essendo in tal caso utilizzabili dal giudice per il proprio convincimento, indipendentemente dall'eventuale sconfinamento del mandato (Cass. 117/2000). Questa Corte (Cass. 5965/2004) ha già chiarito che « Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Ne consegue che il giudice può legittimamente porre abase del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta» (conf. Cass. 25162/2020; Cass. 8579/2002). Occorre poi ribadire che «rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione» (Cass. 15666/2011; Cass. 21525/2019). E, nell’ipotesi opposta in cui sia il giudice d’ufficio a disporre il supplemento peritale, «rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere, con ordinanza emanata su istanza di parte o su iniziativa officiosa e revocabile "ex" art. 177, comma secondo, cod. proc. civ., non é sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito» (Cass. 27247/2008; Cass. 7622/2010; Cass. 2103/2019). Riguardo, poi, ai vizi di omessa pronuncia, in violazione dell’art.112 c.p.c., va rammentato che «Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (come quella di ammissione di una c.t.u., cui è assimilabile la richiesta di esame autoptico) per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione» (Cass. 6715/2013; Cass.13716/2016; Cass. 24830/2017). Quanto alle altre contestazioni mosse circa la falsa percezione delle risultanze istruttorie, le stesse sono inammissibili. La valutazione del materiale probatorio -destinata a risolversi nella scelta di uno o pì tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è , per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice – è infatti espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimit à (con la conseguenza che non è denunciabile, dinanzi a quest'ultima, come vizio della decisione di merito, a seguito della definitiva riformulazione dell'art. 360, n. 5, cod.proc.civ.), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio. Il travisamento della prova, per essere censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocamente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilit à , ma di assoluta certezza. Il che, nella specie, al di là delle norme la cui violazione è denunciata in rubrica, non ricorre, in quanto il ricorrente deduce che, quanto alla palazzina “B” nessuna rilevanza aveva il conseguimento al 26/10/1993 del certificato di abitabilità («in quanto il programma di intervento era unico ed unitariamente doveva essere portato a conclusione») e, quanto alla palazzina “A”, nessun contrasto tra i proprietari confinanti e l’impresa attrice era insorto. La censura difetta, poi, di specificità laddove, a fronte dell’affermazione, nella sentenza della Corte d’appello , che «già le risultanze della prima consulenza tecnica depositata il 15.11.00 consentono di escludere il dedotto ritardo (che lo stesso attore limita al periodo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 28.2.1996)» imputabile al Comune, si limita a riportare un estratto della relazione integrativa resa dal consulente tecnico d’ufficio in risposta ai chiarimenti richiesti dall’attore (pag.21 del ricorso). 4. Con il quinto motivo si assume la «falsa valutazione dei fatti accertati», in violazione degli artt.116, 177, 183 e 184 c.p.c., oltre che 111 Cost., in relazione alla motivazione della Corte d’appello di rigetto del motivo relativo alla omessa pronuncia sulla istanza di revoca dell’ordinanza istruttoria di rimessione della causa sul ruolo per un supplemento di CTU, in quanto non risponderebbe al vero che, in sede di precisazione delle conclusioni, come da verbale di udienza del 22/2/2012, «seppure contestato per falso» (con il settimo motivo), la parte attrice non aveva reiterato tale istanza, avendo comunque concluso « riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa». La doglianza è inammissibile, ex art.360 bis n. 1) c.p.c., avendo la Corte d’appello deciso sulla base di consolidato orientamento di questo giudice di legittimità, in quanto la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, non essendo sufficiente il generico richiamo «agli atti», le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello (Cass.25157/2008; Cass. 10748/2012; Cass. 16290/2016; Cass.19352/2017; Cass. 3229, 15029 e 57541 del 2019). In effetti, la presunzione circa la volontà della parte di tener ferme le originarie conclusioni, anche istruttorie, non può operare allorquando vi sia stato - medio tempore - un provvedimento reiettivo di istanze probatorie, da parte del giudice istruttore, in quanto tale provvedimento sollecita la parte interessata a ribadire espressamente le proprie richieste istruttorie, in sede di precisazione delle conclusioni, che, altrimenti, debbono intendersi tacitamente rinunciate per acquiescenza al provvedimento reiettivo. Ora, l’avere disposto di darsi luogo al supplemento peritale invece di revocare l’ordinanza di remissione della causa sul ruolo implicava necessariamente il rigetto della richiesta di revoca avanzata dall’attore. 