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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21213/2026

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i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamentedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 732/D e con domiciliodigitale ex lege;- ricorrente -controCOMUNE di POZZALLO, in persona del Sindaco in carica protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale exlege;CC 29.04.2026 Numero registro generale 22822/2023Ric. n. 22822/2023 Numero sezionale 1569/2026Pres L.A.

ScaranoNumero di raccolta generale 21213/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/2026- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. n. 1541/2023,pubblicata l’8 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2026dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che1. il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 599/2021 rigettòl’opposizione proposta dal Comune di Pozzallo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Tribunale di Ragusa per l’importo di euro 1.062.241,41 infavore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fondato su contratti di somministrazionestipulati dallo stesso Comune con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nell’anno 2009,condannandolo alla rifusione delle spese di prime cure;2. avverso alla decisione di prime cure, il Comune di Pozzalloha proposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Catania;si è costituita [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sottolineando, tra l’altro, la pienaefficacia della cessione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fct, richiamandoall’uopo l’art. 117 del D.lgs. n. 163 del 2006 e segnalando come,nella fattispecie, nessun rifiuto della cessione era pervenuto da partedel Comune; ha contestato l’errata contabilizzazione degli importidovuti e la decorrenza degli interessi moratori prospettate dalComune e ha concluso per il rigetto dell’appello, con confermaintegrale della sentenza impugnata e, in ogni caso, la condanna delComune al pagamento di euro 1.062.241,41, oltre interessi moratoriex d.lgs. 231/02 e spese;la Corte d’appello di Catania, con la sentenza qui impugnata,ha accolto il gravame ed in riforma della sentenza di prime cure, harevocato il decreto ingiuntivo de quo, con condanna della societàappellata a rifondere al Comune appellante le spese del doppio gradodi giudizio, come liquidate in dispositivo;CC 29.04.2026 Numero registro generale 22822/2023Ric. n. 22822/2023 Numero sezionale 1569/2026Pres L.A.

ScaranoNumero di raccolta generale 21213/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/20263. avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. haproposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivid'impugnazione; ha resistito con controricorso il Comune di Pozzallo;la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositatorispettiva memoria.Considerato che1. con il primo motivo, rubricato “violazione e falsaapplicazione degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923, dell’art.1326 e ss. c.c., nonché degli artt. 1175 e 1176 c.c., con riferimentoall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, la società ricorrente contesta chela Corte d’appello abbia considerato il contratto tra il Comune diPozzallo e l’[OSCURATO:PERSONA] sfornito della richiesta forma scritta ad substantiam,senza esaminare la documentazione allegata agli atti da cuirisulterebbe, invece, non solo che l’accordo negoziale era statoconcluso nella forma scritta, ma anche secondo moduli compatibilicon le espresse previsioni normative in materia e precisamente anorma degli artt.16 e 17 R.D. n. 2440/1923, e con i principigiurisprudenziali consolidatisi in materia; elenca, nello specifico, trala documentazione allegata: - le proposte di richiesta di fornitura dienergia elettrica sottoscritte dal Comune, timbrate “Comune diPozzallo” e firmate dal Dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] eaccettate da [OSCURATO:PERSONA] con l’invio dei contratti al Comune a mezzo fax; -le [OSCURATO:PERSONA] di Fornitura nelle quali erano contenute tuttele clausole del rapporto negoziale intercorso, incluse quindi quellerelative all’oggetto del contratto, alla sua conclusione, alle condizioniper l’attivazione della fornitura, alle condizioni economiche, allemodalità di calcolo dei corrispettivi, alla responsabilità e manleva delcliente Comune (richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità:Cass.

Sez.

U, n. 9775/2022 sulla formazione progressiva diformazione del contratto iure privatorum la PA e, in senso conforme,Numero registro generale 22822/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1569/2026Ric. n. 22822/2023 Numero di raccolta generale 21213/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est.

