CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16526/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3914/2018 depositata il 23 aprile 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA].), poi trasformatasi nellaValerosy [OSCURATO:SOCIETA]., un avviso di accertamento con il qualerideterminava il reddito d’impresa da questa dichiarato per l’anno 2007.2. Con altro distinto avviso di accertamento la [OSCURATO:PERSONA] INumero registro generale 34797/2018Numero sezionale 4244/2026Numero di raccolta generale 16526/2026Data pubblicazione 27/05/2026di Napoli della medesima agenzia fiscale imputava per trasparenza allasocia [OSCURATO:PERSONA], in proporzione alla sua quota di partecipazioneagli utili, il maggior reddito ascritto alla prefata società in relazioneall’anno suindicato, operando le conseguenti riprese a tassazione ai finidell’IRPEF.3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento personale dinanzialla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma, la quale declinavala propria competenza territoriale in favore dell’omologo giudice di Napoli.3.1 Riassunto tempestivamente il processo davanti alla Commissionepartenopea, quest’ultima accoglieva il ricorso della contribuente,annullando l’atto impositivo.4. La pronuncia veniva successivamente confermata dallaCommissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, che consentenza n. 3914/2018 del 23 aprile 2018 rigettava l’appello erariale.4.1 Il collegio di secondo grado riteneva nullo l’impugnato avviso diaccertamento per difetto di valida sottoscrizione.5. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..8. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa contenenteistanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere asèguito della sua adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l.n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va anzitutto disattesa la formulata istanza di declaratoria dellacessazione della materia del contendere.1.1 Dall’esame della documentazione prodotta in allegato alla memoriaNumero registro generale 34797/2018Numero sezionale 4244/2026Numero di raccolta generale 16526/2026Data pubblicazione 27/05/2026illustrativa ex art. 380-bis.1, primo comma, terzo periodo, c.p.c. si evinceche la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato tempestivadomanda di definizione agevolata a norma dell’art. 6, comma 8, del d.l. n.119 del 2018, impegnandosi a versare la somma di 47.917,45 euro -parial 5 per cento del valore della controversia, indicato in 958.349 euro- in20 rate trimestrali dell’importo di 2.395,87 euro cadauna.Ciò posto, va osservato che, in base al comma 6 del citato articolo,«[l]a definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui alcomma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presentearticolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019 [...]».Orbene, nella specie manca la prova dell’avvenuto versamento dellaprima rata o dell’intero importo dovuto entro il predetto termine del 31maggio 2019.Risultano, infatti, depositate solamente le quietanze di pagamentieffettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] fra il 25 novembre 2022 e il 30 novembre 2023,peraltro nemmeno chiaramente ricollegabili alla domanda in questione, aldi là del generico riferimento in esse contenuto all’anno d’imposta 2007.1.2 Non ricorrendo, pertanto, le condizioni richieste per poterdichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi del comma 13 dello stesso art.6, e la cessazione della materia del contendere, deve procedersi alloscrutinio dei motivi di ricorso.1.3 Con il primo motivo sono denunciate, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 14 e59 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 102 e 276 c.p.c..1.4 Si deduce che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullitàper essere stata resa al termine di un giudizio viziato dall’omessaintegrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e deglialtri suoi soci, asseritamente rivestenti la posizione di litisconsortinecessari.1.5 Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 34797/2018Numero sezionale 4244/2026Numero di raccolta generale 16526/2026Data pubblicazione 27/05/20261.6 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di rettifica delreddito di una società di persone e di conseguente imputazione pertrasparenza ai soci dei maggiori redditi accertati in capo ad essa, secondoquanto previsto dall’art 5, comma 1, del t.u.i.r., sussiste litisconsorzionecessario fra la società e tutti i soci, salvo che vengano fatte valerequestioni personali (cfr. Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 28060/2024, Cass.n. 21555/2025, Cass. n. 8072/2026).1.7 In applicazione del suenunciata regula iuris, la CTR campana haescluso che nel caso di specie ricorra un’ipotesi di litisconsorzionecessario, rilevando che l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avversol’atto impositivo emesso nei suoi confronti si fonda su «eccezionipersonali».La ricorrente non si è curata di confutare l’affermazione posta daigiudici regionali a fondamento della statuizione adottata, fornendospecifiche indicazioni e riferimenti processuali diretti a evidenziare che lequestioni poste dalla contribuente non erano di natura esclusivamentepersonale.Nel descritto contesto, la sollevata censura non può, dunque, trovareingresso.Né giova invocare il costante insegnamento giurisprudenziale dilegittimità secondo cui, in caso di denuncia di errores in procedendo, laCorte Suprema è giudice anche del fatto, essendo stato ripetutamenteprecisato che ciò non esime la parte impugnante dall’onere di conformarsialle prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c. per laformulazione dei motivi di ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 8553/2017,Cass. n. 6235/2019, Cass. n. 21874/2024).2. Con il secondo motivo è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 24, comma 2, delRegolamento dell’Amministrazione e dell’art. 97 Cost..Numero registro generale 34797/2018Numero sezionale 4244/2026Numero di raccolta generale 16526/2026Data pubblicazione 27/05/20262.1 Si rimprovera alla CTR di non aver colto che l’impugnato avviso diaccertamento era stato sottoscritto da un funzionario dell’Agenzia delleEntrate che, agendo nella qualità di reggente dell’Ufficio, non necessitavadi alcuna delega di firma da parte del [OSCURATO:PERSONA],temporaneamente assente.3. Con il terzo mezzo viene prospettata, sempre ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600del 1973 e degli artt. 1362 ss. c.c..3.1 Si assume che la Commissione regionale non avrebbe interpretatosecondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. glisarebbe stato possibile ricavare che il sottoscrittore dell’atto impositivoera un soggetto operante in qualità di reggente dell’Ufficio.4. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, dell’art. 24, comma2, del Regolamento dell’Amministrazione e dell’art. 97 Cost..4.1 Si argomenta che la decisione assunta dal collegio di secondogrado risulterebbe in ogni caso giuridicamente erronea, in quanto, ai finidella validità dell’atto impositivo, non contano i requisiti soggettivi dellapersona fisica che lo ha sottoscritto, rilevando esclusivamente la suariferibilità all’Ufficio competente ad emetterlo.Viene, in proposito, evidenziato che «[...] la delega di firma -che tieneinevitabilmente conto delle esigenze di organizzazione dei pubblici uffici-non comporta alcuno spostamento della competenza dal delegante aldelegato, ma consente al delegato di sottoscrivere l’atto ”per il delegante“,fermo restando che la paternità dell’atto sottoscritto rimane in capo aquest’ultimo».5. Va sùbito notato che con il secondo e il terzo motivo di ricorsol’Agenzia delle Entrate deduce che nel caso in esame non fosse necessarioNumero registro generale 34797/2018Numero sezionale 4244/2026Numero di raccolta generale 16526/2026Data pubblicazione 27/05/2026il rilascio della delega di firma, poichè il sottoscrittore dell’atto era undirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] (il dott. [OSCURATO:PERSONA]) che agiva nellaveste di reggente dell’Ufficio, e quindi in sostituzione del DirettoreProvinciale.5.1 Con il quarto motivo la parte pubblica sostiene che l’attoimpositivo avrebbe comunque dovuto ritenersi riferibile all’Ufficio che loaveva emesso, a prescindere dall’eventuale difetto dei requisiti soggettiviin capo al funzionario delegato che lo aveva sottoscritto.6. In virtù del principio della ”ragione più liquida“, desumibile dagliartt. 24 e 111 della Costituzione e applicabile anche nel giudizio dicassazione (cfr. Cass. n. 11458/2018, Cass n. 14039/2021, Cass. n.15607/2024), conviene esaminare con priorità il quarto motivo.6.1 Esso è fondato per le ragioni di sèguito illustrate.6.2 La CTR ha anzitutto posto in rilievo che la tesi difensivadell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] «[...]avrebbe sottoscritto l’atto non quale delegato, ma quale reggentedell’Ufficio in assenza del Direttore [...], non solo e[ra] contraddetta dallostesso avviso di accertamento, in cui vi e[ra] un esplicito riferimento alladelega che sarebbe [stata] contenuta nell’ordine di servizio n. 23 del2012, ma e[ra] anche completamente carente di prova».6.3 Immediatamente dopo i giudici regionali hanno soggiunto che,sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, non era «[...] in alcunmodo [...] possibile evincere un conferimento di una valida delega al dott.Eboli».Sono state richiamate, in proposito, alcune pronunce di questa Cortein cui si è affermato che, «[i]n tema di accertamento tributario, la delegadi firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 devenecessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità,che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicchè non puòconsistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la solaNumero registro generale 34797/2018Numero sezionale 4244/2026Numero di raccolta generale 16526/2026Data pubblicazione 27/05/2026qualifica professionale del delegato [...]».6.4 Il collegio d’appello ha, dunque, ritenuto invalida la delega di firmadepositata dall’Amministrazione, in quanto essa non consentiva diindividuare nominativamente il funzionario delegato.Sul punto, la stessa contribuente sottolinea (pag. 5 del controricorso,righi 3-5) che la «[d]elega [...] prodotta in atti risultava della specie”censurata“ dalla Corte di Cassazione, poiché evidentemente manchevoledei nominativi dei firmatari (delega in bianco, rilasciata al ”capo ufficio“,”capo area“)».6.5 La soluzione accolta dalla Commissione di seconde cure nonappare giuridicamente corretta.6.6 In base a un più recente indirizzo di questa Corte regolatrice,ormai da tempo stabilizzatosi, il conferimento del potere di sottoscrizionedell’avviso di accertamento a un soggetto diverso da quelloistituzionalmente competente ex art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600del 1973 ha natura di delega di firma, e non di funzioni, in quanto realizzaun mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna; e ciòperché l’atto sottoscritto dal delegato rimane imputabile all’organodelegante (cfr. Cass. n. 9625/2021, Cass. n. 34775/2023, Cass. n.21839/2024).6.7 È stato, al riguardo, precisato che:- il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativodel soggetto delegato, delle comprovate ragioni di servizio che negiustificano l’adozione e della durata dei suoi effetti, come invece èprescritto dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 in caso didelega delle funzioni dirigenziali (cfr. Cass. nn. 26395-26396-26397-26398/2020, Cass. n. 1028/2021, Cass. n. 4884/2022);- la delega può, pertanto, risultare anche da ordini di servizio cheindividuino il soggetto legittimato mediante la sola indicazione dellaqualifica da lui rivestita, essendo questa idonea a consentire ex post laNumero registro generale 34797/2018Numero sezionale 4244/2026Numero di raccolta generale 16526/2026Data pubblicazione 27/05/2026verifica del potere di sottoscrizione (cfr. Cass. n. 8814/2019, Cass. n.20194/2020, Cass. n. 9298/2021, Cass. n. 34775/2023, Cass. n.32962/2024, Cass. n. 30640/2025, Cass. n. 7951/2026).Non si è poi mancato di puntualizzare che la delega di firma è un attoorganizzativo interno all’Ufficio, sicché, qualora lo stesso apparato da cuipromana non ne disconosca gli effetti, deve presumersi la sussistenza, incapo al sottoscrittore, dei requisiti soggettivi dell’appartenenza ai ruolidella carriera direttiva (cfr., ex multis, Cass. n. 689/2025, Cass. n.21529/2025, Cass. n. 8536/2026).6.8 Dal surriferito orientamento nomofilattico si è discostata la CTR, laquale ha ritenuto invalida la delega di firma contenuta nell’ordine diservizio n. 23/2012 adottato dal [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delleEntrate di Napoli, perché mancante dell’indicazione nominativa deifunzionari ai quali era stato conferito il potere di sottoscrizione degli attiimpositivi.Riguardo, poi, al requisito soggettivo dell’appartenenza del delegatoalla carriera direttiva, esso doveva presumersi sussistente, in difetto diprova contraria, sulla base di quanto poc’anzi chiarito.7. Il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti dall’accoglimentodel quarto, appena scrutinato.8. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza, nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado (già CTR) della Campania, in diversacomposizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversiauniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.8.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e dichiara inammissibile ilNumero registro generale 34797/2018Numero sezionale 4244/2026Numero di raccolta generale 16526/2026Data pubblicazione 27/05/2026primo e assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata, inrelazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 19 maggio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti