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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 23040/2026

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ura Generale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in attidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania n. 2772/02/24, depositata in data24/04/2024 e notificata in data 11/07/2024Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Con avviso di accertamento n.

TFK060300461/2022, relativoall’IVA 2019, l’Agenzia delle Entrate contestava a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ilcredito IVA esposto dalla società, ritenendo che l’operazione immobiliareposta a fondamento della detrazione non integrasse una ordinariacompravendita soggetta a IVA, ma dovesse essere qualificata cometrasferimento di un complesso organizzato di beni, e quindi comecessione d’azienda esclusa dal campo IVA e soggetta a imposta diregistro.La società contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Avellino, sostenendo che l’acquistoriguardava beni immobili e non un’azienda.

In particolare, deduceva chemancavano gli elementi propri di un trasferimento aziendale, poiché nonvi era prosecuzione della medesima attività, non risultava il subentro inrapporti con clienti o dipendenti e gli immobili oggetto di acquisto erano,per una parte rilevante, ancora in corso di costruzione.

In viasubordinata, la società affermava comunque il proprio diritto alladetrazione IVA e contestava le sanzioni irrogate.L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e insisteva per lalegittimità dell’avviso.

L’Ufficio riteneva irrilevante che la società cedentesvolgesse un’attività diversa da quella dell’acquirente e che non vi fossestato subentro nei rapporti con clienti e dipendenti.

Secondol’Amministrazione, la cessione conservava comunque natura aziendale,anche perché la società cedente risultava inattiva ma non cessata, eperché alcuni elementi, quali la presenza di utenze e la possibilità diCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026utilizzare beni strumentali, dimostravano l’idoneità del complessotrasferito allo svolgimento di un’attività economica.La Corte di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente eannullava l’atto impositivo.

I giudici ritenevano che l’operazione nonpotesse essere qualificata come cessione d’azienda, perché mancava uncomplesso organizzato di beni idoneo, anche solo potenzialmente,all’esercizio dell’impresa.

Venivano valorizzati la diversità dell’oggettosociale tra cedente e cessionaria, la diversità della compagine sociale,l’assenza di trasferimento di clientela e fornitori e, soprattutto, lo statodegli immobili, che risultavano ancora al rustico, privi di impianti erifiniture.L’Ufficio proponeva appello contro la decisione, deducendo vizio dimotivazione, travisamento dei fatti, violazione dell’art. 20 del TUR, degliartt. 2 e 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2112 e 2555 delcodice civile, nonché omesso esame di un punto decisivo dellacontroversia.

L’Ufficio ribadiva che l’operazione doveva essereconsiderata nel suo complesso come trasferimento d’azienda e che, diconseguenza, non sussisteva il diritto al credito IVA richiesto dallasocietà.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campaniaesaminava la natura dell’atto di compravendita e rilevava che, puressendo stato stipulato un unico rogito notarile, esso conteneva in realtàdue distinte operazioni: una relativa alla particella 886 sub. 3,riguardante un fabbricato strumentale già completo e assoggettato aimposta di registro, e una relativa ai subalterni 4, 5 e 6, concernentiunità immobiliari ancora in corso di costruzione e assoggettate a IVA.Essa richiamava i principi giurisprudenziali in tema di distinzione tracessione d’azienda e cessione di singoli beni.

Precisava che la cessioned’azienda presupponeva il trasferimento di un complesso organico dibeni, dotato di autonoma potenzialità produttiva e idoneo all’esercizioCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026dell’impresa, anche se non necessariamente già in attività.

La meravendita di singoli beni, privi di una organizzazione funzionale, restavainvece soggetta al regime proprio della compravendita.

Nel casoconcreto, con riferimento ai subalterni 4, 5 e 6, la Corte riteneva chenon emergessero gli indici caratteristici della cessione d’azienda.

Nonrisultava la prosecuzione della medesima o analoga attività da partedella cessionaria, non vi era riassunzione di dipendenti, non vi eratrasferimento di clientela e non era ravvisabile un’organizzazioneautonoma.

Gli immobili erano inoltre – come risultava da un sopralluogodi persone dell’Agenzia delle Entrate - allo stato “grezzo”, quindi privi diimpianti e divisioni interne, e potevano assumere destinazioni anchediverse una volta ultimati.

Erano poi considerati irrilevanti gli elementiindicati dall’Ufficio in relazione alla presenza di attrezzature e arredi,poiché essi riguardavano il diverso subalterno 3, già completo eassoggettato a imposta di registro.

Per i subalterni oggetto della ripresaIVA, invece, la contribuente aveva documentato, come accennato, lostato “grezzo” e l’assenza di caratteristiche tali da consentirel’immediato esercizio di un’attività produttiva.

Essa poi escludeva che lamancata prova del versamento dell’IVA da parte della cedente potesseincidere sul diritto della società acquirente al rimborso o alla detrazione.Tale eventuale omissione, secondo il giudice d’appello, avrebbe dovutoessere contestata alla cedente e non poteva essere utilizzata per negare,di per sé, la legittimità della posizione dell’acquirente.In conclusione, la sentenza qui gravata rigettava l’appellodell’Agenzia delle Entrate e confermava l’annullamento dell’avviso diaccertamento.Ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con attoaffidato a quattro motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ragioni della decisioneVa esaminato per primo, in quanto censura motivazionale, ilsecondo motivo di ricorso il quale lamenta la nullità della sentenza pervizio di motivazione, per avere il giudice di appello omesso di esaminarefatti decisivi e di confrontarsi con le specifiche allegazionidell’Amministrazione, limitandosi ad affermazioni assertive circal’irrilevanza di taluni elementi istruttori.

Si assume che la motivazionerisulta carente e non consente di ricostruire il percorso logico-giuridicoseguito dalla pronuncia.Il motivo è - all’evidenza - infondato.Come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazionedell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54, d.L. 22giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134 deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delledisposizioni preliminari al codice civile, c.d. preleggi, come riduzione alminimo costituzionale del sindacato di Legittimità sulla motivazione;pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione(Cass. Sez.

Un. n. 19881/2014; Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014). [OSCURATO:PERSONA], quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente lamotivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, ditalché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.

Un. n. 22232/2016; v.,altresì, Cass. n. 23216/2019; Cass. n. 13977/2019; Cass. n.9105/2017; Cass. Sez.

Un. n. 7667/2017; Cass. Sez.

Un. n.22232/2016; Cass. Sez.

Un. n. 16599/2016)Nella fattispecie, la sentenza di merito ha reso motivazione chiara,esponendo in modo comprensibile le ragioni della decisione, il cuicontenuto si colloca quindi al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale”.Tornando ora alla disamina delle censure secondo l’ordine di loroproposizione, osserva la Corte che con il primo motivo si deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 20 TUR, degli artt. 2, comma 3,lett. b), e 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2112 e 2555c.c., assumendosi che il giudice di merito erroneamente esclude laconfigurabilità di una cessione d’azienda, valorizzando l’assenza dicontinuità dell’attività, della clientela e del personale, in contrasto con ilprincipio secondo cui rileva la potenzialità produttiva del complesso deibeni trasferiti.

Si censura, altresì, la mancata considerazione unitariadell’operazione negoziale, indebitamente qualificata come vendita disingoli beni.Il motivo è inammissibile.La sentenza di appello chiaramente spiega che “come bene haposto in evidenza il primo giudice nella compravendita dei sub 4-5 e 6non vi sono elementi per potersi parlare di trasferimento d’azienda nonravvisandosi né la prosecuzione della medesima o analoga attività daparte dell’impresa cessionaria né la riassunzione dei dipendenti da partedell’impresa cessionaria, né il trasferimento della clientela.

Non sembrapoi di poco conto, al fine di qualificare la fattispecie, il fatto che in dataCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/20266.11.2019, presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si recavano i funzionaridell’Agenzia delle Entrate, i quali visionavano lo stato dei luoghi degliimmobili censiti alla Foglio 22 particella 886 subb. 4-5-6, dichiarandoche: “Alla data di accesso, la società è risultata proprietariadell’Immobile strumentale in corso di costruzione il cui costo, comeravvisabile dall’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato assoggettato ad IVA, cosìlegittimando la richiesta di rimborso IVA- 1^ trimestre 2019 - di €148.000,00”.

