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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 37/1967

ECLI:IT:COST:1967:37
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Nel giudizio penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] imputati di pascolo abusivo e di contravvenzione agli artt. 27, comma primo, e 30 delle prescrizioni di massima valevoli per la provincia di Messina, il Pretore di S. Stefano di Camastra, con ordinanza emessa l'8 aprile 1966, nel corso dell'istruzione, ha rimesso d'ufficio a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli delle prescrizioni di massima, in riferimento agli artt. 25, comma secondo, 70 e 77 della [OSCURATO:PERSONA].

Osserva innanzitutto il Pretore che le disposizioni impugnate esorbiterebbero dalle attribuzioni demandate dal ricordato decreto ai comitati provinciali forestali (ai quali, in virtù dell'art. 35 del D.L. 18 aprile 1926, n. 731, sono sottentrate le Camere di commercio), perché ai comitati non fu conferito alcun potere in ordine alla previsione e repressione dei reati.

Un ulteriore vizio delle disposizioni impugnate discenderebbe dal fatto di essere state emanate in base a un decreto di legislazione delegata, esorbitante dai limiti della delega, non essendo consentito al Governo di deferire ad altri enti i poteri conferitigli con la legge di delegazione del 3 dicembre 1922.

Sarebbe infine configurabile nelle disposizioni impugnate una violazione dell'art. 25 della [OSCURATO:PERSONA], il quale pone una riserva di legge in ordine alla previsione e punizione dei reati.

L'ordinanza, ritualmente notificata all'imputato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 156 del 25 giugno 1966.

2. - Identiche questioni sono state sollevate dal medesimo Pretore con altre due ordinanze, pronunciate anch'esse d'ufficio l'8 aprile 1966, nel corso dell'istruzione di giudizi penali rispettivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] e a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti imputati di analoghe infrazioni alle prescrizioni di massima (artt. 2, 28, primo comma, 30, primo, secondo e sesto comma, e 79).

Le ordinanze, dopo essere state notificate agli imputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicate ai Presidenti delle due Camere, sono state pubblicate nelle [OSCURATO:PERSONA] n. 156 del 25 Giugno 1966 e n. 168 del 9 luglio 1966.

3. - Infine, con una quarta ordinanza, emessa nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato anch'egli di pascolo abusivo e di contravvenzione alle prescrizioni di massima valevoli per la provincia di Messina (artt. 2 e 79), il Pretore di S. Stefano di Camastra ha ancora rimesso d'ufficio a questa Corte la questione di legittimità costituzionale di tali prescrizioni, nonché degli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, con motivazione identica a quella degli altri procedimenti sopra menzionati.

L'ordinanza, letta in udienza presenti l'imputato e il Pubblico Ministero, è stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

È stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 213 del 27 agosto 1966.

4. - In nessuno dei quattro giudizi vi è stata costituzione di parti. Pertanto le quattro cause sono state trattate in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte. :

1. - Dato che le questioni sono per la massima parte comuni, le quattro cause vengono riunite e decise con unica sentenza.

2. - Tutte le ordinanze denunciano disposizioni le quali sono comprese fra le prescrizioni che, in ottemperanza all'articolo 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le Camere di commercio, sottentrate ai comitati forestali ai sensi dell'art. 35 del D. L. 18 aprile 1926, n. 731, sono tenute a compilare per la protezione e l'utilizzazione dei boschi in ciascuna provincia.

Esse, come questa Corte ha avuto già occasione di affermare con la sentenza n. 26 del 1966 (in conformità del resto con la definizione che ne dà il citato art. 10 del decreto), hanno natura regolamentare.

Non è consentito quindi, nei loro confronti, il sindacato di legittimità di questa Corte, che l'art. 134 della [OSCURATO:PERSONA] consente nei confronti dei soli atti aventi forza di legge.

Le questioni proposte debbono essere pertanto dichiarate inammissibili (cfr. sentenza n. 102 del 1966).

3. - L'ordinanza del 2 maggio 1966, emessa nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], denuncia altresì gli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, citato, in relazione agli artt. 25, secondo comma, 70 e 77 della [OSCURATO:PERSONA].

Ma per tale parte essa propone questioni che sono state già decise dalla Corte.

Questa con la ricordata sentenza n. 26 del 1966 ha dichiarato non fondate le questioni attinenti all'art. 10 (in ordine al quale l'ordinanza non le sottopone ora alcun nuovo profilo), ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11.

Tutte le questioni riguardanti l'anzidetto decreto sono quindi da dichiarare, secondo la costante giurisprudenza, manifestamente infondate.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, proposte dal Pretore di S. Stefano di Camastra con le quattro ordinanze indicate in epigrafe, degli artt. 2, 27, comma primo, 28, comma primo, 30, primo, secondo e sesto comma, e 79 delle prescrizioni di massima di polizia forestale valevoli per la provincia di Messina: dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata dal medesimo Pretore con l'ordinanza del 2 maggio 1966, degli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Nel giudizio penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] imputati di pascolo abusivo e di contravvenzione agli artt. 27, comma primo, e 30 delle prescrizioni di massima valevoli per la provincia di Messina, il Pretore di S. Stefano di Camastra, con ordinanza emessa l'8 aprile 1966, nel corso dell'istruzione, ha rimesso d'ufficio a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli delle prescrizioni di massima, in riferimento agli artt. 25, comma secondo, 70 e 77 della [OSCURATO:PERSONA]. Osserva innanzitutto il Pretore che le disposizioni impugnate esorbiterebbero dalle attribuzioni demandate dal ricordato decreto ai comitati provinciali forestali (ai quali, in virtù dell'art. 35 del D.L. 18 aprile 1926, n. 731, sono sottentrate le Camere di commercio), perché ai comitati non fu conferito alcun potere in ordine alla previsione e repressione dei reati. Un ulteriore vizio delle disposizioni impugnate discenderebbe dal fatto di essere state emanate in base a un decreto di legislazione delegata, esorbitante dai limiti della delega, non essendo consentito al Governo di deferire ad altri enti i poteri conferitigli con la legge di delegazione del 3 dicembre 1922. Sarebbe infine configurabile nelle disposizioni impugnate una violazione dell'art. 25 della [OSCURATO:PERSONA], il quale pone una riserva di legge in ordine alla previsione e punizione dei reati. L'ordinanza, ritualmente notificata all'imputato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 156 del 25 giugno 1966. 2. - Identiche questioni sono state sollevate dal medesimo Pretore con altre due ordinanze, pronunciate anch'esse d'ufficio l'8 aprile 1966, nel corso dell'istruzione di giudizi penali rispettivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] e a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti imputati di analoghe infrazioni alle prescrizioni di massima (artt. 2, 28, primo comma, 30, primo, secondo e sesto comma, e 79). Le ordinanze, dopo essere state notificate agli imputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicate ai Presidenti delle due Camere, sono state pubblicate nelle [OSCURATO:PERSONA] n. 156 del 25 Giugno 1966 e n. 168 del 9 luglio 1966. 3. - Infine, con una quarta ordinanza, emessa nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato anch'egli di pascolo abusivo e di contravvenzione alle prescrizioni di massima valevoli per la provincia di Messina (artt. 2 e 79), il Pretore di S. Stefano di Camastra ha ancora rimesso d'ufficio a questa Corte la questione di legittimità costituzionale di tali prescrizioni, nonché degli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, con motivazione identica a quella degli altri procedimenti sopra menzionati. L'ordinanza, letta in udienza presenti l'imputato e il Pubblico Ministero, è stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. È stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 213 del 27 agosto 1966. 4. - In nessuno dei quattro giudizi vi è stata costituzione di parti. Pertanto le quattro cause sono state trattate in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte. : 1. - Dato che le questioni sono per la massima parte comuni, le quattro cause vengono riunite e decise con unica sentenza. 2. - Tutte le ordinanze denunciano disposizioni le quali sono comprese fra le prescrizioni che, in ottemperanza all'articolo 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le Camere di commercio, sottentrate ai comitati forestali ai sensi dell'art. 35 del D. L. 18 aprile 1926, n. 731, sono tenute a compilare per la protezione e l'utilizzazione dei boschi in ciascuna provincia. Esse, come questa Corte ha avuto già occasione di affermare con la sentenza n. 26 del 1966 (in conformità del resto con la definizione che ne dà il citato art. 10 del decreto), hanno natura regolamentare. Non è consentito quindi, nei loro confronti, il sindacato di legittimità di questa Corte, che l'art. 134 della [OSCURATO:PERSONA] consente nei confronti dei soli atti aventi forza di legge. Le questioni proposte debbono essere pertanto dichiarate inammissibili (cfr. sentenza n. 102 del 1966). 3. - L'ordinanza del 2 maggio 1966, emessa nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], denuncia altresì gli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, citato, in relazione agli artt. 25, secondo comma, 70 e 77 della [OSCURATO:PERSONA]. Ma per tale parte essa propone questioni che sono state già decise dalla Corte. Questa con la ricordata sentenza n. 26 del 1966 ha dichiarato non fondate le questioni attinenti all'art. 10 (in ordine al quale l'ordinanza non le sottopone ora alcun nuovo profilo), ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11. Tutte le questioni riguardanti l'anzidetto decreto sono quindi da dichiarare, secondo la costante giurisprudenza, manifestamente infondate. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, proposte dal Pretore di S. Stefano di Camastra con le quattro ordinanze indicate in epigrafe, degli artt. 2, 27, comma primo, 28, comma primo, 30, primo, secondo e sesto comma, e 79 delle prescrizioni di massima di polizia forestale valevoli per la provincia di Messina: dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata dal medesimo Pretore con l'ordinanza del 2 maggio 1966, degli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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