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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 102/1966

ECLI:IT:COST:1966:102
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Nel giudizio penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato di pascolo abusivo e di contravvenzione agli artt. 27 e 30 delle prescrizioni di massima valevoli per la Provincia di Enna, e presente in udienza, il Pretore di Troina, accogliendo, con ordinanza pronunciata nell'udienza dell'11 novembre 1965, un'eccezione proposta dalla difesa dell'imputato, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, e ha rimesso a questa Corte, la questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli delle prescrizioni di massima, in riferimento al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli artt. 25 e 77 della [OSCURATO:PERSONA].

Osserva innanzi tutto il Pretore che le disposizioni impugnate esorbiterebbero dalle attribuzioni demandate dal ricordato decreto ai comitati provinciali forestali (ai quali, in virtù dell'art. 35 del D.L. 18 aprile 1926, n. 731, sono sottentrate le Camere di commercio), perché ai comitati non fu conferito alcun potere in ordine alla previsione e repressione dei reati.

Un ulteriore vizio delle disposizioni impugnate discenderebbe dal fatto di essere state emanate in base a un decreto di legislazione delegata esorbitante dai limiti della delega, non essendo consentito al Governo di deferire ad altri enti i poteri conferitigli con la legge di delegazione del 3 dicembre 1922.

Sarebbe infine configurabile nelle disposizioni impugnate una violazione dell'art. 25 della [OSCURATO:PERSONA], il quale pone una riserva di legge in ordine alla previsione e punizione dei reati.

L'ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 25 del 29 gennaio 1966.

Nel giudizio davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

La causa è stata pertanto trattata in camera di consiglio.

2. - Identiche questioni sono state sollevate dal medesimo Pretore nella stessa udienza con altra ordinanza nel giudizio penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] imputato di analoghe infrazioni.

L'ordinanza, notificata all'imputato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 64 del 12 marzo 1966.

Anche in questo giudizio nessuno sì è costituito.

Onde esso è stato trattato in camera di consiglio. :

1. - Data l'identità delle questioni le due cause vengono riunite e decise con unica sentenza.

2. - Le disposizioni denunciate sono comprese fra le prescrizioni che, in ottemperanza all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le Camere di commercio, sottentrate ai comitati forestali ai sensi dell'art. 35 del D.L. 18 aprile 1926, n. 731, sono tenute a compilare per la protezione e l'utilizzazione dei boschi in ciascuna provincia.

Esse, come questa Corte ha avuto già occasione di affermare con la sentenza n. 26 del corrente anno (in conformità del resto con la definizione che ne dà il citato art. 10 del decreto), hanno natura regolamentare.

Non è consentito quindi nei confronti di esse il sindacato di legittimità di questa Corte, che l'art. 134 della [OSCURATO:PERSONA] consente nei confronti dei soli atti aventi forza di legge.

Le questioni proposte debbono essere pertanto dichiarate inammissibili.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, proposte dal Pretore di Troina con le ordinanze indicate in epigrafe, degli artt. 27 e 30 delle prescrizioni di massima per la Provincia di Enna, in riferimento al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli artt. 25 e 77 della [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Nel giudizio penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato di pascolo abusivo e di contravvenzione agli artt. 27 e 30 delle prescrizioni di massima valevoli per la Provincia di Enna, e presente in udienza, il Pretore di Troina, accogliendo, con ordinanza pronunciata nell'udienza dell'11 novembre 1965, un'eccezione proposta dalla difesa dell'imputato, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, e ha rimesso a questa Corte, la questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli delle prescrizioni di massima, in riferimento al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli artt. 25 e 77 della [OSCURATO:PERSONA]. Osserva innanzi tutto il Pretore che le disposizioni impugnate esorbiterebbero dalle attribuzioni demandate dal ricordato decreto ai comitati provinciali forestali (ai quali, in virtù dell'art. 35 del D.L. 18 aprile 1926, n. 731, sono sottentrate le Camere di commercio), perché ai comitati non fu conferito alcun potere in ordine alla previsione e repressione dei reati. Un ulteriore vizio delle disposizioni impugnate discenderebbe dal fatto di essere state emanate in base a un decreto di legislazione delegata esorbitante dai limiti della delega, non essendo consentito al Governo di deferire ad altri enti i poteri conferitigli con la legge di delegazione del 3 dicembre 1922. Sarebbe infine configurabile nelle disposizioni impugnate una violazione dell'art. 25 della [OSCURATO:PERSONA], il quale pone una riserva di legge in ordine alla previsione e punizione dei reati. L'ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 25 del 29 gennaio 1966. Nel giudizio davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa è stata pertanto trattata in camera di consiglio. 2. - Identiche questioni sono state sollevate dal medesimo Pretore nella stessa udienza con altra ordinanza nel giudizio penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] imputato di analoghe infrazioni. L'ordinanza, notificata all'imputato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 64 del 12 marzo 1966. Anche in questo giudizio nessuno sì è costituito. Onde esso è stato trattato in camera di consiglio. : 1. - Data l'identità delle questioni le due cause vengono riunite e decise con unica sentenza. 2. - Le disposizioni denunciate sono comprese fra le prescrizioni che, in ottemperanza all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le Camere di commercio, sottentrate ai comitati forestali ai sensi dell'art. 35 del D.L. 18 aprile 1926, n. 731, sono tenute a compilare per la protezione e l'utilizzazione dei boschi in ciascuna provincia. Esse, come questa Corte ha avuto già occasione di affermare con la sentenza n. 26 del corrente anno (in conformità del resto con la definizione che ne dà il citato art. 10 del decreto), hanno natura regolamentare. Non è consentito quindi nei confronti di esse il sindacato di legittimità di questa Corte, che l'art. 134 della [OSCURATO:PERSONA] consente nei confronti dei soli atti aventi forza di legge. Le questioni proposte debbono essere pertanto dichiarate inammissibili. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, proposte dal Pretore di Troina con le ordinanze indicate in epigrafe, degli artt. 27 e 30 delle prescrizioni di massima per la Provincia di Enna, in riferimento al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed agli artt. 25 e 77 della [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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