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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14977/2026

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e 19/05/2026– intimato –avverso la sentenza n. 3362/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, depositata il 28/12/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] un’intimazione dipagamento relativa ad una pluralità di prodromiche cartelle dipagamento, lamentando la mancata notifica di queste ultime nonchéeccependo l’intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che l’agentedella riscossione, non essendosi costituito, non aveva dato la prova,che gli incombeva, dell’interruzione dei termini prescrizionali relativi aivari crediti erariali presupposti all’intimazione di pagamento opposta.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria,investita dell’appello dell’agente della riscossione, respinse il gravameevidenziando che la documentazione comprovante la notificazione dellecartelle presupposte, depositata dall’appellante solo nel giudizio diprimo grado, non era ammissibile, stante il disposto dell’art. 58 d.lgs.n. 546 del 1992 come novellato dal d.lgs. n. 220 del 2023.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo.5. – [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito.Considerato che:1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata nella parte inNumero registro generale 13695/2025Numero sezionale 3963/2026Numero di raccolta generale 14977/2026Data pubblicazione 19/05/2026cui ha ritenuto, sulla base di una norma non applicabile ratione temporis,l’inammissibilità della documentazione prodotta in appello dall’Agenzia.2. – Non può tuttavia procedersi all’esame del motivo poiché il ricorsoper cassazione risulta notificato a mezzo pec all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Monteleone, difensore nel giudizio di primo grado del contribuente, che èperò rimasto contumace in appello.Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di chiarire chela notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per ilprimo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e noninesistente, in quanto l’atto, pur se viziato poiché eseguito al di fuori delleprevisioni dell’art. 330, commi 1 e 3, c.p.c., può essere riconosciuto comeappartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo aprodurre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto;conseguentemente, in difetto di spontanea costituzione della parte, deveessere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291c.p.c. (Cass., sez. un. n. 10817/2008; v. anche Cass. n. 11485/2018nonché Cass. n. 2137/2023);Orbene, dal momento che il contribuente non si è costituito nelpresente giudizio di legittimità né l’Agenzia ricorrente ha spontaneamenteesperito un nuovo tentativo di valida notifica, va ordinata, ai sensi delridetto art. 291, la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempiin dispositivo precisati, con l’effetto, ove correttamente ottemperato ilcomando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenzadall’impugnazione.

P.Q.MLa Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso entroil termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza, e dispone il rinvio della trattazione della causa a nuovoruolo.Numero registro generale 13695/2025Numero sezionale 3963/2026Numero di raccolta generale 14977/2026Data pubblicazione 19/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 19/05/2026– intimato –avverso la sentenza n. 3362/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, depositata il 28/12/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] un’intimazione dipagamento relativa ad una pluralità di prodromiche cartelle dipagamento, lamentando la mancata notifica di queste ultime nonchéeccependo l’intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che l’agentedella riscossione, non essendosi costituito, non aveva dato la prova,che gli incombeva, dell’interruzione dei termini prescrizionali relativi aivari crediti erariali presupposti all’intimazione di pagamento opposta.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria,investita dell’appello dell’agente della riscossione, respinse il gravameevidenziando che la documentazione comprovante la notificazione dellecartelle presupposte, depositata dall’appellante solo nel giudizio diprimo grado, non era ammissibile, stante il disposto dell’art. 58 d.lgs.n. 546 del 1992 come novellato dal d.lgs. n. 220 del 2023.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo.5. – [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito.Considerato che:1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata nella parte inNumero registro generale 13695/2025Numero sezionale 3963/2026Numero di raccolta generale 14977/2026Data pubblicazione 19/05/2026cui ha ritenuto, sulla base di una norma non applicabile ratione temporis,l’inammissibilità della documentazione prodotta in appello dall’Agenzia.2. – Non può tuttavia procedersi all’esame del motivo poiché il ricorsoper cassazione risulta notificato a mezzo pec all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Monteleone, difensore nel giudizio di primo grado del contribuente, che èperò rimasto contumace in appello.Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di chiarire chela notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per ilprimo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e noninesistente, in quanto l’atto, pur se viziato poiché eseguito al di fuori delleprevisioni dell’art. 330, commi 1 e 3, c.p.c., può essere riconosciuto comeappartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo aprodurre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto;conseguentemente, in difetto di spontanea costituzione della parte, deveessere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291c.p.c. (Cass., sez. un. n. 10817/2008; v. anche Cass. n. 11485/2018nonché Cass. n. 2137/2023);Orbene, dal momento che il contribuente non si è costituito nelpresente giudizio di legittimità né l’Agenzia ricorrente ha spontaneamenteesperito un nuovo tentativo di valida notifica, va ordinata, ai sensi delridetto art. 291, la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempiin dispositivo precisati, con l’effetto, ove correttamente ottemperato ilcomando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenzadall’impugnazione. P.Q.MLa Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso entroil termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza, e dispone il rinvio della trattazione della causa a nuovoruolo.Numero registro generale 13695/2025Numero sezionale 3963/2026Numero di raccolta generale 14977/2026Data pubblicazione 19/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida