CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23520/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n.24690/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 97 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1490/17/17 depositata il 21 marzo 2017 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 giugno 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrate il rimborso delle ritenute ai fini dell’IRPEF asseritamente operate in eccesso dal Fondo di previdenza complementare del personale del predetto istituto di credito sulla prestazione in forma di capitale erogatagli «una tantum» nell’anno 2006, in sostituzione della rendita periodica originariamente corrisposta. A sostegno della richiesta argomentava che il Fondo predetto, nell’effettuare, quale sostituto d’imposta, le ritenute fiscali, non avesse dedotto dalla base imponibile i contributi da lui versati fino al 31 dicembre 1994, entro il limite del 4% dell’importo annuo in denaro percepito in dipendenza del rapporto di lavoro, secondo quanto previ sto dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 47 del 2000. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, l’Onofri proponeva ricorso ex art. 19, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 546 del 1992 dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che respingeva la sua domanda. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1490/17/17 del 21 marzo 2017, in accoglimento dell’appello del contribuente, riconosceva il suo diritto al rimborso richiesto. A fondamento della decisione assunta il collegio regionale osservava che il Fondo di previdenza complementare al quale l’Onofri era stato iscritto aveva illegittimamente «assunto quale base imponibile l’intero importo delle competenze maturate, senza detrarne il 4%, che in base all’art. 17 cpv (scilicet: del D.P.R. n. 917del 1986 -n.d.r.) era esente» . Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. L’Onofri ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), vecchia numerazione. 1.1 Si assume che avrebbe errato la CTR nel ritenere che l’iscrizione al Fondo di previdenza complementare istituito per il proprio personale dalla [OSCURATO:PERSONA] non comporti l’esclusione dell’applicazione della franchigia del 4% dal calcolo delle ritenute. 1.2 Viene, al riguardo, osservato che: - soltanto i contributi previdenziali effettivamente corrisposti dal lavoratore godono della suddetta franchigia, laddove quelli in oggetto, almeno fino al 1994, erano solo formalmente a carico dei lavoratori , ma sostanzialmente a carico del datore di lavoro , che in concreto provvedeva a versarli al Fondo di previdenza complementare (operando a quel tempo, sulla base di un o specifico accordo aziendalestipulato dalla Banca con la propria commissione interna, un meccanismo di «incrocio contributivo», cd. «chassè-croisè»); - i contributi versati al Fondo, consistendo in una prestazione eseguita in modo volontario, e non in ottemperanza a disposizioni di legge, concorrono senza franchigia o detrazione alla formazione del reddito di lavoro dipendente tassabile, non essendo ad essi applicabile la previsione contenuta nell’art. 48 (corrispondente, nella nuova numerazione, all’art. 51, comma 2, lettera a]),del TUIR. 2. Il motivo è fondato. 2.1 Per giurisprudenza di questa Corte, la prestazione in forma di capitale che un Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. «zainetto»), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2,del TUIR , reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui l’avente diritto ha rinunciato. 2.2 Per tale motivo, essa va assoggettata al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. 2.3 Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare il tributo è costituita dall’intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare i contributi corrisposti dal lavoratore, i quali hanno natura facoltativa, consistendo in una prestazione da lui volontariamente e segui ta allo scopo di integrare la pensione pubblica; e ciò in quanto, ai sensi dell’art. 48 (ora 51), comma 2, lettera a),del TUIR , gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (cfr. Cass. n. 15757/2023, Cass. n. 28402/2021, Cass. n. 28125/2020, Cass. n. 12154/2019), laddove l’iscrizione al Fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione fra datore di lavoro e lavoratore, e non anche nella legge. 2.4 Dai surriferiti princìpi di diritto, che vanno ribaditi in questa sede, si è erroneamente discostata la CTR, la cui decisione incorre nella denunciata violazione di legge. 3. Va, conseguentemente, disposta la cassazione della sentenza impugnata. 3.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., con statuizione di rigetto dell’originario ricorso del contribuente. 4. Stante l’intervenuta definizione della controversia, occorre provvedere alla regolamentazione delle spese dell’intero processo. 4.1 Alla stregua di una valutazione dell’esito complessivo della lite, ritiene la Corte che debba disporsi la compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito fra le parti e pronunciarsi la condanna dell’Onofri, risultato sostanzialmente soccombente, alla rifusione degli oneri inerenti al presente giudizio di legittimità, liquidati come in dispositivo. 4.2 Si rammenta, in proposito, che la compensazione delle spese di un grado del processo, non collidendo con il principio dell’infrazionabilità della soccombenza, ben può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi (cfr.Cass. n. 7146/2017). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi di merito e condanna l’Onofri a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Così deciso