5. Il settimo motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente lamenta che sia stato respinto il terzo motivo di appello, con il quale si «denunciava la falsità del verbale di udienza del 22/2/2012 attraverso il quale il [OSCURATO:PERSONA] di prime cure dava per precisate le conclusioni ed effettuata a discussione orale e quindi decideva la causa», ex art.281 sexies c.p.c., in quanto, nel suddetto verbale di udienza, risulterebbero riportate «conclusioni mai precisate e discussione orale mai effettuata ed inoltre non risulta quanto riportato nel verbale scritto a mano in udienza, sotto dettatura dall’avv.Librizzi da parte di un suo collaboratore», con il quale si contestava il supplemento di CTU, riportandosi ai rilievi del CTP in atti e si chiedeva rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. Orbene, la Corte d’appello, al riguardo, ha ritenuto la censura infondata, in quanto era del tutto «irrilevante …il fatto che i procuratori delle parti abbiano predisposto all’udienza del 22 febbraio 2012 un verbale di udienza con asseritamente un contenuto diverso da quello risultante dal verbale (unico) di udienza in atti, sottoscritto dal Cancelliere e dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, fatte precisare le conclusioni» aveva disposto la discussione orale della causa, ex art.281 sexies c.p.c., e comunque non era proponibile querela di falso avverso il verbale «un atto dell’ufficio». Il ricorrente, nel motivo in esame, deduce, invece, che la falsità del verbale di udienza è accertabile con querela di falso, procedimento «che parte appellante aveva chiesto di voler attivare nel caso in cui i primi due motivi di appello non fossero stati accolti e la sentenza prime cure annullata», avendo, nelle conclusioni dell’atto di appello (ritrascritte, pag. 30 del ricorso per cassazione), chiesto «la remissione della causa sul ruolo al fine di consentire all’appellante la presentazione della querela di falso avverso verbale di udienza». Nelle conclusioni del presente motivo di ricorso per cassazione si chiede poi che questa Corte «preso atto dell’avvenuto deposito dell’atto di querela di falso» (all.t o 15 del ricorso per cassazione) adotti tutti i conseguenti provvedimenti sull’istruttoria e decisione sull’atto di querela da parte del tribunale competente. L’all.to 15 (esaminati gli atti) corrisponde ad una querela di falso proposta dal ricorrente, aisensi degli artt.221 e ss. c.p.c., avente ad oggetto la presunta falsità del verbale di udienza del «22/02/2012, redatto in forma telematica», querela datata 28/02/2019 (la sentenza impugnata è stata pubblicata nel febbraio 2018). La controricorrente, nel richiamare la motivazione della Corte d’appello, contesta poi che, nel giudizio di merito, una querela di falso del verbale di udienza sia stata presentata dall’attore, essendosi lo stesso limitato a chiedere la rimessione della causa in istruttoria, in via subordinata al rigetto dei motivi di appello, al fine di potere presentare una querela di falso. In realtà, nella memoria, lo stesso ricorrente chiarisce: a) di non avere «ovviamente» presentato querela di falso in primo grado; b) di avere, in appello, solo fatto « riserva di presentazione della querela condizionandola all’ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello»; c) di avere, anche in sede di ricorso per cassazione, presentato «in via subordinata» la querela di falso, ritenendo che «attivare un procedimento di querela di falso di un verbale di udienza potrebbe incidere negativamente su tutta la carriera del [OSCURATO:PERSONA] ove accolto motivo per cui lo ha considerato sia in sede di appello, sia in sede di ricorso per cassazione come estrema ratio». Orbene, la censura è inammissibile alla luce del seguente principio di diritto: « Nel giudizio di cassazione non può essere proposta querela di falso concernente un verbale di udienza del giudizio di merito, anzitutto perché nella fase di legittimità la querela di falso può essere proposta solo quando concerna documenti relativi alla fase stessa e non documenti già sottoposti al giudice del merito senza essere stati davanti a lui impugnati come falsi, poi perché nel giudizio di cassazione possono essere prodotti documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata, ma intendendosi per tale solo quella inficiante direttamente la sentenza e non quella verificatasi nel corso del processo e incidente solo indirettamente sulla decisione e, infine, perché la querela di falso civile presuppone che il documento impugnato sia stato prodotto dalla parte, che ne conservi la disponibilità, ciò che non è per i verbali d'udienza» (Cass. 16402/2007). Si è ulteriormente chiarito (Cass./2009) che «la querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e l'atto- sentenza) o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., e non anche in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità vuole essere addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ne consegue che, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale ed è nella impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., il mezzo per rescindere la sentenza che, poi, possa essere riconosciuta aver pronunciato su prove dichiarate false, laddove la nozione di prova, dovendosi correlare al tipo di vizio di cui si dimostri che la sentenza è risultata essere affetta, può essere costituita dalla relazione di notificazione di un atto processuale (nella specie, dalla relazione di notificazione di ordinanza pronunciata, ex art. 426 cod. proc. civ., fuori udienza), quando il vizio della sentenza sia un vizio derivante da violazione della norma sul procedimento che di tale atto dispone la notificazione». (conf. Cass. 22517/2014; Cass. 10402/2017). Ancora (Cass. 2343/2019) si è ribadito che « Nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione. Pertanto, essa può riguardare anche la nullità della sentenza impugnata, con riferimento ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, ovvero dalla eventuale falsità dei documenti posti a base della decisione del giudice di merito». La querela di falso deve essere inoltre proposta, secondo quanto disposto dagli artt.221 e ss. c.p.c. e, nella specie, non risulta essere stata proposta in appello, avendo la parte solo prospettato la opportunità di una rimessione della causa sul ruolo, in via subordinata al rigetto di motivi di appello, per consentirle la formulazione, mentre la proposizione, in via incidentale, in questa sede di legittimità avverso, non atti del procedimento per cassazione, ma verbale di udienza di primo grado, è comunque inammissibile. 6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legit