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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 18018/2026

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empore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI;- ricorrente -contro2026CAIMO EDOARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato2346ALBERTO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 33/2021 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 12/03/2021 R.G.N. 259/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23491/2021Numero sezionale 2346/2026Data pubblicazione 04/06/20261.Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Genova harespinto l’appello avanzato dall’INPS, avverso la sentenza delTribunale di Genova che aveva dichiarato il diritto di EdoardoCaimo di accedere al trattamento di pensione anticipata ed hacondannato l’INPS ad erogare in suo favore il relativotrattamento con decorrenza dal 1.2.2018.2.

In particolare, diversamente da quanto opinato dal giudice diprimo grado, secondo la Corte d’appello, l’art. 1, co.154, dellalegge n.205/2017, in base al quale l’accesso al pensionamentoanticipato si estende ai dipendenti di aziende editoriali e distampa di periodici cessate dall’attività ancorché, dopo il periododi godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessaimpresa, andava interpretato nel senso che, al fine diperfezionare il requisito minimo contributivo sulla base del qualeaccedere alla predetta anticipazione della pensione, possonoessere computati anche i contributi figurativi accreditati inriferimento al periodo di mobilità fruito successivamente allacessazione del rapporto di lavoro per lo scadere della cassaintegrazione.3.

Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S. affidandolo ad ununico motivo, illustrato anche con memoria, nella quale sichiede che la Corte segua alcuni precedenti già resi sulla stessafattispecie.

Il signor Caimo resiste con controricorso.4.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo, l’I.N.P.S. deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 154 della legge n. 205/2017,per avere la Corte erroneamente affermato che il requisitoNumero registro generale 23491/2021Numero sezionale 2346/2026contributivo minimo si perfezioni oltre il periodo diN umcearos dsi ara ccolta generale 18018/2026Data pubblicazione 04/06/2026integrazione, mediante computo dei contributi figurativimaturati durante la successiva mobilità.

Ad avviso delricorrente, la norma in epigrafe avrebbe introdotto una nuovadisciplina in tema di prepensionamento, speciale rispetto aquella contenuta nel d.P.R. n.157/2013, allo scopo disalvaguardare i dipendenti delle imprese editrici e stampatrici incrisi, consentendo loro di avvalersi dei più vantaggiosi criterifissati da una legge di settore precedente (art. 37 co.1, l. n.416/81), a condizione, però, che l’anzianità contributiva siastata raggiunta entro il periodo di godimento della cassaintegrazione.2.

Il motivo è fondato.3.

Questa Corte, con orientamento più volte ribadito (ordinanzenn. 27586/2025; 1504/2025 e 2440/2023), ha su talequestione affermato che, in tema di dipendenti di aziendeeditoriali e di stampa di periodici, ai fini dell'accesso alpensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, cit., vannoritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassaintegrazione guadagni straordinaria e non anche quellifigurativi, accreditati in riferimento al periodo di mobilitàsuccessivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenzadella cassa integrazione.Ciò poiché la norma - riferendosi a coloro i quali hanno acquisitoil requisito contributivo stabilito dalla l. n. 416/81 entro ilperiodo di cassa integrazione, così fissando un limite temporaledefinitivo ai fini dell'adesione all'opzione del pensionamentoanticipato - ha introdotto una disciplina speciale rispetto a quelladi cui al d.P.R. n.157/2013, il cui contenuto letterale è di strettainterpretazione.Numero registro generale 23491/2021Numero sezionale 2346/20264.

Dovendosi qui integralmente ribadire detti principi, il Nmumoertoi dvi ora ccolta generale 18018/2026Data pubblicazione 04/06/2026di ricorso è, dunque, fondato, in quanto la sentenza impugnatanon si è attenuta a corretti criteri di giudizio e pertanto deveessere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova indiversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, ancheper le spese del presente giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 13maggio 2026.LA PRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI;- ricorrente -contro2026CAIMO EDOARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato2346ALBERTO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 33/2021 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 12/03/2021 R.G.N. 259/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23491/2021Numero sezionale 2346/2026Data pubblicazione 04/06/20261.Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Genova harespinto l’appello avanzato dall’INPS, avverso la sentenza delTribunale di Genova che aveva dichiarato il diritto di EdoardoCaimo di accedere al trattamento di pensione anticipata ed hacondannato l’INPS ad erogare in suo favore il relativotrattamento con decorrenza dal 1.2.2018.2. In particolare, diversamente da quanto opinato dal giudice diprimo grado, secondo la Corte d’appello, l’art. 1, co.154, dellalegge n.205/2017, in base al quale l’accesso al pensionamentoanticipato si estende ai dipendenti di aziende editoriali e distampa di periodici cessate dall’attività ancorché, dopo il periododi godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessaimpresa, andava interpretato nel senso che, al fine diperfezionare il requisito minimo contributivo sulla base del qualeaccedere alla predetta anticipazione della pensione, possonoessere computati anche i contributi figurativi accreditati inriferimento al periodo di mobilità fruito successivamente allacessazione del rapporto di lavoro per lo scadere della cassaintegrazione.3. Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S. affidandolo ad ununico motivo, illustrato anche con memoria, nella quale sichiede che la Corte segua alcuni precedenti già resi sulla stessafattispecie. Il signor Caimo resiste con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo, l’I.N.P.S. deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 154 della legge n. 205/2017,per avere la Corte erroneamente affermato che il requisitoNumero registro generale 23491/2021Numero sezionale 2346/2026contributivo minimo si perfezioni oltre il periodo diN umcearos dsi ara ccolta generale 18018/2026Data pubblicazione 04/06/2026integrazione, mediante computo dei contributi figurativimaturati durante la successiva mobilità. Ad avviso delricorrente, la norma in epigrafe avrebbe introdotto una nuovadisciplina in tema di prepensionamento, speciale rispetto aquella contenuta nel d.P.R. n.157/2013, allo scopo disalvaguardare i dipendenti delle imprese editrici e stampatrici incrisi, consentendo loro di avvalersi dei più vantaggiosi criterifissati da una legge di settore precedente (art. 37 co.1, l. n.416/81), a condizione, però, che l’anzianità contributiva siastata raggiunta entro il periodo di godimento della cassaintegrazione.2. Il motivo è fondato.3. Questa Corte, con orientamento più volte ribadito (ordinanzenn. 27586/2025; 1504/2025 e 2440/2023), ha su talequestione affermato che, in tema di dipendenti di aziendeeditoriali e di stampa di periodici, ai fini dell'accesso alpensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, cit., vannoritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassaintegrazione guadagni straordinaria e non anche quellifigurativi, accreditati in riferimento al periodo di mobilitàsuccessivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenzadella cassa integrazione.Ciò poiché la norma - riferendosi a coloro i quali hanno acquisitoil requisito contributivo stabilito dalla l. n. 416/81 entro ilperiodo di cassa integrazione, così fissando un limite temporaledefinitivo ai fini dell'adesione all'opzione del pensionamentoanticipato - ha introdotto una disciplina speciale rispetto a quelladi cui al d.P.R. n.157/2013, il cui contenuto letterale è di strettainterpretazione.Numero registro generale 23491/2021Numero sezionale 2346/20264. Dovendosi qui integralmente ribadire detti principi, il Nmumoertoi dvi ora ccolta generale 18018/2026Data pubblicazione 04/06/2026di ricorso è, dunque, fondato, in quanto la sentenza impugnatanon si è attenuta a corretti criteri di giudizio e pertanto deveessere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova indiversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, ancheper le spese del presente giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 13maggio 2026.LA PRESIDENTE
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