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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 gennaio 2026

Cassazione n. 03161/2026

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24366/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in via [OSCURATO:PERSONA], 97 –00142 Roma; –ricorrente – Contro Agenzia delle entratedi Roma , in persona del d irettore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1471/2017 d ella Commissione tributaria regionale di Roma, pronunciata il 20 febbraio 2017, depositata il 21 marzo 2017e non notificata.

Previdenza integrativa r.g. n.24366/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 1 gennaio 2026dalla consiglier a [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di rimborso ex art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avente ad oggetto la ritenuta Irpef 2006 pari ad euro 9.202,92 operata dal [OSCURATO:PERSONA] per il personale della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di sostituto d’imposta.

Il contribuente riteneva che il [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente quantificato la base imponibile, non avendo proceduto alla detrazione dei contributi già versati nella misura del 4per cento annuo (quale quota esente da Irpef) per il periodo dal 1° giugno 1960 al 31 dicembre 1994.

A fondamento dell’istanza, dunque, lamentò la mancata esclusione dal calcolo della base imponibile della franchigia del 4%, deducendo inoltre che l'importo erogato era provento sostitutivo del valore attuale di una prestazione periodica, a sua volta erogata in sostituzione di una rendita già assoggettata a tassazione, per cui era tassata nella misura dell'87,50% dell'importo complessivo.

Avverso il diniego tacito di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, la quale accoglieva il ricorso.

L’Ufficio proponeva appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (di seguito C.t.r.)per erronea e carente valutazione di circostanze oggetto di contraddittorio tra le parti, ritenendo che il contribuente non avesse versat o alcun contributo obbligatorio al Fondo, eccependo anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (di seguito Tuir).

La C.t.r. ha accolto l’appello e compensatole spese con la sentenza indicata in epigrafe, contro la quale il contribuente ricorre con tre motivi, ai quali resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. r.g. n.24366/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 gennaio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 c.c., dell’art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, dell’art. 18 dello Statuto del Fondo, della circolare n. 96 del [OSCURATO:PERSONA] per il personale della banca commerciale italiana del 6 ottobre 1975, dell’art. 47, comma 1 , lett. h – bis , d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 , dell’art. 19 , comma 2 , d.P.R. 22 dicembre 1986, n., dell’art. 52 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917,e dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, c.p.c. e all’art. 360, primo comma, n. 5 , c.p.c. per omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente premette che l’art. 18 dello Statuto del Fondo stabilisce che i contributi da versare al Fondo pensioni medesimo sono dovuti dai partecipanti e vengono trattenuti dalla banca all’atto del pagamento degli emolumenti.

Inoltre, l ’art. 17 del Tuir prevede la detraibilità dalla base imponibile dei contributi versati dal lavoratore dipendente nella misura del 4% annuo.

La questione di cui il ricorrente si duole attiene alla condizione posta dall’art. 17 del Tuir per usufruire della detrazione e lamenta il fatto che l’Ufficio abbia fondato il proprio convincimento sul disconoscimento della detraibilità del 4per cento della base imponibile del sig. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di una nota del 15 febbraio 2010 del [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto che le dichiarazioni rese da terzi nel processo tributario hanno valenza di elementi indiziari e in quanto tali r.g. n.24366/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] necessitano di altri elementi di prova, elementi che ad avviso del ricorrente non sono stati forniti. 1.2.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 c.c., dell’art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, della legge del 9 marzo 1989, n. 88 , ex art. 54, dell’art. 18 dello Statuto del Fondo, della circolare n. 96 del 6 ottobre 1975, del d.lgs. 124/1993, della legge del 9 marzo 1989 n. 88 ex art. 54, dell’art. 47 comma 1 lett. h –bis d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 , dell’art. 19 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e dell’Accordo del 10 dicembre 2004 tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e le OO.SS.LL. in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.e all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente si duole della carenza e della lacunosità della sentenza impugnata nella sua parte motiva, la C,t,r, non avrebbe tenuto conto di ulteriori pronunce di merito che in casi analoghi riconoscono la deducibilità del 4per cento annuo e si limita a precisare che il contribuente non ha diritto alla deduzione perché le somme sono state corrisposte volontariamente per il conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, senza motivare ulteriormente nel merito.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.per omessa pronuncia di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti.

Ad avviso del ricorrente, i giudici di seconde cure hanno omesso ogni pronuncia circa il diritto alla deduzione del reddito imponibile dell’importo corrispondente al 12,50 per cento per cento con una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. r.g. n.24366/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati.

Preliminarmente, in relazione alla denunzia di omessa pronuncia, occorre osservare come questa Corte regolatrice abbia già avuto modo di statuire che “nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”, Cass. sez.

V, 28.10.2015, n. 21968 (conf. già Cass. sez.

VI-III, 8.10.2014, n. 21257 e, più di recente, Cass. sez.

III, 16.6.2023, n. 17416).

Nel caso di specie la valutazione richiesta dal contribuente pone una questione di puro diritto, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, pertanto questa Corte di legittimità è chiamata a pronunciarsi sul punto.

Dando continuità all’indirizzo ormai costantemente assunto da questa Corte (ex multis Cass. n. 34127/2022; Cass. n. 30604/2022; Cass. n. 28402/2021; Cass. n. 18713/2020), osserva infatti il Collegio che la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario abbia effettuato in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd.

«zainetto»), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2 TUIR, reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato; conseguentemente, tale prestazione va assoggettata al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. r.g. n.24366/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi dell’art. 48, comma 2, lett. a), TUIR (nel testo applicabile ratione temporis), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

L'imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include, pertanto, anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (anche quanto al Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la Covip ed assoggettato alla sua vigilanza), concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica, essendo fiscalmente esenti a normadell'art. 48 TUIR (nel testo in allora vigente) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge» (cfr. Cass. n. 13353/2020; Cass. n. 7103/2020; Cass. n. 5144/2018).

Sul punto, la sentenza della C.t.r. risulta essere in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, confermata anche recentemente da Cass. n. 23520/2024, secondo cui in tema di IRPEF, la prestazione in forma di capitale che un Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettua in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd.

"zainetto"), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Tuir, reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui l'avente diritto ha rinunciato e, pertanto, va assoggettata al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, con la conseguenza che la base imponibile su cui calcolare il tributo è r.g. n.24366/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] costituita dall'intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare i contributi corrisposti dal lavoratore, in quanto, ai sensi dell'art. 48 (ora 51), comma 2, lettera a) del Tuir, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che nonconcorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge, laddove l'iscrizione al Fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione fra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge .

Pertanto – avuto riguardo al fatto che l'iscrizione al fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge, ed è perciò facoltativa –la base imponibile delle prestazioni effettuate dal suddetto fondo non può che essere costituita dall'intera somma da esso erogata.

2.2. Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di IRPEF, ai sensi dell'art. 48-bis, primo comma, lett. d), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 10, lett. f), del d.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47, e dell'art. 52, primo comma, lett. d) (nella forma in vigore dal 1 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica, per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, sono tassabili sull'intero ammontare e non solo sull'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto. (Cass.n.240/2015).

In considerazione dell'imputazione effettiva dei contributi, edella natura facoltativa e non obbligatoria della contribuzione, e comunque in relazione all'erogazione della prestazione in un'unica soluzione, capitalizzata, e non periodica, l'importo erogato è imponibile interamente a titolo di tassazione separata (così come ha operato il Fondo in sede di liquidazionedell'intero capitale), senza che ricorrano i presupposti per ladetrazione del 12,5 per cento dall'imponibile (cfr., r.g. n.24366/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in materia di fondi di previdenza complementare per il personale di istituto bancario, Cass. 10 giugno 2014, n. 13101; Cass. 17 giugno 2014, n. 13779, alla cui motivazione si rimanda per la citazione di ulteriori precedenti, anche in termini di differenziazione daCass., sez. un., n. 13642 del 2011; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1521; Cass. 4 gennaio 2018, n. 124; Cass. 19 dicembre 2019, n. 33827), non rilevando che la capitalizzazione sia conseguitaa liquidazione coattiva del fondo (cfr. Cass. n. 28921/2023).

In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia controricorrente.

P.Q.M la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24366/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in via [OSCURATO:PERSONA], 97 –00142 Roma; –ricorrente – Contro Agenzia delle entratedi Roma , in persona del d irettore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1471/2017 d ella Commissione tributaria regionale di Roma, pronunciata il 20 febbraio 2017, depositata il 21 marzo 2017e non notificata. Previdenza integrativa r.g. n.24366/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 1 gennaio 2026dalla consiglier a [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di rimborso ex art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avente ad oggetto la ritenuta Irpef 2006 pari ad euro 9.202,92 operata dal [OSCURATO:PERSONA] per il personale della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di sostituto d’imposta. Il contribuente riteneva che il [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente quantificato la base imponibile, non avendo proceduto alla detrazione dei contributi già versati nella misura del 4per cento annuo (quale quota esente da Irpef) per il periodo dal 1° giugno 1960 al 31 dicembre 1994. A fondamento dell’istanza, dunque, lamentò la mancata esclusione dal calcolo della base imponibile della franchigia del 4%, deducendo inoltre che l'importo erogato era provento sostitutivo del valore attuale di una prestazione periodica, a sua volta erogata in sostituzione di una rendita già assoggettata a tassazione, per cui era tassata nella misura dell'87,50% dell'importo complessivo. Avverso il diniego tacito di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, la quale accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (di seguito C.t.r.)per erronea e carente valutazione di circostanze oggetto di contraddittorio tra le parti, ritenendo che il contribuente non avesse versat o alcun contributo obbligatorio al Fondo, eccependo anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (di seguito Tuir). La C.t.r. ha accolto l’appello e compensatole spese con la sentenza indicata in epigrafe, contro la quale il contribuente ricorre con tre motivi, ai quali resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. r.g. n.24366/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 gennaio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 c.c., dell’art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, dell’art. 18 dello Statuto del Fondo, della circolare n. 96 del [OSCURATO:PERSONA] per il personale della banca commerciale italiana del 6 ottobre 1975, dell’art. 47, comma 1 , lett. h – bis , d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 , dell’art. 19 , comma 2 , d.P.R. 22 dicembre 1986, n., dell’art. 52 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917,e dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, c.p.c. e all’art. 360, primo comma, n. 5 , c.p.c. per omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente premette che l’art. 18 dello Statuto del Fondo stabilisce che i contributi da versare al Fondo pensioni medesimo sono dovuti dai partecipanti e vengono trattenuti dalla banca all’atto del pagamento degli emolumenti. Inoltre, l ’art. 17 del Tuir prevede la detraibilità dalla base imponibile dei contributi versati dal lavoratore dipendente nella misura del 4% annuo. La questione di cui il ricorrente si duole attiene alla condizione posta dall’art. 17 del Tuir per usufruire della detrazione e lamenta il fatto che l’Ufficio abbia fondato il proprio convincimento sul disconoscimento della detraibilità del 4per cento della base imponibile del sig. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di una nota del 15 febbraio 2010 del [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto che le dichiarazioni rese da terzi nel processo tributario hanno valenza di elementi indiziari e in quanto tali r.g. n.24366/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] necessitano di altri elementi di prova, elementi che ad avviso del ricorrente non sono stati forniti. 1.2.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 c.c., dell’art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, della legge del 9 marzo 1989, n. 88 , ex art. 54, dell’art. 18 dello Statuto del Fondo, della circolare n. 96 del 6 ottobre 1975, del d.lgs. 124/1993, della legge del 9 marzo 1989 n. 88 ex art. 54, dell’art. 47 comma 1 lett. h –bis d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 , dell’art. 19 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e dell’Accordo del 10 dicembre 2004 tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e le OO.SS.LL. in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.e all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente si duole della carenza e della lacunosità della sentenza impugnata nella sua parte motiva, la C,t,r, non avrebbe tenuto conto di ulteriori pronunce di merito che in casi analoghi riconoscono la deducibilità del 4per cento annuo e si limita a precisare che il contribuente non ha diritto alla deduzione perché le somme sono state corrisposte volontariamente per il conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, senza motivare ulteriormente nel merito. 1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.per omessa pronuncia di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti. Ad avviso del ricorrente, i giudici di seconde cure hanno omesso ogni pronuncia circa il diritto alla deduzione del reddito imponibile dell’importo corrispondente al 12,50 per cento per cento con una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. r.g. n.24366/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati. Preliminarmente, in relazione alla denunzia di omessa pronuncia, occorre osservare come questa Corte regolatrice abbia già avuto modo di statuire che “nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”, Cass. sez. V, 28.10.2015, n. 21968 (conf. già Cass. sez. VI-III, 8.10.2014, n. 21257 e, più di recente, Cass. sez. III, 16.6.2023, n. 17416). Nel caso di specie la valutazione richiesta dal contribuente pone una questione di puro diritto, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, pertanto questa Corte di legittimità è chiamata a pronunciarsi sul punto. Dando continuità all’indirizzo ormai costantemente assunto da questa Corte (ex multis Cass. n. 34127/2022; Cass. n. 30604/2022; Cass. n. 28402/2021; Cass. n. 18713/2020), osserva infatti il Collegio che la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario abbia effettuato in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. «zainetto»), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2 TUIR, reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato; conseguentemente, tale prestazione va assoggettata al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. r.g. n.24366/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi dell’art. 48, comma 2, lett. a), TUIR (nel testo applicabile ratione temporis), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge. L'imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include, pertanto, anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (anche quanto al Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la Covip ed assoggettato alla sua vigilanza), concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica, essendo fiscalmente esenti a normadell'art. 48 TUIR (nel testo in allora vigente) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge» (cfr. Cass. n. 13353/2020; Cass. n. 7103/2020; Cass. n. 5144/2018). Sul punto, la sentenza della C.t.r. risulta essere in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, confermata anche recentemente da Cass. n. 23520/2024, secondo cui in tema di IRPEF, la prestazione in forma di capitale che un Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettua in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. "zainetto"), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Tuir, reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui l'avente diritto ha rinunciato e, pertanto, va assoggettata al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, con la conseguenza che la base imponibile su cui calcolare il tributo è r.g. n.24366/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] costituita dall'intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare i contributi corrisposti dal lavoratore, in quanto, ai sensi dell'art. 48 (ora 51), comma 2, lettera a) del Tuir, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che nonconcorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge, laddove l'iscrizione al Fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione fra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge . Pertanto – avuto riguardo al fatto che l'iscrizione al fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge, ed è perciò facoltativa –la base imponibile delle prestazioni effettuate dal suddetto fondo non può che essere costituita dall'intera somma da esso erogata. 2.2. Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di IRPEF, ai sensi dell'art. 48-bis, primo comma, lett. d), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 10, lett. f), del d.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47, e dell'art. 52, primo comma, lett. d) (nella forma in vigore dal 1 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica, per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, sono tassabili sull'intero ammontare e non solo sull'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto. (Cass.n.240/2015). In considerazione dell'imputazione effettiva dei contributi, edella natura facoltativa e non obbligatoria della contribuzione, e comunque in relazione all'erogazione della prestazione in un'unica soluzione, capitalizzata, e non periodica, l'importo erogato è imponibile interamente a titolo di tassazione separata (così come ha operato il Fondo in sede di liquidazionedell'intero capitale), senza che ricorrano i presupposti per ladetrazione del 12,5 per cento dall'imponibile (cfr., r.g. n.24366/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in materia di fondi di previdenza complementare per il personale di istituto bancario, Cass. 10 giugno 2014, n. 13101; Cass. 17 giugno 2014, n. 13779, alla cui motivazione si rimanda per la citazione di ulteriori precedenti, anche in termini di differenziazione daCass., sez. un., n. 13642 del 2011; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1521; Cass. 4 gennaio 2018, n. 124; Cass. 19 dicembre 2019, n. 33827), non rilevando che la capitalizzazione sia conseguitaa liquidazione coattiva del fondo (cfr. Cass. n. 28921/2023). In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia controricorrente. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pr