Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 37/1967
ECLI:IT:COST:1967:37
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel giudizio penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] imputati di pascolo abusivo e di contravvenzione agli artt. 27,
comma primo, e 30 delle prescrizioni di massima valevoli per la
provincia di Messina, il Pretore di S. Stefano di Camastra, con
ordinanza emessa l'8 aprile 1966, nel corso dell'istruzione, ha rimesso
d'ufficio a questa Corte la questione di legittimità costituzionale
dei suddetti articoli delle prescrizioni di massima, in riferimento
agli artt. 25, comma secondo, 70 e 77 della [OSCURATO:PERSONA]. Osserva
innanzitutto il Pretore che le disposizioni impugnate esorbiterebbero
dalle attribuzioni demandate dal ricordato decreto ai comitati
provinciali forestali (ai quali, in virtù dell'art. 35 del D.L. 18
aprile 1926, n. 731, sono sottentrate le Camere di commercio), perché
ai comitati non fu conferito alcun potere in ordine alla previsione e
repressione dei reati.
Un ulteriore vizio delle disposizioni impugnate discenderebbe dal
fatto di essere state emanate in base a un decreto di legislazione
delegata, esorbitante dai limiti della delega, non essendo consentito
al Governo di deferire ad altri enti i poteri conferitigli con la legge
di delegazione del 3 dicembre 1922. Sarebbe infine configurabile nelle
disposizioni impugnate una violazione dell'art. 25 della [OSCURATO:PERSONA],
il quale pone una riserva di legge in ordine alla previsione e
punizione dei reati. L'ordinanza, ritualmente notificata all'imputato
e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti
delle due Camere, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 156
del 25 giugno 1966.
2. - Identiche questioni sono state sollevate dal medesimo Pretore
con altre due ordinanze, pronunciate anch'esse d'ufficio l'8 aprile
1966, nel corso dell'istruzione di giudizi penali rispettivamente a
carico di [OSCURATO:PERSONA] e a carico di [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA], tutti imputati di analoghe infrazioni alle
prescrizioni di massima (artt. 2, 28, primo comma, 30, primo, secondo e
sesto comma, e 79).
Le ordinanze, dopo essere state notificate agli imputati e al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicate ai Presidenti delle
due Camere, sono state pubblicate nelle [OSCURATO:PERSONA] n. 156 del
25 Giugno 1966 e n. 168 del 9 luglio 1966.
3. - Infine, con una quarta ordinanza, emessa nel procedimento
penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato anch'egli di pascolo
abusivo e di contravvenzione alle prescrizioni di massima valevoli per
la provincia di Messina (artt. 2 e 79), il Pretore di S. Stefano di
Camastra ha ancora rimesso d'ufficio a questa Corte la questione di
legittimità costituzionale di tali prescrizioni, nonché degli artt.
10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, con motivazione identica a
quella degli altri procedimenti sopra menzionati.
L'ordinanza, letta in udienza presenti l'imputato e il Pubblico
Ministero, è stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri
e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. È
stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 213 del 27 agosto 1966.
4. - In nessuno dei quattro giudizi vi è stata costituzione di
parti. Pertanto le quattro cause sono state trattate in camera di
consiglio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte.
:
1. - Dato che le questioni sono per la massima parte comuni, le
quattro cause vengono riunite e decise con unica sentenza.
2. - Tutte le ordinanze denunciano disposizioni le quali sono
comprese fra le prescrizioni che, in ottemperanza all'articolo 10 del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le Camere di commercio, sottentrate ai
comitati forestali ai sensi dell'art. 35 del D. L. 18 aprile 1926, n.
731, sono tenute a compilare per la protezione e l'utilizzazione dei
boschi in ciascuna provincia. Esse, come questa Corte ha avuto già
occasione di affermare con la sentenza n. 26 del 1966 (in conformità
del resto con la definizione che ne dà il citato art. 10 del decreto),
hanno natura regolamentare. Non è consentito quindi, nei loro
confronti, il sindacato di legittimità di questa Corte, che l'art. 134
della [OSCURATO:PERSONA] consente nei confronti dei soli atti aventi forza di
legge.
Le questioni proposte debbono essere pertanto dichiarate
inammissibili (cfr. sentenza n. 102 del 1966).
3. - L'ordinanza del 2 maggio 1966, emessa nel procedimento penale
a carico di [OSCURATO:PERSONA], denuncia altresì gli artt. 10 e 11 del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, citato, in relazione agli artt. 25,
secondo comma, 70 e 77 della [OSCURATO:PERSONA]. Ma per tale parte essa
propone questioni che sono state già decise dalla Corte. Questa con la
ricordata sentenza n. 26 del 1966 ha dichiarato non fondate le
questioni attinenti all'art. 10 (in ordine al quale l'ordinanza non le
sottopone ora alcun nuovo profilo), ed ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 11. Tutte le questioni riguardanti l'anzidetto
decreto sono quindi da dichiarare, secondo la costante giurisprudenza,
manifestamente infondate.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale,
proposte dal Pretore di S. Stefano di Camastra con le quattro ordinanze
indicate in epigrafe, degli artt. 2, 27, comma primo, 28, comma primo,
30, primo, secondo e sesto comma, e 79 delle prescrizioni di massima di
polizia forestale valevoli per la provincia di Messina: dichiara la
manifesta infondatezza della questione, sollevata dal medesimo Pretore
con l'ordinanza del 2 maggio 1966, degli artt. 10 e 11 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.
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