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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 33030/2025

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in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, per non avere la Corte territoriale dichiarato la sopravvenuta improcedibilità della domanda o la sua infondatezza per effetto del venir meno del suo requisito essenziale (la prescrizione dell’obbligo contributivo) e dell’art. 111 comma 6 Cost. per omessa motivazione.

Critica la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che la legge n. 14/2023 aveva prorogato al 31.12.2023 il termine per la regolarizzazione del versamento dei contributi omessi, già in precedenza prorogato al 31.12.2022 dall’art. 9, comma 3, lett.b) del d.l. n. 228/2021, conv. dalla legge n. 15/2022, che ha introdotto il comma 10-ternell’art. 3 legge n. 335/1995).

Sostiene che la pendenza del termine per la regolarizzazione esclude in radice l’applicabilità dell’art. 2116 cod. civ.

Richiama la documentazione allegata, evidenziando che la ASL al 31.12.2022 aveva effettuato la regolarizzazione contributiva dal 1995 al 2006.

4. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.2946,2935, 2116 e 1227 cod. civ., nonché dell’art. 111 comma 6 Cost.

Sostiene cheil diritto a chiedere il risarcimento del danno da omissione contributiva si concretizza nel momento in cui si prescrivono i contributi.

Evidenzia che il termine decennale di prescrizione della domanda risarcitoria era in massima parte decorso e che non avendo la lavoratrice inviato all’Istituto previdenziale alcuna nota interruttiva del termine di prescrizione, aveva colposamente concorso alla causazione del danno.

Aggiunge che in mancanza di un’omissione contributiva non può sorgere il diritto al risarcimento del danno.

Lamenta l’omessa o apparente motivazione, in assenza di una specifica analisi del caso concreto.

5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione della legge n. 335/95 e dell’art. 111 comma 6 Cost. per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

Sostiene che l’obbligo contributivo poteva sorgere solo dal 1.1.1996, data dalla quale ha avuto effetto l’istituzione della Gestione separata; evidenzia che la lavoratrice aveva ammesso che la regolarizzazione era stata effettuata dal 1996, mentre per il periodo precedente difetta un aggancio normativo.

6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 cpc e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

Insiste nel sostenere il carattere apparente, carente, insufficiente e contraddittorio della motivazione, soprattutto riguardo alle eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva.

7. Con il settimo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.,nonché dell’art. 13 del DPR 115/2002, per la mancata compensazione delle spese di lite.

8. Ilricorso nel suo complesso supera il vaglio di ammissibilità.

Il fatto che alcuni motivi siano articolati in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021).

9. Il primo motivo è infondato.

In via preliminare va rilevato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione –posta dal primo motivo del ricorso principale ‒ in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte.

Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datoredi lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti. (Cass. Sez.

U., 19/06/2017, n. 15057).

Questa Corte ha inoltre chiarito che l’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo di rapporto successivo al 30.6.1998, ove risulti sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta; sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversi relative ad atti anteriori al 30 giugno 1998, che tuttavia producano tali effetti anche oltre tale data (Cass.

S.U. n. 18671/2019).

Sussiste dunque la giurisdizione del giudice ordinario, risultando dalla sentenza impugnata chela lavoratrice era legata alla ASL da un rapporto convenzionale ed h a adito il giudice ordinario in costanza di rapporto di lavoro,protrattosi anche dopo il 30.6.1998, per ottenere il risarcimento del danno pensionistico da omesso versamento contributivo per gli anni dal 1983 al 2006.

10. Le censure relative all’omessa, apparente insufficiente o contraddittoria motivazionecontenute nei motivi dal primo al sesto sono infondate.

Deve innanzitutto rammentarsi che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

Nel caso di specie la motivazione non è omessa né apparente, avendo la sentenza impugnata esplicitato in modo sintetico, ma chiaro ed esaustivo, le ragioni della decisione.

La Corte territoriale ha infatti escluso la giurisdizione della Corte dei conti in quanto la controversia attiene al risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi, e non al diritto o alla misura della pensione, ed ha escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l’inadempimento contrattuale si è protratto oltre l’anno 1998; ha pertanto ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario.

Ha evidenziato che il subentro del la [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto di lavoro era desumibile dall’atto di gestione in recepimento della delibera di GR n. 589/99, che aveva previsto l’applicazione dell’ACN per la disciplina dei rapporti dei medici specialisti ambulatoriali al personale laureato non medico convenzionato dei [OSCURATO:PERSONA]; ha poi distinto la prescrizione dei contributi dalla prescrizione dell’azione risarcitoria per l’omesso versamento dei medesimi, osservando che il lavoratore può agire in giudizio quando matura la prescrizione dei contributi omessi ed ha escluso la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria fino a quando non si verifichi la perdita della prestazione previdenziale.

La Corte territoriale ha dunque effettuato specifiche valutazioni riguardo atutte le questioni dedotte in giudizio ( giurisdizione, legittimazione passiva della ASL, prescrizione dell’azione risarcitoriae fondatezza della pretesa).

La mancata indicazione delle norme di legge non determina il vizio di omessa motivazione, essendo sufficiente che dal complesso delle argomentazioni svolte emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione (Cass. n. 766/2013; Cass. n. 27890/2008).

11. Il quinto motivo, che per ragioni logiche va trattato a seguire, è infondato.

La presente controversia riguarda il risarcimento del danno da omessa contribuzione per il periodo dal 1983 al 2006 e la censura deduce l’insussistenza del diritto della Liuzzi al versamento dei contributi per il periodo anteriore al 1.1.1996, evidenzia ndo che erano intervenuti provvedimenti giurisdizionali, genericamente menzionati, che avevano dichiarato il diritto dei lavoratori laureati non medici alla percezione dello stesso trattamento dei medici in convenzione e che la ASL aveva riconosciuto alla lavoratrice il trattamento contributivo dal 1.1.1996.

La controricorrente ha invece indicato e prodotto sentenze del giudice amministrativo emesse tra le parti e passate in giudicato, ancorché non menzionate dalla sentenza impugnata, da cui risulta che l’obbligo contributivo è stato giudizialmente riconosciuto da epoca anteriore.

Deve rammentarsi che il giudicato è rilevabile d’ufficio in quanto è assimilabile agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipa dunque della natura dei comandi giuridici (Cass.

S.U. n. 13916/2006; Cass. n. 12754/2022), sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme (Cass. n. 15339/2018 e Cass. n. 30838/2018); il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e corrisponde dunque ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. n. 16847/2018).

Nel caso di specie risulta che ilTAR con sentenza n. 731/1996 emessa nel giudizio tra la ricorrente e altri lavoratori contro la [OSCURATO:PERSONA]/5 e passata in giudicato, ha annullato il provvedimenton. 44506/1983 del CORECO di annullamento della delibera della ASL di Taranto n. 1019/1982, che aveva esteso al personale laureato non medico operante nei consultori il trattamento giuridico ed economico previsto dall’[OSCURATO:PERSONA] per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.

Con sentenza n. 760/1998, all’esito del giudizio di ottemperanza proposto dalla ricorrente e altri lavoratori avverso la [OSCURATO:PERSONA]/1 (convenuta nella persona del Direttore Generale, anche quale Commissario liquidatore della ex [OSCURATO:PERSONA]/5) per l’esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 731/96, passata in giudicato, il TAR ha ritenuto dovuta la regolarizzazione della situazione contributiva previdenziale in favore degli specialisti non medici che collaborano in via continuativa con la ASL, in quanto l’ACN relativo ai medici specialisti ambulatoriali si estendeva per le parti compatibili al personale convenzionato operante nei consultori e laureato in altre discipline; ha dunque assegnato al Direttore Generale della ASL il termine di 60 giorni per l’attuazione della sentenza n. 731/1996 ed ha nominato un Commissario ad acta.

Con sentenza n. 6759/2008, il Consiglio di Stato,all’esito del ricorso in appello proposto dalla Liuzzi nei confronti della Gestione liquidatoria ex [OSCURATO:PERSONA]/5, dell’Azienda [OSCURATO:PERSONA]/1 e del Commissario ad actaavverso la sentenza del TAR n. 6867/2004, ha annullato le delibere del commissario ad actann. 32 e 57 del 1999, che avevano stabilito la non debenza del trattamento previdenziale in favore degli specialisti non medici che collaborano in via continuativa con la ASL.

Con tale decisione il Consiglio di Stato ha stabilito il diritto della Liuzzi alla corresponsione del trattamento contributivo mediante la costituzione di un fondo integrativo ed il deposito di somme presso un istituto di credito o assicurativo individuato dall’Amministrazione.

12. Il secondo motivo è fondato per quanto di ragione, in conformità ai principi espressi da questa Corte (v.

Cass. n. 9678/2003), secondo cui a seguito della soppressione delle USL ad opera del d.lgs. n. 502/1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto degli artt. 6, comma 1, della legge n. 724 de 1994, e 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni stralcio, poi trasformate in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende, si è verificata una successione ex legedelle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, sicché deve escludersi, in relazione ai debiti maturati prima del 31 dicembre 1994, la legittimazione passiva delle AUSL.

Nel richiamare tali principi, questa Corte ha evidenziato che il suddetto orientamento concerne i rapporti di debito-credito sorti con le USL prima della loro soppressione (Cass. n. 24816/2022); ha inoltre rammentato che le istituite ASL subentrano nella titolarità dei rapporti di lavoro destinati a continuare con esse, nonché nelle questioni relative alle procedure concorsuali negli ambiti delle soppresse USL, fra cui vanno ricomprese quelle concernenti la richiesta del sanitario di corretto inquadramento e ricostruzione della carriera ai fini economici, con la conseguenza che, in questa eventualità, sussiste la legittimazione passiva delle citate AUSL (ha sul punto richiamato Cass. n. 6287/2011) ed ha pertanto affermato che, con riferimento ai rapporti negoziali posti in essere dalle disciolte USL e per il periodo fino al dicembre 1994, le AUSL sono titolari della legittimazione passiva quanto alle controversie relative alla ricognizione di tali rapporti, al loro inquadramento ed alla carriera del medico, ma non con riferimento al pagamento dei debiti ad essi correlati.

Ha dunque ritenuto il difetto di legittimazione passiva di un’Azienda USL in ordine “alla parte della domanda concernente le conseguenze economiche dell’accertamento richiesto e la regolarizzazione contributiva”, sul presupposto che tali richieste, ove accolte, avrebbero comportato il sorgere di un debito di natura retributiva o contributiva a carico dell’AUSL con riferimento a rapporti sorti con le soppresse [OSCURATO:PERSONA] ed al periodo fino al 31 dicembre 1994.

La sentenza impugnata, che ha ritenuto la legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria Locale di Taranto per la domanda risarcitoria relativa al mancato versamento dei contributi fino al 31.12.1994, non è dunque conforme a tali principi.

Infatti, l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla Liuzzi per il danno da omissione contributiva relativo al periodo dal 1983 al 31.12.1994 comporterebbe, in caso di danno pensionistico, un debito risarcitorio quale conseguenza economica del rapporto sorto con la soppressa [OSCURATO:PERSONA] al 31 dicembre 1994.

I giudicati intervenuti tra le parti non “coprono” la questione della legittimazione passiva e non precludono dunque la disamina della questione riguardante la legittimazione passiva dell’Azienda riguardo alla pretesa risarcitoria per l’omessa contribuzione fino al 31.12.1994. 13.Il terzo motivo è inammissibile.

La censura fa leva sull’art. 3, comma 10-ter della legge n. 335/1995, introdotto dal d.l. n. 228/2021, convertito dalla legge n. 15/2022 e sul. d.l.n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023.

Le disposizioni ivi contenute si riferiscono obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovutaalla [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995 n. 335,decorrenti dal 1.1.1996, e non sono dunque conferenti rispetto alle domande riguardanti il periodo dal 1983 al 1995; riguardo al periodo successivo presuppone un accertamento in fatto che non risulta dalla sentenza impugnata e contrasta con le deduzioni contenute nel ricorso, secondo cui la Liuzzi aveva dedotto di essere transitata nel 1995 alle dipendenze della ASL di Taranto (quarta pagina del ricorso).

Anche nella parte in cui fa leva sull’avvenuta regolarizzazione contributiva per il periodo dal 1995 al 2006, la censura sollecita un accertamento di un fatto che contrasta con quello contenuto nellasentenza impugnata, che ha ritenuto non provata la copertura della contribuzione omessae che è precluso in questa sede, tanto più che siamo in presenza di una “doppia conforme”.

14. Il quartomotivo è infondato.

La sentenza impugnata è conforme ai principi espressi da questa Corte, secondo cui il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione previdenziale sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell’inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, con la conseguenza che solo da tale momento decorre la prescrizione ordinaria decennale, di cui all’art. 2946 cod. civ., sia che si tratti di lavoratore subordinato, sia che si tratti di lavoratore autonomo (Cass. n. 35162/2023).

Non rileva dunque la questione del mancato invio di atti interruttivi della prescrizione, nei termini prospettati dalla censura.

15. Il settimo motivo è inammissibile.

Va infatti rammentato che ladenuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020), e che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art. 92 cod.proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito(v., per tutte, Cass.

SS.

UU. n. 20598 del 2008).

16. In conclusione, va accolto il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, mentre vanno disattese le altre censure.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta nei confronti della ASL fino al 31.12.1994.

17. Le spese dell’intero processo vanno compensate, in ragione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, per non avere la Corte territoriale dichiarato la sopravvenuta improcedibilità della domanda o la sua infondatezza per effetto del venir meno del suo requisito essenziale (la prescrizione dell’obbligo contributivo) e dell’art. 111 comma 6 Cost. per omessa motivazione. Critica la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che la legge n. 14/2023 aveva prorogato al 31.12.2023 il termine per la regolarizzazione del versamento dei contributi omessi, già in precedenza prorogato al 31.12.2022 dall’art. 9, comma 3, lett.b) del d.l. n. 228/2021, conv. dalla legge n. 15/2022, che ha introdotto il comma 10-ternell’art. 3 legge n. 335/1995). Sostiene che la pendenza del termine per la regolarizzazione esclude in radice l’applicabilità dell’art. 2116 cod. civ. Richiama la documentazione allegata, evidenziando che la ASL al 31.12.2022 aveva effettuato la regolarizzazione contributiva dal 1995 al 2006. 4. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.2946,2935, 2116 e 1227 cod. civ., nonché dell’art. 111 comma 6 Cost. Sostiene cheil diritto a chiedere il risarcimento del danno da omissione contributiva si concretizza nel momento in cui si prescrivono i contributi. Evidenzia che il termine decennale di prescrizione della domanda risarcitoria era in massima parte decorso e che non avendo la lavoratrice inviato all’Istituto previdenziale alcuna nota interruttiva del termine di prescrizione, aveva colposamente concorso alla causazione del danno. Aggiunge che in mancanza di un’omissione contributiva non può sorgere il diritto al risarcimento del danno. Lamenta l’omessa o apparente motivazione, in assenza di una specifica analisi del caso concreto. 5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione della legge n. 335/95 e dell’art. 111 comma 6 Cost. per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. Sostiene che l’obbligo contributivo poteva sorgere solo dal 1.1.1996, data dalla quale ha avuto effetto l’istituzione della Gestione separata; evidenzia che la lavoratrice aveva ammesso che la regolarizzazione era stata effettuata dal 1996, mentre per il periodo precedente difetta un aggancio normativo. 6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 cpc e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. Insiste nel sostenere il carattere apparente, carente, insufficiente e contraddittorio della motivazione, soprattutto riguardo alle eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva. 7. Con il settimo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.,nonché dell’art. 13 del DPR 115/2002, per la mancata compensazione delle spese di lite. 8. Ilricorso nel suo complesso supera il vaglio di ammissibilità. Il fatto che alcuni motivi siano articolati in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021). 9. Il primo motivo è infondato. In via preliminare va rilevato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione –posta dal primo motivo del ricorso principale ‒ in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte. Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datoredi lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti. (Cass. Sez. U., 19/06/2017, n. 15057). Questa Corte ha inoltre chiarito che l’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo di rapporto successivo al 30.6.1998, ove risulti sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta; sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversi relative ad atti anteriori al 30 giugno 1998, che tuttavia producano tali effetti anche oltre tale data (Cass. S.U. n. 18671/2019). Sussiste dunque la giurisdizione del giudice ordinario, risultando dalla sentenza impugnata chela lavoratrice era legata alla ASL da un rapporto convenzionale ed h a adito il giudice ordinario in costanza di rapporto di lavoro,protrattosi anche dopo il 30.6.1998, per ottenere il risarcimento del danno pensionistico da omesso versamento contributivo per gli anni dal 1983 al 2006. 10. Le censure relative all’omessa, apparente insufficiente o contraddittoria motivazionecontenute nei motivi dal primo al sesto sono infondate. Deve innanzitutto rammentarsi che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nel caso di specie la motivazione non è omessa né apparente, avendo la sentenza impugnata esplicitato in modo sintetico, ma chiaro ed esaustivo, le ragioni della decisione. La Corte territoriale ha infatti escluso la giurisdizione della Corte dei conti in quanto la controversia attiene al risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi, e non al diritto o alla misura della pensione, ed ha escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l’inadempimento contrattuale si è protratto oltre l’anno 1998; ha pertanto ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario. Ha evidenziato che il subentro del la [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto di lavoro era desumibile dall’atto di gestione in recepimento della delibera di GR n. 589/99, che aveva previsto l’applicazione dell’ACN per la disciplina dei rapporti dei medici specialisti ambulatoriali al personale laureato non medico convenzionato dei [OSCURATO:PERSONA]; ha poi distinto la prescrizione dei contributi dalla prescrizione dell’azione risarcitoria per l’omesso versamento dei medesimi, osservando che il lavoratore può agire in giudizio quando matura la prescrizione dei contributi omessi ed ha escluso la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria fino a quando non si verifichi la perdita della prestazione previdenziale. La Corte territoriale ha dunque effettuato specifiche valutazioni riguardo atutte le questioni dedotte in giudizio ( giurisdizione, legittimazione passiva della ASL, prescrizione dell’azione risarcitoriae fondatezza della pretesa). La mancata indicazione delle norme di legge non determina il vizio di omessa motivazione, essendo sufficiente che dal complesso delle argomentazioni svolte emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione (Cass. n. 766/2013; Cass. n. 27890/2008). 11. Il quinto motivo, che per ragioni logiche va trattato a seguire, è infondato. La presente controversia riguarda il risarcimento del danno da omessa contribuzione per il periodo dal 1983 al 2006 e la censura deduce l’insussistenza del diritto della Liuzzi al versamento dei contributi per il periodo anteriore al 1.1.1996, evidenzia ndo che erano intervenuti provvedimenti giurisdizionali, genericamente menzionati, che avevano dichiarato il diritto dei lavoratori laureati non medici alla percezione dello stesso trattamento dei medici in convenzione e che la ASL aveva riconosciuto alla lavoratrice il trattamento contributivo dal 1.1.1996. La controricorrente ha invece indicato e prodotto sentenze del giudice amministrativo emesse tra le parti e passate in giudicato, ancorché non menzionate dalla sentenza impugnata, da cui risulta che l’obbligo contributivo è stato giudizialmente riconosciuto da epoca anteriore. Deve rammentarsi che il giudicato è rilevabile d’ufficio in quanto è assimilabile agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipa dunque della natura dei comandi giuridici (Cass. S.U. n. 13916/2006; Cass. n. 12754/2022), sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme (Cass. n. 15339/2018 e Cass. n. 30838/2018); il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e corrisponde dunque ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. n. 16847/2018). Nel caso di specie risulta che ilTAR con sentenza n. 731/1996 emessa nel giudizio tra la ricorrente e altri lavoratori contro la [OSCURATO:PERSONA]/5 e passata in giudicato, ha annullato il provvedimenton. 44506/1983 del CORECO di annullamento della delibera della ASL di Taranto n. 1019/1982, che aveva esteso al personale laureato non medico operante nei consultori il trattamento giuridico ed economico previsto dall’[OSCURATO:PERSONA] per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali. Con sentenza n. 760/1998, all’esito del giudizio di ottemperanza proposto dalla ricorrente e altri lavoratori avverso la [OSCURATO:PERSONA]/1 (convenuta nella persona del Direttore Generale, anche quale Commissario liquidatore della ex [OSCURATO:PERSONA]/5) per l’esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 731/96, passata in giudicato, il TAR ha ritenuto dovuta la regolarizzazione della situazione contributiva previdenziale in favore degli specialisti non medici che collaborano in via continuativa con la ASL, in quanto l’ACN relativo ai medici specialisti ambulatoriali si estendeva per le parti compatibili al personale convenzionato operante nei consultori e laureato in altre discipline; ha dunque assegnato al Direttore Generale della ASL il termine di 60 giorni per l’attuazione della sentenza n. 731/1996 ed ha nominato un Commissario ad acta. Con sentenza n. 6759/2008, il Consiglio di Stato,all’esito del ricorso in appello proposto dalla Liuzzi nei confronti della Gestione liquidatoria ex [OSCURATO:PERSONA]/5, dell’Azienda [OSCURATO:PERSONA]/1 e del Commissario ad actaavverso la sentenza del TAR n. 6867/2004, ha annullato le delibere del commissario ad actann. 32 e 57 del 1999, che avevano stabilito la non debenza del trattamento previdenziale in favore degli specialisti non medici che collaborano in via continuativa con la ASL. Con tale decisione il Consiglio di Stato ha stabilito il diritto della Liuzzi alla corresponsione del trattamento contributivo mediante la costituzione di un fondo integrativo ed il deposito di somme presso un istituto di credito o assicurativo individuato dall’Amministrazione. 