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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 35162/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11782-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e Oggetto R.G.N. 11782/2017 Cron.

Rep.

Ud. 19/09/2023 CC difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 32/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/01/2017 R.G.N. 1494/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 31 gennaio 2017, la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 2014, che aveva accolto la domanda del lavoratore in epigrafe volta ad ottenere l’accredito dei contributi omessi nel periodo lavorato dal 2001 al 2009.

In particolare, la corte territoriale ha applicato il principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c. al lavoro parasubordinato.

Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per due motivi, cui controparte resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 2116 e 2943 del codice civile, 3 comma 9 legge 335 del 19 95, per avere la corte territoriale ritenuto applicabile l’automatismo delle prestazioni, anche ove la contribuzione previdenziale fosseprescritta.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 2116 del codice civile, per avere la corte territoriale applicato l’automatismo al lavoro autonomo parasubordinato, in relazione a lavoratore iscritto alla gestione separata , ove il committente abbia omesso di pagare la contribuzione.

E’ preliminare sul piano logico la verifica dell’applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni nell’ambito interessato dalla controversia e, dunque, l’esame del secondo motivo.

E’ pacifico, nel caso in esame, che il lavoratore abbia svolto attività di collaboratore coordinato e continuativo in favore di una società nel periodo 1.9.01-30.6.09 e che questa società non abbia pagato la contribuzione previdenziale dovuta al la gestione separata.

Premesso tale contesto, il motivo di ricorso è fondato, avendo affermato già questa Corte (Sez.

L, Sentenza n. 11430 del 30/04/2021, Rv. 661110 - 01) che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non muta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva.

Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all'INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962.

Nello stesso senso anche Cass. 11431/21, 24753/ 22, 8789/22; vedi poi Sez.

L, Sentenza n. 18830 del 18/09/2004, Rv. 578636 –01, per i lavoratori autonomi.

Resta ferma invece l’azione risarcitoria (Sez.

L, Sentenza n. 12517 del 26/08/2003, Rv. 566281 - 01).Il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione previdenziale sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, con la conseguenza che solo da tale momento decorre la prescrizione ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 cod. civ., sia che si tratti di lavoratore subordinatosia che, come nel caso di specie, si tratti di lavoratore autonomo o parasubordinato (In applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha confermato la sentenza di merito, evidenziando il parallelismo tra la situazione del lavoratore dipendente, il cui datore di lavoro abbia omesso di ottemperare all'obbligo contributivo e il professionista - medico specialista convenzionato presso una USL - rispetto al quale il committente USL aveva l'obbligo di versare i contributi all'ente previdenziale competente).

Il primo motivo resta assorbito.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esposto, deve essere conseguentemente cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva della lite.

Le spese dell’intero processo possono essere compensate per la particolarità e novità questioni, definite in sede nomofilattica solo dopo la pendenza della presente lite. p.q.m. accoglie il secondo motivo, assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito , rigetta la domanda introdut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11782-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e Oggetto R.G.N. 11782/2017 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 CC difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 32/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/01/2017 R.G.N. 1494/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 31 gennaio 2017, la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 2014, che aveva accolto la domanda del lavoratore in epigrafe volta ad ottenere l’accredito dei contributi omessi nel periodo lavorato dal 2001 al 2009. In particolare, la corte territoriale ha applicato il principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c. al lavoro parasubordinato. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per due motivi, cui controparte resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 2116 e 2943 del codice civile, 3 comma 9 legge 335 del 19 95, per avere la corte territoriale ritenuto applicabile l’automatismo delle prestazioni, anche ove la contribuzione previdenziale fosseprescritta. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 2116 del codice civile, per avere la corte territoriale applicato l’automatismo al lavoro autonomo parasubordinato, in relazione a lavoratore iscritto alla gestione separata , ove il committente abbia omesso di pagare la contribuzione. E’ preliminare sul piano logico la verifica dell’applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni nell’ambito interessato dalla controversia e, dunque, l’esame del secondo motivo. E’ pacifico, nel caso in esame, che il lavoratore abbia svolto attività di collaboratore coordinato e continuativo in favore di una società nel periodo 1.9.01-30.6.09 e che questa società non abbia pagato la contribuzione previdenziale dovuta al la gestione separata. Premesso tale contesto, il motivo di ricorso è fondato, avendo affermato già questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 11430 del 30/04/2021, Rv. 661110 - 01) che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non muta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all'INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962. Nello stesso senso anche Cass. 11431/21, 24753/ 22, 8789/22; vedi poi Sez. L, Sentenza n. 18830 del 18/09/2004, Rv. 578636 –01, per i lavoratori autonomi. Resta ferma invece l’azione risarcitoria (Sez. L, Sentenza n. 12517 del 26/08/2003, Rv. 566281 - 01).Il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione previdenziale sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, con la conseguenza che solo da tale momento decorre la prescrizione ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 cod. civ., sia che si tratti di lavoratore subordinatosia che, come nel caso di specie, si tratti di lavoratore autonomo o parasubordinato (In applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha confermato la sentenza di merito, evidenziando il parallelismo tra la situazione del lavoratore dipendente, il cui datore di lavoro abbia omesso di ottemperare all'obbligo contributivo e il professionista - medico specialista convenzionato presso una USL - rispetto al quale il committente USL aveva l'obbligo di versare i contributi all'ente previdenziale competente). Il primo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esposto, deve essere conseguentemente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva della lite. Le spese dell’intero processo possono essere compensate per la particolarità e novità questioni, definite in sede nomofilattica solo dopo la pendenza della presente lite. p.q.m. accoglie il secondo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito , rigetta la domanda introdut