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CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19909/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22593-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA [OSCURATO:PERSONA].

Responsabilità solidale.

Inapplicabilità del termine biennale di decadenza nei confronti dell’INPS R.G.N.22593/2021 Cron.

Rep.

Ud.27/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1069/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/03/2021 R.G.N. 1536/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.22593/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Como, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla società “CON.SE.A.s.r.l.”, con cui l’INPS ingiungeva alla stessa il pagame nto dei contributi previdenziali omessi dalla “[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l.”, infruttuosamente escussa, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per la minor somma di Euro 326.181,00 rispetto a quanto statuito dalla pronuncia di primo grado; la Corte territoriale, richiamando giurisprudenza di questa Corte e riconosciuta la genuinità del contratto d’appalto di servizi di trasporto intercorrente fra le predette società, ha ritenuto inapplicabile nei confronti dell’INPS il termine di decadenza biennale disciplinato dall’art. 29; ha quindi affermato l’efficacia sanante della costituzione in giudizio dell’ingiunta rispetto ad un ricorso monitorio nullo per mancata notifica (del ricorso e della copia conforme all’originale del decreto ingiuntivo), dichiarando, nel merito , legittima la pretesa dell’INPS, ad eccezione che per i mesi di settembre e ottobre 2009 in cui il credito non era risultatoprovato;quanto all’estensione della responsabilità solidale della committente anche ai periodi di assenza e alle trasferte occorsi nel periodo di esecuzione dell’appalto e concordati al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e/o dal contratto collettivo, la Corte territoriale ha stabilito che gli oneri contributivi gravavano sulla committente a titolo di responsabilità solidale, atteso che quegli accordi, sì come illegittimamente finalizzati a ridurre arbitrariamente l’ammontare dell’obbligo previdenziale a carico della società, erano stati adottati in violazione della regola del cd. minimale contributivo; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “CON.SE.A.s.r.l.” sulla base di sei, articolati motivi; l’INPS ha depositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente denuncia la mancata declaratoria dell’inesistenza, nullità insanabile, inefficacia della notificazione della sola copia autentica del decreto ingiuntivo; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta l’erronea qualificazione del contratto stipulato dalle due società quale appalto di servizio di trasporto e non quale contratto di trasporto; inoltre censura l’omesso esame di fatti decisivi consistenti in circostanze che, ove valutate dal giudice dell’appello, avrebbero sicuramente implicato una diversa qualificazione del vincolo contrattuale; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., censura la sentenza d’appello per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003; sostiene l’applicabilità del termine decadenziale di 2 anni nei confronti dell’INPS, evocando un contrasto sul punto all’interno della giurisprudenza di questa Corte; col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, di circostanze probatorie a suo avviso decisive ai fini della prova della insussistenza del rapporto di committenza e, quindi dell’esclusione della responsabilità solidale della ricorrente; denuncia l’apparenza della motivazione non avendo la Corte territoriale fornito idonee ragioni circa il rilievo attribuito alle dichiarazioni contenute nel verbale ispettivo dell’INPS in merito alla mono committenza, sebbene le prove documentali (fatture per una pluralità di clienti) dimostrassero l’esatto contrario; tale ultima doglianza viene dedotta anche come violazione dell’art. 2697 cod. civ., per la relativa inattendibilità delle attestazioni provenienti dai funzionari dell’INPS, le quali fanno fede, solo fino a querela di falso, solo quanto al contenuto delle dichiarazioni e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quanto egli afferma di avere compiuto; col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 29 in meritoalla statuizione con cui la Corte d’appello ha esteso la responsabilità solidale della committente, pur in presenza di una pluricommittenza in capo all’appaltatrice, ai periodi di assoluta carenza di prestazione lavorativa; col sesto e ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente società contesta la condanna al pagamento dei contributi anche per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per assenze, aspettative o di trasferta, di cui la Corte territoriale avrebbe disconosciuto erroneamente l’autenticità; il primo motivo è infondato; parte ricorrente reitera, anche in questa sede, il contenuto del l’eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo del Tribunale di Como, già respinta dalla Corte d’appello, e ne contesta la decisione di rigetto da parte della Corte d’appello; va, tuttavia, rilevato che la questione sollevata è priva di rilievo in questa sede , atteso che la