Del tutto condivisibile è poi la motivazione della sentenzaimpugnata in ordine alla irrilevanza, (perché riguardante il subalterno 3,di categoria D/8 già completo e la cui compravendita è stataassoggettata ad imposta) della circostanza che: nel corso della verificain loco i funzionari hanno acquisito la relazione sintetica, nella quale sie che gli arredi in acciaio inox erano costituiti da una friggitrice a gas,un cuocipasta, una cappa inox a parete, un lavello inox, unalavastoviglie, un armadio frigo, tavoli inox, scaffali inox.

In proposito, lacontribuente, con relazione asseverata, ha dimostrato che ad oggi i sub.4, 5 e 6 versano ancora in totale stato grezzo, privi di qualsiasi impiantoe/o divisione interna e improduttivi di qualsivoglia reddito”.Va ricordato che poiché le leggi tributarie non dettano una nozionedi azienda, occorre fare riferimento alle norme civilistiche e, inparticolare, all’art. 2555 cod. civ. che definisce l’azienda come ilcomplesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’eserciziodell’impresa, dovendosi verificare, quindi, se i beni ceduti, consideratinel loro insieme, costituiscano un’organizzazione autonoma idonea aconsentire di esercitare un’attività imprenditoriale.

Questa Corte ha piùvolte affermato , in tema di distinzione tra assoggettabilità ad impostadi registro della cessione d’azienda e assoggettabilità ad IVA dellacessione di singoli beni, che, in presenza di una cessione di beni atti, nelloro complesso e nel loro collegamento, all'esercizio d'impresa, si deveCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026ravvisare una cessione d'azienda soggetta ad imposta di registro,mentre solo la cessione di singoli beni, inidonei di per sé ad integrare lapotenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere assoggettataad IVA (Cass. n. 897/2002; Cass. n. 23857/2007; Cass. n. 1405/2013;Cass. n. 10740/2013).La cessione di azienda si ha anche nel caso in cui i beni ceduti nellaloro complessità siano potenzialmente utilizzabili per attività d'impresa,senza che abbia rilievo il requisito «dell'attualità dell'eserciziodell'impresa né la mancata cessione delle relazioni finanziarie,commerciali e personali» (Cass. n. 9162/2010; Cass. n. 27290/2017);a tale proposito è stato precisato che non occorre che la cessioneriguardi la totalità dei beni aziendali o di un determinato ramo aziendale,essendo sufficiente che il complesso degli elementi trasferiti conservi unresiduo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con lasuccessiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa,dovendo comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato exante all’esercizio dell’attività d ’impresa (ex multis, Cass. n.22710/2018; Cass. n. 34858/2021; Cass. n. 22327/2022).In altri termini, per qualificare il trasferimento come cessioned’azienda o di ramo d’azienda, non è necessaria la cessione di tutti glielementi che normalmente costituiscono l’azienda, ma occorre verificarese nel complesso dei beni ceduti permanga un residuo di organizzazione,che costituisca un insieme organicamente finalizzato ex ante all’eserciziodell’attività d’impresa, di per sé idoneo a consentire l’inizio o lacontinuazione di quella determinata attività (Cass. n. 21481/2009, Cass.n. 9575/2016; Cass. n. 22327/2022 cit.).

L'elemento costitutivodell'autonomia funzionale va poi integrato con il requisito dellapreesistenza, anche in armonia con la giurisprudenza della Corte diGiustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6,par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomiaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Cortedi Giustizia, 6 marzo 2014, C- 458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno2019, C-664/2017; Cass. n. 22249/2021; Cass. n. 11678/2022).Nella fattispecie, le affermazioni rese dal giudice di meritocostituiscono analitico e puntuale accertamento in fatto in ordine a tuttele circostanze, testuali ed extratestuali (quali i riferimenti alla verifica inloco posta in essere dall’Ufficio) che hanno condotto il giudice di meritoad escludere, con riguardo ai beni oggetto del presente giudizio, nelrispetto dei sopradetti principi di diritto la sussistenza di una cessioned’azienda.In particolare, la situazione di fatto, oltre che quella indicata nelcontratto in essere tra le parti, è stata ritenuta inidonea – anchepotenzialmente – a consentire la prosecuzione dell’attività d’impresaesercitata in capo al cedente da parte della cessionaria.Né rileva, invero, il fatto che la società cedente già denominataVilla Rosa, sottoposta a procedura esecutiva, era già operante nellostesso settore alberghiero e della ristorazione, servizio catering, bar epasticcierie, apparteneva allo stesso gruppo della famiglia [OSCURATO:PERSONA]; conriguardo ai beni oggetto della presente vicenda, la loro situazione di fatto(“…ad oggi i sub. 4, 5 e 6 versano ancora in totale stato grezzo, privi diqualsiasi impianto e/o divisione interna e improduttivi di qualsivogliareddito”) era tale da escluderne l’utilizzo con finalità d’impresa.

Difettainvero, secondo il giudice di appello, sia l’autonomia funzionale – inquanto i beni in oggetto sono inidonei all’uso imprenditoriale – sia lapreesistenza della stessa – in quanto non è dimostrato (anzi, vi è provadel contrario) che essi in precedenza fossero stati utilizzati per l’eserciziodell’attività d’impresa.Ritiene la Corte invero che la potenzialità produttiva dei beni ai finidella loro qualificazione come azienda costituisca un profilo di fatto, ilcui accertamento va demandato al giudice di merito risultando quindiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026non censurabile in sede di Legittimità ove, come qui avviene, sia statooperato in assenza di errori di diritto.Pertanto, il motivo va dichiarato inammissibile.Il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza per omessamotivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudicedi merito completamente trascurato circostanze fattuali rilevanti, inparticolare l’avvio dell’attività con vendite anteriori all’acquisto dei benistrumentali e l’assenza di prova circa la disponibilità di beni in comodato,elementi idonei a dimostrare l’unitarietà funzionale del complessotrasferito.Il motivo, che concretamente deduce l’omesso esame dicircostanze, risulta inammissibile in quanto opera il limite della c.d."doppia conforme" di cui all'art. 348-ter comma 5 c.p.c. introdottodall'art. 54, comma 1, lett. a), del d.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile rationetemporis nel presente giudizio, non avendo la ricorrente dimostrato chele ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass.n. 266860/2014; Cass. n. 11439/2018).In ogni caso, esso propone anche una rivisitazione del merito,operazione non consentita a questa Corte: di qui ulteriore ragione diinammissibilità dello stesso.Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 30 e 38-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, assumendosi che il giudice di appelloerroneamente afferma la legittimità della domanda di rimborso IVA,senza considerare la riqualificazione dell’operazione quale cessioned’azienda, con conseguente insussistenza del diritto alla detrazione.

Sicensura, inoltre, la pronuncia su un profilo estraneo all’oggetto delgiudizio, concernente esclusivamente la legittimità dell’avviso diaccertamento.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026Il motivo è inammissibile.Invero, dalla lettura della complessiva motivazione della sentenzadi appello si evince che la stessa si è pronunciata unicamente sullalegittimità dell’avviso di accertamento, facendo riferimento al “rimborso”in senso del tutto atecnico, con ciò intendendo la debenza dell’ivarecuperata con l’atto impugnato nel presente giudizio, atto che non hanegato alcun rimborso ma recuperato la detrazione dell’iva inargomento.Pertanto, la censura risulta disconnessa con la ratio decidendi dellasentenza impugnata, e va dichiarata inammissibile.Come è noto, il motivo d' impugnazione è rappresentato dal!'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolatodal legislatore, della o delle ragioni per le quali secondo chi esercita ildiritto d'impugnazione la decisione è erronea, con la conseguenza che,siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi,fornirne la rappresentazione), l' esercizio del diritto d'impugnazione diuna decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneosoltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una criticadella decisione impugnata e, quindi, nell' esplicita e specifica indicazionedelle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciatecome tali, debbono concretamente considerare le ragioni che lasorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerarenullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che nonrispetti questo requisito.

In riferimento al ricorso per Cassazione talenullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", èespressamente sanzionata con l' inammissibilità ai sensi dell' art. 366,comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 6496/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass.n. 359/2005).

In questo caso, la doglianza in argomento, cosìpresentata, risulta inammissibile poiché si appunta su questioni del tuttoestranee all' ordito motivazionale fornito dal giudice di merito senzaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base delladecisione impugnata ("In tema di ricorso per cassazione è necessarioche venga contestata specificamente la ratio decidendi posta afondamento della pronuncia impugnata"; così anche Cass. n.19989/2017).In conclusione, il ricorso va pertanto rigettato.Le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo lasoccombenza P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore della parte controricorrente che liquida ineuro 8.200,00, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, CPA eiva come per legge per il presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 7 luglio 2026.La PresidenteTania HmeljakCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura Generale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in attidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania n. 2772/02/24, depositata in data24/04/2024 e notificata in data 11/07/2024Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Con avviso di accertamento n. TFK060300461/2022, relativoall’IVA 2019, l’Agenzia delle Entrate contestava a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ilcredito IVA esposto dalla società, ritenendo che l’operazione immobiliareposta a fondamento della detrazione non integrasse una ordinariacompravendita soggetta a IVA, ma dovesse essere qualificata cometrasferimento di un complesso organizzato di beni, e quindi comecessione d’azienda esclusa dal campo IVA e soggetta a imposta diregistro.La società contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Avellino, sostenendo che l’acquistoriguardava beni immobili e non un’azienda. In particolare, deduceva chemancavano gli elementi propri di un trasferimento aziendale, poiché nonvi era prosecuzione della medesima attività, non risultava il subentro inrapporti con clienti o dipendenti e gli immobili oggetto di acquisto erano,per una parte rilevante, ancora in corso di costruzione. In viasubordinata, la società affermava comunque il proprio diritto alladetrazione IVA e contestava le sanzioni irrogate.L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e insisteva per lalegittimità dell’avviso. L’Ufficio riteneva irrilevante che la società cedentesvolgesse un’attività diversa da quella dell’acquirente e che non vi fossestato subentro nei rapporti con clienti e dipendenti. Secondol’Amministrazione, la cessione conservava comunque natura aziendale,anche perché la società cedente risultava inattiva ma non cessata, eperché alcuni elementi, quali la presenza di utenze e la possibilità diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026utilizzare beni strumentali, dimostravano l’idoneità del complessotrasferito allo svolgimento di un’attività economica.La Corte di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente eannullava l’atto impositivo. I giudici ritenevano che l’operazione nonpotesse essere qualificata come cessione d’azienda, perché mancava uncomplesso organizzato di beni idoneo, anche solo potenzialmente,all’esercizio dell’impresa. Venivano valorizzati la diversità dell’oggettosociale tra cedente e cessionaria, la diversità della compagine sociale,l’assenza di trasferimento di clientela e fornitori e, soprattutto, lo statodegli immobili, che risultavano ancora al rustico, privi di impianti erifiniture.L’Ufficio proponeva appello contro la decisione, deducendo vizio dimotivazione, travisamento dei fatti, violazione dell’art. 20 del TUR, degliartt. 2 e 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2112 e 2555 delcodice civile, nonché omesso esame di un punto decisivo dellacontroversia. L’Ufficio ribadiva che l’operazione doveva essereconsiderata nel suo complesso come trasferimento d’azienda e che, diconseguenza, non sussisteva il diritto al credito IVA richiesto dallasocietà.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campaniaesaminava la natura dell’atto di compravendita e rilevava che, puressendo stato stipulato un unico rogito notarile, esso conteneva in realtàdue distinte operazioni: una relativa alla particella 886 sub. 3,riguardante un fabbricato strumentale già completo e assoggettato aimposta di registro, e una relativa ai subalterni 4, 5 e 6, concernentiunità immobiliari ancora in corso di costruzione e assoggettate a IVA.Essa richiamava i principi giurisprudenziali in tema di distinzione tracessione d’azienda e cessione di singoli beni. Precisava che la cessioned’azienda presupponeva il trasferimento di un complesso organico dibeni, dotato di autonoma potenzialità produttiva e idoneo all’esercizioCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026dell’impresa, anche se non necessariamente già in attività. La meravendita di singoli beni, privi di una organizzazione funzionale, restavainvece soggetta al regime proprio della compravendita. Nel casoconcreto, con riferimento ai subalterni 4, 5 e 6, la Corte riteneva chenon emergessero gli indici caratteristici della cessione d’azienda. Nonrisultava la prosecuzione della medesima o analoga attività da partedella cessionaria, non vi era riassunzione di dipendenti, non vi eratrasferimento di clientela e non era ravvisabile un’organizzazioneautonoma. Gli immobili erano inoltre – come risultava da un sopralluogodi persone dell’Agenzia delle Entrate - allo stato “grezzo”, quindi privi diimpianti e divisioni interne, e potevano assumere destinazioni anchediverse una volta ultimati. Erano poi considerati irrilevanti gli elementiindicati dall’Ufficio in relazione alla presenza di attrezzature e arredi,poiché essi riguardavano il diverso subalterno 3, già completo eassoggettato a imposta di registro. Per i subalterni oggetto della ripresaIVA, invece, la contribuente aveva documentato, come accennato, lostato “grezzo” e l’assenza di caratteristiche tali da consentirel’immediato esercizio di un’attività produttiva. Essa poi escludeva che lamancata prova del versamento dell’IVA da parte della cedente potesseincidere sul diritto della società acquirente al rimborso o alla detrazione.Tale eventuale omissione, secondo il giudice d’appello, avrebbe dovutoessere contestata alla cedente e non poteva essere utilizzata per negare,di per sé, la legittimità della posizione dell’acquirente.In conclusione, la sentenza qui gravata rigettava l’appellodell’Agenzia delle Entrate e confermava l’annullamento dell’avviso diaccertamento.Ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con attoaffidato a quattro motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ragioni della decisioneVa esaminato per primo, in quanto censura motivazionale, ilsecondo motivo di ricorso il quale lamenta la nullità della sentenza pervizio di motivazione, per avere il giudice di appello omesso di esaminarefatti decisivi e di confrontarsi con le specifiche allegazionidell’Amministrazione, limitandosi ad affermazioni assertive circal’irrilevanza di taluni elementi istruttori. Si assume che la motivazionerisulta carente e non consente di ricostruire il percorso logico-giuridicoseguito dalla pronuncia.Il motivo è - all’evidenza - infondato.Come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazionedell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54, d.L. 22giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134 deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delledisposizioni preliminari al codice civile, c.d. preleggi, come riduzione alminimo costituzionale del sindacato di Legittimità sulla motivazione;pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione(Cass. Sez. Un. n. 19881/2014; Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). [OSCURATO:PERSONA], quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente lamotivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, ditalché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016; v.,altresì, Cass. n. 23216/2019; Cass. n. 13977/2019; Cass. n.9105/2017; Cass. Sez. Un. n. 7667/2017; Cass. Sez. Un. n.22232/2016; Cass. Sez. Un. n. 16599/2016)Nella fattispecie, la sentenza di merito ha reso motivazione chiara,esponendo in modo comprensibile le ragioni della decisione, il cuicontenuto si colloca quindi al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”.Tornando ora alla disamina delle censure secondo l’ordine di loroproposizione, osserva la Corte che con il primo motivo si deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 20 TUR, degli artt. 2, comma 3,lett. b), e 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2112 e 2555c.c., assumendosi che il giudice di merito erroneamente esclude laconfigurabilità di una cessione d’azienda, valorizzando l’assenza dicontinuità dell’attività, della clientela e del personale, in contrasto con ilprincipio secondo cui rileva la potenzialità produttiva del complesso deibeni trasferiti. Si censura, altresì, la mancata considerazione unitariadell’operazione negoziale, indebitamente qualificata come vendita disingoli beni.Il motivo è inammissibile.La sentenza di appello chiaramente spiega che “come bene haposto in evidenza il primo giudice nella compravendita dei sub 4-5 e 6non vi sono elementi per potersi parlare di trasferimento d’azienda nonravvisandosi né la prosecuzione della medesima o analoga attività daparte dell’impresa cessionaria né la riassunzione dei dipendenti da partedell’impresa cessionaria, né il trasferimento della clientela. Non sembrapoi di poco conto, al fine di qualificare la fattispecie, il fatto che in dataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/20266.11.2019, presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si recavano i funzionaridell’Agenzia delle Entrate, i quali visionavano lo stato dei luoghi degliimmobili censiti alla Foglio 22 particella 886 subb. 4-5-6, dichiarandoche: “Alla data di accesso, la società è risultata proprietariadell’Immobile strumentale in corso di costruzione il cui costo, comeravvisabile dall’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato assoggettato ad IVA, cosìlegittimando la richiesta di rimborso IVA- 1^ trimestre 2019 - di €148.000,00”. Del tutto condivisibile è poi la motivazione della sentenzaimpugnata in ordine alla irrilevanza, (perché riguardante il subalterno 3,di categoria D/8 già completo e la cui compravendita è stataassoggettata ad imposta) della circostanza che: nel corso della verificain loco i funzionari hanno acquisito la relazione sintetica, nella quale sie che gli arredi in acciaio inox erano costituiti da una friggitrice a gas,un cuocipasta, una cappa inox a parete, un lavello inox, unalavastoviglie, un armadio frigo, tavoli inox, scaffali inox. In proposito, lacontribuente, con relazione asseverata, ha dimostrato che ad oggi i sub.4, 5 e 6 versano ancora in totale stato grezzo, privi di qualsiasi impiantoe/o divisione interna e improduttivi di qualsivoglia reddito”.Va ricordato che poiché le leggi tributarie non dettano una nozionedi azienda, occorre fare riferimento alle norme civilistiche e, inparticolare, all’art. 2555 cod. civ. che definisce l’azienda come ilcomplesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’eserciziodell’impresa, dovendosi verificare, quindi, se i beni ceduti, consideratinel loro insieme, costituiscano un’organizzazione autonoma idonea aconsentire di esercitare un’attività imprenditoriale. Questa Corte ha piùvolte affermato , in tema di distinzione tra assoggettabilità ad impostadi registro della cessione d’azienda e assoggettabilità ad IVA dellacessione di singoli beni, che, in presenza di una cessione di beni atti, nelloro complesso e nel loro collegamento, all'esercizio d'impresa, si deveCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026ravvisare una cessione d'azienda soggetta ad imposta di registro,mentre solo la cessione di singoli beni, inidonei di per sé ad integrare lapotenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere assoggettataad IVA (Cass. n. 897/2002; Cass. n. 23857/2007; Cass. n. 1405/2013;Cass. n. 10740/2013).La cessione di azienda si ha anche nel caso in cui i beni ceduti nellaloro complessità siano potenzialmente utilizzabili per attività d'impresa,senza che abbia rilievo il requisito «dell'attualità dell'eserciziodell'impresa né la mancata cessione delle relazioni finanziarie,commerciali e personali» (Cass. n. 9162/2010; Cass. n. 27290/2017);a tale proposito è stato precisato che non occorre che la cessioneriguardi la totalità dei beni aziendali o di un determinato ramo aziendale,essendo sufficiente che il complesso degli elementi trasferiti conservi unresiduo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con lasuccessiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa,dovendo comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato exante all’esercizio dell’attività d ’impresa (ex multis, Cass. n.22710/2018; Cass. n. 34858/2021; Cass. n. 22327/2022).In altri termini, per qualificare il trasferimento come cessioned’azienda o di ramo d’azienda, non è necessaria la cessione di tutti glielementi che normalmente costituiscono l’azienda, ma occorre verificarese nel complesso dei beni ceduti permanga un residuo di organizzazione,che costituisca un insieme organicamente finalizzato ex ante all’eserciziodell’attività d’impresa, di per sé idoneo a consentire l’inizio o lacontinuazione di quella determinata attività (Cass. n. 21481/2009, Cass.n. 9575/2016; Cass. n. 22327/2022 cit.). L'elemento costitutivodell'autonomia funzionale va poi integrato con il requisito dellapreesistenza, anche in armonia con la giurisprudenza della Corte diGiustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6,par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomiaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Cortedi Giustizia, 6 marzo 2014, C- 458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno2019, C-664/2017; Cass. n. 22249/2021; Cass. n. 11678/2022).Nella fattispecie, le affermazioni rese dal giudice di meritocostituiscono analitico e puntuale accertamento in fatto in ordine a tuttele circostanze, testuali ed extratestuali (quali i riferimenti alla verifica inloco posta in essere dall’Ufficio) che hanno condotto il giudice di meritoad escludere, con riguardo ai beni oggetto del presente giudizio, nelrispetto dei sopradetti principi di diritto la sussistenza di una cessioned’azienda.In particolare, la situazione di fatto, oltre che quella indicata nelcontratto in essere tra le parti, è stata ritenuta inidonea – anchepotenzialmente – a consentire la prosecuzione dell’attività d’impresaesercitata in capo al cedente da parte della cessionaria.Né rileva, invero, il fatto che la società cedente già denominataVilla Rosa, sottoposta a procedura esecutiva, era già operante nellostesso settore alberghiero e della ristorazione, servizio catering, bar epasticcierie, apparteneva allo stesso gruppo della famiglia [OSCURATO:PERSONA]; conriguardo ai beni oggetto della presente vicenda, la loro situazione di fatto(“…ad oggi i sub. 4, 5 e 6 versano ancora in totale stato grezzo, privi diqualsiasi impianto e/o divisione interna e improduttivi di qualsivogliareddito”) era tale da escluderne l’utilizzo con finalità d’impresa. Difettainvero, secondo il giudice di appello, sia l’autonomia funzionale – inquanto