I. AmbrosiCass.

Sez. 1, n. 3543/2023); sottolinea che “si tratta di un contrattoa cui è stata data esecuzione da entrambe le parti, in merito al qualenon sono mai state sollevate contestazioni da parte del Comune, cheha, invece, anche riconosciuto il proprio debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”(cfr. in ricorso, pag. 12); osserva, altresì, che: − l’accordo intercorsoper iscritto tra le parti corrisponderebbe anche all’”Impegno dispesa” assunto dal Comune; - secondo il principio di buona fede, ilComune, certamente e pacificamente, si era avvalso della fornituradi energia;− l’Ente non aveva mai contestato la validità e/o efficaciadella fonte negoziale della somministrazione;− non aveva maiavanzato né provato alcuna contestazione in merito a tale rapportogiuridico;− tutta la corrispondenza che [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto in sedemonitoria, proveniente dal Comune stesso (ovvero da funzionari,responsabili, dirigenti e dallo stesso Sindaco), prova sia l’esistenzadel contratto di fornitura sia l’avvenuta esecuzione del medesimo; −a seguito della stipulazione di contratti di somministrazione con Enelavvenuta nel 2009, il Comune ha certamente usufruito di fornituredi energia elettrica per le quali, nel 2010, sono state emesse n. 942fatture per un complessivo importo di euro 1.062.241,41 (in ricorso,pag. 14);la società ricorrente evidenzia, altresì, che le propostecontrattuali erano state sottoscritte non da un mero dipendentecomunale, bensì dal Dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], soggetto al quale la normativa di settorerichiamata attribuisce pieni poteri di rappresentanza dell’Ente versoi terzi, in particolar modo per la stipulazione di contratti e per gli attidi gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa(in ricorso, pag. 15);parte ricorrente invoca, infine, quanto affermato da questaCorte, a Sezioni Unite (Cass. Sez.

U, 25/03/2022 n. 9775) che, intema di validità della stipula dei contratti della P.A., anche diversi daquelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, haNumero registro generale 22822/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1569/2026Ric. n. 22822/2023 Numero di raccolta generale 21213/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est.

I. Ambrosiaffermato che il requisito della forma scritta ad substantiam nonrichiede necessariamente la redazione di un unico documento,sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n.2440/1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale siforma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestateseparatamente, che per l'amministrazione possono assumere anchela forma dell'atto amministrativo (nella specie, la S.C. ha ritenutocompatibile con il citato art. 17 il modello di formazione del vincolocontrattuale in cui l'istanza del privato, tesa ad ottenere unprovvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapportonegoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a propostanegoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio delmedesimo provvedimento richiesto);2. con il secondo motivo, rubricato della “violazione e falsaapplicazione degli artt. 101, 345 e 346 c.p.c., dell’art. 2041 c.c.,dell’art. 24 Cost. nonché degli artt. 111, comma 6 Cost. e 132 n. 4c.p.c., con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, la ricorrentesi duole che la Corte d’appello, con la sentenza impugnata, haescluso che fosse stata proposta la domanda di arricchimento senzacausa che risultava, viceversa, formulata sia mediante l’ampiaformula utilizzata nelle conclusioni di primo grado sia, comunque,dall’espressione “in ogni caso” utilizzata nelle conclusioni rassegnatein secondo grado;3. con il terzo motivo, rubricato, “violazione e falsaapplicazione degli artt. 101, 210 e 213 c.p.c., nonchè degli artt. 111,comma 6 Cost. e 132 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 360 comma1 n. 3 c.p.c.”; nello specifico, la società ricorrente si duole del fattoche la Corte d’appello, dapprima ha autorizzato e richiesto diformulare istanze istruttorie su un punto, “poi… “ ha affermato “chenon occorrono!” (pag. 19 in ricorso);Numero registro generale 22822/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1569/2026Ric. n. 22822/2023 Numero di raccolta generale 21213/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est.

I. Ambrosi4.

In via preliminare, vanno disattese le diverse questioni diinammissibilità formulate dal Comune controricorrente (pagg. 6-12in controricorso);in primo luogo, non sussiste la questione della ragione piùliquida prospettata dal Comune controricorrente (già eccepita in sededi decreto ingiuntivo e riproposta in appello), secondo cuidifetterebbe la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] per inefficacia dellacessione del credito, atteso che che la cessione non sarebbeopponibile all’Ente locale in assenza di accettazione espressa, aisensi dell’art. 115, comma 3, D.P.R. 554/1999, prova in alcun modoemersa nel giudizio di merito, tenuto conto che il Comune non ha,infatti, contestato la cessione, né tantomeno l’ha rifiutata (cfr. intema di cessione del credito al corrispettivo nel subappalto, direcente, Cass. Sez. 2, 25/08/2023 n. 25284);in secondo luogo, neppure è ravvisabile, nella specie, laquestione del preteso giudicato interno, tenuto conto che la odiernaricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrenteComune, ha formulato specifica doglianza contro l'affermazione dellaCorte d'Appello secondo cui il dipendente comunale che sottoscrissele richieste di allaccio dell'energia elettrica fosse privo dei necessaripoteri di rappresentanza esterna dell'Ente (cfr. motivo n. 1 in ricorso,pag.15);da disattendere, infine, le eccezioni di inammissibilità sollevatea norma dell’art. 360-bis c.p.c. e degli artt. 366 comma 1, n. 6 eart. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., tenuto conto che il ricorso soddisfaadeguatamente i presupposti e i requisiti richiesti dalle richiamatenorme; in proposito, va tenuto conto che, per un verso, partericorrente ha adeguatamente posto in discussione gli orientamentigiurisprudenziali in merito al contratto di somministrazione (ritenutoinsussistente di giudici di merito) e alle regole della forma scrittaprescritta ad substantiam dei contratti pubblici, per l’altro verso, haformulato i motivi di ricorso in conformità alla regola di specificità -Numero registro generale 22822/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1569/2026Ric. n. 22822/2023 Numero di raccolta generale 21213/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est.

I. Ambrosianche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDUSucci e altri c.

Italia, in data 28 ottobre 2021, da interpretarsi insenso elastico come da questa Corte, di recente, precisato (Cass.Sez.

U, 18/03/2022 n. 8950; Cass. Sez. 1, 2/05/2023 n. 11325).5. il primo motivo di ricorso è inammissibile;seppure la ricorrente, formalmente, denunci la violazione dinumerose norme sostanziali in ordine sia alla specifica disciplina sulregime formale di formazione del contratto con la pubblicaamministrazione sia in ordine alla interpretazione fornita dalla stessaCorte territoriale in ordine i criteri di correttezza e buona fede, nellasostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, giàdefinitivamente accertati in sede di merito e una diversainterpretazione delle clausole contrattuali, inammissibile in sede dilegittimità, omettendo altresì di considerare che tantol’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale- delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito,cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. Sez. 1,14/05/2024 n. 13265; Cass. Sez. 6 – 3, 4/07/2017, n. 16467; Cass.Sez. 1, 23/05/2014, n. 11511; Cass. Sez.

L, 13/06/2014, n. 13485;Cass.

Sez.

L, 15/07/2009, n. 16499);del resto, la parte ricorrente si è limitata a contestare in mododel tutto assertivo le affermazioni della corte di merito la quale, conmotivazione sintetica ma adeguata, ha ritenuto che il sottoscrittoredelle richieste di attivazione fosse privo di rappresentanza esternadell’Ente e che le richieste di attivazione della fornitura fossero attimeramente attuativi, non idonei a costituire la fonte genetica delvincolo nei confronti della pubblica amministrazione;in realtà, parte ricorrente prospetta un diverso accertamentoin fatto circa la qualifica del soggetto, l’estensione dei suoi poteri el’imputabilità al Comune degli atti da lui sottoscritti e circa la naturaCC 29.04.2026 Numero registro generale 22822/2023Ric. n. 22822/2023 Numero sezionale 1569/2026Pres L.A.

ScaranoNumero di raccolta generale 21213/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/2026delle richieste di attivazione medesime (asseritamente “accettate daEnel” con invio dei contratti al Comune a mezzo fax e con il “depositodi documento” delle [OSCURATO:PERSONA] di fornitura da parte di Enelpresso il notaio di Roma, cfr. in memoria [OSCURATO:PERSONA], pag. 3), senzaconfrontarsi col motivato accertamento espletato dalla Corte dimerito nel caso all’esame;proprio tali profili sono stati oggetto di valutazione da partedella Corte d’appello etnea, che ha escluso la riferibilità all’Ente diquelle dichiarazioni sul duplice rilievo dell’assenza dei necessaripoteri rappresentativi esterni del dipendente nonchè dellaimpossibilità per un atto meramente ricognitivo di costituire ilfondamento dei pretesi obblighi negoziali inadempiuti da partedell’Ente (cfr. sentenza impugnata pag. 3);6. il secondo motivo di ricorso si rivela anch’esso inammissibilein quanto la censura proposta comprende in sé pretesi vizi strutturalidella motivazione e asseriti vizi con cui si contesta la violazione efalsa applicazione della legge sostanziale e processuale conriferimento al medesimo costrutto argomentativo con cui la sentenzaimpugnata ha escluso che fosse stata proposta la domanda ex art.2041 c.c.;con tale censura, parte ricorrente nuovamente richiede aquesta Corte la rilettura degli elementi, di fatto, posti a fondamentodella decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. Sez.

U. n.11708 del 2016), indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelliadottati dal giudice del merito, esame precluso a questa Corte, allaquale è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione inrapporto ai dati processuali (Cass. Sez.

U, n. 16990 del 2017).7. inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, tenuto contoche la doglianza si rivela non decisiva rispetto alla ratio decidendidella decisione impugnata;Numero registro generale 22822/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1569/2026Ric. n. 22822/2023 Numero di raccolta generale 21213/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est.

I. Ambrosicome correttamente dedotto dalla difesa del Comunecontroricorrente nella memoria, anche l’eventuale accoglimento delmotivo non varrebbe a rimuovere la statuizione sulla nonimputabilità soggettiva delle richieste di attivazione e quella,autonoma, sulla loro natura meramente attuativa e non genetica delvincolo, con conseguente conferma della statuizione di rigetto delladomanda contrattuale;la corte d’appello ha correttamente rilevato che gli strumentidi cui agli artt. 210 e 213 c.p.c. sono utilizzabili solo in via residuale,quando l’atto non sia nella disponibilità della parte nonostantediligenti istanze, e non già per sostituire l’iniziativa probatoria dellaparte o per addossare alla controparte l’acquisizione di documentinecessari a colmare lacune probatorie;vale sottolineare, infine, che la sentenza impugnata escludeche la mancata produzione sia stata determinata da una condottaimputabile al Comune, tanto da ritenere insussistente il presuppostostesso che potrebbe giustificare l’attivazione dei poteri officiosiinvocati;8.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 14.200,00 ( di cui euro 14.000,00 per onorari ),oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delcontroricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariNumero registro generale 22822/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1569/2026Ric. n. 22822/2023 Numero di raccolta generale 21213/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est.

I. Ambrosia quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20/2/2020 n. 4315).Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 29 aprile 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamentedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 732/D e con domiciliodigitale ex lege;- ricorrente -controCOMUNE di POZZALLO, in persona del Sindaco in carica protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale exlege;CC 29.04.2026 Numero registro generale 22822/2023Ric. n. 22822/2023 Numero sezionale 1569/2026Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 21213/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/2026- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. n. 1541/2023,pubblicata l’8 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2026dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che1. il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 599/2021 rigettòl’opposizione proposta dal Comune di Pozzallo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Tribunale di Ragusa per l’importo di euro 1.062.241,41 infavore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fondato su contratti di somministrazionestipulati dallo stesso Comune con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nell’anno 2009,condannandolo alla rifusione delle spese di prime cure;2. avverso alla decisione di prime cure, il Comune di Pozzalloha proposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Catania;si è costituita [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sottolineando, tra l’altro, la pienaefficacia della cessione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fct, richiamandoall’uopo l’art. 117 del D.lgs. n. 163 del 2006 e segnalando come,nella fattispecie, nessun rifiuto della cessione era pervenuto da partedel Comune; ha contestato l’errata contabilizzazione degli importidovuti e la decorrenza degli interessi moratori prospettate dalComune e ha concluso per il rigetto dell’appello, con confermaintegrale della sentenza impugnata e, in ogni caso, la condanna delComune al pagamento di euro 1.062.241,41, oltre interessi moratoriex d.lgs. 231/02 e spese;la Corte d’appello di Catania, con la sentenza qui impugnata,ha accolto il gravame ed in riforma della sentenza di prime cure, harevocato il decreto ingiuntivo de quo, con condanna della societàappellata a rifondere al Comune appellante le spese del doppio gradodi giudizio, come liquidate in dispositivo;CC 29.04.2026 Numero registro generale 22822/2023Ric. n. 22822/2023 Numero sezionale 1569/2026Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 21213/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/20263. avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. haproposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivid'impugnazione; ha resistito con controricorso il Comune di Pozzallo;la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositatorispettiva memoria.Considerato che1. con il primo motivo, rubricato “violazione e falsaapplicazione degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923, dell’art.1326 e ss. c.c., nonché degli artt. 1175 e 1176 c.c., con riferimentoall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, la società ricorrente contesta chela Corte d’appello abbia considerato il contratto tra il Comune diPozzallo e l’[OSCURATO:PERSONA] sfornito della richiesta forma scritta ad substantiam,senza esaminare la documentazione allegata agli atti da cuirisulterebbe, invece, non solo che l’accordo negoziale era statoconcluso nella forma scritta, ma anche secondo moduli compatibilicon le espresse previsioni normative in materia e precisamente anorma degli artt.16 e 17 R.D. n. 2440/1923, e con i principigiurisprudenziali consolidatisi in materia; elenca, nello specifico, trala documentazione allegata: - le proposte di richiesta di fornitura dienergia elettrica sottoscritte dal Comune, timbrate “Comune diPozzallo” e firmate dal Dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] eaccettate da [OSCURATO:PERSONA] con l’invio dei contratti al Comune a mezzo fax; -le [OSCURATO:PERSONA] di Fornitura nelle quali erano contenute tuttele clausole del rapporto negoziale intercorso, incluse quindi quellerelative all’oggetto del contratto, alla sua conclusione, alle condizioniper l’attivazione della fornitura, alle condizioni economiche, allemodalità di calcolo dei corrispettivi, alla responsabilità e manleva delcliente Comune (richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità:Cass. Sez. U, n. 9775/2022 sulla formazione progressiva diformazione del contratto iure privatorum la PA e, in senso conforme,Numero registro generale 22822/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1569/2026Ric. n. 22822/2023 Numero di raccolta generale 21213/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. AmbrosiCass. Sez. 1, n. 3543/2023); sottolinea che “si tratta di un contrattoa cui è stata data esecuzione da entrambe le parti, in merito al qualenon sono mai state sollevate contestazioni da parte del Comune, cheha, invece, anche riconosciuto il proprio debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”(cfr. in ricorso, pag. 12); osserva, altresì, che: − l’accordo intercorsoper iscritto tra le parti corrisponderebbe anche all’”Impegno dispesa” assunto dal Comune; - secondo il principio di buona fede, ilComune, certamente e pacificamente, si era avvalso della fornituradi energia;− l’Ente non aveva mai contestato la validità e/o efficaciadella fonte negoziale della somministrazione;− non aveva maiavanzato né provato alcuna contestazione in merito a tale rapportogiuridico;− tutta la corrispondenza che [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto in sedemonitoria, proveniente dal Comune stesso (ovvero da funzionari,responsabili, dirigenti e dallo stesso Sindaco), prova sia l’esistenzadel contratto di fornitura sia l’avvenuta esecuzione del medesimo; −a seguito della stipulazione di contratti di somministrazione con Enelavvenuta nel 2009, il Comune ha certamente usufruito di fornituredi energia elettrica per le quali, nel 2010, sono state emesse n. 942fatture per un complessivo importo di euro 1.062.241,41 (in ricorso,pag. 14);la società ricorrente evidenzia, altresì, che le propostecontrattuali erano state sottoscritte non da un mero dipendentecomunale, bensì dal Dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], soggetto al quale la normativa di settorerichiamata attribuisce pieni poteri di rappresentanza dell’Ente versoi terzi, in particolar modo per la stipulazione di contratti e per gli attidi gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa(in ricorso, pag. 15);parte ricorrente invoca, infine, quanto affermato da questaCorte, a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 25/03/2022 n. 9775) che, intema di validità della stipula dei contratti della P.A., anche diversi daquelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, haNumero registro generale 22822/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1569/2026Ric. n. 22822/2023 Numero di raccolta generale 21213/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. Ambrosiaffermato che il requisito della forma scritta ad substantiam nonrichiede necessariamente la redazione di un unico documento,sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n.2440/1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale siforma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestateseparatamente, che per l'amministrazione possono assumere anchela forma dell'atto amministrativo (nella specie, la S.C. ha ritenutocompatibile con il citato art. 17 il modello di formazione del vincolocontrattuale in cui l'istanza del privato, tesa ad ottenere unprovvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapportonegoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a propostanegoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio delmedesimo provvedimento richiesto);2. con il secondo motivo, rubricato della “violazione e falsaapplicazione degli artt. 101, 345 e 346 c.p.c., dell’art. 2041 c.c.,dell’art. 24 Cost. nonché degli artt. 111, comma 6 Cost. e 132 n. 4c.p.c., con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, la ricorrentesi duole che la Corte d’appello, con la sentenza impugnata, haescluso che fosse stata proposta la domanda di arricchimento senzacausa che risultava, viceversa, formulata sia mediante l’ampiaformula utilizzata nelle conclusioni di primo grado sia, comunque,dall’espressione “in ogni caso” utilizzata nelle conclusioni rassegnatein secondo grado;3. con il terzo motivo, rubricato, “violazione e falsaapplicazione degli artt. 101, 210 e 213 c.p.c., nonchè degli artt. 111,comma 6 Cost. e 132 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 360 comma1 n. 3 c.p.c.”; nello specifico, la società ricorrente si duole del fattoche la Corte d’appello, dapprima ha autorizzato e richiesto diformulare istanze istruttorie su un punto, “poi… “ ha affermato “chenon occorrono!” (pag. 19 in ricorso);Numero registro generale 22822/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1569/2026Ric. n. 22822/2023 Numero di raccolta generale 21213/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. Ambrosi4. In via preliminare, vanno disattese le diverse questioni diinammissibilità formulate dal Comune controricorrente (pagg. 6-12in controricorso);in primo luogo, non sussiste la questione della ragione piùliquida prospettata dal Comune controricorrente (già eccepita in sededi decreto ingiuntivo e riproposta in appello), secondo cuidifetterebbe la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] per inefficacia dellacessione del credito, atteso che che la cessione non sarebbeopponibile all’Ente locale in assenza di accettazione espressa, aisensi dell’art. 115, comma 3, D.P.R. 554/1999, prova in alcun modoemersa nel giudizio di merito, tenuto conto che il Comune non ha,infatti, contestato la cessione, né tantomeno l’ha rifiutata (cfr. intema di cessione del credito al corrispettivo nel subappalto, direcente, Cass. Sez. 2, 25/08/2023 n. 25284);in secondo luogo, neppure è ravvisabile, nella specie, laquestione del preteso giudicato interno, tenuto conto che la odiernaricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrenteComune, ha formulato specifica doglianza contro l'affermazione dellaCorte d'Appello secondo cui il dipendente comunale che sottoscrissele richieste di allaccio dell'energia elettrica fosse privo dei necessaripoteri di rappresentanza esterna dell'Ente (cfr. motivo n. 1 in ricorso,pag.15);da disattendere, infine, le eccezioni di inammissibilità sollevatea norma dell’art. 360-bis c.p.c. e degli artt. 366 comma 1, n. 6 eart. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., tenuto conto che il ricorso soddisfaadeguatamente i presupposti e i requisiti richiesti dalle richiamatenorme; in proposito, va tenuto conto che, per un verso, partericorrente ha adeguatamente posto in discussione gli orientamentigiurisprudenziali in merito al contratto di somministrazione (ritenutoinsussistente di giudici di merito) e alle regole della forma scrittaprescritta ad substantiam dei contratti pubblici, per l’altro verso, haformulato i motivi di ricorso in conformità alla regola di specificità -Numero registro generale 22822/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1569/2026Ric. n. 22822/2023 Numero di raccolta generale 21213/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. Ambrosianche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDUSucci e altri c. Italia, in data 28 ottobre 2021, da interpretarsi insenso elastico come da questa Corte, di recente, precisato (Cass.Sez. U, 18/03/2022 n. 8950; Cass. Sez. 1, 2/05/2023 n. 11325).5. il primo motivo di ricorso è inammissibile;seppure la ricorrente, formalmente, denunci la violazione dinumerose norme sostanziali in ordine sia alla specifica disciplina sulregime formale di formazione del contratto con la pubblicaamministrazione sia in ordine alla interpretazione fornita dalla stessaCorte territoriale in ordine i criteri di correttezza e buona fede, nellasostanza, richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, giàdefinitivamente accertati in sede di merito e una diversainterpretazione delle clausole contrattuali, inammissibile in sede dilegittimità, omettendo altresì di considerare che tantol’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale- delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito,cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. Sez. 1,14/05/2024 n. 13265; Cass. Sez. 6 – 3, 4/07/2017, n. 16467; Cass.Sez. 1, 23/05/2014, n. 11511; Cass. Sez. L, 13/06/2014, n. 13485;Cass. Sez. L, 15/07/2009, n. 16499);del resto, la parte ricorrente si è limitata a contestare in mododel tutto assertivo le affermazioni della corte di merito la quale, conmotivazione sintetica ma adeguata, ha ritenuto che il sottoscrittoredelle richieste di attivazione fosse privo di rappresentanza esternadell’Ente e che le richieste di attivazione della fornitura fossero attimeramente attuativi, non idonei a costituire la fonte genetica delvincolo nei confronti della pubblica amministrazione;in realtà, parte ricorrente prospetta un diverso accertamentoin fatto circa la qualifica del soggetto, l’estensione dei suoi poteri el’imputabilità al Comune degli atti da lui sottoscritti e circa la naturaCC 29.04.2026 Numero registro generale 22822/2023Ric. n. 22822/2023 Numero sezionale 1569/2026Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 21213/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/2026delle richieste di attivazione medesime (asseritamente “accettate daEnel” con invio dei contratti al Comune a mezzo fax e con il “depositodi documento” delle [OSCURATO:PERSONA] di fornitura da parte di Enelpresso il notaio di Roma, cfr. in memoria [OSCURATO:PERSONA], pag. 3), senzaconfrontarsi col motivato accertamento espletato dalla Corte dimerito nel caso all’esame;proprio tali profili sono stati oggetto di valutazione da partedella Corte d’appello etnea, che ha escluso la riferibilità all’Ente diquelle dichiarazioni sul duplice rilievo dell’assenza dei necessaripoteri rappresentativi esterni del dipendente nonchè dellaimpossibilità per un atto meramente ricognitivo di costituire ilfondamento dei pretesi obblighi negoziali inadempiuti da partedell’Ente (cfr. sentenza impugnata pag. 3);6. il secondo motivo di ricorso si rivela anch’esso inammissibilein quanto la censura proposta comprende in sé pretesi vizi strutturalidella motivazione e asseriti vizi con cui si contesta la violazione efalsa applicazione della legge sostanziale e processuale conriferimento al medesimo costrutto argomentativo con cui la sentenzaimpugnata ha escluso che fosse stata proposta la domanda ex art.2041 c.c.;con tale censura, parte ricorrente nuovamente richiede aquesta Corte la rilettura degli elementi, di fatto, posti a fondamentodella decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. Sez. U. n.11708 del 2016), indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelliadottati dal giudice del merito, esame precluso a questa Corte, allaquale è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione inrapporto ai dati processuali (Cass. Sez. U, n. 16990 del 2017).7. inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, tenuto contoche la doglianza si rivela non decisiva rispetto alla ratio decidendidella decisione impugnata;Numero registro generale 22822/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1569/2026Ric. n. 22822/2023 Numero di raccolta generale 21213/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. Ambrosicome correttamente dedotto dalla difesa del Comunecontroricorrente nella memoria, anche l’eventuale accoglimento delmotivo non varrebbe a rimuovere la statuizione sulla nonimputabilità soggettiva delle richieste di attivazione e quella,autonoma, sulla loro natura meramente attuativa e non genetica delvincolo, con conseguente conferma della statuizione di rigetto delladomanda contrattuale;la corte d’appello ha correttamente rilevato che gli strumentidi cui agli artt. 210 e 213 c.p.c. sono utilizzabili solo in via residuale,quando l’atto non sia nella disponibilità della parte nonostantediligenti istanze, e non già per sostituire l’iniziativa probatoria dellaparte o per addossare alla controparte l’acquisizione di documentinecessari a colmare lacune probatorie;vale sottolineare, infine, che la sentenza impugnata escludeche la mancata produzione sia stata determinata da una condottaimputabile al Comune, tanto da ritenere insussistente il presuppostostesso che potrebbe giustificare l’attivazione dei poteri officiosiinvocati;8. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 14.200,00 ( di cui euro 14.000,00 per onorari ),oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delcontroricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariNumero registro generale 22822/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1569/2026Ric. n. 22822/2023 Numero di raccolta generale 21213/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. Ambrosia quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20/2/2020 n. 4315).Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 29 aprile 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]