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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12407/2026

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OMA, via [OSCURATO:PERSONA], 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inROMA V.[OSCURATO:PERSONA], 131, presso lo studio dell’avvocatoall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale exlege;-controricorrente-Numero registro generale 10606/2023Numero sezionale 4713/2025Numero di raccolta generale 12407/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.Data pubblicazione 03/05/20261909/2023, depositata il 16/03/2023, notificata in pari data.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale diRoma, il notaio [OSCURATO:PERSONA], perché fosse condannato a risarcirle idanni cagionati dalla tardiva trascrizione del contratto dicompravendita stipulato in data 5.10.2007 con la [OSCURATO:SOCIETA].,adducendo che tale ritardo aveva permesso l’iscrizione di unaipoteca giudiziale in favore della [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Roma, dichiarata la contumacia del convenuto,fissava l’udienza del 28 marzo 2019 per la discussione epronunciava la sentenza n. 6706/2019, con la quale, accertatol’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], lo condannava al pagamento dellasomma di euro 55.586,00, oltre agli interessi legali dalla data dellasentenza al saldo.[OSCURATO:PERSONA], adducendo di avere appreso del giudizio svoltosi nei suoiconfronti solo il 29.08.2019, allorquando gli era stato notificato perposta, presso la propria residenza, un pignoramento ad istanzadella [OSCURATO:PERSONA], osservava che la notifica dell’atto introduttivo erastata effettuata tramite pec sulla casella istituzionale che avevaavuto fintantoché aveva esercitato la professione notarile, cioè finoall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pertanto, proponeva impugnazione avverso lasentenza n. 6706/2019, chiedendo: a) in via preliminare epregiudiziale, che fosse dichiarata l’inesistenza e/o la nullità dellacitazione introduttiva del giudizio di primo grado e di tutti gli atticonseguenziali; b) nel merito, che fosse accertato che l’atto erastato trascritto nei termini di legge e che comunque l’attoasseritamente tardivamente trascritto era revocabile, ai sensidell’art. 2901 cod.civ., perché la compravendita era stata stipulatadalla [OSCURATO:PERSONA] nella piena consapevolezza del pregiudizio che esso2 di 7Numero registro generale 10606/2023Numero sezionale 4713/2025avrebbe arrecato alla [OSCURATO:PERSONA], creditrice della societàNumero di raccolta generale 12407/2026Lario S.r.L., di cui la [OSCURATO:PERSONA] era l’[OSCURATO:PERSONA].D ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Con sentenza n. 1909/2023 del 16.03.2023, notificata in paridata, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibilel’appello del Lupi, perché tardivamente proposto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di dettasentenza, formulando cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod.proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il Lupi denunzia la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 327 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2727-2729 cod. civ., degli artt. 112-115-116 cod. proc. civ., dell’art. 37del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 (Disposizioni sulconferimento dei posti di notaro), in relazione all'art. 360, 1°comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., per avere il giudice a quodichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello per decorrenza deltermine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., senzatener conto che non aveva mai avuto cognizione del giudizio diprimo grado fino al momento in cui (in data 29/08/2019) gli erastato notificato un atto di pignoramento ad istanza della [OSCURATO:PERSONA].Aggiunge che la stessa Corte d’appello aveva concesso lasospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata,superando, così, il vaglio di ammissibilità dell’appello.Insiste nella sua tesi, secondo cui non era in possesso dei requisitisoggettivi ed oggettivi previsti dalla l. n. 53/1994 per esseredestinatario di una valida notifica tramite pec, essendo, da quandoera andato in pensione, un privato cittadino e, come tale, anche setitolare di un indirizzo pec, non aveva alcun obbligo di tenuta econsultazione della pec e, pertanto, non poteva applicarsi nei suoi3 di 7Numero registro generale 10606/2023Numero sezionale 4713/2025confronti la presunzione di conoscenza di ciò che pervenivaNumero di raccolta generale 12407/2026all’indirizzo pec.

Data pubblicazione 03/05/20262) Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e/ofalsa applicazione dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. nonché degliartt. 24 e 111 Cost. e dei principi regolatori del giusto processo, inrelazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3 e

4. cod. proc. civ., perchéla Corte d’appello, dopo aver fissato l’udienza per la decisione, nelleforme di cui all’ art. 281-sexies cod. proc. civ., ha poi pronunciato ildispositivo, omettendo la stesura della contestuale motivazione.Secondo il ricorrente, una volta scelto il procedimento decisorioprevisto dalla norma sopra richiamata, il giudice d’appello avrebbedovuto seguirlo per intero e quindi avrebbe dovuto pronunciare lasentenza, immediatamente alla fine dell'udienza di discussione;invece all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta dal verbale diudienza, il giudice a quo aveva revocato la discussione orale, dopoavere consentito alle parti di discutere e illustrare i rispettivi scrittidifensivi.3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 189 e 190 cod. proc. civ. in relazioneall'art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.La Corte d’appello, inopinatamente ed in modo errato, avrebbedeciso la causa non più con rito speciale di cui all’art. 281-sexiescod. proc. civ., bensì con procedura ordinaria senza concedere itermini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie direplica e senza che le parti vi avessero rinunciato, violando gli artt.189 e 190 cod. proc. civ.Oltretutto, nel caso di specie, la sentenza era stata comunquedepositata il 16.03.2023 e, quindi, prima che le parti avesseropotuto esercitare compiutamente il loro diritto di difesa con ildeposito di comparse e repliche.4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo laviolazione e/o falsa applicazione della l. n. 53/1994, dell’art. 16 del4 di 7Numero registro generale 10606/2023Numero sezionale 4713/2025d.l. n. 185/2008, dell’art. 5 del d.l. n. 179/2012, del d.m. 19 marzoNumero di raccolta generale 12407/20262013, relativo all’Indice nazionale degli indirizzi di posta elDeattat rpoubnbliicaazio ne 03/05/2026certificata delle imprese e dei professionisti (INI- PEC), dell’art. 3-bis del CAD (d.lgs. n. 82/2005), nonché degli artt. 112-115-116cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3, 4 e 5cod. proc. civ.La Corte territoriale avrebbe erroneamente ed illegittimamenteritenuto applicabile al caso di specie la presunzione di conoscenzadegli atti che vengono ricevuti sulla pec di un soggetto obbligato adavere un indirizzo di posta elettronica certificata, imputandogli dinon avere provveduto alla disattivazione della propria casella.5) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 - 2727 – 2729 cod. civ., dell’art. 16del d.l. n. 185/2008, dell’art. 5 del d.l. n. 179/2012 nonché degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma,nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d'appello haaffermato che «l’appellante si è limitato ad affermare di non essereobbligato a consultare le comunicazioni ricevute, ma non hadimostrato di non aver ricevuto l’atto di citazione, con laconseguenza che trova ingresso il principio dettato dalla Corte diCassazione secondo cui “la copia analogica della ricevuta diavvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, èidonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degliallegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte chesolleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibilial sistema informatizzato (Cass. 6912/2022)».6) Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati per leragioni di seguito illustrate e tanto determina l’assorbimento deirestanti motivi.Il procedimento decisorio previsto dall'art. 281-sexies cod. proc.civ., inizialmente individuato dal giudice di appello come il piùopportuno per la decisione della causa, è stato in seguito5 di 7Numero registro generale 10606/2023Numero sezionale 4713/2025Numero di raccolta generale 12407/2026abbandonato con l'opzione per il procedimento ordinario.

Trattasi diData pubblicazione 03/05/2026scelta sì discrezionale del giudice di merito, ma censurabile inquesta sede, perché il giudice ha optato per il procedimentodecisorio ordinario, quando quello speciale di cui all'art. 281-sexiescod. proc. civ. aveva avuto inizio: la relativa udienza si era infattitenuta e la discussione della causa, nelle particolari forme previstedalla norma da ultimo richiamata, aveva avuto inizio.La Corte d'appello non si è quindi attenuta al principio di dirittoenunciato da Cass. 4/09/2019, n. 22094, secondo cui «Rientranell'ambito della discrezionalità del giudice di merito la scelta,nell'ambito dei diversi procedimenti decisori previsti dal regimeprocessuale applicabile al caso concreto, di quello più opportunoper la decisione della causa.

Tale opzione è revocabile senza limiti,e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento inizialedel particolare procedimento decisorio individuato, che nel casoprevisto dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., deve farsi coinciderecon l'inizio della discussione orale della causa all'udienzaappositamente fissata per tale incombente o, quando le parti viconsentano, a seguito dell'invito del giudice a procedere alladiscussione immediata».Peraltro, non essendo stati concessi i termini di cui all’art. 190cod. proc. civ. (come censurato con il terzo motivo),contrariamente a quanto sostiene parte controricorrente, non ènecessario che il ricorrente deduca il pregiudizio asseritamentederivatogli dalla violazione di una norma processuale, dovendotrovare applicazione il principio enunciato da Cass., Sez.

Un.,25/11/2021, n. 36596, a mente del quale «La parte che propongal'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità dellamedesima per non aver avuto la possibilità di esporre le propriedifese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionaleavversaria non ha alcun onere di indicare in concreto qualiargomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di6 di 7Numero registro generale 10606/2023Numero sezionale 4713/2025Numero di raccolta generale 12407/2026una diversa soluzione del merito della controversia; invero, laData pubblicazione 03/05/2026violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversiasenza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparseconclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere laloro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza perimpedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti disvolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazionedel principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa siassocia, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, maimplica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in pienaeffettività durante tutto lo svolgimento del processo».7) All’accoglimento del secondo e del terzo motivo, assorbiti irestanti, consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, lacassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolticon rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione,che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti irestanti, cassa in relazione ai motivi accolti l’impugnata sentenzacon rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025 dallaTerza sezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteAntonietta Scrima7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OMA, via [OSCURATO:PERSONA], 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inROMA V.[OSCURATO:PERSONA], 131, presso lo studio dell’avvocatoall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale exlege;-controricorrente-Numero registro generale 10606/2023Numero sezionale 4713/2025Numero di raccolta generale 12407/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.Data pubblicazione 03/05/20261909/2023, depositata il 16/03/2023, notificata in pari data.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale diRoma, il notaio [OSCURATO:PERSONA], perché fosse condannato a risarcirle idanni cagionati dalla tardiva trascrizione del contratto dicompravendita stipulato in data 5.10.2007 con la [OSCURATO:SOCIETA].,adducendo che tale ritardo aveva permesso l’iscrizione di unaipoteca giudiziale in favore della [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Roma, dichiarata la contumacia del convenuto,fissava l’udienza del 28 marzo 2019 per la discussione epronunciava la sentenza n. 6706/2019, con la quale, accertatol’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], lo condannava al pagamento dellasomma di euro 55.586,00, oltre agli interessi legali dalla data dellasentenza al saldo.[OSCURATO:PERSONA], adducendo di avere appreso del giudizio svoltosi nei suoiconfronti solo il 29.08.2019, allorquando gli era stato notificato perposta, presso la propria residenza, un pignoramento ad istanzadella [OSCURATO:PERSONA], osservava che la notifica dell’atto introduttivo erastata effettuata tramite pec sulla casella istituzionale che avevaavuto fintantoché aveva esercitato la professione notarile, cioè finoall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pertanto, proponeva impugnazione avverso lasentenza n. 6706/2019, chiedendo: a) in via preliminare epregiudiziale, che fosse dichiarata l’inesistenza e/o la nullità dellacitazione introduttiva del giudizio di primo grado e di tutti gli atticonseguenziali; b) nel merito, che fosse accertato che l’atto erastato trascritto nei termini di legge e che comunque l’attoasseritamente tardivamente trascritto era revocabile, ai sensidell’art. 2901 cod.civ., perché la compravendita era stata stipulatadalla [OSCURATO:PERSONA] nella piena consapevolezza del pregiudizio che esso2 di 7Numero registro generale 10606/2023Numero sezionale 4713/2025avrebbe arrecato alla [OSCURATO:PERSONA], creditrice della societàNumero di raccolta generale 12407/2026Lario S.r.L., di cui la [OSCURATO:PERSONA] era l’[OSCURATO:PERSONA].D ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Con sentenza n. 1909/2023 del 16.03.2023, notificata in paridata, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibilel’appello del Lupi, perché tardivamente proposto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di dettasentenza, formulando cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod.proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il Lupi denunzia la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 327 cod. proc. civ. nonché degli artt. 2727-2729 cod. civ., degli artt. 112-115-116 cod. proc. civ., dell’art. 37del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 (Disposizioni sulconferimento dei posti di notaro), in relazione all'art. 360, 1°comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., per avere il giudice a quodichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello per decorrenza deltermine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., senzatener conto che non aveva mai avuto cognizione del giudizio diprimo grado fino al momento in cui (in data 29/08/2019) gli erastato notificato un atto di pignoramento ad istanza della [OSCURATO:PERSONA].Aggiunge che la stessa Corte d’appello aveva concesso lasospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata,superando, così, il vaglio di ammissibilità dell’appello.Insiste nella sua tesi, secondo cui non era in possesso dei requisitisoggettivi ed oggettivi previsti dalla l. n. 53/1994 per esseredestinatario di una valida notifica tramite pec, essendo, da quandoera andato in pensione, un privato cittadino e, come tale, anche setitolare di un indirizzo pec, non aveva alcun obbligo di tenuta econsultazione della pec e, pertanto, non poteva applicarsi nei suoi3 di 7Numero registro generale 10606/2023Numero sezionale 4713/2025confronti la presunzione di conoscenza di ciò che pervenivaNumero di raccolta generale 12407/2026all’indirizzo pec. Data pubblicazione 03/05/20262) Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e/ofalsa applicazione dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. nonché degliartt. 24 e 111 Cost. e dei principi regolatori del giusto processo, inrelazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4. cod. proc. civ., perchéla Corte d’appello, dopo aver fissato l’udienza per la decisione, nelleforme di cui all’ art. 281-sexies cod. proc. civ., ha poi pronunciato ildispositivo, omettendo la stesura della contestuale motivazione.Secondo il ricorrente, una volta scelto il procedimento decisorioprevisto dalla norma sopra richiamata, il giudice d’appello avrebbedovuto seguirlo per intero e quindi avrebbe dovuto pronunciare lasentenza, immediatamente alla fine dell'udienza di discussione;invece all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta dal verbale diudienza, il giudice a quo aveva revocato la discussione orale, dopoavere consentito alle parti di discutere e illustrare i rispettivi scrittidifensivi.3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 189 e 190 cod. proc. civ. in relazioneall'art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.La Corte d’appello, inopinatamente ed in modo errato, avrebbedeciso la causa non più con rito speciale di cui all’art. 281-sexiescod. proc. civ., bensì con procedura ordinaria senza concedere itermini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie direplica e senza che le parti vi avessero rinunciato, violando gli artt.189 e 190 cod. proc. civ.Oltretutto, nel caso di specie, la sentenza era stata comunquedepositata il 16.03.2023 e, quindi, prima che le parti avesseropotuto esercitare compiutamente il loro diritto di difesa con ildeposito di comparse e repliche.4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo laviolazione e/o falsa applicazione della l. n. 53/1994, dell’art. 16 del4 di 7Numero registro generale 10606/2023Numero sezionale 4713/2025d.l. n. 185/2008, dell’art. 5 del d.l. n. 179/2012, del d.m. 19 marzoNumero di raccolta generale 12407/20262013, relativo all’Indice nazionale degli indirizzi di posta elDeattat rpoubnbliicaazio ne 03/05/2026certificata delle imprese e dei professionisti (INI- PEC), dell’art. 3-bis del CAD (d.lgs. n. 82/2005), nonché degli artt. 112-115-116cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3, 4 e 5cod. proc. civ.La Corte territoriale avrebbe erroneamente ed illegittimamenteritenuto applicabile al caso di specie la presunzione di conoscenzadegli atti che vengono ricevuti sulla pec di un soggetto obbligato adavere un indirizzo di posta elettronica certificata, imputandogli dinon avere provveduto alla disattivazione della propria casella.5) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 - 2727 – 2729 cod. civ., dell’art. 16del d.l. n. 185/2008, dell’art. 5 del d.l. n. 179/2012 nonché degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma,nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d'appello haaffermato che «l’appellante si è limitato ad affermare di non essereobbligato a consultare le comunicazioni ricevute, ma non hadimostrato di non aver ricevuto l’atto di citazione, con laconseguenza che trova ingresso il principio dettato dalla Corte diCassazione secondo cui “la copia analogica della ricevuta diavvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, èidonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degliallegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte chesolleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibilial sistema informatizzato (Cass. 6912/2022)».6) Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati per leragioni di seguito illustrate e tanto determina l’assorbimento deirestanti motivi.Il procedimento decisorio previsto dall'art. 281-sexies cod. proc.civ., inizialmente individuato dal giudice di appello come il piùopportuno per la decisione della causa, è stato in seguito5 di 7Numero registro generale 10606/2023Numero sezionale 4713/2025Numero di raccolta generale 12407/2026abbandonato con l'opzione per il procedimento ordinario. Trattasi diData pubblicazione 03/05/2026scelta sì discrezionale del giudice di merito, ma censurabile inquesta sede, perché il giudice ha optato per il procedimentodecisorio ordinario, quando quello speciale di cui all'art. 281-sexiescod. proc. civ. aveva avuto inizio: la relativa udienza si era infattitenuta e la discussione della causa, nelle particolari forme previstedalla norma da ultimo richiamata, aveva avuto inizio.La Corte d'appello non si è quindi attenuta al principio di dirittoenunciato da Cass. 4/09/2019, n. 22094, secondo cui «Rientranell'ambito della discrezionalità del giudice di merito la scelta,nell'ambito dei diversi procedimenti decisori previsti dal regimeprocessuale applicabile al caso concreto, di quello più opportunoper la decisione della causa. Tale opzione è revocabile senza limiti,e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento inizialedel particolare procedimento decisorio individuato, che nel casoprevisto dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., deve farsi coinciderecon l'inizio della discussione orale della causa all'udienzaappositamente fissata per tale incombente o, quando le parti viconsentano, a seguito dell'invito del giudice a procedere alladiscussione immediata».Peraltro, non essendo stati concessi i termini di cui all’art. 190cod. proc. civ. (come censurato con il terzo motivo),contrariamente a quanto sostiene parte controricorrente, non ènecessario che il ricorrente deduca il pregiudizio asseritamentederivatogli dalla violazione di una norma processuale, dovendotrovare applicazione il principio enunciato da Cass., Sez. Un.,25/11/2021, n. 36596, a mente del quale «La parte che propongal'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità dellamedesima per non aver avuto la possibilità di esporre le propriedifese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionaleavversaria non ha alcun onere di indicare in concreto qualiargomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di6 di 7Numero registro generale 10606/2023Numero sezionale 4713/2025Numero di raccolta generale 12407/2026una diversa soluzione del merito della controversia; invero, laData pubblicazione 03/05/2026violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversiasenza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparseconclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere laloro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza perimpedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti disvolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazionedel principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa siassocia, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, maimplica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in pienaeffettività durante tutto lo svolgimento del processo».7) All’accoglimento del secondo e del terzo motivo, assorbiti irestanti, consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, lacassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolticon rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione,che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti irestanti, cassa in relazione ai motivi accolti l’impugnata sentenzacon rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025 dallaTerza sezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteAntonietta Scrima7 di 7
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