CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 02707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 29023-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1281/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/06/2022 R.G.N. 1069/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] incarico ex lett. b) dell’art. 27 del contratto Dirigenza medico veterinaria e differenze retributive. R.G.N.29023/2022 Cron. Rep. Ud22/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari rigettava tutte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], medico veterinario, nei confronti della Azienda sanitaria locale di Bari (di seguito anche solo: Asl)volte ad ottenere: 1) il conferimento dell’incarico di cui alla lett. b) dell’art. 27 del contratto 1998/2001 Dirigenza medica e veterinaria, a far tempo dal 1.1.2008; b) le differenze retributive, per il periodo dal 1.1.2008 al 31.5.2016, relative alla differenza tra il trattamento di direzione di struttura semplice e quello di alta specializzazione ex art. 27, cit., lett. c), effettivamente percepito dal dirigente medico. Il rigetto di ogni pretesa da parte della Corte territoriale è motivato sulla scorta di una pluralità di ragioni: a) la mancata prova della ricomprensione del servizio di “Malattie infettive e diffusive degli animali domestici” fra le strutture semplici previste nell’atto aziendale; b) la mancanza di conferimento di un formale incarico di direzione di struttura semplice in capo al ricorrente; c) l’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. ai dirigenti medici, stante l’unicità del ruolo dirigenziale. 2. Propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo il dirigente medico-veterinario. 3. Resiste con controricorso la ASL di Bari (di seguito anche: ASL). 4. Parte ricorrente in cassazione deposita altresì memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente il Collegio dà atto che non può essere accolta l’istanza formulata dal ricorrente in cassazione di trattazione congiunta del presente provvedimento con quelli recanti i numeri R.G. n. 23653/2023 ed R.G. 177 92/2025, in ragione sia di esigenze di celerità che impongono la definizione del presente già fissato per la discussione inadunanza camerale (a differenza degli altri due, recanti, infatti, anni di iscrizione più recenti), sia perché dal riscontro effettuato in Cancelleria è emerso che i due processi innanzi indicati vedonocoinvolte parti processuali differenti. 1.1. Tanto pre cisato, il Collegio rileva come n el ricorso per cassazione parte ricorrente (cfr. pagg. 8 et ss.), premessa la definizione di unità operativa semplice, nonché i compiti e le responsabilità del dirigente medico - veterinario di detta struttura, richiama le risultanze documentali e gli esiti delle prove testimoniali (pagg. 9-10 del ricorso) per sostenere la fondatezza delle proprie domande. Rimarca che la presente controversia verte su un “problema definitorio” o di “pesatura” degli incarichi conferiti al Fiore e che la sentenza della Corte territoriale è viziata in ragione della violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 che non si applicherebbe ai dirigenti medici, ma solo ai dirigenti degli uffici ministeriali. Insiste, conseguentemente, che il divieto di applicazione dell’art. 2103 c.c., previsto dall’art. 19, comma 1, d. lgs. n. 165 del 2001, è rivolto esclusivamente ai dirigenti degli uffici amministrativi dello Stato, degli Enti pubblici, delle Regioni e delle Autonomie locali e solo i soggetti con funzioni amministrative. Nega che la mancanza del formale riconoscimento dell’incarico di direttore di struttura semplice possa condurre alla negazione delle pretese retributive per cui è causa, invocando a fondamento delle proprie pretese anche l’art. 2126 c.c., oltre che l’art. 36 Cost. Precisa ancora di aver comunque diritto alle differenze retributive pretese in ragione degli effettivi compiti, mansioni e funzioni svolti. 2. Il motivo è inammissibile. Nel giudizio di legittimità, la corretta formulazione dei motivi di ricorso è condizione essenziale per l’ammissibilità dell’impugnazione. Le doglianze, infatti, vanno veicolate attraverso i canali di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c.; esse non costituiscono domande o eccezioni, ma censure tecniche, riconducibili alle ipotesi tassative previste di cui alla norma. La Corte di cassazione, quindi, esercita un sindacato delimitato dai motivi, che devono essere articolati in modo chiaro, specifico e tecnicamente corretto. Il giudice di legittimità, sul punto, ha più volte affermato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata (in tal senso, tra le tante, Cass. n. 11603/2018, Rv. 648533-01). Insomma, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’individuazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (così, ex plurimis, la recente e massimata Cass. n. 17224/2020, Rv. 658539-01) Ne consegue che, in via preliminare, sussistono profili di inammissibilità del ricorso in quanto, come innanzi illustrati, esso è formulatoin contrasto con il costante l’orientamento della Suprema Corte, cui innanzi si è fatto cenno e al quale il Collegio intende dare continuità, non essendo affatto articolato in motivi, nemmeno risultando indicato il canale di accesso al giudizio di legittimità. In disparte i suddetti assorbent i profil i di inammissibilità, il Collegio evidenzia altresì la totale infondatezza delle censure svolte. Va qui ribadita l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 2103 c.c. in forza dell’espressa esclusione dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, ed altresì dell’art. 52 del medesimo decreto riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica dirigenziale, sicché– è evidente - che quanto a dette doglianze il mezzo non coglie nel segno. Del resto, è noto che la dirigenza sanitaria (cfr. Cass. n. 18703/2019, fra le tante, e giurisprudenza ivi richiamata) è inserita in un unico ruolo distinto solo per profili professionali ed articolato in un unico livello (art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992). Conseguentemente aldirigente che abbia svolto le funzioni didirigente medico legale di struttura semplice non spetta la maggiorazione retributiva per l'esercizio di fatto di mansioni superiori, non essendo applicabili alla dirigenza gli artt. 2103 c.c. e52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. C ass. n. 22047/2022, rv. 60532301). A tanto va aggiunto che nel caso di specie nemmeno è stata provata la natura di struttura semplice del servizio innanzi indicato cui il dirigente medico veterinario assume di essere stato in fatto preposto. Sul punto può richiamarsi quanto anche di recente ribadito sul punto da questa Corte (cfr. Cass. n. 27166/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata) che ha sottolineato che “ai fini del riconoscimento del compenso per l’assegnazione di fatto a superiori mansioni dirigenziali, è necessario che l’ente abbia provveduto ad istituire la posizione dirigenziale (v. Cass. n. 350/2018) in quanto, sulla base delle previsioni del d.lgs. n. 165/2001, la valutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziarie da assegnare ai medesimi ed in genere sull’organizzazione, è rimessa al potere discrezionale della P.A., potere insindacabile nel merito in sede giudiziale”. Ne consegue l’indispensabilità dell’atto di macroorganizzazione aziendale ai fini della possibilità di riconoscere le differenze retributive pretese. Conclusivamente il ricorso già inammissibile per le ragioni innanzi illustrate, è altresì infondato quanto alle doglianze svolte. 3. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 5. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di co