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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20791/2026

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contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2880 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 370/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 06/05/2022 R.G.N. 694/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2880/20261.

INPS impugna sulla base di un unico motivo la senteNunmzearo dni r.a ccolta generale 20791/2026370/2022 con cui la Corte d’appello di Bologna ha confermatDoat a pubblicazione 19/06/2026la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accoltol’opposizione, spiegata da [OSCURATO:PERSONA], avverso avviso diaddebito con cui era stato chiesto il pagamento di contributi apercentuale nella gestione artigiani, per l’anno 2013.2. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.3.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.4.

Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 giugno2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La sentenza è censurata per violazione e falsa applicazionedell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, dell’art. 1 deld.lgs. n. 462/1997, dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 exart. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2.

La Corte ha respinto il gravame dell’Istituto e confermato ilprimo giudice: ha ritenuto che la notifica dell’accertamentosvolto dall’Agenzia delle Entrate, che costituisce il presuppostodell’avviso di addebito impugnato, avendo Ader verificato lasussistenza di un reddito maggiore di quello dichiarato, noninterrompa il decorso del termine di prescrizione dellacontribuzione previdenziale a percentuale, sul presupposto,pacifico, che i redditi sono relativi all’anno 2013, chel’accertamento è stato notificato alla parte il 24 aprile 2018, chel’avviso di addebito è stato notificato il 28 novembre 2019.3.

Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso per tardività, per essere la sentenza d’appello stataNumero registro generale 27370/2022notificata, con conseguente decorso del termine breve perN umero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 20791/2026l’impugnazione.

Data pubblicazione 19/06/2026Infatti, come ricordato da Cass. n. 20256/2021, «le SezioniUnite della Corte, con la sentenza 30 settembre 2020, n. 20866,componendo un contrasto insorto tra le sezioni, hannoaffermato il seguente principio di diritto: «a garanzia del dirittodi difesa della parte destinataria della notifica in ragione dellacompetenza tecnica del destinatario nella valutazionedell'opportunità della condotta processuale più conveniente daporre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivantidall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notificadella sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove lalegge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dallacomunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modounivoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come taledal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti delprocuratore della parte o della parte presso il suo procuratore,nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza,la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata dinotificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solopresso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere iltermine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogoche sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sededella sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio,non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzionedella notifica al difensore con la circostanza che il suonominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per ilcarattere neutro o non significativo di tale sola circostanza» (daultimo Cass. n. 31910/2025).Nella specie, la sentenza di appello è stata notificata alla parteINPS, presso il domicilio eletto in Bologna, via Gramsci, n. 6senza indicazione del nominativo del suo procuratore Nquumearole re gistro generale 27370/2022Numero sezionale 2880/2026destinatario della notifica e dunque tale notifica è inidoneNuam earo fdai rra ccolta generale 20791/2026decorrere il termine breve di impugnazione.

Data pubblicazione 19/06/20264.

Quanto alla eccezione contenuta nella memoria in ordine aldifetto di ius postulandi del difensore dell’INPS per non esserestata depositata la determinazione del legale rappresentantedell’Istituto dell’11 dicembre 2019 n. 175 di nomina delDirigente di ufficio dirigenziale “[OSCURATO:PERSONA]” cheha conferito la procura, detta eccezione non era stata sollevatacon il controricorso ma, come detto, è stata posta per la primavolta nella memoria depositata in vista dell’odierna adunanza.Va, pertanto, richiamato quanto affermato da Cass., S.U.n.31963/2021, secondo cui «per la rappresentanza processualedella persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzionee del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che,in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativaall'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'oneredi dimostrare il proprio potere rappresentativo»: quindi, «laparte ricorrente, …, era tenuta a fornire la documentazione inoggetto solo a fronte della specifica formulazione dell'eccezione,essendo altrimenti sufficienti l'indicazione della funzione e delconseguente potere di rappresentanza del soggetto che harilasciato la procura».Inoltre, come ricordato da Cass. n.948/2021, «ai sensi delD.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16, comma 1, lett. f), i dirigentititolari di uffici dirigenziali generali, comunque denominati,nell'ambito delle loro competenze - (come definite dall'art. 4 deldecreto legislativo cit.) - esercitano, fra gli altri, il potere dipromuovere e resistere alle liti, di conciliare e di transigere(fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103,art. 12, comma 1).

Di conseguenza è loro attribuito il potere diNumero registro generale 27370/2022rilasciare al difensore procura speciale per proporre ricorso inN umero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 20791/2026cassazione».

Data pubblicazione 19/06/2026Il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nel rilasciare la procura speciale ai difensoridell'INPS, ha allegato di essere titolare dell'incarico dirigenzialegenerale denominato Direzione centrale Entrate , in forza didetermina del legale rappresentante dell’Istituto dell’11dicembre 2019, n. 175.Quindi, la fonte diretta del potere rappresentativo non è ladelibera di investitura nell'ufficio dirigenziale di livello generalema la legge, ossia il d.lgs. n. 165/2001, art. 16, per cui non puòritenersi sussistente alcuna necessità di dedurre ulteriorispecifici poteri rappresentativi.Quanto, poi, alla suddetta delibera, «si rileva che ai sensi delD.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 14, comma 1 bis, (comemodificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) le pubblicheamministrazioni pubblicano per i titolari di incarichi dirigenziali,a qualsiasi titolo conferiti, i medesimi dati indicati nelprecedente comma 1, per i titolari di incarichi politici.

Tra i datipubblicati figura, per quanto rileva in causa, l'atto di nomina deldirigente, con l'indicazione della durata dell'incarico (art. 14 cit.,comma 1, lett. a); la nomina del dirigente pubblico è dunque unfatto soggetto a pubblicità legale» (ancora Cass. n. 948/2021).5.

Nella memoria è poi sollevata una eccezione che investel’istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 cod. proc. civ.:a prescindere dalle ragioni alla base della eccezione,l’incombente di cui all’art. 369 cod. proc. civ., prima dellariforma attuata con il d.lgs. n. 149/2022, era previsto a pena diimprocedibilità solo nei casi in cui l’esame del fascicolo di meritofosse indispensabile (ex multis Cass. n. 13889/2015, n.24345/2014), il che nella specie non è né è dedotto che lo sia.6.

Nel merito, il ricorso è fondato.6.1.

La Corte ha confermato il primo giudice, che aveva nNeugmaertoo re gistro generale 27370/2022Numero sezionale 2880/2026“valenza interruttiva della prescrizione all’AvviNsuom ero ddi rai ccolta generale 20791/2026Accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Reggio EmilDiaat a pubblicazione 19/06/2026notificato all’allora ricorrente in data 24.4.2018”.Detto accertamento, come emerge dalla sentenza, è pacificofosse riferito ad un maggior reddito accertato per l’anno 2013(lo stesso anno rispetto al quale erano richiesti i contributi apercentuale oggetto del giudizio) e fosse stato notificatoall’interessato il 24 aprile 2018 (pag. 2 e 3 della decisione).[OSCURATO:PERSONA] ha richiamato alcuni propri precedenti in termini, dicui ha riportato la parte motiva, in sostanza affermando che taleavviso poteva essere idoneo ad interrompere la prescrizionesolo per i contributi per i quali la legge prevedeva che l’iscrizionea ruolo fosse effettuata direttamente da Ader e non per i casicome quello in esame, in cui si controverteva di contributidell’anno 2013 ed in cui l’avviso di accertamento era statonotificato dopo l’abrogazione dell’art. 32-bis del d.l. n. 185/2008(che prevedeva detto potere) da parte dell’art. 7 del d.l. n.70/2011.6.2.

Si osserva in senso contrario – come da ultimo ha ribaditoCass. n. 6193/2026 sulla scia di un orientamento di legittimitàconsolidato, cui il Collegio aderisce, non ravvisando ragioni perdiscostarsene – che «la Corte ha già affrontato la questione inquesta sede devoluta ed ha chiarito (Cass. nr. 17769 del 2015;seguita, tra le altre, da Cass. n. 13463 del 2017; Cass. n., 4743del 2018; Cass. n. 5439 del 2019) che, in tema di iscrizione aruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del d.lgs. n. 462del 1997, art. 1, l’Agenzia delle Entrate svolge, a norma deld.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazionidel 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo suidati denunciati dal contribuente, richiedendo anche ilNumero registro generale 27370/2022pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successivaN umero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 20791/2026trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributDoat a pubblicazione 19/06/2026previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle Entrateprima dello spirare del termine di prescrizione, la notificadell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario chesu quello contributivo previdenziale, determinandol’interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS» (cosìanche Cass. n. 9162/2022, n. 8217/2022, n. 24623/2023, in cuisi evidenzia che «la Corte ha esteso il medesimo principio ancheagli accertamenti della Guardia di Finanza (Cass. nr. 18140 del2020)»).6.3.

A tale principio non si è conformata la sentenza impugnatache ha, invece, negato idoneità interruttiva all'atto diaccertamento tributario richiamando norme che regolano ildiverso profilo, irrilevante nella specie, della riscossione e dellaiscrizione a ruolo dei crediti contributivi (ossia, come detto, l’art.32-bis del d.l. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, el’art. 7, comma 2, lett. t), del d.l. n. 70/2011, convertito nellalegge n. 106/2011).7.

Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza gravata deve esserecassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, indiversa composizione, che provvederà a nuovo esame delgravame, alla luce di quanto sin qui detto, anche in ordine allespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Numero registro generale 27370/2022Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugnoN umero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 20791/20262026.

Data pubblicazione 19/06/2026La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2880 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 370/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 06/05/2022 R.G.N. 694/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2880/20261. INPS impugna sulla base di un unico motivo la senteNunmzearo dni r.a ccolta generale 20791/2026370/2022 con cui la Corte d’appello di Bologna ha confermatDoat a pubblicazione 19/06/2026la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accoltol’opposizione, spiegata da [OSCURATO:PERSONA], avverso avviso diaddebito con cui era stato chiesto il pagamento di contributi apercentuale nella gestione artigiani, per l’anno 2013.2. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.4. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 giugno2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza è censurata per violazione e falsa applicazionedell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, dell’art. 1 deld.lgs. n. 462/1997, dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 exart. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2. La Corte ha respinto il gravame dell’Istituto e confermato ilprimo giudice: ha ritenuto che la notifica dell’accertamentosvolto dall’Agenzia delle Entrate, che costituisce il presuppostodell’avviso di addebito impugnato, avendo Ader verificato lasussistenza di un reddito maggiore di quello dichiarato, noninterrompa il decorso del termine di prescrizione dellacontribuzione previdenziale a percentuale, sul presupposto,pacifico, che i redditi sono relativi all’anno 2013, chel’accertamento è stato notificato alla parte il 24 aprile 2018, chel’avviso di addebito è stato notificato il 28 novembre 2019.3. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso per tardività, per essere la sentenza d’appello stataNumero registro generale 27370/2022notificata, con conseguente decorso del termine breve perN umero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 20791/2026l’impugnazione. Data pubblicazione 19/06/2026Infatti, come ricordato da Cass. n. 20256/2021, «le SezioniUnite della Corte, con la sentenza 30 settembre 2020, n. 20866,componendo un contrasto insorto tra le sezioni, hannoaffermato il seguente principio di diritto: «a garanzia del dirittodi difesa della parte destinataria della notifica in ragione dellacompetenza tecnica del destinatario nella valutazionedell'opportunità della condotta processuale più conveniente daporre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivantidall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notificadella sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove lalegge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dallacomunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modounivoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come taledal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti delprocuratore della parte o della parte presso il suo procuratore,nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza,la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata dinotificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solopresso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere iltermine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogoche sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sededella sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio,non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzionedella notifica al difensore con la circostanza che il suonominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per ilcarattere neutro o non significativo di tale sola circostanza» (daultimo Cass. n. 31910/2025).Nella specie, la sentenza di appello è stata notificata alla parteINPS, presso il domicilio eletto in Bologna, via Gramsci, n. 6senza indicazione del nominativo del suo procuratore Nquumearole re gistro generale 27370/2022Numero sezionale 2880/2026destinatario della notifica e dunque tale notifica è inidoneNuam earo fdai rra ccolta generale 20791/2026decorrere il termine breve di impugnazione. Data pubblicazione 19/06/20264. Quanto alla eccezione contenuta nella memoria in ordine aldifetto di ius postulandi del difensore dell’INPS per non esserestata depositata la determinazione del legale rappresentantedell’Istituto dell’11 dicembre 2019 n. 175 di nomina delDirigente di ufficio dirigenziale “[OSCURATO:PERSONA]” cheha conferito la procura, detta eccezione non era stata sollevatacon il controricorso ma, come detto, è stata posta per la primavolta nella memoria depositata in vista dell’odierna adunanza.Va, pertanto, richiamato quanto affermato da Cass., S.U.n.31963/2021, secondo cui «per la rappresentanza processualedella persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzionee del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che,in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativaall'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'oneredi dimostrare il proprio potere rappresentativo»: quindi, «laparte ricorrente, …, era tenuta a fornire la documentazione inoggetto solo a fronte della specifica formulazione dell'eccezione,essendo altrimenti sufficienti l'indicazione della funzione e delconseguente potere di rappresentanza del soggetto che harilasciato la procura».Inoltre, come ricordato da Cass. n.948/2021, «ai sensi delD.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16, comma 1, lett. f), i dirigentititolari di uffici dirigenziali generali, comunque denominati,nell'ambito delle loro competenze - (come definite dall'art. 4 deldecreto legislativo cit.) - esercitano, fra gli altri, il potere dipromuovere e resistere alle liti, di conciliare e di transigere(fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103,art. 12, comma 1). Di conseguenza è loro attribuito il potere diNumero registro generale 27370/2022rilasciare al difensore procura speciale per proporre ricorso inN umero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 20791/2026cassazione». Data pubblicazione 19/06/2026Il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nel rilasciare la procura speciale ai difensoridell'INPS, ha allegato di essere titolare dell'incarico dirigenzialegenerale denominato Direzione centrale Entrate , in forza didetermina del legale rappresentante dell’Istituto dell’11dicembre 2019, n. 175.Quindi, la fonte diretta del potere rappresentativo non è ladelibera di investitura nell'ufficio dirigenziale di livello generalema la legge, ossia il d.lgs. n. 165/2001, art. 16, per cui non puòritenersi sussistente alcuna necessità di dedurre ulteriorispecifici poteri rappresentativi.Quanto, poi, alla suddetta delibera, «si rileva che ai sensi delD.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 14, comma 1 bis, (comemodificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) le pubblicheamministrazioni pubblicano per i titolari di incarichi dirigenziali,a qualsiasi titolo conferiti, i medesimi dati indicati nelprecedente comma 1, per i titolari di incarichi politici. Tra i datipubblicati figura, per quanto rileva in causa, l'atto di nomina deldirigente, con l'indicazione della durata dell'incarico (art. 14 cit.,comma 1, lett. a); la nomina del dirigente pubblico è dunque unfatto soggetto a pubblicità legale» (ancora Cass. n. 948/2021).5. Nella memoria è poi sollevata una eccezione che investel’istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 cod. proc. civ.:a prescindere dalle ragioni alla base della eccezione,l’incombente di cui all’art. 369 cod. proc. civ., prima dellariforma attuata con il d.lgs. n. 149/2022, era previsto a pena diimprocedibilità solo nei casi in cui l’esame del fascicolo di meritofosse indispensabile (ex multis Cass. n. 13889/2015, n.24345/2014), il che nella specie non è né è dedotto che lo sia.6. Nel merito, il ricorso è fondato.6.1. La Corte ha confermato il primo giudice, che aveva nNeugmaertoo re gistro generale 27370/2022Numero sezionale 2880/2026“valenza interruttiva della prescrizione all’AvviNsuom ero ddi rai ccolta generale 20791/2026Accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Reggio EmilDiaat a pubblicazione 19/06/2026notificato all’allora ricorrente in data 24.4.2018”.Detto accertamento, come emerge dalla sentenza, è pacificofosse riferito ad un maggior reddito accertato per l’anno 2013(lo stesso anno rispetto al quale erano richiesti i contributi apercentuale oggetto del giudizio) e fosse stato notificatoall’interessato il 24 aprile 2018 (pag. 2 e 3 della decisione).[OSCURATO:PERSONA] ha richiamato alcuni propri precedenti in termini, dicui ha riportato la parte motiva, in sostanza affermando che taleavviso poteva essere idoneo ad interrompere la prescrizionesolo per i contributi per i quali la legge prevedeva che l’iscrizionea ruolo fosse effettuata direttamente da Ader e non per i casicome quello in esame, in cui si controverteva di contributidell’anno 2013 ed in cui l’avviso di accertamento era statonotificato dopo l’abrogazione dell’art. 32-bis del d.l. n. 185/2008(che prevedeva detto potere) da parte dell’art. 7 del d.l. n.70/2011.6.2. Si osserva in senso contrario – come da ultimo ha ribaditoCass. n. 6193/2026 sulla scia di un orientamento di legittimitàconsolidato, cui il Collegio aderisce, non ravvisando ragioni perdiscostarsene – che «la Corte ha già affrontato la questione inquesta sede devoluta ed ha chiarito (Cass. nr. 17769 del 2015;seguita, tra le altre, da Cass. n. 13463 del 2017; Cass. n., 4743del 2018; Cass. n. 5439 del 2019) che, in tema di iscrizione aruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del d.lgs. n. 462del 1997, art. 1, l’Agenzia delle Entrate svolge, a norma deld.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazionidel 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo suidati denunciati dal contribuente, richiedendo anche ilNumero registro generale 27370/2022pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successivaN umero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 20791/2026trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributDoat a pubblicazione 19/06/2026previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle Entrateprima dello spirare del termine di prescrizione, la notificadell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario chesu quello contributivo previdenziale, determinandol’interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS» (cosìanche Cass. n. 9162/2022, n. 8217/2022, n. 24623/2023, in cuisi evidenzia che «la Corte ha esteso il medesimo principio ancheagli accertamenti della Guardia di Finanza (Cass. nr. 18140 del2020)»).6.3. A tale principio non si è conformata la sentenza impugnatache ha, invece, negato idoneità interruttiva all'atto diaccertamento tributario richiamando norme che regolano ildiverso profilo, irrilevante nella specie, della riscossione e dellaiscrizione a ruolo dei crediti contributivi (ossia, come detto, l’art.32-bis del d.l. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, el’art. 7, comma 2, lett. t), del d.l. n. 70/2011, convertito nellalegge n. 106/2011).7. Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza gravata deve esserecassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, indiversa composizione, che provvederà a nuovo esame delgravame, alla luce di quanto sin qui detto, anche in ordine allespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Numero registro generale 27370/2022Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugnoN umero sezionale 2880/2026Numero di raccolta generale 20791/20262026. Data pubblicazione 19/06/2026La PresidenteRossana Mancino
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