CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 01200/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1765/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28856/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Catania confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 28 giugno 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania avente ad oggetto un autocarro, intestato ad una società ed in uso ad [OSCURATO:PERSONA] e da questi condotto, nel cui vano di trasporto la polizia giudiziaria operante rinveniva un consistente quantitativo rifiuti speciali non pericolosi di varia natura, sequestro disposto in relazione al reato di trasporto illecito e deposito non autorizzato di rifiuti eseguiti nell’ambito di attività di impresa (artt. 81, cod. pen., 256, comma 1, lett. ) e comma 2, D.lgs. 3 aprile 206, n. 152). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1200/2025 Roma, lì, 13/01/2025 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.; 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, richiamata per stralcio parte della motivazione dell’ordinanza impugnata, si censura in quanto contraddittoria la motivazione laddove non specifica il materiale trasportato ma genericamente dedurrebbe la sussistenza di un trasporto illecito e deposito non autorizzato di rifiuti di varia natura, nonché per carenza e contraddittorietà della motivazione alla luce del fatto che il ricorrente si sarebbe limitato a trasportare materiali edilizi non qualificabili come rifiuti speciali seppure riconosciuti come non pericolosi. Si aggiunge che il Gulisano non sarebbe stato visto smaltire con deposito in discarica o altrove detti rifiuti, in quanto in quel momento stava semplicemente trasportando il materiale edile per essere dallo stesso riutilizzato, trattandosi di scatole di cartone, mattoni nuovi non usati, tavole residuate da lavori che il Gulisano, esercente attività di muratore, aveva eseguito, motivo per cui egli li stava trasportando per poterli reimpiegare. Si censura, infine, l’ordinanza per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove afferma che l’attività di gestione e trasporto dei rifiuti stesse svolgendosi in assenza di autorizzazione, stante che il ricorrente non necessitava di alcuna autorizzazione in quanto sporadicamente trasportava materiale edile per poterlo riutilizzare. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, D.lgs. n. 152 del 2006. In sintesi, si sostiene non esservi in atti alcuna risultanza probatoria per affermare che il ricorrente stesse effettuando un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, né questi può qualificarsi come titolare di imprese che abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti, trattandosi di materiale neanche utilizzato in ottimo stato da essere impiegato in lavori da parte del ricorrente, esercente l’attività di muratore. Si sarebbe trattato di un semplice trasporto di propri residuati beni, non qualificabili come rifiuti speciali al di fuori di qualsiasi intento economico, essendo dunque insussistente il rischio di inquinamento. La condotta tipizzata, del resto, non sarebbe stata posta in essere da soggetto qualificato, ma da un soggetto che svolgeva l’attività di muratore, sicché non sarebbe stata valutata la natura domestica dei rifiuti trasportati, non versandosi nell’ipotesi di trasporto illecito di rifiuti, non potendo vietarsi ad un muratore di trasportare suo materiale edile residuo da impiegare, richiamandosi giurisprudenza di questa Corte (il riferimento è a Cass., n. 13827/2021). 3. In data 29/11/2024 sono state trasmesse a questo Ufficio le conclusioni scritte del Procuratore generale, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In sintesi, sostiene il PG che ricorre nel caso concreto una compiuta valutazione della fattispecie contestata in relazione ai presupposti legittimanti il sequestro richiesto, che sono stati ritenuti sussistenti con motivazione del tutto logica ed argomentata. È stata, in tal senso, richiamata la collocazione dei rifiuti speciali di varia natura non pericolosi, il trasporto illecito e deposito non autorizzato, l’assenza delle necessarie autorizzazioni nonché l’urgenza del sequestro posto che l’omessa apposizione del vincolo avrebbe consentito di proseguire l’attività criminosa. L’ordinanza impugnata risulta immune dalle censure rinvenibili in sede di legittimità, risolvendosi l’argomentazione della difesa in una mera rilettura alternativa dei dati considerati dal Tribunale. Parte ricorrente, infatti, con il primo motivo censura in maniera del tutto generica l’illogicità e contraddittorietà della motivazione senza argomentare sul punto ma offrendo, al contrario, una lettura alternativa dei dati non consentita in questa sede. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha dato atto che dalla tipologia del materiale rinvenuto (rubinetteria, materiale ferroso, mattoni, vasi di plastica e terracotta, bidoni, scatole di cartone, carta e tavole di legno), in relazione alla professione dell’indagato che opera nell’ambito dell’edilizia nonché in assenza di qualsiasi tipo di autorizzazione fosse possibile rinvenire il fumus boni iuris del reato di cui all’art. 256 comma primo lett.a) e comma secondo, D.lgs. 152/2006. Tale argomentare non può ritenersi in violazione del principio di cui alla norma citata che prevede come la differenziazione, in tema di rifiuti, tra soggetto qualificato e “privato” si basi non solo con riferimento al soggetto che compie materialmente l’atto, ma deve essere valutata anche la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati (in tal senso Cass. Sez. III, n. 13817/2021 secondo cui “Le peculiari qualifiche soggettive rivestono, quindi, nell'ambito della fattispecie di cui al D.Igs. n. 152 del 2006, art. 256, il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva "fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2"). In altri termini, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere all'applicazione della norma penale avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l'illecito amministrativo - infliggendo la sanzione penale alternativa dell'ammenda o dell'arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiuntamente se trattasi di rifiuti pericolosi (Sez. III, n. 11595/2012). Tuttavia, tale differenziazione non va vista solo con riferimento al soggetto che compie materialmente l'atto, ma deve essere valutata anche la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di discussione orale, è inammissibile per plurime ragioni. 2. Anzitutto, è inammissibile per carenza di interesse, perché l’automezzo è di proprietà della società e l’indagato non può ottenere la restituzione dell’automezzo pur avendolo in uso. Pacifico in giurisprudenza è il principio secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Fattispecie, identica a quella in esame, in cui è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per il dissequestro di un veicolo che, sebbene da lui usato per più trasporti di rifiuti, era però risultato di proprietà di terzi: Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672 – 01). 3. Il primo motivo è poi inammissibile in quanto proposto fuori dai casi consentiti dalla legge. Ed invero, è pacifico, in quanto normativamente previsto, che l’incidente cautelare reale di legittimità, in base al disposto dell’art. 325, cod. proc. pen., è attivabile solo ove si deduca il vizio di violazione di legge. 3.1. La difesa, con il primo motivo di ricorso, deduce unicamente il vizio di motivazione nella sua plurima declinazione di vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. E’ consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Rv. 269656-01). Esclusa, pertanto, la censurabilità del vizio motivazionale nei termini sopra indicati, residua unicamente la possibilità di qualificare detta censura in termini di “assenza” della motivazione, unico vizio inquadrabile nella nozione di violazione di legge ex art. 325, cod. proc. pen., che tuttavia presuppone che la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nei provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893-01). 3.2. Detto vizio deve, tuttavia, all’evidenza escludersi nel caso in esame, atteso che, come correttamente rilevato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, ricorre nel caso concreto una compiuta valutazione della fattispecie contestata in relazione ai presupposti legittimanti il sequestro richiesto, che sono stati ritenuti sussistenti con motivazione del tutto logica ed argomentata. È stata, in tal senso richiamata, la collocazione dei rifiuti speciali di varia natura non pericolosi, il trasporto illecito e deposito non autorizzato, l’assenza delle necessarie autorizzazioni nonché l’urgenza del sequestro posto che l’omessa apposizione del vincolo avrebbe consentito di proseguire l’attività criminosa. L’ordinanza impugnata risulta, pertanto, immune dalle censure deducibili in sede di legittimità, risolvendosi l’argomentazione della difesa in una mera rilettura alternativa degli elementi considerati dal Tribunale. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile. Ed infatti, la stessa vicenda processuale, oggetto di valutazione da parte dei giudici del riesame, lascia chiaramente intendere come inequivocabilmente sussistessero al momento del fatto elementi idonei a qualificare la sussistenza del fumus del reato ipotizzato nell’imputazione cautelare. 4.1. In particolare, risulta dagli atti che in data 19.06.24, i Carabinieri della Compagnia di Gravina in Catania controllavano l’autocarro modello [OSCURATO:PERSONA] guidato da [OSCURATO:PERSONA] nel quale veniva rinvenuto materiale qualificato come rifiuti speciali di varia natura non pericolosi. Si procedeva a sequestro preventivo convalidato dal GIP del Tribunale di Catania con il quale veniva contestato il trasporto illecito e il deposito non autorizzato di rifiuti eseguiti nell’ambito di un’attività di impresa con violazione degli artt.81 c.p. e 256 co.1 lett.a) e co.2 D.lgs. 152/06. 4.2. Il tribunale ha dato atto: a) della collocazione dei rifiuti speciali di varia natura non pericolosi; b) del trasporto illecito e deposito non autorizzato, in quanto svolto nell’assenza delle necessarie autorizzazioni; c) dell’urgenza del sequestro, posto che l’omessa apposizione del vincolo avrebbe consentito di proseguire l’attività criminosa. Mancherebbe, invece, per la difesa, il fumus boni iuris costitutivo del reato in oggetto atteso che il Gulisano effettuava un semplice trasporto non essendo soggetto qualificato. 4.3. Il motivo è privo di pregio. Ed infatti, il tribunale ha dato atto della natura di rifiuto dei materiali abusivamente trasportati dall’indagato descrivendone le caratteristiche, con motivazione non sindacabile in questa sede. Deve, a tal proposito ribadirsi che in tema di gestione di rifiuti, l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Rv. 276009 – 02). Il ricorrente si è limitato, con affermazione del tutto sprovvista di riscontri oggettivi, ad affermare che si trattasse di materiale derivante dalla propria attività di muratore, destinato ad essere riutilizzato e che, pertanto, egli stesse trasportando non rifiuti ma materiale destinato al riutilizzo. Trattasi, tuttavia, di affermazione del tutto sfornita di base probatoria ed affidata alle mere labiali affermazioni del ricorrente, cui incombeva l’onere di dimostrare la destinazione al riutilizzo di tale materiale. Si è infatti più volte affermato da parte di questa Corte che in tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto incombe su colui che ne invoca l'applicazione (Sez. 3, n. 18020 del 18/01/2024, Rv. 286345 – 01). 4.4. Infine, sulla natura non imprenditoriale dell’attività svolta da parte del ricorrente, il quale ha sostenuto di essere stato controllato mentre stava occasionalmente trasportando materiali da riutilizzare, è sufficiente in questa sede ricordare, come correttamente evidenzia il procuratore generale, che la differenziazione, in tema di rifiuti, tra soggetto qualificato e “privato” si basi non solo con riferimento al soggetto che compie materialmente l’atto, ma deve essere valutata anche la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati (in tal senso: Sez. 3, n. 13817 del 05/02/2021, Pascariello, non mass., la quale ha chiarito come “Le peculiari qualifiche soggettive rivestono, quindi, nell'ambito della fattispecie di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva "fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2"). Tuttavia, tale differenziazione non va vista solo con riferimento al soggetto che compie materialmente l'atto, ma deve essere valutata anche la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati, difettando tuttavia, come anticipato, la prova della liceità del trasporto del predetto materiale di risulta. 4.5. In ogni caso, e conclusivamente, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima (Sez. 3, n. 56275 del 24/10/2017, Rv. 272356 – 01). Dunque, il fato stesso che l’indagato esercitasse l’attività di muratore e che il materiale di risulta trasportato fosse riferibile a tale attività, rende ragione della circostanza per la quale, correttamente, i giudici del riesame abbiano indicato l’indagato come soggetto qualificato, in quanto tale soggetto attivo del reato ipotizzato. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci