CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 09162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 16988-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANIELLO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 269 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1628/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 22/12/2015 R.G.N. 209/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 16988/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza numero 1628 del 2015, la Corte d'Appello di Salerno ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda volta all'adeguamento dell'indennità di disoccupazione agricola, per gli anni dal 1982 al 1986; 2. la Corte territoriale riteneva spirato il termine di prescrizione decennale del credito fatto valere in executívis, per essere trascorso un decennio dal passaggio in giudicato della sentenza, senza alcun valido atto interruttivo intervenuto medio tempore, tenuto conto dell'atto di precetto notificato all'INPS ben oltre tale termine; 3. avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi, cui l'Inps ha opposto difese con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] 4. la parte ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2943 e 2944 cod.civ. e mancata applicazione del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 (convertito in L. 28 dicembre 97, n. 30) nonché omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, per avere la Corte di merito affermato che non costituiva atto interruttivo della prescrizione la notifica della sentenza, richiamando l'arresto di Cass.,Sez.Un., 24 giugno 1981 numero 4108, che si limitava, invece, a demandare al giudice del merito di accertare se la notifica della sentenza avesse o meno i requisiti per la costituzione in mora del debitore; nella fattispecie di causa la sentenza era stata notificata direttamente al debitore-INPS; la notifica non aveva valenza endoprocedimentale per essersi già formato il giudicato; essa costituiva il presupposto per l'inizio dell'esecuzione forzata anche a norma dell'art. 14 del dl. n. 669 cit.; infine, la notifica del titolo esecutivo conteneva un invito implicito ad adempiere; 5. con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 2944 cod.civ., assume che l'INPS, nelle sue difese - anche in appello - aveva allegato l'avvenuto pagamento del credito ma in riferimento a sentenza del Pretore di Salerno (n.4887 del 1995) che nulla aveva a che fare con l'attuale controversia e, comunque, non solo non era risultato dimostrato il pagamento estintivo dell'obbligazione ma, in ogni caso, la predetta affermazione costituiva atto di riconoscimento del debito, con efficacia interruttiva della prescrizione alla data dell'assunto pagamento (30 aprile 1998); 6. il ricorso è da rigettare; 7. quanto al primo motivo deve essere in questa sede ribadito il principio di diritto, posto a base dell'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.,Sez.Un., n. 4108 del 1981) richiamato nella sentenza impugnata, secondo CLIi gli atti interruttivi della prescrizione, contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 cod.civ.., sono la domanda introduttiva del giudizio e la domanda proposta nel corso di un giudizio già pendente mentre gli altri atti processuali ovvero prodromici ad un giudizio, di cognizione o di esecuzione, hanno efficacia interruttiva della prescrizione solo quando abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora, a norma del citato art. 2943, comma 4, cod.civ. e, cioè, integrino una manifestazione scritta di esercizio e tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore (per ulteriore applicazione dell'affermato principio v., tra tante, Cass. n. 12983 del 2018); 8. la censura articolata con il ricorso all'esame non consente a questa Corte la verifica della effettiva violazione, da parte della Corte territoriale, del principio di diritto sopra indicato; 9. non sono esposti i contenuti essenziali dell'atto processuale - la notifica della sentenza - su cui la censura si fonda ne' tale atto è localizzato tra gli atti prodotti in questo arado; in particolare, parte ricorrente non indica i contenuti del dispositivo della sentenza costituente titolo esecutivo, della formula esecutiva, della relata di notifica e non deposita ne' localizza la copia della sentenza notificata in data 5.8.1997, in violazione degli oneri di cui agli artt. 366, n. 6 e 369, n. 4 cod.proc.civ.; 10. di analogo esito è lo scrutinio sul secondo motivo, in riferimento al quale è assorbente il rilievo dell'evidente contraddittorietà intrinseca nella doglianza, incentrata su un supposto erroneo riferimento ad un pagamento dell'INPS e all'estinzione satisfattiva dell'obbligazione per cui, al contempo, negata la pertinenza, alla vicenda, di quel pagamento, se ne evoca comunque l'effetto di ricognizione di debito rimanendo in tal modo sguarnita di decisività la censura, in ragione della palese contraddittorietà dell'assunto difensivo; 11. le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 12. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 200,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricors