CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 21658/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA];2026 - intimato –2296 avverso la sentenza n. 3559/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 14/10/2024 R.G.N. 765/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. L’odierno ricorrente, dipendente del CREA, premettendo diaver partecipato alle procedure di selezione interna indettedall’ente datore di lavoro nel 2009, ai sensi dell’art. 15 delNumero registro generale 7055/2025c.c.n.l. per il personale degli enti di ricerca del 2006 e di aver Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 21658/2026conseguito nelle rispettive graduatorie (formate nel 2010 eD ata pubblicazione 25/06/2026divise per settore di ricerca) la posizione di idoneità inimmediata prossimità rispetto alla posizione dei vincitori, adivail Tribunale per ottenere la declaratoria dell’inadempimentodell’ente, per il periodo successivo all’inserimento nellegraduatorie del 2010, dell’obbligo di consentire la progressionein carriera mediante scorrimento o indizione periodica diprocedure elettive interne, con conseguente condanna delCREA al riconoscimento dell’inquadramento superiore o, insubordine, al risarcimento del danno.2. Il Tribunale accoglieva il ricorso, rilevando l’inadempimentodel CREA nel consentire la progressione in carriera mediantescorrimento o indizione periodica di procedure selettiveinterne, ai sensi del disposto del sopracitato art. 15.3. La Corte di appello di Napoli accoglieva l’appello, ritenendoche il disposto contrattuale collettivo, pur valido ed efficace,non contemplasse l’obbligo datoriale e il correlato dirittosoggettivo dei lavoratori in ordine all’utilizzazione dellagraduatoria di selezione mediante scorrimento e neppure inordine all’indizione periodica biennale di nuove selezioniinterne. Aggiungeva che, quanto alla conseguenza che potesseipoteticamente derivare da tale indizione, non era stata fornitala prova, gravante sul dipendente, dell’alta probabilità diconseguire la progressione.4. [OSCURATO:PERSONA] domanda la cassazione della sentenza conricorso articolato in due motivi, illustrati da memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. si denuncia la violazione dell’art. 15 c.c.n.l.Numero registro generale 7055/2025cit., anche in relazione agli art. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 21658/2026e 1218 cod. civ., atteso che il giudice d’appello haD ata pubblicazione 25/06/2026erroneamente escluso la sussistenza degli obblighi datoriali edel correlato diritto soggettivo del dipendente, nonchéconseguentemente l’inadempimento datoriale, in ordine alloscorrimento della graduatoria in cui il medesimo era collocato,oltre che eventualmente in via alternativa, alla indizione dinuove procedure selettive interne con periodicità biennale.1.1. L’interpretazione della disposizione contrattualcollettivada parte della Corte di merito, ad avviso del ricorrente,sarebbe viziata:a) per aver disatteso l’esegesi letterale della locuzione«attivate con cadenza biennale», indicativa di per sédell’obbligo di attivazione;b) per aver disatteso l’assunto esegetico basato sul rilievoche la disposizione doveva almeno avere il senso di obbligarel’amministrazione, per il futuro, in mancanza di nuoveselezioni, a scorrere la graduatoria degli idonei al primofabbisogno;c) per non aver tenuto conto della clausola che prevedevache «Il numero dei posti destinati alle procedure di cui alpresente comma sarà definito con riferimento al numero degliappartenenti al livello inferiore», espressiva di un forte favorper la progressione interna;d) per non aver tenuto conto che così interpretata ladisposizione sarebbe stata nulla perché condizione sospensivameramente potestativa (art. 1355 c.c.).1.2. Si assume che l’obbligo di svolgere prima la progressione2012 è aggiuntivo e non sostitutivo; che l’applicabilitàanalogica dell’art.4, comma 3 era favorita dal fatto che eraprevisto che l’assunzione per concorso era condizionata dallaNumero registro generale 7055/2025«assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 21658/2026nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1ºD ata pubblicazione 25/06/2026gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anchesecondo un criterio di equivalenza».2. Il motivo è infondato.2.1. La previsione, contenuta nel quinto comma dell’art.15 delCCNL [OSCURATO:PERSONA] del 7 aprile 2006, secondo cui«L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologoavviene anche attraverso procedure selettive... attivate concadenza biennale all’interno dei profili di ricercatore etecnologo», non indica in modo chiaro che l’attivazione concadenza biennale dovesse essere obbligatoria, specie secomparata con l’art. 64 del CCNL 21 febbraio 2002, cheprevedeva, al comma 1, che «[OSCURATO:PERSONA] che rilevino situazioni dianomala carenza di opportunità di sviluppo professionale, daaccertare in base all’elemento oggettivo della permanenzadiffusa superiore a 12 anni nei livelli III e II, debbono attivare,per l’accesso, rispettivamente, al II e I livello, tenuto contodelle risorse di cui al comma 5, nell’ambito della correnteprogrammazione triennale, per ciascun profilo e livello,procedure concorsuali distinte in quanto aperte: a) l’una atutta la comunità scientifica; b) l’altra a ricercatori o tecnologidell’Ente in possesso dei requisiti prescritti per il livello diaccesso».2.2. Dal carattere non certo ed univoco del dato letterale,segue, ai sensi dell’art. 1363 c.c., la necessità di considerareche lo stesso art.15 prevedeva, ai commi 2 e 3, che:«2. Il profilo dei tecnologi è anch’esso caratterizzatoda un’omogenea professionalità e da un unico organico,articolato su tre livelli, denominati:Dirigente tecnologo;Numero registro generale 7055/2025Primo tecnologo; Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 21658/2026Tecnologo. Data pubblicazione 25/06/20263. Il numero complessivo dei posti riferibili agli organicipredetti è determinato da ciascun Ente in sede di approvazionedel bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge»; edal comma 7 che:«In sede di approvazione del bilancio di previsione, previacontrattazione con le OO.SS, vengono definite le risorsedestinate al fondo per l’applicazione delle procedure di cui aiprecedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunquegarantire la copertura di un congruo numero di posti».Tali disposizioni, nel rimettere alla valutazione dell’ente ledeterminazioni in tema di fabbisogno di personale ed allacontrattazione integrativa l’individuazione delle risorse e deiposti disponibili, mal si conciliano con la tesi secondo la qualel’art. 15, comma 5 ponesse in capo all’Amministrazione unobbligo incondizionato di indizione, ed anzi la contraddicono.2.3. Merita qui aggiungere che la disciplina di cui all’art. 64del precedente CCNL 2002, già volta ad ovviare alla anomalapersistenza di diffusa permanenza nei livelli II e III, venneesaminata da questa Corte nell’ordinanza n. 23365/2022 sottoil particolare profilo della conformità a contratto della clausolache escludeva dalla graduatoria il dirigente che, all’atto dellarelativa approvazione non fosse più in servizio; clausola che siera risolta a pregiudizio del lavoratore, collocato in quiescenzanelle more della procedura, i cui effetti erano previstiretroattivi, in relazione alla violazione della regola, posta dalcitato art. 64, che prevedeva che la procedura fosse banditaentro tre mesi dalla stipula del CCNL.2.4. Questa Corte, pur giudicando il termine in questioneordinatorio, valorizzando il fatto che la stessa disposizioneNumero registro generale 7055/2025affidasse prodromicamente alla concertazione la rilevazione Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 21658/2026delle anomalie, peraltro in quel caso specificamenteD ata pubblicazione 25/06/2026individuate dal contratto nella permanenza nel livello per oltre12 anni, e condizionasse gli adempimenti alla condizione dellaprevia individuazione delle risorse, e pur affermando che «nonvi è dubbio che il terzo comma, che non può essere letto inmodo avulso dall’intera disposizione, pur non prevedendo undiritto, direttamente azionabile, in favore di tutti quelli che sitrovino nella prevista posizione...», giudicò che «alla luce dellaportata precettiva del riconoscimento retroattivodell’avanzamento, la valutazione giudiziale non dovevaarrestarsi alla inevitabilità della mancata attribuzione di talelivello per l’intervenuto collocamento in quiescenza del Bini,occorrendo verificare le ragioni per le quali la P.A. era arrivataa tale momento, sottraendosi così dal dare adempimento aquella parte della disposizione avente, come detto, valenzaprecettiva».Malgrado il fatto che, anche sotto altri profili, quella disciplinarecasse, sotto il profilo della cogenza, elementi ben più chiaried univoci, questa Corte accolse quel ricorso non già perchéritenne che l’obbligo non fosse condizionato, anche quanto aitempi, ai quali essa anzi attribuì «carattere meramenteprogrammatico», e dagli adempimenti prodromici contrattualie finanziari (evidentemente non dipendenti dalla sola volontàdell’Amministrazione), ma perché si ritenne contrario alcanone esegetico di buona fede, e peraltro solo sul pianorisarcitorio, che il ricorrente fosse pregiudicato dal fatto diessere stato collocato a riposo prima dell’approvazione dellagraduatoria, malgrado la previsione di decorrenza retroattiva.Anche sotto tal profilo, trattasi di caso non assimilabile a quelloqui in esame.3. Merita piuttosto ricordare che questa Corte, nel caso soNutmtoer o registro generale 7055/2025Numero sezionale 2296/2026certi versi analogo dell’inadempimento della Agenzia SpNaumzeiarol dei raccolta generale 21658/2026Italiana (ASI) all’obbligo contrattualcollettivo di attivare entroD ata pubblicazione 25/06/2026due mesi le procedure di progressione selettiva previstedall’art. 54 del CCNL enti di ricerca 98/2001, ebbe a giudicareche, stante la presenza di disposizioni contrattualcollettivesecondo le quali il finanziamento poteva avvenire solo previacontrattazione integrativa, nessun diritto poteva sorgere indifetto di quella condizione, posto che «qualora un dirittodipenda da una contrattazione integrativa, il che pertieneall'ambito della cognizione giuridica della domanda dispiegata,l'azione di chi ne pretenda l'adempimento naturalmentecoinvolge l'esistenza di tale contrattazione ed ilriconoscimento, attraverso essa, di quel diritto. D'altra parte,è appena il caso di rilevare che il bando, a fronte di unaprogressione orizzontale dipendente dalla contrattazioneintegrativa, sarebbe nullo, quale atto di gestione del rapporto,e non potrebbe attribuire alcun diritto, se esso riconoscesse ilbeneficio a prescindere da tale contrattazione e dalprocedimento e dai controlli di legge che la riguardano, inquanto si determinerebbe una violazione diretta dell'art. 2, co.3 (secondo cui i trattamenti economici possono derivare solodalla contrattazione collettiva) e 40-bis del d. Igs. 165/2001(norma che regola i controlli sulla contrattazione decentrata),come sostanzialmente fatto rilevare anche da ASI allorquando,nelle premesse ai motivi e poi con il quarto motivo, richiamaespressamente il citato principio di cui all'art. 2, co. 3. Sulpunto si veda anche Cass. 18 agosto 2020, n. 17226, secondola quale “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensidell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'attribuzionedei trattamenti economici è riservata alla contrattazioneNumero registro generale 7055/2025collettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 21658/2026deliberativo della P.A. ma occorre, a pena di nullità, laD ata pubblicazione 25/06/2026conformità di tale atto alla contrattazione collettiva”» (Cass. n.27314/2021).4. Una volta chiarita l’impossibilità di interpretare la clausolanel senso che l’Amministrazione dovesse bandire la selezionea prescindere dalla definizione, in sede contrattualcollettiva,delle risorse allo scopo necessarie, quale prevista all’art. 15,comma 7, del CCNL 2006, assume rilievo dirimente in sensoostativo delle pretese attoree, sia sul piano del diritto alloscorrimento (comunque inesistente se non previsto dalcontratto o dal bando: Cass. n. 3332/2018), che sul pianorisarcitorio, il fatto che la Corte territoriale abbia accertato infatto, in modo non censurabile col mezzo prescelto, che dal2011 al 2016 l’Ente non aveva ottenuto alcuna autorizzazionealla copertura di posti, e, quindi, non aveva in materiacopertura economica. Affermazione, questa, con la quale ilricorrente non si confronta.5. Con il secondo mezzo, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., si denuncia la violazione ovvero falsa ocomunque erronea applicazione degli art. 1218 e 1223 cod.civ., anche in relazione all’art. 2697 cod. civ., atteso che ilgiudice a quo, trascurando lo ius receptum, ha erroneamenteomesso di considerare che la concreta opportunità delricorrente di conseguire la tempestiva progressione ininquadramento, se l’ente datore di lavoro avesse adempiuto aipropri obblighi di utilizzazione per scorrimento dellegraduatorie del 2010 e di indizione di nuove procedureselettive interne, era (ed è) da individuarsi in viaconsequenziale rispetto all’inadempimento all’obbligo diutilizzazione predetto e comunque anche in via presuntiva,Numero registro generale 7055/2025rispetto all’inadempimento all’obbligo di indizione di nuove Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 21658/2026selezioni, alla stregua degli elementi parametrici puntualmenteD ata pubblicazione 25/06/2026individuati nel ricorso originario, documentati e rimastiincontroversi, quali, segnatamente, l’amplissima disponibilitàdi posti in fabbisogno designati dall’ente come destinati adoccorrente copertura, la collocazione del ricorrente in posizionedi idoneità prossima a quella dei vincitori nella graduatoria del2010, il conseguimento di ampia esperienza di servizio especifica qualificazione nello svolgimento dell’attività di ricercaapplicata secondo le risultanze della non contestata scheda sulservizio prestato, il considerevole lasso di tempo intercorso trala formazione della graduatoria del 2010 e il tardivo ripristinodelle selezioni, periodo durante il quale avrebbero dovutoessere indette varie procedure interne ex art. 15 c.c.n.l. cit.,sicché il lavoratore, collocato in pensione prima del ripristinodelle procedure, avrebbe avuto ben ampia e concretaopportunità di tempestivo accesso al novero dei vincitori -ocomunque alla progressione mediante successivo scorrimento- in caso di indizione periodica regolare.5.1. Il motivo nella misura in cui presuppone la sussistenzadell’obbligo di scorrimento della graduatoria da partedell’amministrazione è assorbito dal rigetto delle prime duecensure.6. In conclusione, il ricorso va rigettato.7. Non occorre provvedere sulle spese attesa la mancatacostituzione dell’amministrazione resistente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 7055/2025unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 21658/2026comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Data pubblicazione 25/06/2026Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7 maggio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 7055/2025Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 21658/2026Data pubblicazione 25/06/2026