i beni in oggetto sono inidonei all’uso imprenditoriale – sia lapreesistenza della stessa – in quanto non è dimostrato (anzi, vi è provadel contrario) che essi in precedenza fossero stati utilizzati per l’eserciziodell’attività d’impresa.Ritiene la Corte invero che la potenzialità produttiva dei beni ai finidella loro qualificazione come azienda costituisca un profilo di fatto, ilcui accertamento va demandato al giudice di merito risultando quindiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026non censurabile in sede di Legittimità ove, come qui avviene, sia statooperato in assenza di errori di diritto.Pertanto, il motivo va dichiarato inammissibile.Il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza per omessamotivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudicedi merito completamente trascurato circostanze fattuali rilevanti, inparticolare l’avvio dell’attività con vendite anteriori all’acquisto dei benistrumentali e l’assenza di prova circa la disponibilità di beni in comodato,elementi idonei a dimostrare l’unitarietà funzionale del complessotrasferito.Il motivo, che concretamente deduce l’omesso esame dicircostanze, risulta inammissibile in quanto opera il limite della c.d."doppia conforme" di cui all'art. 348-ter comma 5 c.p.c. introdottodall'art. 54, comma 1, lett. a), del d.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile rationetemporis nel presente giudizio, non avendo la ricorrente dimostrato chele ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass.n. 266860/2014; Cass. n. 11439/2018).In ogni caso, esso propone anche una rivisitazione del merito,operazione non consentita a questa Corte: di qui ulteriore ragione diinammissibilità dello stesso.Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 30 e 38-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, assumendosi che il giudice di appelloerroneamente afferma la legittimità della domanda di rimborso IVA,senza considerare la riqualificazione dell’operazione quale cessioned’azienda, con conseguente insussistenza del diritto alla detrazione. Sicensura, inoltre, la pronuncia su un profilo estraneo all’oggetto delgiudizio, concernente esclusivamente la legittimità dell’avviso diaccertamento.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026Il motivo è inammissibile.Invero, dalla lettura della complessiva motivazione della sentenzadi appello si evince che la stessa si è pronunciata unicamente sullalegittimità dell’avviso di accertamento, facendo riferimento al “rimborso”in senso del tutto atecnico, con ciò intendendo la debenza dell’ivarecuperata con l’atto impugnato nel presente giudizio, atto che non hanegato alcun rimborso ma recuperato la detrazione dell’iva inargomento.Pertanto, la censura risulta disconnessa con la ratio decidendi dellasentenza impugnata, e va dichiarata inammissibile.Come è noto, il motivo d' impugnazione è rappresentato dal!'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolatodal legislatore, della o delle ragioni per le quali secondo chi esercita ildiritto d'impugnazione la decisione è erronea, con la conseguenza che,siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi,fornirne la rappresentazione), l' esercizio del diritto d'impugnazione diuna decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneosoltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una criticadella decisione impugnata e, quindi, nell' esplicita e specifica indicazionedelle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciatecome tali, debbono concretamente considerare le ragioni che lasorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerarenullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che nonrispetti questo requisito. In riferimento al ricorso per Cassazione talenullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", èespressamente sanzionata con l' inammissibilità ai sensi dell' art. 366,comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 6496/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass.n. 359/2005). In questo caso, la doglianza in argomento, cosìpresentata, risulta inammissibile poiché si appunta su questioni del tuttoestranee all' ordito motivazionale fornito dal giudice di merito senzaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 20910/2024Numero sezionale 5377/2026Numero di raccolta generale 23040/2026Data pubblicazione 10/07/2026muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base delladecisione impugnata ("In tema di ricorso per cassazione è necessarioche venga contestata specificamente la ratio decidendi posta afondamento della pronuncia impugnata"; così anche Cass. n.19989/2017).In conclusione, il ricorso va pertanto rigettato.Le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo lasoccombenza P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore della parte controricorrente che liquida ineuro 8.200,00, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, CPA eiva come per legge per il presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 7 luglio 2026.La PresidenteTania HmeljakCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12