CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 32043/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21403/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ALESSANDRINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n.418/2023 depositata il 02/05/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per come si evince dalla sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] pendevano, dinanzi al Tribunale di Alessandria, due procedure esecutive immobiliari: la prima, promossa da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal tutore [OSCURATO:PERSONA], riguardante la nuda proprietà di un fabbricato sito in Fresonara (AL); la seconda, avviata dal Consorzio CISSACA in forza della sentenza della Corte di appello di Torino n. 424/2013, che aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto di compravendita dello stesso immobile avvenuta tra il Verde e l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] due esecuzioni venivano riunite con ordinanza del G.E. nel 2014. Nel 2017, al termine della fase cautelare, il Verde introduceva il giudizio di merito ex artt. 615 e 617 c.p.c., convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria il Pavanello, il Pastorini, il Consorzio e l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fondamento della domanda con cui contestava la legittimità delle esecuzioni, eccepiva che: a) vi era difformità tra i beni e i diritti pignorati; b) il bene era impignorabile per vincolo di fondo patrimoniale; c) il processo non era stato riassunto; d) sussisteva confusione tra creditore e debitore; d) gli interventi erano tardivi; e) la consulenza tecnica d’ufficio era inesistente; f) le notifiche del precetto e del pignoramento erano nulle, e g) l’immobile era affetto da abusività edilizia. Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto delle pretese attoree. L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rimaneva contumace. Nelle more del giudizio, il Verde dapprima proponeva due querele di falso, non ammesse dal G.I.; formulava poi istanza di ricusazione del giudice, ritenendolo incompatibile e non imparziale. Il collegio dichiarava il non luogo a procedere sulla ricusazione, poiché il giudice era già stato sostituito. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 427/2020, rigettava tutte le domande del Verde, condannandolo al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno a favore dei convenuti. Veniva, inoltre, disposta la trasmissione al COA di Alessandria degli atti e delle memorie di parte attrice, ravvisandovi condotte dell’attore e del suo procuratore contrarie ai doveri professionali. Avverso tale ultima sentenza, il Verde proponeva appello, sostenendo che alcuni atti erano stati posti in essere dal giudice sostituito e chiedendo, peraltro, il riesame del giudizio di ricusazione. Si costituivano i convenuti, che eccepivano: in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello ex. art. 348-bis c.p.c.; nel merito, il rigetto dell’impugnazione. L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rimaneva contumace. La Corte d’appello di Torino -dopo aver rimesso la causa sul ruolo per consentire alle parti di prendere posizione su questioni preliminari e, in particolare, sull’estinzione della esecuzione immobiliare sottostante, che era stata dichiarata da G.E. con provvedimento del 19/12/2022 - con sentenza n. 418/2023, dichiarava l ’ appello inammissibile in quanto tardivo e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso tale ultima sentenza, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e infondato, con condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] del Pavanello ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, secondo quanto si verrà ad esporre, può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti di tutte le parti intimate, alla luce dei principî affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n. 15106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020 e n. 10718/2023). 2. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] articola il ricorso in 3 motivi. Precisamente: 2.1. Con il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione degli art. 299 e 301 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto pronunciata durante l’interruzione del processo , nella parte in cui la corte territoriale ha pronunciato la decisione a fronte della sospensione del procuratore della parte, asseritamente comunicata dal COA di Biella agli uffici giudiziari del distretto della Corte d’appello di Torino. 2.2. Con il secondo motivo denuncia Violazione e falsa applicazione degli art. 615, 617 e 618 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha deciso le contestazioni del ricorrente omettendo di distinguere quali fossero le opposizioni agli atti esecutivi e quali opposizioni all’esecuzione. Osserva che il Tribunale aveva qualificato l’intera causa come opposizione ex art. 615 c.p.c., impugnabile in appello. Deduce inoltre che la corte territoriale ha erroneamente escluso la sospensione feriale dei termini, nonostante il giudizio fosse pendente nella fase di merito. 2.3. Con l’ultimo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ,nella parte in cui la Corte d’appello di Torino ha omesso di pronunciarsi su numerose domande specificamente formulate, quali: la ricusazione del giudice; l’impignorabilità del bene vincolato a fondo patrimoniale; l’omesso deposito dell’istanza di vendita e dei documenti ipocatastali; la mancata redazione della CTU e l’estinzione per confusione tra creditore e debitore. In sintesi, secondo il ricorrente, la sentenza è viziata da omessa pronuncia su punti decisivi. 3. Dei motivi sopra indicati è superflua l’illustrazione, poiché il ricorso è inammissibile sotto il duplice profilo del mancato rispetto del principio di chiarezza e della mancanza di una adeguata, ancorché sintetica, esposizione del fatto processuale. 3.1. Com’è noto, infatti, l’art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di “forma-contenuto” dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio “modello legale” del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso stesso. In particolare, il requisito dellaesposizione sommaria dei fatti ed il requisito della specifica indicazione degli atti richiamati, prescritti a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3 e n. 6, c.p.c. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 149/2022, sia in quello, qui applicabile ratione temporis), essendo considerati dalla norma come specifici requisiti di contenuto- forma del ricorso, devono consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia, del fatto processuale e del contenuto degli atti richiamati, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U.,n. 11653 del 2006, con statuizione che ben si attaglia anche al testo della norma oggi vigente). La prescrizione di detti requisiti risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatt i di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U., n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare i requisiti imposti dall’articolo 366 comma primo n. 3 e n. 6 c.p.c., è necessario che il ricorso per cassazione contenga, oltre alla specifica indicazione del contenuto e della localizzazione degli atti richiamati, l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni. Tale indirizzo deve ritenersi a più forte ragione applicabile con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., che ha previsto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso . Nella specie, il ricorso, nell’esposizione del fatto e nell’indicazione degli atti richiamati, non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia alla carenza), in quanto parte ricorrente ha omesso di riportare l ’ intero svolgimento della fase sommaria, e, con esso, il contenuto del ricorso introduttivo di detta fase, del provvedimento del giudice dell’esecuzione, che aveva respinto l’istanza di sospensione, e del provvedimento collegiale del 23 giugno 2015, di cui vi è traccia soltanto nella sentenza impugnata (che descrive l ’ articolato svolgimento processuali da pag. 10 a pag. 18). 3.2. Occorre aggiungere che le Sezioni Unite hanno di recente affermato (Cass., Sez. U., n. 37552/2021): «Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.». 3.4. Nella specie, i fatti di causa non vengono chiaramente e sinteticamente esposti da parte ricorrente. In particolare, è mancata l’esposizione del contenuto del ricorso introduttivo della fase sommaria, elemento che è invece determinante per la stessa ammissibilità di ogni doglianza formulata nel corso dell’opposizione, visto che, per le opposizioni esecutive, non è mai ammessa alcuna domanda diversa da quelle proposte, appunto, col ricorso introduttivo della fase sommaria. Inoltre, di una vicenda peculiarmente complessa, alla cui ricostruzione (comprensiva delle articolate conclusioni di tutte le parti) la sentenza impugnata dedica diciotto delle ventitré pagine complessive, il ricorrente offre una esposizione inammissibilmente liquidata in poche battute quanto a contenuto degli atti rilevanti in merito alle contrapposte difese. Tale tecnica redazionale non è compatibile con i principi esposti che definiscono le modalità di introduzione del giudizio di legittimità sulla base del disposto dell’articolo 366 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte. 3.5. In relazione a tali principi questa Corte ha già avuto modo di affermare, con la sentenza n. 17698/14, che il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto esso collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui. In definitiva, occorre qui ribadire (cfr. tra le tante Cass. n. 8009/2019) che, in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza espositiva degli atti processuali (che, fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile) espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione ogni qualvolta, come per l’appunto si verifica nel caso di specie, pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass. n. 8425 del 2020). D’altra parte, il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, dev’essere modulato, proprio in conformità alle indicazioni della sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare piuttosto che pregiudicare lo scrutinio del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte in uno al diritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la sostanza (Cass., 14/03/2022, n. 8117). Per le ragioni che precedono, il ricorso va, per ciò stesso, dichiarato inammissibile: e le rilevate carenze, investendone gli stessi presupposti, precludono l’esame delle questioni sottese ai motivi. 4. Ferma restando la inammissibilità del ricorso, il Collegio osserva che ad essere inammissibili, per ulteriori e indipendenti ragioni, sono anche i singoli motivi. 4.1. Inammissibile è il primo motivo. Invero, secondo consolidatagiurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 5933/2022, n. 6838/2016 e n. 14520/2015) la nullità della sentenza di appello può essere provata e dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 c.p.c. a condizione, peraltro, che la parte dimostri il concreto pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa. E, d’altra parte, sempre secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte(cfr., tra le altre, Cass. n. 1355/2012; n. 25641/2010; e n. 10112/2009), la cancellazione del difensore dall’albo professionale per motivi disciplinari è ipotesi riconducibile, attraverso una mera interpretazione estensiva, all’ipotesi di cui all’art. 301 c.p.c., perché assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione,determina l’interruzione del processo. Qualora, invece, tali eventi si verifichino dopo la chiusura della discussione, ha rilevanza l’art. 286 comma 2, c.p.c., in forza del quale la notificazione della sentenza si fa alla parte personalmente. Orbene, nel caso di specie, come emerge dalla sentenza impugnata(p. 18), la discussione si era chiusa in data 24.01.2023 e i termini per il deposito delle conclusionali e repliche scadevano, rispettivamente, il 23.02.2023 e il 15.03.2023, ossia in epoca precedente alla sospensione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva decorrenza dal 19.03.2023), la quale depositava regolarmente sia la comparsa conclusionale, che la memoria di replica. Quindi, l’odierno ricorrente non ha subito alcun pregiudizio dalla sospensione dall’esercizio professionale del proprio difensore, in quanto quest’ultimo ha, espletando compiutamente il suo ministero, precisato le conclusioni e depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica, i cui termini scadevano in epoca antecedente la data di inizio della sospensione. In definitiva, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza della corte di merito non è affatto inficiata da nullità. 4.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, sia pure in quanto manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nella sentenza impugnata la corte territoriale (pp. 18 e 19) non soltanto ha individuato le eccezioni costituenti opposizione agli atti esecutivi, ma ha anche correttamente applicato l’art. 618 c.p.c. (in forza del quale, come è noto, la sentenza che decide sull’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. non è appellabile ma soltanto ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.). D’altronde, quand’anche si volesse ritenere che le questioni sollevate dal ricorrente fossero da qualificarsi come opposizione all’esecuzione, l’appello sarebbe stato tardivo, in quanto notificato (il 28.02.2021) oltre i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (30.07.2020),stante la mancata applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale delle cause di opposizione all’esecuzione (sia per la fase sommaria che per quella a cognizione piena e, di questa, pure per i gradi di impugnazione ), come da orientamento consolidato della Suprema Corte (tra innumerevoli: Cass.n. 14544/2022; n. 11780/2020; n. 171/2012). 4.3. Inammissibile è anche il terzo motivo. Invero, anche a voler prescindere dal difetto di autosufficienza, non può non essere rilevato che la corte territoriale, avendo dichiarato l’appello inammissibile su questioni preliminari (tardività o erroneità del mezzo di impugnazione per i motivi ex art. 617 c.p.c.), era tenuta a non pronunciarsi sulle questioni di merito che erano state riproposte in appello, in quanto assorbite dalla pronuncia preliminare. In definitiva, la circostanza che sul merito del gravame non vi sia stata pronuncia deriva ineccepibilmente dal rilievo della sua inammissibilità. 5. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del soccombente ricorrente alle spese in favore della controparte (dovendo qualificarsi tempestivo il controricorso, depositato addì 11/12/2023 rispetto al ricorso notificato il precedente 01/11/2023) e con attribuzione al difensore di questa per dichiaratone anticipo, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente e con distrazione al difensore per dichiaratone anticipo, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2