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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10944/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21626-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' - BARBARINO , nella persona dell'associato Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore e difensore di se medesimo, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]11, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 1330/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata, il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso, proposto dallo [OSCURATO:PERSONA] - Barbarino nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in opposizione all'intimazione di pagamento e alla cartella di pagamento relativi a contributi previdenziali pretesi dall'[OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2002 e 2004.

Il Tribunale ha dichiarato prescritti i crediti contributivi ed annullato l'intimazione e la cartella di pagamento, compensando tra le parti le spese di lite.

2. [OSCURATO:PERSONA] - Barbarìno ha proposto appello limitatamente al capo della sentenza di primo grado che aveva deciso sulle spese di lite.

3. La Corte d'appello di Catania, applicando d'ufficio lo Ius superveniens rappresentato dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. nella

I. n. 136 del 2018 (secondo cui "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 ai 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati"), ha ritenuto che ricossero i requisiti per l'annullamento ex lege del carico contributivo di cui alla cartella oggetto di causa (non eccedente il limite di valore fissato dalla norma), con conseguente nullità della cartella di pagamento, ed ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese processuali tra le parti costituite (appellante e [OSCURATO:PERSONA]) e disponendo che nulla era Ric. 2020 n. 21626 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -2- dovuto per le spese processuali nei confronti della parte appellata contumace ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

4. Avverso tale sentenza lo [OSCURATO:PERSONA] - Barbarino ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - Agente della Riscossione della provincia di Catania non hanno svolto difese.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.2909 cod. civ.

7. Si rileva che la Corte di merito, applicando d'ufficio il d.l. 119 del 2018, ha adottato una decisione erronea in diritto in quanto l'impugnazione dello [OSCURATO:PERSONA] era limitata al capo della sentenza che regolava le spese di lite, essendo quindi precluso ai giudici di appello di pronunciarsi in merito al credito contributivo, dichiarato prescritto dal Tribunale.

8. Si osserva, inoltre, che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge (24.10.2018), il capo della sentenza d'appello che aveva dichiarato illegittimi l'intimazione e la cartella di pagamento per intervenuta prescrizione del credito, aveva già acquisito autorità di cosa giudicata, con conseguente irrilevanza dello ius superveniens.

9. Si sostiene quindi che la statuizione di compensazione delle spese di lite per cessata materia del contendere sia illegittima in quanto adottata in violazione del giudicato.

10. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ..

11. Si assume che la decisione d'appello, di compensazione delle spese di lite, sia stata adottata in assenza dei presupposti di cui all'art. 92 cit., non ricorrendo una ipotesi di soccombenza reciproca, di questione nuova o oggetto di contrasto giurisprudenziale e Ric. 2020 n. 21626 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -3- neppure essendo esplicitate le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.

12. Col terzo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., per avere statuito che nulla era dovuto per le spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in quanto contumace.

13. Si afferma che la statuizione adottata sia contraria al principio di causalità, che deve guidare nella regolazione delle spese di lite anche nei confronti della parte che sia rimasta contumace, e che nel caso di specie la statuizione adottata si ponga in contrasto con l'art. 91, comma 1, cit. in base al quale le spese non possono essere poste a carico della parte interamente vittoriosa, e dell'art. 92, comma 2, cit., in ragione della mancata espressa indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione.

14. Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto la Corte di merito ha applicato lo ius superveniens, rappresentato dal 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. nella

I. n. 136 del 2018, rispetto ad un capo della sentenza d'appello non oggetto di impugnazione, autonomo rispetto al capo sulle spese di lite, e quindi passato in giudicato.

15. Col ricorso in appello era stata devoluta unicamente la questione della regolazione delle spese di lite, e solo su tale questione la Corte di merito avrebbe dovuto provvedere, considerando irrevocabile la decisione sul merito della controversia, in ragione della dichiarata prescrizione del credito contributivo e della conseguente illegittimità della cartella e della intimazione dì pagamento opposte.

16. E' costante l'affermazione di questa Corte nel senso che lo "ius superveniens" è applicabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo che sulla questione controversa non si sia formato il giudicato interno (v.

Cass. n. 24129 del 2014; n. 21382 del 2008).

17. Difatti, "i principi della rilevabilità, anche d'ufficio, dello ius superveniens e della sua applicabilità nei giudizi in corso non Pic. 2020 n. 21626 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -4- operano indiscriminatamente, ma devono essere coordinati con quelli che regolano l'onere dell'impugnazione e le relative preclusioni, con la conseguenza che la loro operatività trova ostacolo nel giudicato interno formatosi in relazione alle questioni, su cui avrebbe dovuto incidere la normativa sopravvenuta, e nella conseguente inesistenza di controversie in atto sui relativi punti" (v.

Cass. n. 6101 del 2014).

18. L'accoglimento del primo motivo porta a ritenere fondato anche il secondo motivo di ricorso.

L'inapplicabilità dello kis superveniens in appello e la conseguente illegittima statuizione di cessazione della materia del contendere, rende priva di fondamento l'unica ragione posta dai giudici di appello a base della compensazione delle spese di lite del grado.

19. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.

20. La statuizione d'appello, che dispone nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., parte appellata contumace, si pone in contrasto con l'art. 91 cod. proc. civ., in quanto le spese di lite non possono essere poste interamente a carico della parte vittoriosa (v.

Cass. n. 19613 del 2017; n. 8421 del 2017; n. 24502 del 2017), ed anche con l'art. 92 cod. proc. civ., poiché le "gravi ed eccezionali ragioni" che, secondo la disciplina applicabile ratíone temporis, possono giustificare la compensazione delle spese, devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla contumacia della controparte (v.

Cass. n. 7292 del 2018; n. 21083 del 2015).

21. L'individuazione del soccombente deve avvenire in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. n. 25141 del 2006; n. 7182 del 2000).

Ric. 2020 n. 21626 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -5-

22. Non può avere perciò rilievo alcuno, ai fini dell'applicazione della disciplina fissata nell'art. 92 cod. proc. civ., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, dovendosi attribuire a tale condotta una valenza totalmente neutra, siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all'avversa richiesta (v.

Cass. n. 13498 del 2018; n. 373 del 2015 in motivazione; n. 4485 del 2001).

23. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi appena richiamati, deve essere cassata in accoglimento del ricorso, con rinvio della controversia alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie attenendosi alle regole di diritto sopra espresse, e provvederà inoltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nell'ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21626-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' - BARBARINO , nella persona dell'associato Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore e difensore di se medesimo, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]11, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 1330/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata, il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso, proposto dallo [OSCURATO:PERSONA] - Barbarino nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in opposizione all'intimazione di pagamento e alla cartella di pagamento relativi a contributi previdenziali pretesi dall'[OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2002 e 2004. Il Tribunale ha dichiarato prescritti i crediti contributivi ed annullato l'intimazione e la cartella di pagamento, compensando tra le parti le spese di lite. 2. [OSCURATO:PERSONA] - Barbarìno ha proposto appello limitatamente al capo della sentenza di primo grado che aveva deciso sulle spese di lite. 3. La Corte d'appello di Catania, applicando d'ufficio lo Ius superveniens rappresentato dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. nella I. n. 136 del 2018 (secondo cui "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 ai 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati"), ha ritenuto che ricossero i requisiti per l'annullamento ex lege del carico contributivo di cui alla cartella oggetto di causa (non eccedente il limite di valore fissato dalla norma), con conseguente nullità della cartella di pagamento, ed ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese processuali tra le parti costituite (appellante e [OSCURATO:PERSONA]) e disponendo che nulla era Ric. 2020 n. 21626 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- dovuto per le spese processuali nei confronti della parte appellata contumace ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). 4. Avverso tale sentenza lo [OSCURATO:PERSONA] - Barbarino ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - Agente della Riscossione della provincia di Catania non hanno svolto difese. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.2909 cod. civ. 7. Si rileva che la Corte di merito, applicando d'ufficio il d.l. 119 del 2018, ha adottato una decisione erronea in diritto in quanto l'impugnazione dello [OSCURATO:PERSONA] era limitata al capo della sentenza che regolava le spese di lite, essendo quindi precluso ai giudici di appello di pronunciarsi in merito al credito contributivo, dichiarato prescritto dal Tribunale. 8. Si osserva, inoltre, che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge (24.10.2018), il capo della sentenza d'appello che aveva dichiarato illegittimi l'intimazione e la cartella di pagamento per intervenuta prescrizione del credito, aveva già acquisito autorità di cosa giudicata, con conseguente irrilevanza dello ius superveniens. 9. Si sostiene quindi che la statuizione di compensazione delle spese di lite per cessata materia del contendere sia illegittima in quanto adottata in violazione del giudicato. 10. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ.. 11. Si assume che la decisione d'appello, di compensazione delle spese di lite, sia stata adottata in assenza dei presupposti di cui all'art. 92 cit., non ricorrendo una ipotesi di soccombenza reciproca, di questione nuova o oggetto di contrasto giurisprudenziale e Ric. 2020 n. 21626 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- neppure essendo esplicitate le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione. 12. Col terzo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., per avere statuito che nulla era dovuto per le spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in quanto contumace. 13. Si afferma che la statuizione adottata sia contraria al principio di causalità, che deve guidare nella regolazione delle spese di lite anche nei confronti della parte che sia rimasta contumace, e che nel caso di specie la statuizione adottata si ponga in contrasto con l'art. 91, comma 1, cit. in base al quale le spese non possono essere poste a carico della parte interamente vittoriosa, e dell'art. 92, comma 2, cit., in ragione della mancata espressa indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione. 14. Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto la Corte di merito ha applicato lo ius superveniens, rappresentato dal 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. nella I. n. 136 del 2018, rispetto ad un capo della sentenza d'appello non oggetto di impugnazione, autonomo rispetto al capo sulle spese di lite, e quindi passato in giudicato. 15. Col ricorso in appello era stata devoluta unicamente la questione della regolazione delle spese di lite, e solo su tale questione la Corte di merito avrebbe dovuto provvedere, considerando irrevocabile la decisione sul merito della controversia, in ragione della dichiarata prescrizione del credito contributivo e della conseguente illegittimità della cartella e della intimazione dì pagamento opposte. 16. E' costante l'affermazione di questa Corte nel senso che lo "ius superveniens" è applicabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo che sulla questione controversa non si sia formato il giudicato interno (v. Cass. n. 24129 del 2014; n. 21382 del 2008). 17. Difatti, "i principi della rilevabilità, anche d'ufficio, dello ius superveniens e della sua applicabilità nei giudizi in corso non Pic. 2020 n. 21626 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- operano indiscriminatamente, ma devono essere coordinati con quelli che regolano l'onere dell'impugnazione e le relative preclusioni, con la conseguenza che la loro operatività trova ostacolo nel giudicato interno formatosi in relazione alle questioni, su cui avrebbe dovuto incidere la normativa sopravvenuta, e nella conseguente inesistenza di controversie in atto sui relativi punti" (v. Cass. n. 6101 del 2014). 18. L'accoglimento del primo motivo porta a ritenere fondato anche il secondo motivo di ricorso. L'inapplicabilità dello kis superveniens in appello e la conseguente illegittima statuizione di cessazione della materia del contendere, rende priva di fondamento l'unica ragione posta dai giudici di appello a base della compensazione delle spese di lite del grado. 19. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato. 20. La statuizione d'appello, che dispone nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., parte appellata contumace, si pone in contrasto con l'art. 91 cod. proc. civ., in quanto le spese di lite non possono essere poste interamente a carico della parte vittoriosa (v. Cass. n. 19613 del 2017; n. 8421 del 2017; n. 24502 del 2017), ed anche con l'art. 92 cod. proc. civ., poiché le "gravi ed eccezionali ragioni" che, secondo la disciplina applicabile ratíone temporis, possono giustificare la compensazione delle spese, devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla contumacia della controparte (v. Cass. n. 7292 del 2018; n. 21083 del 2015). 21. L'individuazione del soccombente deve avvenire in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. n. 25141 del 2006; n. 7182 del 2000). Ric. 2020 n. 21626 sez. ML - ud. 21-12-2021 -5- 22. Non può avere perciò rilievo alcuno, ai fini dell'applicazione della disciplina fissata nell'art. 92 cod. proc. civ., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, dovendosi attribuire a tale condotta una valenza totalmente neutra, siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all'avversa richiesta (v. Cass. n. 13498 del 2018; n. 373 del 2015 in motivazione; n. 4485 del 2001). 23. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi appena richiamati, deve essere cassata in accoglimento del ricorso, con rinvio della controversia alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie attenendosi alle regole di diritto sopra espresse, e provvederà inoltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'ad
Sentenza Cassazione n. 10944/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris