CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA 21 MAR 2022 sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore Il difensore presente, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 8 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Torino ha confermato quella del 11 agosto 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania di applicazione della misura cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 416, commi 1, 2, 3 e 5, cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000, capo 1) e 2), a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000, capo 2), e a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 416 commi 1, 2, 3 e 5, cod. pen., capo 1). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento agli artt. 192, 273, 275, comma 3, 292 cod. proc. pen. e 416 cod. pen., in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Torino non avrebbe adeguatamente motivato circa la sussistenza del reato associativo; avrebbe operato una mera elencazione degli atti di indagine inidonei a dimostrare l'esistenza di un programma criminoso indeterminato e il vincolo tendenzialmente stabile; avrebbe ritenuto sussistente i gravi indizi del reato associativo nonostante, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], a nessuno degli altri partecipanti alla associazione per delinquere sia stato contestato l'unico reato fine contestato al capo 2), in cui sarebbe stata individuata una gravità indiziaria. La mera emissione di più fatture per operazioni inesistenti non concretizzerebbe la commissione di una serie indeterminata di reati necessaria per l'integrazione del reato ex art. 416 cod. pen.: le fatture sarebbero state emesse solo tra due società, senza che siano emersi elementi dimostrativi di ulteriori programmazioni per ulteriori reati fine. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 rispetto alle prescrizioni del D.M. 145/1998, in mancanza, altresì, di norma specifica che attribuisca rilevanza penale all'omessa esecuzione delle operazioni di cernita, selezione e vagliatura. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei ricorrenti del reato ex art. 8 d.lgs. 74 del 2000; l'accertamento sarebbe stato eseguito secondo le presunzioni tributarie di cui all'art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972 che non sarebbero idonee a fondare la responsabilità penale degli imputati. Diversamente, si realizzerebbe un'illegittima inversione dell'onere probatorio. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto non coerenti i consumi elettrici della società [OSCURATO:SOCIETA]. con le operazioni prescritte dal D.M. 145/1998 non considerando che, nel caso di specie, il vaglio del pietrisco veniva eseguito visivamente senza impiego di macchinari; avrebbe ritenuto inesistenti le prestazioni sottostanti le fatture senza alcun elemento di riscontro concreto. In particolare, si sostiene l'esistenza delle operazioni oggetto delle fatture; il materiale che richiedeva la prestazione di smaltimento esisteva realmente: mai gli enti pubblici o gli aggiudicatari della gara coinvolti avevano contestato di non aver ricevuto il materiale in questione. Il materiale in entrata e in uscita sarebbe stato, come da normativa, sottoposto ad analisi e ciò smentirebbe l'inesistenza delle prestazioni fatturate. Le prestazioni rese dalla società sarebbero censurabili solo dal punto di vista della provata mancata esecuzione della procedura di vaglio, ma tale rilievo non renderebbe inesistente la prestazione e si qualificherebbe esclusivamente quale inadempimento contrattuale. • 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento agli artt. 274, 275, 275-bis cod. proc. pen. relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non avrebbe sufficientemente motivato circa la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in quanto non avrebbe concretamente individuato le circostanze da cui tale pericolo sarebbe stato desunto. La documentazione riguardante la società fornita alla Guardia di Finanza sarebbe esaustiva tanto che in sede di esecuzione la polizia giudiziaria non ha proceduto al sequestro dei pc poiché la documentazione era completa e sul presupposto che l'affidabilità di tale documentazione era limitata. Su tali basi emergerebbe chiaramente l'impossibilità da parte dell'imputato di attuare condotte idonee di inquinamento probatorio. Il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente fondato il giudizio circa il rischio di reiterazione del reato sulla base delle modalità dei fatti senza fornire alcuna motivazione specifica e avrebbe ritenuto non applicabili la misura meno gravosa del divieto di allontanamento dall'abitazione in quanto sarebbe stato comunque possibile replicare l'attività criminosa o inquinare le prove con l'uso dei social network ritenendoli erroneamente in grado di sfuggire alle intercettazioni e senza spiegare come fosse possibile reiterare il reato nonostante ormai i rapporti tra le società coinvolte siano interrotti. 2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento agli artt. 274, 275 cod. proc. pen. relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale avrebbe commesso, nel valutare relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti di applicazione della misura cautelare della custodia carceraria, i medesimi errori commessi nella valutazione del padre. In particolare, avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio solo in relazione al rapporto di parentela C)) intercorrente tra i due imputati e senza motivare per quale motivo l'incensuratezza e le dimissioni dell'imputata dalla società per cui lavorava non fossero sufficienti per impedire il rischio di reiterazione del reato. Il Tribunale avrebbe, inoltre, fondato il pericolo di reiterazione del reato sulla professionalità dell'indagata in materia di illecito smaltimento dei rifiuti nonostante all'imputata sia contestato il solo reato previsto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000. 2.5. È stata poi depositata una memoria con cui si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato previsto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge processuale, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 16 cod. proc. pen. con riferimento all'incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania con conseguente incompetenza del Tribunale del Riesame di Torino; la competenza per territorio sarebbe dell'autorità giudiziaria di Parma. Dopo aver riportato i motivi di riesame, con cui si chiese l'annullamento dell'ordinanza genetica, per l'incompetenza per territorio e l'insussistenza del requisito dell'urgenza, ed il contenuto dell'ordinanza impugnata, si sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la valutazione del Giudice per le indagini preliminari di Verbania circa la sussistenza della propria competenza in quanto tale giudizio non sarebbe stato fondato sui reati per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria (capi 1 ex art. 416 cod. pen. e 4 ex artt. 48, 640, comma 2, n. 1 cod. pen.) o contestati (art. 8 d.lgs. 74 del 2000 sub 3), ma sul reato di cui al capo 2), ritenuto più grave, non contestato all'imputato. Di conseguenza, il criterio del reato fine non avrebbe potuto essere adoperato. Il Tribunale avrebbe altresì fondato illegittimamente la propria decisione su una ritenuta mera «visione completa del disegno criminoso». [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati. 1.1. Il primo ed il terzo motivo del ricorso sono inammissibili nella parte in cui deducono il vizio di violazione di legge sostanziale 'ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento a norme processuali. 1.2. È manifestamente infondato il motivo con cui si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza del reato associativo contestato a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame non ha solo elencato una serie di elementi di indagine, costituiti in particolare dalle intercettazioni telefoniche, ma ha descritto le condotte illecite (pagg.31-35) ed ha esplicitamente motivato, seppure rispondendo alle argomentazioni del riesame proposto nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], sulla sussistenza del reato associativo, indicando perché tali elementi di prova (cfr. pag. 35 e ss.) concretizzino i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo. Il motivo di riesame era infatti limitato, così come il ricorso, a contestare la sussistenza della ipotesi di reato associativa, non la condotta ascritta al ricorrente. Con tale articolata motivazione, in cui si descrivono anche i ruoli svolti dagH altri indagati il ricorso non si confronta ed è pertanto inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 1.3. Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000, è manifestamente infondato. Tenuto conto dei limiti ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., va ribadito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. in tal senso Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Il ricorso ripropone i motivi di riesame senza rappresentare perché la motivazione sia contraddittoria o manifestamente illogica; propone solo la lettura alternativa delle fonti di prova senza sottoporre a specifica critica l'ordinanza del Tribunale del riesame sulla sussistenza della gravità indiziaria del reato sub 2). Del tutto generico è poi il motivo laddove fa riferimento alle presunzioni tributarie, posto che il Tribunale del riesame ha fondato la motivazione soprattutto sull'analisi delle intercettazioni telefoniche. 