CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20502/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2437 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorreNnutmeer o– re gistro generale 27230/2024Numero sezionale 2437/2026nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 20502/2026ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personDaat a pubblicazione 17/06/2026del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 1122/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 17/10/2024 R.G.N. 1228/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] impugna sullabase di un unico motivo la sentenza n. 1122/2024 della Corted’appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia delTribunale della medesima sede che aveva respinto un ricorso inopposizione ad intimazione di pagamento cui erano sottesi titoliportanti crediti di Inail e di Inps.2. Resistono INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate – Riscossionecon controricorso.3. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 maggio2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza è censurata per violazione e falsa applicazionedegli artt. 1219, comma 1, e 2943, comma 4, cod. civ., nonchédell’art. 3, comma 10, della legge n. 335/1995, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. perché, silegge, in punto eccezione di prescrizione “il giudice di secondogrado ha adottato una decisione senza tenere in considerazioneNumero registro generale 27230/2024gli specifici motivi di appello, non avendo espresso alcunaN umero sezionale 2437/2026Numero di raccolta generale 20502/2026motivazione sulla loro fondatezza o meno”. Data pubblicazione 17/06/20261.1. In particolare, ci si duole che la Corte non abbia reso alcunamotivazione sulla inesistenza dell’efficacia interruttiva dellaprescrizione dell’intimazione di pagamento n. 030-2013-902325-63-59-000, di tal chè “l’omesso esame del motivo diappello comporta palese violazione degli artt. 1219, 1 comma,cod. civ. e 2943, 4 comma, cod. civ.”, perché “analizzando ladocumentazione prodotta dall’AdER…, si evince chiaramentecome difetti completamente una formale richiesta diadempimento in relazione alle cartelle esattoriali ed agli AVAoggetto del presente giudizio”, nonché della intimazione n. 030-2013-90232162-58-000, della cui notifica non vi era provaanalizzando i documenti, poiché “la relata di notifica risultaassolutamente priva di ogni dato relativo al soggetto notificato,alle formalità adottate e, soprattutto, della data di notifica”.2. La sentenza ha motivato come segue.-L’appellante chiede la riforma della sentenza dichiarativa dellanon intervenuta prescrizione in relazione ai titoli elencati.-La sentenza va confermata perché dall’esame delladocumentazione in atti emerge la regolarità delle notifiche.-La cartella esattoriale n. 330201200239148-92000 è statanotificata il 21/12/2012 a familiare convivente;-La cartella esattoriale n. 330201400042663-82000 è statanotificata il 29/01/2014 a mezzo pec);-L’Agente della Riscossione in data 09/08/2013 ha procedutoalla notifica dell’intimazione di pagamento n.030201390232563-59000 e la successiva intimazione dipagamento n. 030201390232162-58000 (riferita agli avvisi diaddebito INAIL nn: 330201200239148-92000 e330201400042663-82000) è stata notificata in data29/01/2017 ai sensi dell’art. 140 cpc mediante affissioneN unmeerlola re gistro generale 27230/2024Numero sezionale 2437/2026casa comunale. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 20502/2026- Gli AVA n. 330201200000386-52000 e n. 330201200015664D-ata pubblicazione 17/06/202678000 risultano notificati, rispettivamente, in data 22/03/2012e in data 28/11/2012; da queste ultime date sino alla notificadell’intimazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non è utilmente decorso iltermine quinquennale di prescrizione.-Il concessionario per la riscossione ha utilmente interrotto itermini di prescrizione per i crediti portati anche nell’avviso diaddebito n. 330201120004932-36000 notificato il 10/01/2012.3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.In primo luogo, il motivo mescola, sovrappone e confonde mezzidi impugnazione eterogenei, prospettando sia violazione dinorme di legge che un omesso esame di motivo di appello chel’omessa motivazione sulla inadeguatezza delle intimazioni dipagamento indicate ad interrompere il termine prescrizionale:l’interazione di censure eterogenee, non ben evidenziatesingolarmente, non consente a questa Corte di distinguere ecomprendere appieno le doglianze.In punto “mescolanza” di motivi, va richiamato l’orientamentoconsolidato di questa Corte per cui «un motivo di ricorso siaarticolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbepotuto essere prospettato come un autonomo motivo, noncostituisce, di per sé, ragione d'inammissibilitàdell'impugnazione, a condizione però che la sua formulazionepermetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate ondeconsentirne, se necessario, l'esame separato esattamente neglistessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fosserostate articolate in motivi diversi (Cass. S.U. n. 9100 del 2015):l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti laverifica dell'interpretazione della legge compiuta dal giudice delNumero registro generale 27230/2024merito, della correttezza o meno della sussunzione dei fattNi umero sezionale 2437/2026Numero di raccolta generale 20502/2026accertati entro il paradigma normativo ritenuto applicabile Deat a pubblicazione 17/06/2026degli eventuali vizi logici dell'accertamento compiuto sui fatti dicausa non debbono infatti tradursi in una rimessione al giudicedi legittimità del compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzid'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercarequale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo,giacché, così facendo, si attribuirebbe inammissibilmente algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenutogiuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse» (ex multis Cass. n. 17089/2017,n. 7326/2018, n. 3397/2024).E’, quindi, «inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione dimezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento allediverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5,cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, quali quello dellaviolazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementidel fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione ofalsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intende precisamente rimettere indiscussione; o quale l'omessa motivazione, che richiedel'assenza di motivazione su un punto decisivo della causarilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, cherichiede la puntuale e analitica indicazione della sedeprocessuale nella quale il giudice d'appello sarebbe statosollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà dellamotivazione, che richiede la precisa identificazione delleaffermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che siporrebbero in contraddizione tra loro» (Cass. n. 19909/2023).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27230/2024Tanto deve dirsi nel caso di specie, non risultando possibile laN umero sezionale 2437/2026Numero di raccolta generale 20502/2026verifica delle censure rivolte dalla ricorrente alle varie statuizionDait a pubblicazione 17/06/2026della sentenza impugnata senza prima isolare ciascun mezzo diimpugnazione dall'insieme degli altri per poi ricercare qualedisposizione sarebbe stata violata.In correlazione con quanto sopra, il motivo presenta, poi,caratteri di genericità e difetta di specificità, poiché non sonotrascritti, neppure in stralcio e nelle parti di rilievo, i documentirichiamati e che sono a fondamento delle doglianze; né idocumenti risultano prodotti in questa sede con specificaindicazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.In effetti, dietro lo schermo delle plurime violazioni di leggi,sostanziali e processuali, denunciate, ciò che la ricorrente insostanza vorrebbe è una nuova valutazione sul merito delleragioni che hanno portato alla reiezione del gravame: la partetende, in realtà, ad una rivisitazione delle conclusioni di meritoin ordine alla efficacia interruttiva della prescrizione di atti cheil Collegio ha accertato essere stati ritualmente notificati,sollecitando, così, questa Corte di legittimità ad una diversalettura del materiale istruttorio che è preclusa in questa sede.4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, concondanna al pagamento delle spese secondo soccombenza,come liquidate in dispositivo.5. L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).La Corte dichiara inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27230/2024Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dNi umero sezionale 2437/2026Numero di raccolta generale 20502/2026legittimità, che liquida in € 2000,00 per compensi ed € 200,0D0at a pubblicazione 17/06/2026per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come perlegge, per INPS; in € 2000,00 per compensi ed € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come perlegge, per INAIL; in € 2000,00 per compensi oltre speseprenotate a debito per Agenzia delle Entrate - Riscossione.Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 maggio2026.La Presidente