12. Il secondo motivo è fondato per quanto di ragione, in conformità ai principi espressi da questa Corte (v. Cass. n. 9678/2003), secondo cui a seguito della soppressione delle USL ad opera del d.lgs. n. 502/1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto degli artt. 6, comma 1, della legge n. 724 de 1994, e 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni stralcio, poi trasformate in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende, si è verificata una successione ex legedelle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, sicché deve escludersi, in relazione ai debiti maturati prima del 31 dicembre 1994, la legittimazione passiva delle AUSL. Nel richiamare tali principi, questa Corte ha evidenziato che il suddetto orientamento concerne i rapporti di debito-credito sorti con le USL prima della loro soppressione (Cass. n. 24816/2022); ha inoltre rammentato che le istituite ASL subentrano nella titolarità dei rapporti di lavoro destinati a continuare con esse, nonché nelle questioni relative alle procedure concorsuali negli ambiti delle soppresse USL, fra cui vanno ricomprese quelle concernenti la richiesta del sanitario di corretto inquadramento e ricostruzione della carriera ai fini economici, con la conseguenza che, in questa eventualità, sussiste la legittimazione passiva delle citate AUSL (ha sul punto richiamato Cass. n. 6287/2011) ed ha pertanto affermato che, con riferimento ai rapporti negoziali posti in essere dalle disciolte USL e per il periodo fino al dicembre 1994, le AUSL sono titolari della legittimazione passiva quanto alle controversie relative alla ricognizione di tali rapporti, al loro inquadramento ed alla carriera del medico, ma non con riferimento al pagamento dei debiti ad essi correlati. Ha dunque ritenuto il difetto di legittimazione passiva di un’Azienda USL in ordine “alla parte della domanda concernente le conseguenze economiche dell’accertamento richiesto e la regolarizzazione contributiva”, sul presupposto che tali richieste, ove accolte, avrebbero comportato il sorgere di un debito di natura retributiva o contributiva a carico dell’AUSL con riferimento a rapporti sorti con le soppresse [OSCURATO:PERSONA] ed al periodo fino al 31 dicembre 1994. La sentenza impugnata, che ha ritenuto la legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria Locale di Taranto per la domanda risarcitoria relativa al mancato versamento dei contributi fino al 31.12.1994, non è dunque conforme a tali principi. Infatti, l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla Liuzzi per il danno da omissione contributiva relativo al periodo dal 1983 al 31.12.1994 comporterebbe, in caso di danno pensionistico, un debito risarcitorio quale conseguenza economica del rapporto sorto con la soppressa [OSCURATO:PERSONA] al 31 dicembre 1994. I giudicati intervenuti tra le parti non “coprono” la questione della legittimazione passiva e non precludono dunque la disamina della questione riguardante la legittimazione passiva dell’Azienda riguardo alla pretesa risarcitoria per l’omessa contribuzione fino al 31.12.1994. 13.Il terzo motivo è inammissibile. La censura fa leva sull’art. 3, comma 10-ter della legge n. 335/1995, introdotto dal d.l. n. 228/2021, convertito dalla legge n. 15/2022 e sul. d.l.n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023. Le disposizioni ivi contenute si riferiscono obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovutaalla [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995 n. 335,decorrenti dal 1.1.1996, e non sono dunque conferenti rispetto alle domande riguardanti il periodo dal 1983 al 1995; riguardo al periodo successivo presuppone un accertamento in fatto che non risulta dalla sentenza impugnata e contrasta con le deduzioni contenute nel ricorso, secondo cui la Liuzzi aveva dedotto di essere transitata nel 1995 alle dipendenze della ASL di Taranto (quarta pagina del ricorso). Anche nella parte in cui fa leva sull’avvenuta regolarizzazione contributiva per il periodo dal 1995 al 2006, la censura sollecita un accertamento di un fatto che contrasta con quello contenuto nellasentenza impugnata, che ha ritenuto non provata la copertura della contribuzione omessae che è precluso in questa sede, tanto più che siamo in presenza di una “doppia conforme”. 14. Il quartomotivo è infondato. La sentenza impugnata è conforme ai principi espressi da questa Corte, secondo cui il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione previdenziale sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell’inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, con la conseguenza che solo da tale momento decorre la prescrizione ordinaria decennale, di cui all’art. 2946 cod. civ., sia che si tratti di lavoratore subordinato, sia che si tratti di lavoratore autonomo (Cass. n. 35162/2023). Non rileva dunque la questione del mancato invio di atti interruttivi della prescrizione, nei termini prospettati dalla censura. 15. Il settimo motivo è inammissibile. Va infatti rammentato che ladenuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020), e che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art. 92 cod.proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito(v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008). 16. In conclusione, va accolto il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, mentre vanno disattese le altre censure. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta nei confronti della ASL fino al 31.12.1994. 17. Le spese dell’intero processo vanno compensate, in ragione della complessità delle questioni trattate. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazio