CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 settembre 2026
Cassazione n. 25961/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore-resistente con procura-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1209/2022pubblicata il 19/10/2022.Numero registro generale 9187/2023Numero sezionale 3330/2026Numero di raccolta generale 25961/2026Data pubblicazione 29/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Catania, all’esito del giudizio di rinvio disposto daCass. n.10944/2022, ha accolto il gravame già proposto dallo [OSCURATO:PERSONA]Barbarino (lo Studio) nella controversia con INPS.2. La controversia, per la parte ancora viva nel giudizio di legittimità, haper oggetto il regolamento delle spese di lite nel giudizio di opposizione adintimazione di pagamento per contributi previdenziali relativi all’anno2002, pari ad euro 518,75.3. Il Tribunale di Catania accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dalloStudio e compensò le spese di lite.4. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza n.1330/2019, dichiaròcessata la materia del contendere e compensò anche le spese del secondogrado di lite.5. Questa Corte, con l’ordinanza n. 10944/2022, cassò con rinvio lasentenza della corte territoriale.6. All’esito del giudizio di rinvio la corte territoriale, con la sentenza inquesta sede impugnata, ha liquidato le spese di tutti i gradi di giudiziosecondo il principio della soccombenza.7. Per la cassazione della sentenza ricorre lo studio, affidato a un unicomotivo. INPS ha depositato procura senza svolgere attività difensiva.ADER è rimasta intimata.8. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.Numero registro generale 9187/2023Numero sezionale 3330/2026Numero di raccolta generale 25961/2026Data pubblicazione 29/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) lo Studiolamenta la « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto perviolazione dei minimi tariffari. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2comma 1° D.M. 10 Marzo 2014 num. 55. Violazione e/o falsa applicazionedell'Art. 4, comma 1, del D.M. 10 Marzo 2014 num. 55. Violazione dell’art.2233, comma 2°, Cod . Civ.».2. Il motivo è fondato.3. La corte territoriale, all’esito del giudizio di rinvio, ha così regolato lespese dell’intero processo: a) giudizio di primo grado, euro 210,00 oltreIVA e CPA e rimborso spese generali; b) giudizio di appello, euro 236,00;c) giudizio di legittimità, euro 323,00; d) giudizio di rinvio, euro 236,00,oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.4. Nel fare ciò la corte territoriale è incorsa nelle violazioni di leggelamentate dallo Studio, perché: a) con riferimento al primo grado, haliquidato il compenso in misura inferiore ai valori minimi stabiliti dalcombinato disposto dell’art.13 comma 6 della legge n.247/2012 edell’art.4 del D.M. n.55/2014 (causa in materia previdenziale; scaglionefino a euro 1.100,00; parametri aggiornati al D.M. n.37/2018, perché laliquidazione è avvenuta prima della pubblicazione in G.U. del D.M.n.147/2022), pari ad euro 329,00; b1) con riferimento al secondo grado,ha liquidato il compenso in misura inferiore ai valori minimi stabiliti dalcombinato disposto dell’art.13 comma 6 della legge n.247/2012 edell’art.4 del D.M. n.55/2014 (causa in appello; scaglione fino a euro1.100,00; parametri aggiornati al D.M. n.37/2018, perché la liquidazione èavvenuta prima della pubblicazione in G.U. del D.M. n.147/2022), pari adeuro 355,00 ; b2) sempre con riferimento al grado di appello, la corteterritoriale non ha riconosciuto il rimborso per spese forfetarie ex art.2comma 2 D.M. n.55/2014; c) con riferimento al giudizio di legittimità, lacorte territoriale non ha riconosciuto il rimborso per spese forfetarie exNumero registro generale 9187/2023Numero sezionale 3330/2026Numero di raccolta generale 25961/2026Data pubblicazione 29/09/2026art.2 comma 2 D.M. n.55/2014; d) con riferimento al giudizio di rinvio, haliquidato il compenso in misura inferiore ai valori minimi stabiliti dalcombinato disposto dell’art.13 comma 6 della legge n.247/2012 edell’art.4 del D.M. n.55/2014 (causa in appello; scaglione fino a euro1.100,00; parametri aggiornati al D.M. n.37/2018, perché la liquidazione èavvenuta prima della pubblicazione in G.U. del D.M. n.147/2022), pari adeuro 355,00.5. P.Q.Mdeve essere cassata in relazione al motivo accolto, nei termini sopraprecisati.6. Sussistono i presupposti per la decisione della causa nel merito, e perl’effetto INPS e Agenzia delle entrate, in via solidale tra loro, devonoessere condannate al rimborso delle spese del processo nei termini cheseguono: quanto al giudizio di primo grado, euro 329,00 per compensi,oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali; quanto al giudizio di appello,euro 355,00 per compensi, oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali;quanto al primo giudizio di legittimità, euro 323,00 per compensi, oltre adIva, cpa e rimborso spese generali; quanto al giudizio di rinvio, euro355,00 per compensi, oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali.7. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. INPS e ADER devono esserecondannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidateper ciascuno in euro 340,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivoaccolto e decidendo nel merito condanna INPS e ADER — in via solidaletra loro —al rimborso delle spese di lite nei termini che seguono: quanto algiudizio di primo grado, euro 329,00 per compensi, oltre ad Iva, cpa eNumero registro generale 9187/2023Numero sezionale 3330/2026Numero di raccolta generale 25961/2026Data pubblicazione 29/09/2026rimborso spese generali; quanto al giudizio di appello, euro 355,00 percompensi, oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali; quanto al primogiudizio di legittimità, euro 323,00 per compensi, oltre ad Iva, cpa erimborso spese generali; quanto al giudizio di rinvio, euro 355,00 percompensi, oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali.Condanna INPS e ADER al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida per ciascuno in euro 340,00 per compensi oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteLucia Esposito