1.4. Il terzo motivo, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, è manifestamente infondato: la motivazione sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio è del tutto immune da vizi perché si fonda su condotte specificamente descritte (cfr. pag. 40), volte a condizionare le persone che avrebbero potuto rendere dichiarazioni, neanche contestate con il ricorso. Anche tale motivo ripropone i motivi di riesame senza specificamente confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 1.5. È infondato il motivo in quanto sussiste il vizio della motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari. Ai fini della valutazione della inidoneità degli arresti domiciliari il Tribunale del riesame ha infatti tenuto conto della natura e del grado delle esigenze cautelari, richiamando esplicitamente a pag. 42 le caratteristiche dell'attività illecita realizzata. Il Tribunale del riesame ha infatti ritenuto sussistente sia il pericolo di inquinamento probatorio che quello di reiterazione dei reati. Il giudizio di inidoneità si fonda soprattutto sull'elevata pericolosità sociale e sulla personalità altamente trasgressiva, più che sulla valutazione sulla efficacia dei divieti di comunicazione, che risulta effettivamente non corretta, perché i flussi di comunicazioni possono essere acquisite mediante intercettazione operata ai sensi degli art. 266 e ss. cod. proc. pen, (Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949 - 01). L'art. 275 cod. proc. pen., che impone che la motivazione sulla idoneità della misura debba essere rapportata alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, risulta dunque correttamente applicato. 1.6. Il quarto motivo, relativo a [OSCURATO:PERSONA], è infondato. Va preliminarmente rilevato che l'indagata è agli arresti domiciliari e non in custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame ha dato atto che l'unica circostanza di fatto dedotta con il riesame a sostegno della richiesta di ritenere insussistenti le esigenze cautelari era costituita dalle dimissioni dalla carica di legale rappresentante di una società. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che non fossero stati allegati elementi per modificare la valutazione effettuata dal Giudice per le indagini preliminari ed ha messo in evidenza lo specifico ruolo avuto dall'indagata, che prescinde dal rapporto puramente familiare con il padre. La condotta descritta, per altro, non esula dal capo di imputazione, che fa riferimento alla condotta ex art. 8 d.lgs. 74 del 2000 in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. Con il ricorso si prospettano circostanze di fatto non dedotte con il riesame e rispetto alle quali alcun vizio della motivazione può ritenersi esistente. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1. In punto di diritto va ricordato (cfr. Sez. 3, n. 40676 del 21/06/2018, T., Rv. 273953 - 01) che, in tema di competenza, la connessione costituisce un criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza per territorio, che si applica anche nelle fasi antecedenti al giudizio, nelle quali, tuttavia, non opera il principio della perpetuatio jurisdictionis; pertanto, qualora, prima della chiusura delle indagini preliminari, sopravvenga pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il suddetto principio per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione (in motivazione la Corte ha affermato che è onere della parte che eccepisce l'incompetenza per territorio determinata dalla connessione allegare gli elementi di fatto da cui desumere la pendenza del procedimento che si assume connesso, non essendo sufficiente, a tale fine, la produzione di atti delle indagini relativi a tale procedimento, che contengono incolpazioni provvisorie, destinate a divenire definitive solo con l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio). 2.2. Va poi ricordato che la decisione sulla sussistenza della connessione è sempre ancorata al rinvio a giudizio, tenuto conto della provvisorietà delle contestazioni della fase delle indagini preliminari (cfr. Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304 - 01 per cui «In tema di riparto tra giudice monocratico e collegiale, l'attribuzione determinata da ragioni di connessione va valutata al momento del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti così come contestati nella richiesta del pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha affermato che il principio della perpetuatio iurisdictionis, inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla contestazione risultante dal complessivo vaglio del giudice dell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito di quel controllo). 2.3. Orbene, è indubbio che la competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura (Sez. 2, n. 50758 del 21/11/2019, Lippa, Rv. 278005 - 01). Solo che allo stato degli atti l'incolpazione provvisoria è in una fase del tutto magmatica e non è dimostrato che i reati iscritti a carico del ricorrente siano solo quelli indicati nella richiesta di misura cautelare e non ve ne siano di altri che confermino la decisione del Tribunale del riesame sulla competenza. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrent