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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 15757/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.4066/2018R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n.3709 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna , p ronunciata in data 12 dicembre 2016 , depositata in data 19 dicembre 2016e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.4066/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso l a sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia – Romagna , indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso della maggiore ritenuta attuata sulle competenze versate dal fondo previdenziale complementare ai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] (BCI).

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r.riteneva che il contribuente avesse diritto al rimborso, rilevando che aveva prodotto documentazione idonea a provare l’onere sostenuto. 3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo vigente ratione temporis (oggi artt. 19 e 51).

Secondo l’Amministrazione, la sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che l'iscrizione al Fondo COMIT comporti l'esclusione dell'applicazione della franchigia del 4% dal calcolo delle ritenute, prevista per i contributi previdenziali obbligatori; cì in quan to solo i contributi obbligatori godono della suddetta franchigia, perch́ posti a carico del lavoratore, mentre quelli in oggetto sono sostanzialmente a carico del datore di lavoro, indipendentemente dal soggetto che formalmente ha proceduto al relativo versamento.

La ricorrente osserva, inoltre, che la previdenza complementare ̀ r.g. n.4066/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di natura facoltativa, per cui alla stessa va applicato l'art. 48, comma 2, lett. a), TUIR (attuale art. 51), per cui i contributi- non essendo oggetto di imposizione di legge ma di adesione volontaria -concorrono senza franchigia o detrazione alla formazione del reddito.

2. La censura ̀ fondata.

Dando continuit̀ all’indirizzo ormai costantemente assunto da questa Corte (ex multis Cass. n. 34127/2022; Cass. n. 30604/2022; Cass. n. 28402/2021; Cass. n. 18713/2020), osserva,infatti, il Collegio che la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario abbia effettuato in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd.

«zainetto»), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR, reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato; conseguentemente, tale prestazione va assoggettata al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta ̀ costituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi dell’art. 48, comma 2, lett. a), TUIR (nel testo applicabile ratione temporis), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

L'imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include, pertanto, anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (anche quanto al Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la Covip ed assoggettato alla sua vigilanza), concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica, essendo fiscalmente esenti a norma dell'art. 48 r.g. n.4066/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] TUIR (nel testo vigente ratione temporis ) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati ciò «in ottemperanza a disposizioni di legge» (cfr. Cass. n. 13353/2020; Cass. n. 7103/2020; Cass. n. 5144/2018).

Pertanto –avuto riguardo al fatto che l'iscrizione al fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge, ed ̀ perci ̀ facoltativa – la base imponibile delle prestazioni effettuate dal suddetto fondo non pù che ess ere costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore, laddove gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti (o, comunque, assoggettati a diverso regimedi computo della base imponibile, come in materia di applicazione della franchigia per cui ̀ causa) sono quelli di carattere obbligatorio, versati in ottemperanza a disposizioni di legge (v.

Cass.n. 28402/2021; Cass. n. 33827/2019).

3. Da tali principi si ̀ discostata la sentenza impugnata che, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia pù essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; quelle dei gradi di merito possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla particolarit̀̀ della materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Condanna il controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in €1500,00 oltre spese prenotate a debito.

Compensa le spesedei gra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.4066/2018R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n.3709 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna , p ronunciata in data 12 dicembre 2016 , depositata in data 19 dicembre 2016e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.4066/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso l a sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia – Romagna , indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso della maggiore ritenuta attuata sulle competenze versate dal fondo previdenziale complementare ai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] (BCI). 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r.riteneva che il contribuente avesse diritto al rimborso, rilevando che aveva prodotto documentazione idonea a provare l’onere sostenuto. 3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo vigente ratione temporis (oggi artt. 19 e 51). Secondo l’Amministrazione, la sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che l'iscrizione al Fondo COMIT comporti l'esclusione dell'applicazione della franchigia del 4% dal calcolo delle ritenute, prevista per i contributi previdenziali obbligatori; cì in quan to solo i contributi obbligatori godono della suddetta franchigia, perch́ posti a carico del lavoratore, mentre quelli in oggetto sono sostanzialmente a carico del datore di lavoro, indipendentemente dal soggetto che formalmente ha proceduto al relativo versamento. La ricorrente osserva, inoltre, che la previdenza complementare ̀ r.g. n.4066/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di natura facoltativa, per cui alla stessa va applicato l'art. 48, comma 2, lett. a), TUIR (attuale art. 51), per cui i contributi- non essendo oggetto di imposizione di legge ma di adesione volontaria -concorrono senza franchigia o detrazione alla formazione del reddito. 2. La censura ̀ fondata. Dando continuit̀ all’indirizzo ormai costantemente assunto da questa Corte (ex multis Cass. n. 34127/2022; Cass. n. 30604/2022; Cass. n. 28402/2021; Cass. n. 18713/2020), osserva,infatti, il Collegio che la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario abbia effettuato in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. «zainetto»), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR, reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato; conseguentemente, tale prestazione va assoggettata al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta ̀ costituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi dell’art. 48, comma 2, lett. a), TUIR (nel testo applicabile ratione temporis), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge. L'imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include, pertanto, anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (anche quanto al Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la Covip ed assoggettato alla sua vigilanza), concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica, essendo fiscalmente esenti a norma dell'art. 48 r.g. n.4066/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] TUIR (nel testo vigente ratione temporis ) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati ciò «in ottemperanza a disposizioni di legge» (cfr. Cass. n. 13353/2020; Cass. n. 7103/2020; Cass. n. 5144/2018). Pertanto –avuto riguardo al fatto che l'iscrizione al fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge, ed ̀ perci ̀ facoltativa – la base imponibile delle prestazioni effettuate dal suddetto fondo non pù che ess ere costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore, laddove gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti (o, comunque, assoggettati a diverso regimedi computo della base imponibile, come in materia di applicazione della franchigia per cui ̀ causa) sono quelli di carattere obbligatorio, versati in ottemperanza a disposizioni di legge (v. Cass.n. 28402/2021; Cass. n. 33827/2019). 3. Da tali principi si ̀ discostata la sentenza impugnata che, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia pù essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; quelle dei gradi di merito possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla particolarit̀̀ della materia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Condanna il controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in €1500,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spesedei gra
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