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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 14544/2022

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019 ORDINANZA sul ricorso n. 32572/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via Conca d'Oro, n. 287 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - avverso la sentenza n. 593/2019 della CORTE d'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/03/2019; F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 32572/2019 Numero sezionale 422/2022 Numero di raccolta generale 14544/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/03/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Ambrogio e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 593, pubblicata il 25/03/2019, della Corte di Appello di Catanzaro che ha riformato la sentenza del Tribunale di Paola n. 645 del 18/10/2016, in materia di esecuzione di obblighi di fare.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Per l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ., mentre il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte risulta il deposito di memoria da parte dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale: Il primo mezzo deduce: «violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 612, 615 e 616 e seguenti cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per avere, la Corte di Appello, affermato erroneamente che “il procedimento avrebbe dovuto esser dichiarato ormai esaurito all’esito dell’ordinanza del 25 gennaio 2014”, in quanto l’ordinanza ex art. 612 cod. proc. civ., quando risolve alcuni profili controversi tra le parti in ordine al titolo esecutivo ed al diritto a procedere all’esecuzione forzata, non può avere valore di sentenza in senso sostanziale, ma resta sempre un provvedimento esecutivo che prelude alla promozione di un incidente di cognizione nelle forme di cui all’art. 616 cod. proc. civ. ed alla definizione con una Ad. 15/03/2022 CC R.G.N. 32572/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 32572/2019 Numero sezionale 422/2022 Numero di raccolta generale 14544/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 sentenza, che non è vincolata dal contenuto dell’ordinanza resa nella precedente fase sommaria».

Il secondo motivo pone censura di: «violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 615 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.», per avere, la Corte di Appello, negato la possibilità che il giudice dell’opposizione all’esecuzione potesse interpretare il titolo esecutivo facendo riferimento ad elementi extratestuali (ed in particolare alla consulenza tecnica di ufficio) per superare le incertezze contenute in alcuni profili della sentenza meramente dichiarativa dell’esistenza della servitù di passaggio».

Il terzo motivo deduce: «violazione e (o) falsa applicazione, dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per l’obbligo di motivazione ivi previsto, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. e per manifesta illogicità e (o) contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere, la Corte di Appello, accolto la tesi degli odierni ricorrenti (e precisamente che “la servitù è costituita dal canale di scolo realizzato dal Comune di Amantea”) e, ciò nonostante, rigettato contraddittoriamente la loro opposizione e ad accolto l’appello proposto dagli odierni controricorrenti.

Infine, il quarto mezzo pone censura di: «violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 15 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. oltre a violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. per l’obbligo di motivazione ivi previsto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito liquidato immotivatamente le spese processuali per compenso professionale ritenendo la causa dal valore “indeterminabile” senza tener conto che invece dagli atti di Ad. 15/03/2022 CC R.G.N. 32572/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 32572/2019 Numero sezionale 422/2022 Numero di raccolta generale 14544/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 causa ne emergeva il valore, anche in considerazione del fatto che nel fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado n. 513/2014 R.G.A.C. è contenuta la seguente dichiarazione degli attori, non contestata da controparte: “la presente controversia è di valore pari ad Euro 78,00, valore determinato, ex art. 15 c.p.c., moltiplicando il reddito dominicale del fondo servente per 50”».

Preliminare all’esame dei quattro motivi di ricorso, che concernono questioni di interpretazione del titolo costituito da ordinanza emanata ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ. e determinativa delle modalità di esercizio di una servitù di passaggio, è la questione della tempestività della sua proposizione.

La controversia è stata qualificata dalle parti, e trattata dalla Corte di Appello quale causa di opposizione all’esecuzione.

La sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 593 è stata pubblicata il 25/03/2019 e non risulta essere stata notificata o, quantomeno, essa non risulta essere stata notificata agli odierni ricorrenti, che non hanno dichiarato alcunché sul punto, limitandosi a precisarne la data di pubblicazione.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato, come risulta dalla notifica apposta al il 24/10/2019, ben oltre il termine di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., che, trattandosi di opposizione all’esecuzione, tale qualificata, come scritto, sia dagli odierni ricorrenti che dalla Corte, escludeva l’applicazione della sospensione feriale (da ultimo, anche per le domande connesse a quelle strettamente di opposizione all’esecuzione, si veda Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 – 01).

Giova evidenziare, peraltro, che lo stesso ricorso è stato formato in data 8/10/2019, come risulta dalla data ad esso apposta e, quindi, già oltre il termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., che veniva a scadere il 25 settembre 2019, Ad. 15/03/2022 CC R.G.N. 32572/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 32572/2019 Numero sezionale 422/2022 Numero di raccolta generale 14544/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 cadente di mercoledì (il termine semestrale è applicabile nella specie in quanto il giudizio in primo grado ebbe inizio nell’anno 2014, e, quindi, quando il termine di decadenza dall’impugnazione era oramai divenuto semestrale).

Con specifico riferimento a giudizi scaturenti da provvedimenti determinativi delle modalità di adempimento degli obblighi di fare o di non fare, di cui all’art. 612 cod. proc. civ., la conclusione alla quale è pervenuta questa Corte non è difforme da quella sopra richiamata in ordine alle cause di opposizione esecutiva, avendo la giurisprudenza, anche di recente (Cass. n. 21568 del 18/09/2017 Rv. 645765 - 01) affermato: «La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice.

Tale regola vale anche con riferimento all'appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all' esecuzione ex art. 615 per contestare il diritto della controparte ad agire "in executivis" nelle forme di cui agli artt. 612 e segg. c.p.c., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l’aspetto funzionale di strumento per in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge.».

L’orientamento richiamato, peraltro risalente (Cass. n. 03828 del 25/11/1974 Rv. 372366 - 01) è pienamente condiviso dal Collegio, che intende dare a esso seguito.

Ad. 15/03/2022 CC R.G.N. 32572/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sulla base del valore della causa e tenuto conto dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 15 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 32572/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ORDINANZA sul ricorso n. 32572/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via Conca d'Oro, n. 287 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - avverso la sentenza n. 593/2019 della CORTE d'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/03/2019; F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 32572/2019 Numero sezionale 422/2022 Numero di raccolta generale 14544/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/03/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Ambrogio e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 593, pubblicata il 25/03/2019, della Corte di Appello di Catanzaro che ha riformato la sentenza del Tribunale di Paola n. 645 del 18/10/2016, in materia di esecuzione di obblighi di fare. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ., mentre il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte risulta il deposito di memoria da parte dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale: Il primo mezzo deduce: «violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 612, 615 e 616 e seguenti cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per avere, la Corte di Appello, affermato erroneamente che “il procedimento avrebbe dovuto esser dichiarato ormai esaurito all’esito dell’ordinanza del 25 gennaio 2014”, in quanto l’ordinanza ex art. 612 cod. proc. civ., quando risolve alcuni profili controversi tra le parti in ordine al titolo esecutivo ed al diritto a procedere all’esecuzione forzata, non può avere valore di sentenza in senso sostanziale, ma resta sempre un provvedimento esecutivo che prelude alla promozione di un incidente di cognizione nelle forme di cui all’art. 616 cod. proc. civ. ed alla definizione con una Ad. 15/03/2022 CC R.G.N. 32572/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 32572/2019 Numero sezionale 422/2022 Numero di raccolta generale 14544/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 sentenza, che non è vincolata dal contenuto dell’ordinanza resa nella precedente fase sommaria». Il secondo motivo pone censura di: «violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 615 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.», per avere, la Corte di Appello, negato la possibilità che il giudice dell’opposizione all’esecuzione potesse interpretare il titolo esecutivo facendo riferimento ad elementi extratestuali (ed in particolare alla consulenza tecnica di ufficio) per superare le incertezze contenute in alcuni profili della sentenza meramente dichiarativa dell’esistenza della servitù di passaggio». Il terzo motivo deduce: «violazione e (o) falsa applicazione, dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per l’obbligo di motivazione ivi previsto, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. e per manifesta illogicità e (o) contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere, la Corte di Appello, accolto la tesi degli odierni ricorrenti (e precisamente che “la servitù è costituita dal canale di scolo realizzato dal Comune di Amantea”) e, ciò nonostante, rigettato contraddittoriamente la loro opposizione e ad accolto l’appello proposto dagli odierni controricorrenti. Infine, il quarto mezzo pone censura di: «violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 15 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. oltre a violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. per l’obbligo di motivazione ivi previsto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito liquidato immotivatamente le spese processuali per compenso professionale ritenendo la causa dal valore “indeterminabile” senza tener conto che invece dagli atti di Ad. 15/03/2022 CC R.G.N. 32572/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 32572/2019 Numero sezionale 422/2022 Numero di raccolta generale 14544/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 causa ne emergeva il valore, anche in considerazione del fatto che nel fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado n. 513/2014 R.G.A.C. è contenuta la seguente dichiarazione degli attori, non contestata da controparte: “la presente controversia è di valore pari ad Euro 78,00, valore determinato, ex art. 15 c.p.c., moltiplicando il reddito dominicale del fondo servente per 50”». Preliminare all’esame dei quattro motivi di ricorso, che concernono questioni di interpretazione del titolo costituito da ordinanza emanata ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ. e determinativa delle modalità di esercizio di una servitù di passaggio, è la questione della tempestività della sua proposizione. La controversia è stata qualificata dalle parti, e trattata dalla Corte di Appello quale causa di opposizione all’esecuzione. La sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 593 è stata pubblicata il 25/03/2019 e non risulta essere stata notificata o, quantomeno, essa non risulta essere stata notificata agli odierni ricorrenti, che non hanno dichiarato alcunché sul punto, limitandosi a precisarne la data di pubblicazione. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato, come risulta dalla notifica apposta al il 24/10/2019, ben oltre il termine di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., che, trattandosi di opposizione all’esecuzione, tale qualificata, come scritto, sia dagli odierni ricorrenti che dalla Corte, escludeva l’applicazione della sospensione feriale (da ultimo, anche per le domande connesse a quelle strettamente di opposizione all’esecuzione, si veda Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 – 01). Giova evidenziare, peraltro, che lo stesso ricorso è stato formato in data 8/10/2019, come risulta dalla data ad esso apposta e, quindi, già oltre il termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., che veniva a scadere il 25 settembre 2019, Ad. 15/03/2022 CC R.G.N. 32572/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 32572/2019 Numero sezionale 422/2022 Numero di raccolta generale 14544/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 cadente di mercoledì (il termine semestrale è applicabile nella specie in quanto il giudizio in primo grado ebbe inizio nell’anno 2014, e, quindi, quando il termine di decadenza dall’impugnazione era oramai divenuto semestrale). Con specifico riferimento a giudizi scaturenti da provvedimenti determinativi delle modalità di adempimento degli obblighi di fare o di non fare, di cui all’art. 612 cod. proc. civ., la conclusione alla quale è pervenuta questa Corte non è difforme da quella sopra richiamata in ordine alle cause di opposizione esecutiva, avendo la giurisprudenza, anche di recente (Cass. n. 21568 del 18/09/2017 Rv. 645765 - 01) affermato: «La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice. Tale regola vale anche con riferimento all'appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all' esecuzione ex art. 615 per contestare il diritto della controparte ad agire "in executivis" nelle forme di cui agli artt. 612 e segg. c.p.c., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l’aspetto funzionale di strumento per in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge.». L’orientamento richiamato, peraltro risalente (Cass. n. 03828 del 25/11/1974 Rv. 372366 - 01) è pienamente condiviso dal Collegio, che intende dare a esso seguito. Ad. 15/03/2022 CC R.G.N. 32572/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 32572/2019 Numero sezionale 422/2022 Numero di raccolta generale 14544/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile, per avvenuta proposizione oltre il termine di decadenza di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sulla base del valore della causa e tenuto conto dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 15 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 32572/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I
Sentenza Cassazione n. 14544/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris