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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20293/2026

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E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,2875 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità dierede di [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 1529/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/04/2021 R.G.N. 401/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 24271/2021Numero sezionale 2875/202611/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].u m ero di raccolta generale 20293/2026Data pubblicazione 17/06/20261.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 1529/2021 della Corted’appello di Roma che ha confermato in parte qua la decisionedel Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato lanullità della domanda di costituzione di rendita vitalizia.1.1.

La signora Bunko aveva convenuto in giudizio INPS e [OSCURATO:PERSONA] allegando che in precedente giudizio,definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 7255/2015, erastata accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinatodomestico con quest’ultimo, da dicembre 2009 a 31 ottobre2013: su tale presupposto, aveva chiesto che il datore fossecondannato al pagamento dei contributi ad INPS e, in caso diprescrizione, che i convenuti fossero condannati allacostituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 del d.lgs. n.38/2000.1.2.

Il Tribunale aveva a) dichiarato inammissibile la domandadi condanna al pagamento dei contributi, perché già propostanel precedente giudizio definito, sul punto, con un sostanzialerigetto, e b) dichiarato nulla la domanda di costituzione dellarendita.1.3.

La Corte territoriale, riformando il primo giudice in ordineal profilo sub a) – ritenuti dovuti i contributi per il periodo dal20 maggio 2010 al 31 ottobre 2013 e prescritti quelli dadicembre 2009 al 19 maggio 2010 – ha confermato lastatuizione sub b): il motivo di appello sul punto è stato ritenutoinammissibile perché “non si confronta con la decisione: si duoleche il Giudice di primo grado abbia respinto la sua domanda acausa del mero errore materiale nell’indicazione della normativaNumero registro generale 24271/2021di riferimento.

Il motivo di impugnazione è completamenteN umero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 20293/2026estraneo alla ratio decidendi della sentenza che, dopo aveDrat a pubblicazione 17/06/2026chiarito l’errore di indicazione della normativa di riferimentocontenuto nel ricorso introduttivo, di sicuro non ha respinto ladomanda prendendo a pretesto detto errore materiale, bensìl’ha dichiarata nulla per totale mancanza di qualsiasi allegazionein punto di fatto e di diritto sulla richiesta condanna deiconvenuti alla costituzione della rendita predetta, domanda cheè stata unicamente proposta nelle conclusioni del ricorsointroduttivo senza che la stessa fosse preceduta, nella partenarrativa dell’atto, da una sia pur minima spiegazione di fatto equalificazione in diritto.

Sul reale motivo della dichiarazione dinullità l’appellante non prende posizione alcuna, né contrapponeargomentazione critica volta a contrastare la motivazioneadottata dal Tribunale con riguardo alla totale mancanza diallegazioni, né critica la correttezza della scelta processuale didichiarare la nullità con sentenza anziché dare un termineperentorio per l’eventuale integrazione del ricorso”.2.

La ricorrente ha depositato memoria.3.

INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede e [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.4.

Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 giugno2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La ricorrente lamenta “violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. conriguardo agli artt. 324 cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., 115cod. proc. civ. e 116 cod. proc. civ. - omessa valutazione di unacircostanza determinante ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc.civ.”; aggiunge, poi, violazione degli artt. 1361 cod. civ.

Neu m1e1ro2 re gistro generale 24271/2021Numero sezionale 2875/2026cod. proc. civ.” Numero di raccolta generale 20293/20262.

Il ricorso è inammissibile.

Data pubblicazione 17/06/20262.1.

Va innanzitutto sottolineato che vengono mescolate esovrapposte censure eterogenee, con una costruzione delledoglianze che non consente alla Corte di identificarecompiutamente i distinti profili in cui le stesse si articolano.In punto “mescolanza” di motivi, va richiamato l’orientamentoconsolidato di questa Corte per cui «un motivo di ricorso siaarticolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbepotuto essere prospettato come un autonomo motivo, noncostituisce, di per sé, ragione d'inammissibilitàdell'impugnazione, a condizione però che la sua formulazionepermetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate ondeconsentirne, se necessario, l'esame separato esattamente neglistessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fosserostate articolate in motivi diversi (Cass.

