CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 24816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26120/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, piazza della Marina 1; 2021 - ricorrenti - %e» contro [OSCURATO:PERSONA] 2, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via dei Lucilli 36; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 122/2016 del 28 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti del SSN presso la USL [OSCURATO:PERSONA] 2 (già Azienda sanitaria locale n. 4 di Terni), con ricorso depositato il 5 maggio 2011 presso il Tribunale di Terni, hanno convenuto la loro datrice di iavoro, all'epoca l'Azienda sanitaria locale n. 4 di Terni, chiedendo l'accertamento del loro diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti in convenzione con il SSN, in epoca anteriore alla loro immissione in ruolo, avvenuta ai sensi dell'art. 3, della legge n. 207 del 1985, con conseguente condanna alla ricostruzione della carriera ed alla regolarizzazione contributiva. Nelle more del giudizio di primo grado, l'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Terni è stata soppressa ed incorporata nell'USL [OSCURATO:PERSONA] 2. I ricorrenti hanno esposto che: a partire dal 1980 avevano lavorato, con dei rapporti non di ruolo, denominati "a convenzione", con le ex Unità sanitarie locali, poi confluite nell'Azienda sanitaria locale n. 4 di Terni; avevano svolto le stesse mansioni e funzioni del personale di ruolo; erano stati inquadrati straordinariamente in ruolo nel SSN ai sensi dell'art. 3 della legge di sanatoria del precariato n. 207 del 1985; il citato art. 3 aveva, peraltro, escluso il riconoscimento in loro favore dell'anzianità maturata prima dell'immissione in ruolo (avvenuta nel 1985). Il Tribunale di Terni, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 386/2014, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della resistente con riferimento alle domande concernenti le conseguenze economiche e la regolarizzazione contributiva e ha respinto, per la restante parte, il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello. La Corte d'appello di Perugia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 122/2016, ha respinto il gravame. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'USL [OSCURATO:PERSONA] 2 si è difesa con controricorso. I ricorrenti e l'USL [OSCURATO:PERSONA] 2 hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente si rileva che l'USL [OSCURATO:PERSONA] 2 ha sollevato per la prima volta nella sua memoria conclusiva eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, invocando l'applicazione del principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7208 del 13 marzo 2019, così massimato: «Nella controversia instaurata per il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa dai dirigenti psicologi già in rapporto di lavoro "a convenzione" con il SSN a far data dal 1980, ed inquadrati straordinariamente in ruolo ai sensi dell'art. 3 della I. n. 207 del 1985, con delibere risalenti agli anni tra il 1985-]L986, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la lesione del diritto di cui chiedono tutela, ed il conseguente inadempimento della P.A., si è consumato istantaneamente all'atto dell'inquadramento, pacificamente disposto cori provvedimenti adottati prima del 30 giugno 1998, che l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, fissa quale discrimine itemporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, dando rilievo al momento in cui, in concreto, la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile». L'eccezione è inammissibile poiché sul punto si è ormai formato il giudicato, non essendo mai stata prospettata la questione di giurisdizione nei gradi precedenti. Infatti, per costante giurisprudenza, il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a siffatta statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice (Cass., SU, n. 10265 del 27 aprile 2018). 2) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della legge n. 724 del 1994 e 2 della legge n. 549 del 1995 perché la corte territoriale, affermando che "I'ASL convenuta non può essere chiamata a rispondere di eventuali debiti (...) maturati durante la gestione delle soppresse Unità sanitarie locali", avrebbe errato nel non considerare che la domanda principale da loro proposta mirava "a sentire accertare e dichiarare che durante lo svolgimento del servi2:io pre-ruolo nel SSN gli stessi hanno maturato un'anzianità di servizio pari alla durata dei loro rapporti a convenzione, con condanna della convenuta alla ricostruzione della carriera dei medesimi ricorrenti".Essi, pertanto, volevano ottenere una sentenza di accertamento e non di condanna che riconoscesse e dichiarasse il loro diritto alla ricostruzione della carriera a fini previdenziali, per la quale domanda sussisteva la legittimazione passiva dell'attuale datore di lavoro. La doglianza è infondata. Infatti, in seguito alla soppressione delle USL ad opera del d.lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto degli artt. 6, comma 1, della legge n. 724 del 1994, e 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni stralcio, poi trasformate in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende, si è verificata una successione ex lege delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, sicché deve escludersi, in relazione a debiti maturati prima del 31 dicembre 1994, la legittimazione passiva delle AUSL (Cass., Sez. L, n. 9678 del 17 giugno 2003). Questo orientamento giurisprudenziale concerne, peraltro, i rapporti di debito-credito relativi a rapporti sorti con le USL prima della loro soppressione. Al contrario, è stato affermato che le istituite AUSL subentrano nella titolarità dei rapporti di lavoro destinati a continuare con esse, nonché nelle questioni relative alle procedure concorsuali negli ambiti delle soppresse USL, fra cui vanno ricomprese quelle concernenti la richiesta del sanitario di corretto inquadramento e ricostruzione della carriera ai fini economici, con la conseguenza che, in questa eventualità, sussiste la legittimazione passiva delle citate AUSL (Cass., Sez. L, n. 6287 del 18 marzo 2011 che, pur occupandosi delle soppresse Unità sanitarie locali della Regione Sicilia esprime un principio applicabile anche alla presente controversia). Se ne ricava che, con riferimento ai rapporti negoziali posti in essere dalle disciolte USL e per il periodo fino al 31. dicembre 1994, le AUSL sono titolari della legittimazione passiva quanto alle controversie relative alla ricognizione di tali rapporti, al loro inquadramento ed alla carriera del medico, ma non con riferimento al pagamento dei debiti ad essi correlati. Nella specie, quindi, il Tribunale di Terni prima e la Corte d'appello di Perugia poi hanno correttamente affermato il difetto di legittimazione passiva dell'AUSL n. 4 di Terni in ordine "alla parte della domanda concernente le conseguenze economiche dell'accertamento richiesto e la regolarizzazione contributiva", sul presupposto che tali richieste, ove accolte, avrebbero comportato il sorgere di un debito di natura retributiva o contributiva a carico dell'AUSL con riferimento a rapporti sorti con le soppresse Unità sanitarie locali ed al periodo fino al 31 dicembre 1994. Coerentemente, allora, i giudici di merito hanno ritenuto, invece, la legittimazione passiva dell'AUSL n. 4 Terni per ciò che riguarda la parte della domanda finalizzata al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti in convenzione con il SSN in epoca anteriore all'immissione in ruolo dei ricorrenti, avvenuta nel 1985. 3) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 207 del 1985 perché la corte territoriale avrebbe errato nel non convenire che quest'ultima disposizione aveva di fatto riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro in essere fra di loro, titolari di contratti a convenzione fittizi, e le soppresse Unità sanitarie locali, senza, però, garantire il riconoscimento degli anni pregressi all'immissione in ruolo ai fini dell'anzianità di servizio e pensionistici. La doglianza è infondata. L'art. 3 della legge n. 207 del 1985 prescrive che "Il personale al quale non si applicano le norme di cui ai precedenti articoli e che, a seguito di deliberazione regolarmente esecutiva, alla data del 31 dicembre 1983 era in servizio non di ruolo, compreso quello con rapporto convenzionale anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, escluso il personale convenzionato di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unità sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e sempre che gli oneri per detto personale siano già a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscono la continuità della erogazione". Non è in contestazione che i ricorrenti siano stati inquadrati in ruolo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 207 del 1985 nel corso dell'anno 1985, sul presupposto che prestassero servizio presso delle Unità sanitarie locali in forza di un rapporto convenzionato. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dai medesimi ricorrenti, la disposizione in questione non presuppone, ai fini della loro immissione in ruolo, il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dei medici interessati e la natura fittizia dei correlati contratti a convenzione, ma, più semplicemente, lo svolgimento di un "servizio non di ruolo, compreso quello con rapporto convenzionale", alla data di entrata in vigore della citata legge n. 207 del 1985 presso strutture, presidi e servizi delle unità sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali. Al riguardo, si osserva che, in linea di principio, l'esistenza di un rapporto convenzionale tende ad escludere la natura subordinata dello stesso e che, comunque, nel regime privatistico di convenzionamento tra USL e sanitari privati la presenza di alcuni tratti caratterizzanti propri del lavoro subordinato non è sufficiente, di per sé, a trasformare in rapporto di pubblico impiego quello convenzionale. Infatti, il rapporto di convenzionamento fra unità sanitarie locali (ora Aziende sanitarie locali) e i medici, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, ossia un interesse pubblico, è un rapporto libero-professionale "parasubordinato" che si svolge di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, e che dà luogo a posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo (Cass., SU, n. 20344 del 21 ottobre 2005). Pertanto, detto rapporto di lavoro esula dall'ambito del pubblico impiego (difettando il presupposto della subordinazione) e configura un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (per considerazioni in tal senso, Cass., Sez. L, n. 6294 del 5 marzo 2020; Cass., Sez. L, n. 18975 del 24 settembre 2015). In particolare, è l'inquadramento ex art. 3 della legge n. 207 del 1985 che costituisce il rapporto di impiego, anteriormente al quale è configurabile unicamente una convenzione, la cui esistenza è proprio il presupposto ineludibile di quell'inquadramento. La stessa circostanza che l'art. 3 esplicitamente aggiunga che l'inquadramento straordinario del personale già convenzionato debba avvenire "con l'esclusione di ogni riconoscimento di anzianità" conferma l'impossibilità di equiparare il rapporto convenzionale a quello dipendente, ai fini di una ipotetica ricostruzione della carriera. Privo di rilievo, sul punto, è il riferimento dei ricorrenti ai lavori parlamentari concernenti la proposta di modifica dell'art. 3 della legge n. 207 del 1985 presentata in Senato con Atto n. 823 del 12 giugno 2013, atteso che detti lavori avvalorano, piuttosto, la ricostruzione della corte territoriale. In quest'ottica, quindi, sarebbe stato onere dei ricorrenti fornire la specifica prova che, nel loro caso, i contratti de quibus erano fittizi e che la convenzione era servita a mascherare un rapporto di pubblico impiego di fatto. Tale dimostrazione, però, come rilevato dalla corte territoriale, non è stata neppure offerta (né i ricorrenti, nell'atto di impugnazione, hanno indicato ove avrebbero artic:olato la relativa prova per testi o quali documenti avrebbero depositato a supporto della loro tesi). 4) Infine, deve essere esaminata l'istanza dei ricorrenti di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 207 del 1985 nella parte nella quale ha escluso "ogni riconoscimento di anzianità" per violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra i lavoratori non di ruolo "a convenzione" come i ricorrenti ed altre categorie di medici pure immessi in ruolo in via straordinaria, ma con il riconoscimento dell'anzianità maturata durante il rapporto in convenzione ai sensi dell'art. 8, comma 2 bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. dell'8 marzo 2001 (cosiddetti SUMAI). La loro richiesta deve essere respinta, stante la manifesta infondatezza della questione. Infatti, come già affermato dalla giurispruden2a della S.C., il d.P.C.M. dell'8 marzo 2001 non ha inciso direttamente sulla posizione dei ricorrenti né, conseguentemente, ha generato un loro diritto azionabile in giudizio, ma ha dettato disposizioni riguardanti altre categorie professionali (specialisti ambulatoriali, medici e altre professionalità sanitarie, medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale), di stretta esegesi, limitate ai fini ed agli effetti ivi previsti e non interpretabili in via estensiva (Cass., Sez. L, n. 21399 del 13 agosto 2019; Cass., Sez. L, n. 18233 del 17 settembre 2015, non massimate sul punto). Ne deriva che non sussiste, almeno nei termini indicati dai ricorrenti, una disparità di trattamento fra quest'ultimi e gli altri medici lavoratori non di ruolo "a convenzione" menzionati nell'atto d'impugnazione, attesa la diversità delle situazioni coinvolte. Inoltre, si evidenzia l'irrilevanza della questione de qua, in seguito al rigetto del secondo motivo di ricorso. 5) Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il c:omma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per i ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrenti a rifondere le spese di lite a parte controricorrente, che liquida in C 4.000,00 per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per i