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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13260/2022

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seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17512 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 109; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 10059/02/17, depositata in data 29 novembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate - riscossione avverso la sentenza n. 6030/14/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno di rigetto del ricorso avverso cartella di pagamento con la quale l'Ufficio aveva iscritto a ruolo, nei confronti del contribuente, imposta di registro gravante sull'acquisto di un appartamento oggetto di sentenza ex art. 2932 c.c. pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania; - la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che, essendo divenuto definitivo l'accertamento presupposto della cartella impugnata, per il principio della impugnabilità degli atti impositivi solo per vizi propri, non erano deducibili vizi attinenti al merito del detto accertamento, come, nella specie, relativamente al presupposto di debenza del tributo; era infondato il motivo di gravame concernente la asserita mancata notifica dell'atto presupposto avendo il primo giudice dato atto correttamente dell'avvenuta dimostrazione della stessa ed essendo i generici motivi di doglianza dell'appellante in ordine alla presunta irregolarità di tale notifica inammissibilmente nuovi e comunque privi di pregio; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; rimane intimata l'Agenzia delle entrate-riscossione; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo, il ricorrente deduce in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., omessa pronunzia e motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. per avere la CTR omesso di motivare in ordine alla denunciata irregolarità della notifica del presupposto avviso di liquidazione d'imposta; - il primo motivo è infondato; -il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017; nello stesso senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018); - in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Sez. 5, n. 920 del 20/01/2015; Sez. 3, n. 12864 del 22/06/2015); in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass.L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020); - nella specie, la lettura della sentenza impugnata dà contezza del fatto che la CTR ha argomentato in maniera chiara ed esaustiva la propria decisione, affermando testualmente "Essendo divenuto definitivo l'accertamento presupposto della cartella impugnata, non è più possibile trattare questioni relative ad eventuali vizi procedurali o di merito del detto accertamento e non proposte con rituale impugnativa dello stesso.

Infondato è il motivo di gravame relativo all'asserita mancata notifica dell'atto presupposto, avendo il primo giudice correttamente dato atto dell'avvenuta dimostrazione di tale notifica": la questione è stata dunque trattata; -con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c., costituito dalle questioni giuridiche sottoposte all'esame dei giudici di appello in ordine alla violazione dell'art. 27, comma 3, del DPR n. 131/1986, non essendo configurabile, ad avviso del ricorrente, come condizione meramente potestativa quella cui nella sentenza ex art. 2932 c.c. era stato subordinato il trasferimento dell'immobile, stante la mancata corresponsione del prezzo pattuito non già per mera volontà dell'acquirente ma per il venire meno della legittimazione della promissaria venditrice; - il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito indicate; - in primo luogo, la censura tralascia di considerare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U, n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 14324 del 2015; 33508 del 2018); nella specie, il ricorrente non ha denunciato un fatto storico, quanto piuttosto una (fra l'altro trattata e non) omessa valutazione di una questione giuridica presupposta; -d'altronde, nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 6-3, n. 26097 del 11/12/2014; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 - 03; Cass. n. 30276 del 2017); nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; -peraltro, premesso che in materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, ovvero, nella specie, dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente (Sez. 5, n. 27902 del 31/10/2018; Sez. 6- 5, n. 14470 del 06/06/2018; Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 30778 del 26/11/2019), nella specie, il motivo non coglie la ratio decidendi, in quanto il giudice di appello ha ritenuto - stante la definitività dell'accertamento presupposto della cartella impugnata per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento regolarmente notificati - non più deducibili in sede di opposizione alla cartella, impugnabile solo per vizi propri, questioni - come quella relativa alla debenza dell'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, per non potere essere considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano in virtù di condizione meramente potestativa dalla mera volontà dell' acquirente ex art. 27, comma 3, del d.P.R. 131/86; ciò in conformità all'orientamento di questa Corte secondo cui «la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito» (Cass. n. 25995 del 2017; 11149 del 2014; 16641 del 2011; n. 17937 del 2004).

Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che l'avviso di accertamento prodromico sia divenuto definitivo, ad es. per mancata impugnazione, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (Cass. n. 13396 del 2016; n. 16641 del 2011; n. 24311/2018); -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; -le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese nei confronti di Agenzia delle entrate-riscossione, essendo rimasta intimata; P.Q.M. i4 La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17512 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 109; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 10059/02/17, depositata in data 29 novembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate - riscossione avverso la sentenza n. 6030/14/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno di rigetto del ricorso avverso cartella di pagamento con la quale l'Ufficio aveva iscritto a ruolo, nei confronti del contribuente, imposta di registro gravante sull'acquisto di un appartamento oggetto di sentenza ex art. 2932 c.c. pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania; - la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che, essendo divenuto definitivo l'accertamento presupposto della cartella impugnata, per il principio della impugnabilità degli atti impositivi solo per vizi propri, non erano deducibili vizi attinenti al merito del detto accertamento, come, nella specie, relativamente al presupposto di debenza del tributo; era infondato il motivo di gravame concernente la asserita mancata notifica dell'atto presupposto avendo il primo giudice dato atto correttamente dell'avvenuta dimostrazione della stessa ed essendo i generici motivi di doglianza dell'appellante in ordine alla presunta irregolarità di tale notifica inammissibilmente nuovi e comunque privi di pregio; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; rimane intimata l'Agenzia delle entrate-riscossione; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo, il ricorrente deduce in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., omessa pronunzia e motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. per avere la CTR omesso di motivare in ordine alla denunciata irregolarità della notifica del presupposto avviso di liquidazione d'imposta; - il primo motivo è infondato; -il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017; nello stesso senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018); - in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Sez. 5, n. 920 del 20/01/2015; Sez. 3, n. 12864 del 22/06/2015); in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass.L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020); - nella specie, la lettura della sentenza impugnata dà contezza del fatto che la CTR ha argomentato in maniera chiara ed esaustiva la propria decisione, affermando testualmente "Essendo divenuto definitivo l'accertamento presupposto della cartella impugnata, non è più possibile trattare questioni relative ad eventuali vizi procedurali o di merito del detto accertamento e non proposte con rituale impugnativa dello stesso. Infondato è il motivo di gravame relativo all'asserita mancata notifica dell'atto presupposto, avendo il primo giudice correttamente dato atto dell'avvenuta dimostrazione di tale notifica": la questione è stata dunque trattata; -con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c., costituito dalle questioni giuridiche sottoposte all'esame dei giudici di appello in ordine alla violazione dell'art. 27, comma 3, del DPR n. 131/1986, non essendo configurabile, ad avviso del ricorrente, come condizione meramente potestativa quella cui nella sentenza ex art. 2932 c.c. era stato subordinato il trasferimento dell'immobile, stante la mancata corresponsione del prezzo pattuito non già per mera volontà dell'acquirente ma per il venire meno della legittimazione della promissaria venditrice; - il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito indicate; - in primo luogo, la censura tralascia di considerare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 14324 del 2015; 33508 del 2018); nella specie, il ricorrente non ha denunciato un fatto storico, quanto piuttosto una (fra l'altro trattata e non) omessa valutazione di una questione giuridica presupposta; -d'altronde, nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 6-3, n. 26097 del 11/12/2014; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 - 03; Cass. n. 30276 del 2017); nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; -peraltro, premesso che in materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, ovvero, nella specie, dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente (Sez. 5, n. 27902 del 31/10/2018; Sez. 6- 5, n. 14470 del 06/06/2018; Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 30778 del 26/11/2019), nella specie, il motivo non coglie la ratio decidendi, in quanto il giudice di appello ha ritenuto - stante la definitività dell'accertamento presupposto della cartella impugnata per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento regolarmente notificati - non più deducibili in sede di opposizione alla cartella, impugnabile solo per vizi propri, questioni - come quella relativa alla debenza dell'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, per non potere essere considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano in virtù di condizione meramente potestativa dalla mera volontà dell' acquirente ex art. 27, comma 3, del d.P.R. 131/86; ciò in conformità all'orientamento di questa Corte secondo cui «la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito» (Cass. n. 25995 del 2017; 11149 del 2014; 16641 del 2011; n. 17937 del 2004). Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che l'avviso di accertamento prodromico sia divenuto definitivo, ad es. per mancata impugnazione, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (Cass. n. 13396 del 2016; n. 16641 del 2011; n. 24311/2018); -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; -le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese nei confronti di Agenzia delle entrate-riscossione, essendo rimasta intimata; P.Q.M. i4 La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricor
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