valutazione che va fatta prevalere, in punto di diritto, è quella per la quale il giudizio da monitorio si è trasformatoin giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il giudice dell’appello haritenuto – in fatto e in diritto - che la società ricorrente fosse tenuta assolvere all’inadempimento contributivo dell’appaltatrice in ossequio al principio di solidarietà debitoria sancito dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003; il secondo motivo è inammissibile; essochiede un riesame del merito inibito in sede di legittimità (Cass. n.18721 d el 2018; Cass. n.8758 del 2017) e, sotto il profilo dell’omesso esame, trascura l’esistenza della doppia conforme(Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);l’accertamento della Corte d’appello sulla natura del contratto quale appalto di servizi di trasportoche prelude all’istaurazione del vincolo di solidarietà tra imprese appaltante ed appaltatrice è chiaro e esaustivo; riportandosi agli elementi discretivi individuati da questa Corte per discriminare il contratto di trasporto da quello di appalto di servizi di trasporto, la sentenza ha enucleatocon esemplare chiarezza (p. 6 e 7 sent.) le ragioni per cui il vincolo contrattuale intercorrente fra due società non possaessere ascritto allo schema contrattuale del trasporto di persone e cose, quanto invece riportato alla struttura dell’appalto di servizi; il terzo motivo è infondato; la Corte territoriale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 22110 del 2019) secondo cui “…il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 non èapplicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione” ma che esso va riferito solo all’esercizio dell’azione promossa dal lavoratore nei confronti del responsabile solidale; il quarto motivo è inammissibile; secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro; infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (giurisprudenza costante: Cass. n.26874 del 2018; anche Cass. n.3554 del 2017 e Cass. n. 18021 del 2016); il quinto e il sesto motivo, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; essi chiedono a questa Corte un riesame dei fatti di causa, avendo la Corte d’appello, quanto al quinto motivo, escluso la pluricommittenza della “[OSCURATO:PERSONA]” (sent.p. 11), e quanto al sesto accertato, sulla base del verbale ispettivo, che le “trasferte” e le sospensioni concordate erano fondate sull’intento elusivo delle prescrizioni legali sull’imponibile contributivo, al fine di far sì chel’impresa appaltatrice potesse illegittimamente locupletaresu una inferiore contribuzione; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, che liquida inEuro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22593-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA [OSCURATO:PERSONA]. Responsabilità solidale. Inapplicabilità del termine biennale di decadenza nei confronti dell’INPS R.G.N.22593/2021 Cron. Rep. Ud.27/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1069/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/03/2021 R.G.N. 1536/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.22593/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Como, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla società “CON.SE.A.s.r.l.”, con cui l’INPS ingiungeva alla stessa il pagame nto dei contributi previdenziali omessi dalla “[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l.”, infruttuosamente escussa, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per la minor somma di Euro 326.181,00 rispetto a quanto statuito dalla pronuncia di primo grado; la Corte territoriale, richiamando giurisprudenza di questa Corte e riconosciuta la genuinità del contratto d’appalto di servizi di trasporto intercorrente fra le predette società, ha ritenuto inapplicabile nei confronti dell’INPS il termine di decadenza biennale disciplinato dall’art. 29; ha quindi affermato l’efficacia sanante della costituzione in giudizio dell’ingiunta rispetto ad un ricorso monitorio nullo per mancata notifica (del ricorso e della copia conforme all’originale del decreto ingiuntivo), dichiarando, nel merito , legittima la pretesa dell’INPS, ad eccezione che per i mesi di settembre e ottobre 2009 in cui il credito non era risultatoprovato;quanto all’estensione della responsabilità solidale della committente anche ai periodi di assenza e alle trasferte occorsi nel periodo di esecuzione dell’appalto e concordati al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e/o dal contratto collettivo, la Corte territoriale ha stabilito che gli oneri contributivi gravavano sulla committente a titolo di responsabilità solidale, atteso che quegli accordi, sì come illegittimamente finalizzati a ridurre arbitrariamente l’ammontare dell’obbligo previdenziale a carico della società, erano stati adottati in violazione della regola del cd. minimale contributivo; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “CON.SE.A.s.r.l.” sulla base di sei, articolati motivi; l’INPS ha depositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente denuncia la mancata declaratoria dell’inesistenza, nullità insanabile, inefficacia della notificazione della sola copia autentica del decreto ingiuntivo; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta l’erronea qualificazione del contratto stipulato dalle due società quale appalto di servizio di trasporto e non quale contratto di trasporto; inoltre censura l’omesso esame di fatti decisivi consistenti in circostanze che, ove valutate dal giudice dell’appello, avrebbero sicuramente implicato una diversa qualificazione del vincolo contrattuale; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., censura la sentenza d’appello per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003; sostiene l’applicabilità del termine decadenziale di 2 anni nei confronti dell’INPS, evocando un contrasto sul punto all’interno della giurisprudenza di questa Corte; col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, di circostanze probatorie a suo avviso decisive ai fini della prova della insussistenza del rapporto di committenza e, quindi dell’esclusione della responsabilità solidale della ricorrente; denuncia l’apparenza della motivazione non avendo la Corte territoriale fornito idonee ragioni circa il rilievo attribuito alle dichiarazioni contenute nel verbale ispettivo dell’INPS in merito alla mono committenza, sebbene le prove documentali (fatture per una pluralità di clienti) dimostrassero l’esatto contrario; tale ultima doglianza viene dedotta anche come violazione dell’art. 2697 cod. civ., per la relativa inattendibilità delle attestazioni provenienti dai funzionari dell’INPS, le quali fanno fede, solo fino a querela di falso, solo quanto al contenuto delle dichiarazioni e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quanto egli afferma di avere compiuto; col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 29 in meritoalla statuizione con cui la Corte d’appello ha esteso la responsabilità solidale della committente, pur in presenza di una pluricommittenza in capo all’appaltatrice, ai periodi di assoluta carenza di prestazione lavorativa; col sesto e ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente società contesta la condanna al pagamento dei contributi anche per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per assenze, aspettative o di trasferta, di cui la Corte territoriale avrebbe disconosciuto erroneamente l’autenticità; il primo motivo è infondato; parte ricorrente reitera, anche in questa sede, il contenuto del l’eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo del Tribunale di Como, già respinta dalla Corte d’appello, e ne contesta la decisione di rigetto da parte della Corte d’appello; va, tuttavia, rilevato che la questione sollevata è priva di rilievo in questa sede , atteso che la valutazione che va fatta prevalere, in punto di diritto, è quella per la quale il giudizio da monitorio si è trasformatoin giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il giudice dell’appello haritenuto – in fatto e in diritto - che la società ricorrente fosse tenuta assolvere all’inadempimento contributivo dell’appaltatrice in ossequio al principio di solidarietà debitoria sancito dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003; il secondo motivo è inammissibile; essochiede un riesame del merito inibito in sede di legittimità (Cass. n.18721 d el 2018; Cass. n.8758 del 2017) e, sotto il profilo dell’omesso esame, trascura l’esistenza della doppia conforme(Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);l’accertamento della Corte d’appello sulla natura del contratto quale appalto di servizi di trasportoche prelude all’istaurazione del vincolo di solidarietà tra imprese appaltante ed appaltatrice è chiaro e esaustivo; riportandosi agli elementi discretivi individuati da questa Corte per discriminare il contratto di trasporto da quello di appalto di servizi di trasporto, la sentenza ha enucleatocon esemplare chiarezza (p. 6 e 7 sent.) le ragioni per cui il vincolo contrattuale intercorrente fra due società non possaessere ascritto allo schema contrattuale del trasporto di persone e cose, quanto invece riportato alla struttura dell’appalto di servizi; il terzo motivo è infondato; la Corte territoriale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 22110 del 2019) secondo cui “…il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 non èapplicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione” ma che esso va riferito solo all’esercizio dell’azione promossa dal lavoratore nei confronti del responsabile solidale; il quarto motivo è inammissibile; secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro; infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (giurisprudenza costante: Cass. n.26874 del 2018; anche Cass. n.3554 del 2017 e Cass. n. 18021 del 2016); il quinto e il sesto motivo, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; essi chiedono a questa Corte un riesame dei fatti di causa, avendo la Corte d’appello, quanto al quinto motivo, escluso la pluricommittenza della “[OSCURATO:PERSONA]” (sent.p. 11), e quanto al sesto accertato, sulla base del verbale ispettivo, che le “trasferte” e le sospensioni concordate erano fondate sull’intento elusivo delle prescrizioni legali sull’imponibile contributivo, al fine di far sì chel’impresa appaltatrice potesse illegittimamente locupletaresu una inferiore contribuzione; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, che liquida inEuro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a