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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02137/2023

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21561/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio de ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa, [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 21561/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza n. 286/2020 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 7febbraio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 7 novembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; rilevato che in forza di contratto di mutuo fondiario ex art. 38 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385 stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e garantito, mediante rilascio di ipoteca, da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. promosse espropriazione immobiliare avente ad oggetto le quote indivise del diritto di proprietà nella titolarità del mutuatario e del terzo datore di ipoteca su un immobile sito in Molfetta; avverso detta procedura, sviluppatasi sino all’aggiudicazione del bene in favore di [OSCURATO:PERSONA], propose opposizione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA], svolgendo distinte contestazioni sul credito del procedente e sui crediti dei plurimi soggetti intervenuti ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); l’opposizione all’esecuzione è statadisattesa nei gradi di merito; avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in grado di appello, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando nove motivi; resistono, con distinti controricorsi, la Elipso finance s.r.l. (e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, doValue S.p.A.); sono rimasti intimat i in grado di legittimità gli altri soggetti in epigrafe indicati; la causa è stata tratta in camera di consiglio all’adunanza del 17 novembre 2022, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; r.g. n. 21561/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] considerato che risulta omessa la comunicazione al difensore di parte ricorrente dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale del 17 novembre 2022; sono nulle le notifiche del ricorso eseguite nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tutte le indicate notificazioni, infatti, sono state compiute - con spedizione dell’atto a mezzo PEC - presso difensori domiciliatari delle parti, benché nel grado d’appello del giudizio definito con la pronuncia qui impugnata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano rimasti contumaci; mancata la costituzione in questo grado di giudizio dei menzionati soggetti ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera del ricorrent e , va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione; P. Q.M.

Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo, disponendo darsi avviso al ricorrente, a cura della Cancelleria, della fissazione della prossima adunanza in Camera di Consiglio.

Ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da eseguirsi, a cura ed onere del ricorrente, entro il termine perentorio di trentagiorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21561/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio de ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa, [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 21561/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza n. 286/2020 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 7febbraio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 7 novembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; rilevato che in forza di contratto di mutuo fondiario ex art. 38 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385 stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e garantito, mediante rilascio di ipoteca, da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. promosse espropriazione immobiliare avente ad oggetto le quote indivise del diritto di proprietà nella titolarità del mutuatario e del terzo datore di ipoteca su un immobile sito in Molfetta; avverso detta procedura, sviluppatasi sino all’aggiudicazione del bene in favore di [OSCURATO:PERSONA], propose opposizione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA], svolgendo distinte contestazioni sul credito del procedente e sui crediti dei plurimi soggetti intervenuti ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); l’opposizione all’esecuzione è statadisattesa nei gradi di merito; avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in grado di appello, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando nove motivi; resistono, con distinti controricorsi, la Elipso finance s.r.l. (e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, doValue S.p.A.); sono rimasti intimat i in grado di legittimità gli altri soggetti in epigrafe indicati; la causa è stata tratta in camera di consiglio all’adunanza del 17 novembre 2022, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; r.g. n. 21561/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] considerato che risulta omessa la comunicazione al difensore di parte ricorrente dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale del 17 novembre 2022; sono nulle le notifiche del ricorso eseguite nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tutte le indicate notificazioni, infatti, sono state compiute - con spedizione dell’atto a mezzo PEC - presso difensori domiciliatari delle parti, benché nel grado d’appello del giudizio definito con la pronuncia qui impugnata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano rimasti contumaci; mancata la costituzione in questo grado di giudizio dei menzionati soggetti ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera del ricorrent e , va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione; P. Q.M. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo, disponendo darsi avviso al ricorrente, a cura della Cancelleria, della fissazione della prossima adunanza in Camera di Consiglio. Ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da eseguirsi, a cura ed onere del ricorrente, entro il termine perentorio di trentagiorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in
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