S.U. n. 9100 del 2015):l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti laverifica dell'interpretazione della legge compiuta dal giudice delmerito, della correttezza o meno della sussunzione dei fattiaccertati entro il paradigma normativo ritenuto applicabile edegli eventuali vizi logici dell'accertamento compiuto sui fatti dicausa non debbono infatti tradursi in una rimessione al giudicedi legittimità del compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzid'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercarequale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo,giacché, così facendo, si attribuirebbe inammissibilmente algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenutogiuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidereNumero registro generale 24271/2021successivamente su di esse» (ex multis Cass. n. 17089/2017N, umero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 20293/2026n. 7326/2018, n. 3397/2024).

Data pubblicazione 17/06/2026E’, quindi, «inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione dimezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento allediverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5,cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, quali quello dellaviolazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementidel fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione ofalsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intende precisamente rimettere indiscussione; o quale l'omessa motivazione, che richiedel'assenza di motivazione su un punto decisivo della causarilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, cherichiede la puntuale e analitica indicazione della sedeprocessuale nella quale il giudice d'appello sarebbe statosollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà dellamotivazione, che richiede la precisa identificazione delleaffermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che siporrebbero in contraddizione tra loro» (Cass. n. 19909/2023).2.2.

In correlazione con quanto sopra, nella rubrica sono indicatiparametri normativi asseritamente violati rispetto ai quali nonsono sviluppate compiute e adeguate critiche alla decisione.Non è denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. neitermini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte,poichè il Collegio non ha attinto elementi di riscontro da provenon introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei casiche il codice di rito contempla.Inoltre, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabilesolo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale,oppure si ritenga vincolato da una prova liberamenteNumero registro generale 24271/2021apprezzabile (Cass. n. 27301/2024, SU n. 11892/2016)N, umero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 20293/2026situazioni queste non sussistenti nel caso in esame.

Data pubblicazione 17/06/20262.3.

Inoltre, le censure mancano di evidenziare un "fattostorico" decisivo, il cui esame sia stato omesso: l'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ. nella vigente formulazioneapplicabile ratione temporis ha introdotto nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo.

Giurisprudenza di legittimità uniformeafferma che – come ex multis Cass. n. 21672/2018 – «nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie» e l'omesso esame di unatesi difensiva non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5,c.p.c., in quanto una memoria difensiva non costituisce "fatto"decisivo per il giudizio, rientrando in tale nozione gli elementifattuali e non gli atti difensivi (Cass. n. 5795/2017, n.22457/2017 ex multis).2.4.

Nella specie, ciò di cui la parte si duole è che la Corte abbiaerrato nella lettura delle ragioni di appello: “la decisione èillegittima in quanto il giudice di appello ha omesso di valutare,Numero registro generale 24271/2021anche in spregio dell’art. 112 cod. proc. civ. e 1362 cod. civ.N, umero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 20293/2026che l’istante aveva impugnato la decisione di primo grado noDnat a pubblicazione 17/06/2026solo nella parte in cui aveva rilevato l’errata applicazione dellanorma di riferimento (art. 13 d.lgs. 38/2000 in luogo dell’art. 13legge 1338/62) ma anche nella parte in cui aveva dichiarato lanullità, per indeterminatezza della domanda sulla costituzionedella rendita vitalizia, deducendo per entrambi i motivi laviolazione da parte del primo giudice dell’art. 1362 cc e 112 cod.proc. civ.”.La censura non si confronta con la decisione, laddove la Corteterritoriale ha confermato la pronuncia di nullità del ricorso diprimo grado poiché il motivo di appello non aggrediva la partemotiva che aveva ritenuto mancante qualsiasi allegazione, infatto ed in diritto, sulla richiesta di condanna “dei convenuti”(ossia INPS e parte privata) alla rendita vitalizia.La parte si limita a ripetere in questa sede che la domanda dicostituzione della rendita, al di là del mero errore materiale nellaindicazione della norma violata, era presente nel ricorso, in cuierano identificati il petitum e la causa petendi, ma, ancora unavolta, non contrappone alcun argomento che contrasti ladecisione laddove sottolinea “la totale mancanza di allegazioni”a supporto della domanda.3.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.4.

Non si fa luogo a condanna alle spese in assenza di attivitàdifensiva delle controparti.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, laddove dovuto.Numero registro generale 24271/2021Numero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 20293/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, laddove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,2875 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità dierede di [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 1529/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/04/2021 R.G.N. 401/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 24271/2021Numero sezionale 2875/202611/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].u m ero di raccolta generale 20293/2026Data pubblicazione 17/06/20261.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 1529/2021 della Corted’appello di Roma che ha confermato in parte qua la decisionedel Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato lanullità della domanda di costituzione di rendita vitalizia.1.1. La signora Bunko aveva convenuto in giudizio INPS e [OSCURATO:PERSONA] allegando che in precedente giudizio,definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 7255/2015, erastata accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinatodomestico con quest’ultimo, da dicembre 2009 a 31 ottobre2013: su tale presupposto, aveva chiesto che il datore fossecondannato al pagamento dei contributi ad INPS e, in caso diprescrizione, che i convenuti fossero condannati allacostituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 del d.lgs. n.38/2000.1.2. Il Tribunale aveva a) dichiarato inammissibile la domandadi condanna al pagamento dei contributi, perché già propostanel precedente giudizio definito, sul punto, con un sostanzialerigetto, e b) dichiarato nulla la domanda di costituzione dellarendita.1.3. La Corte territoriale, riformando il primo giudice in ordineal profilo sub a) – ritenuti dovuti i contributi per il periodo dal20 maggio 2010 al 31 ottobre 2013 e prescritti quelli dadicembre 2009 al 19 maggio 2010 – ha confermato lastatuizione sub b): il motivo di appello sul punto è stato ritenutoinammissibile perché “non si confronta con la decisione: si duoleche il Giudice di primo grado abbia respinto la sua domanda acausa del mero errore materiale nell’indicazione della normativaNumero registro generale 24271/2021di riferimento. Il motivo di impugnazione è completamenteN umero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 20293/2026estraneo alla ratio decidendi della sentenza che, dopo aveDrat a pubblicazione 17/06/2026chiarito l’errore di indicazione della normativa di riferimentocontenuto nel ricorso introduttivo, di sicuro non ha respinto ladomanda prendendo a pretesto detto errore materiale, bensìl’ha dichiarata nulla per totale mancanza di qualsiasi allegazionein punto di fatto e di diritto sulla richiesta condanna deiconvenuti alla costituzione della rendita predetta, domanda cheè stata unicamente proposta nelle conclusioni del ricorsointroduttivo senza che la stessa fosse preceduta, nella partenarrativa dell’atto, da una sia pur minima spiegazione di fatto equalificazione in diritto. Sul reale motivo della dichiarazione dinullità l’appellante non prende posizione alcuna, né contrapponeargomentazione critica volta a contrastare la motivazioneadottata dal Tribunale con riguardo alla totale mancanza diallegazioni, né critica la correttezza della scelta processuale didichiarare la nullità con sentenza anziché dare un termineperentorio per l’eventuale integrazione del ricorso”.2. La ricorrente ha depositato memoria.3. INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede e [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.4. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 giugno2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente lamenta “violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. conriguardo agli artt. 324 cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., 115cod. proc. civ. e 116 cod. proc. civ. - omessa valutazione di unacircostanza determinante ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc.civ.”; aggiunge, poi, violazione degli artt. 1361 cod. civ. Neu m1e1ro2 re gistro generale 24271/2021Numero sezionale 2875/2026cod. proc. civ.” Numero di raccolta generale 20293/20262. Il ricorso è inammissibile. Data pubblicazione 17/06/20262.1. Va innanzitutto sottolineato che vengono mescolate esovrapposte censure eterogenee, con una costruzione delledoglianze che non consente alla Corte di identificarecompiutamente i distinti profili in cui le stesse si articolano.In punto “mescolanza” di motivi, va richiamato l’orientamentoconsolidato di questa Corte per cui «un motivo di ricorso siaarticolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbepotuto essere prospettato come un autonomo motivo, noncostituisce, di per sé, ragione d'inammissibilitàdell'impugnazione, a condizione però che la sua formulazionepermetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate ondeconsentirne, se necessario, l'esame separato esattamente neglistessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fosserostate articolate in motivi diversi (Cass. S.U. n. 9100 del 2015):l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti laverifica dell'interpretazione della legge compiuta dal giudice delmerito, della correttezza o meno della sussunzione dei fattiaccertati entro il paradigma normativo ritenuto applicabile edegli eventuali vizi logici dell'accertamento compiuto sui fatti dicausa non debbono infatti tradursi in una rimessione al giudicedi legittimità del compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzid'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercarequale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo,giacché, così facendo, si attribuirebbe inammissibilmente algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenutogiuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidereNumero registro generale 24271/2021successivamente su di esse» (ex multis Cass. n. 17089/2017N, umero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 20293/2026n. 7326/2018, n. 3397/2024). Data pubblicazione 17/06/2026E’, quindi, «inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione dimezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento allediverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5,cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, quali quello dellaviolazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementidel fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione ofalsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intende precisamente rimettere indiscussione; o quale l'omessa motivazione, che richiedel'assenza di motivazione su un punto decisivo della causarilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, cherichiede la puntuale e analitica indicazione della sedeprocessuale nella quale il giudice d'appello sarebbe statosollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà dellamotivazione, che richiede la precisa identificazione delleaffermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che siporrebbero in contraddizione tra loro» (Cass. n. 19909/2023).2.2. In correlazione con quanto sopra, nella rubrica sono indicatiparametri normativi asseritamente violati rispetto ai quali nonsono sviluppate compiute e adeguate critiche alla decisione.Non è denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. neitermini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte,poichè il Collegio non ha attinto elementi di riscontro da provenon introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei casiche il codice di rito contempla.Inoltre, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabilesolo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale,oppure si ritenga vincolato da una prova liberamenteNumero registro generale 24271/2021apprezzabile (Cass. n. 27301/2024, SU n. 11892/2016)N, umero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 20293/2026situazioni queste non sussistenti nel caso in esame. Data pubblicazione 17/06/20262.3. Inoltre, le censure mancano di evidenziare un "fattostorico" decisivo, il cui esame sia stato omesso: l'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ. nella vigente formulazioneapplicabile ratione temporis ha introdotto nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo. Giurisprudenza di legittimità uniformeafferma che – come ex multis Cass. n. 21672/2018 – «nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie» e l'omesso esame di unatesi difensiva non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5,c.p.c., in quanto una memoria difensiva non costituisce "fatto"decisivo per il giudizio, rientrando in tale nozione gli elementifattuali e non gli atti difensivi (Cass. n. 5795/2017, n.22457/2017 ex multis).2.4. Nella specie, ciò di cui la parte si duole è che la Corte abbiaerrato nella lettura delle ragioni di appello: “la decisione èillegittima in quanto il giudice di appello ha omesso di valutare,Numero registro generale 24271/2021anche in spregio dell’art. 112 cod. proc. civ. e 1362 cod. civ.N, umero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 20293/2026che l’istante aveva impugnato la decisione di primo grado noDnat a pubblicazione 17/06/2026solo nella parte in cui aveva rilevato l’errata applicazione dellanorma di riferimento (art. 13 d.lgs. 38/2000 in luogo dell’art. 13legge 1338/62) ma anche nella parte in cui aveva dichiarato lanullità, per indeterminatezza della domanda sulla costituzionedella rendita vitalizia, deducendo per entrambi i motivi laviolazione da parte del primo giudice dell’art. 1362 cc e 112 cod.proc. civ.”.La censura non si confronta con la decisione, laddove la Corteterritoriale ha confermato la pronuncia di nullità del ricorso diprimo grado poiché il motivo di appello non aggrediva la partemotiva che aveva ritenuto mancante qualsiasi allegazione, infatto ed in diritto, sulla richiesta di condanna “dei convenuti”(ossia INPS e parte privata) alla rendita vitalizia.La parte si limita a ripetere in questa sede che la domanda dicostituzione della rendita, al di là del mero errore materiale nellaindicazione della norma violata, era presente nel ricorso, in cuierano identificati il petitum e la causa petendi, ma, ancora unavolta, non contrappone alcun argomento che contrasti ladecisione laddove sottolinea “la totale mancanza di allegazioni”a supporto della domanda.3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.4. Non si fa luogo a condanna alle spese in assenza di attivitàdifensiva delle controparti.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, laddove dovuto.Numero registro generale 24271/2021Numero sezionale 2875/2026Numero di raccolta generale 20293/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, laddove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno2026.La PresidenteRossana Mancino