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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2026

Cassazione n. 26184/2026

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presentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato3601 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 181/2020 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 05/10/2020 R.G.N. 88/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31754/2020 Numero di raccolta generale 26184/2026Num ero sezionale 3601/2026 Data pubblicazione 04/10/20261. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere stato dipendente dellaSan [OSCURATO:SOCIETA]., società editoriale che avevasottoscritto in data 22/12/2014 verbale di accordo per l’accessoalla cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza22/12/2016, deduceva di essere stato licenziato non appenacessato il periodo di CIGS e collocato in mobilità dal 17/03/2017al 17/09/2018 e di avere presentato domanda di accessoanticipato alla pensione indicando di avere raggiunto,computando i contributi figurativi da mobilità il requisito di 32anni di contributi; deduceva, ancora, il ricorrente che l’INPSaveva respinto la domanda per assenza del requisitocontributivo minimo ritenendo non computabile il periodo dicontribuzione figurativa del periodo in mobilità.

Tanto premessoil ricorrente conveniva l’INPS innanzi al Tribunale di Genova e,invocando l’art. 1, comma 154, della legge 205 del 2017,chiedeva accertarsi il suo diritto alla pensione anticipata.

L’INPSsi costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso ribadendoche il requisito minimo di contribuzione doveva essereperfezionato durante la fruizione della CIGS.

Il Tribunale diGenova rigettava il ricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza.L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigettodell’impugnazione.

Con la sentenza n. 181/2020 depositata indata 05/10/2020, la Corte di Appello di Genova, sezione lavoro,accoglieva l’impugnazione e, in riforma della sentenzaappellata, dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad accedereal trattamento di pensione anticipata condannando l’INPS acorrispondere in suo favore il trattamento con decorrenza dal01/02/2018.

La Corte di Appello muoveva dal presupposto chedovesse trovare applicazione l’art. 7, comma 9, della legge 223del 1991 secondo il quale i contributi figurativi relativi alNumero registro generale 31754/2020 Numero di raccolta generale 26184/2026Num ero sezionale 3601/2026 Data pubblicazione 04/10/2026godimento dell’indennità di mobilità sono utili per ilconseguimento del diritto alla pensione.3.

Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione articolando un unico motivo.4. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso chiedendoil rigetto dell’impugnazione.5.

La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.6.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 18/09/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 154, della legge 17/12/2017, n.205, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e sideduce che la disposizione invocata, se rettamente interpretatanel sistema normativo, non ammette una deroga al principio,previsto dalla normativa di settore per il pensionamentoanticipato, legge 416 del 1981, secondo il quale i 32 anni utilidevono essere computati entro il periodo di cassa integrazione.2.

Il ricorso INPS è fondato, sulla scorta di un consolidatoorientamento di questa Corte da ultimo ribadito da Cass.08/06/2026, n. 18379, da Cass. 18018/2026; Cass.27586/2025 e Cass. 1504/2025.3.

Già in ragione dell’arresto [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.2440 questa Corteaffermò il seguente principio di diritto: in tema di dipendenti diaziende editoriali e di stampa di periodici, ai fini dell'accesso alpensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, della l. n. 205del 2017, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel periododi cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quellifigurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilitàsuccessivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenzadella cassa integrazione, in quanto la norma - riferendosi aNum ero registro generale 31754/2020 Numero di raccolta generale 26184/2026Numero sezionale 360c1/o20l2o6ro i quali hanno acquisito il requisito contributivoD sattaa bpiulibtobl icazione 04/10/2026dalla l. n. 416 del 1981 entro il periodo di cassa integrazione,così fissando un limite temporale definitivo al fini dell'adesioneall'opzione del pensionamento anticipato - ha introdotto unadisciplina speciale, rispetto a quella di cui al d.P.R. n. 157 del2013, il cui contenuto letterale è di stretta interpretazione.4.

Detta sentenza, con argomentazioni che mantengonoorientamento al quale il Collegio intende dare continuità, haaffermato accogliendo analogo motivo di ricorso, conmotivazioni che si possono richiamare anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.: «posto che, in attuazione dell’art. 24, co.18 della l. n. 214 del 2011, rubricato “Armonizzazione deirequisiti di accesso al sistema pensionistico” il legislatore hatenuto conto di regimi che prevedono requisiti diversi da quellipropri dell’assicurazione generale obbligatoria, quali il settoredelle imprese editrici e di stampa; che questi non sono statidirettamente investiti dalla riforma, ma sono stati assoggettatia misure di armonizzazione affidate a decreti interministerialiassunti su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con ilMinistro dell’economia; le categorie di lavoratori espressamentemenzionate dalla norma di armonizzazione sono: i lavoratoriimpegnati nel sottosuolo, il personale della Polizia e delle ForzeArmate e i Vigili del fuoco; la norma non esclude, tuttavial’eventualità che il regolamento venga esteso anche ad altriregimi pensionistici; il settore qui in esame è stato infattiregolamentato dal d.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, e, al paridegli altri, è finalizzato ad assicurare “…un processo diincremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento”bilanciando l’urgenza posta dal legislatore del 2011 “…con leobiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonchéNum ero registro generale 31754/2020 Numero di raccolta generale 26184/2026Numero sezionale 360d1/2e0i2 6rispettivi ordinamenti”(sempre il co.18); l’art. 3 dDeal tad .pPu.bRb.l icazione 04/10/2026ha modificato, inasprendolo, il requisito contributivo sancitodall’art. 37 co.1, lett a) della l. n. 416 del 1981, ai sensi delquale per accedere alla pensione anticipata occorrevano 35 annidi contributi, aggiornando tale requisito alla speranza di vitanorma regolamentare di “armonizzazione” (d.P.R. n. 157 del2013), l’art.1 co. 154 della l. n. 205 del 2017 hasuccessivamente introdotto un regime speciale di salvaguardiain favore dei dipendenti “ancorché, dopo il periodo digodimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessaimpresa”; la difesa di parte controricorrente vorrebbe sostenereche il raggiungimento del requisito contributivo minimo possaavvenire anche calcolando i contributi figurativi versati nelperiodo assistito dall’indennità di mobilità; l’affermazione vainquadrata nella ratio complessiva dell’istituto dell’anticipazionepensionistica, sì come riferito alla categoria di lavoratoriafferenti al settore editoria e stampa, un settore, cioè, per ilquale norme speciali (segnatamente l’art. 37, co.1, della l. n.416 del 1981), consentono l’opzione a domandadell’interessato, nel termine di decadenza di sessanta giornidall’ammissione al trattamento di cassa integrazione guadagnistraordinaria; la ratio della deroga è posta bene in evidenzadall’istituto ricorrente, il quale afferma (p. 8 ric.) che senzal’introduzione di tale regime di salvaguardia, coloro cheavessero maturato il requisito contributivo quando l’anzianitàera stata già inasprita dalla nuova normativa, avrebbero dovutosoggiacere alle nuove regole senza poter usufruire dellapensione anticipata né poter presentare nessuna utile domandae, se licenziati, sarebbero stati posti in mobilità; la normativaintrodotta con l’art.1 co. 154 della l. n. 205 del 2017 ha, quindi,Num ero registro generale 31754/2020 Numero di raccolta generale 26184/2026Numero sezionale 360s1/t2a02b6ilito una deroga per i lavoratori del settore eDdaittoar piau bebl icazione 04/10/2026stampa, i quali, avendo perfezionato il requisito contributivosecondo i criteri anteriori al regolamento di armonizzazionepossano, entro il nuovo termine decadenziale - 60 giorni dalraggiungimento del requisito contributivo -, presentare ladomanda di opzione per accedere al trattamento anticipato; lalettera della legge, nonché la ratio da cui la stessa traeispirazione, indicano che la norma del 2017, riferendosi a coloroi quali hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dallal.n.416 del 1981 (32 anni di contributi) entro il periodo di cassaintegrazione, abbia voluto introdurre un limite temporaledefinitivo (e non rinviabile) ai fini dell’adesione all’opzione delpensionamento anticipato; in tal senso, il richiamo della Corted’appello all’art. 7, co.9 l. n. 223 del 1991, secondo cui icontributi figurativi accreditati per l’indennità di mobilità devonoessere considerati utili al conseguimento del diritto allapensione, non si lega coerentemente alla ricostruzione delquadro normativo applicabile al caso in esame; il principio restavalido sul piano generale, ma resta estraneo alla formazionedella fattispecie derogatoria che dà diritto, agli assicurati delsettore editoria e stampa che hanno maturato il requisitocontributivo per accedere alla pensione anticipata,all’applicazione dei criteri di cui alla (vecchia) legge n. 416 del1981; la norma che ha espressamente ritenuto utili i solicontributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagnistraordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati nelperiodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro perscadenza della cassa integrazione, costituisce una disciplinaspeciale e, pertanto, il suo contenuto letterale è di strettainterpretazione».Numero registro generale 31754/2020 Numero di raccolta generale 26184/2026Num ero sezionale 3601/2026 Data pubblicazione 04/10/20265.

Il ricorso deve, allora, essere accolto, con cassazione dellapronuncia impugnata e rinvio alla Corte territoriale competente,che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato3601 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 181/2020 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 05/10/2020 R.G.N. 88/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31754/2020 Numero di raccolta generale 26184/2026Num ero sezionale 3601/2026 Data pubblicazione 04/10/20261. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere stato dipendente dellaSan [OSCURATO:SOCIETA]., società editoriale che avevasottoscritto in data 22/12/2014 verbale di accordo per l’accessoalla cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza22/12/2016, deduceva di essere stato licenziato non appenacessato il periodo di CIGS e collocato in mobilità dal 17/03/2017al 17/09/2018 e di avere presentato domanda di accessoanticipato alla pensione indicando di avere raggiunto,computando i contributi figurativi da mobilità il requisito di 32anni di contributi; deduceva, ancora, il ricorrente che l’INPSaveva respinto la domanda per assenza del requisitocontributivo minimo ritenendo non computabile il periodo dicontribuzione figurativa del periodo in mobilità. Tanto premessoil ricorrente conveniva l’INPS innanzi al Tribunale di Genova e,invocando l’art. 1, comma 154, della legge 205 del 2017,chiedeva accertarsi il suo diritto alla pensione anticipata. L’INPSsi costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso ribadendoche il requisito minimo di contribuzione doveva essereperfezionato durante la fruizione della CIGS. Il Tribunale diGenova rigettava il ricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza.L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigettodell’impugnazione. Con la sentenza n. 181/2020 depositata indata 05/10/2020, la Corte di Appello di Genova, sezione lavoro,accoglieva l’impugnazione e, in riforma della sentenzaappellata, dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad accedereal trattamento di pensione anticipata condannando l’INPS acorrispondere in suo favore il trattamento con decorrenza dal01/02/2018. La Corte di Appello muoveva dal presupposto chedovesse trovare applicazione l’art. 7, comma 9, della legge 223del 1991 secondo il quale i contributi figurativi relativi alNumero registro generale 31754/2020 Numero di raccolta generale 26184/2026Num ero sezionale 3601/2026 Data pubblicazione 04/10/2026godimento dell’indennità di mobilità sono utili per ilconseguimento del diritto alla pensione.3. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione articolando un unico motivo.4. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso chiedendoil rigetto dell’impugnazione.5. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 18/09/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 154, della legge 17/12/2017, n.205, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e sideduce che la disposizione invocata, se rettamente interpretatanel sistema normativo, non ammette una deroga al principio,previsto dalla normativa di settore per il pensionamentoanticipato, legge 416 del 1981, secondo il quale i 32 anni utilidevono essere computati entro il periodo di cassa integrazione.2. Il ricorso INPS è fondato, sulla scorta di un consolidatoorientamento di questa Corte da ultimo ribadito da Cass.08/06/2026, n. 18379, da Cass. 18018/2026; Cass.27586/2025 e Cass. 1504/2025.3. Già in ragione dell’arresto [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.2440 questa Corteaffermò il seguente principio di diritto: in tema di dipendenti diaziende editoriali e di stampa di periodici, ai fini dell'accesso alpensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, della l. n. 205del 2017, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel periododi cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quellifigurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilitàsuccessivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenzadella cassa integrazione, in quanto la norma - riferendosi aNum ero registro generale 31754/2020 Numero di raccolta generale 26184/2026Numero sezionale 360c1/o20l2o6ro i quali hanno acquisito il requisito contributivoD sattaa bpiulibtobl icazione 04/10/2026dalla l. n. 416 del 1981 entro il periodo di cassa integrazione,così fissando un limite temporale definitivo al fini dell'adesioneall'opzione del pensionamento anticipato - ha introdotto unadisciplina speciale, rispetto a quella di cui al d.P.R. n. 157 del2013, il cui contenuto letterale è di stretta interpretazione.4. Detta sentenza, con argomentazioni che mantengonoorientamento al quale il Collegio intende dare continuità, haaffermato accogliendo analogo motivo di ricorso, conmotivazioni che si possono richiamare anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.: «posto che, in attuazione dell’art. 24, co.18 della l. n. 214 del 2011, rubricato “Armonizzazione deirequisiti di accesso al sistema pensionistico” il legislatore hatenuto conto di regimi che prevedono requisiti diversi da quellipropri dell’assicurazione generale obbligatoria, quali il settoredelle imprese editrici e di stampa; che questi non sono statidirettamente investiti dalla riforma, ma sono stati assoggettatia misure di armonizzazione affidate a decreti interministerialiassunti su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con ilMinistro dell’economia; le categorie di lavoratori espressamentemenzionate dalla norma di armonizzazione sono: i lavoratoriimpegnati nel sottosuolo, il personale della Polizia e delle ForzeArmate e i Vigili del fuoco; la norma non esclude, tuttavial’eventualità che il regolamento venga esteso anche ad altriregimi pensionistici; il settore qui in esame è stato infattiregolamentato dal d.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, e, al paridegli altri, è finalizzato ad assicurare “…un processo diincremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento”bilanciando l’urgenza posta dal legislatore del 2011 “…con leobiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonchéNum ero registro generale 31754/2020 Numero di raccolta generale 26184/2026Numero sezionale 360d1/2e0i2 6rispettivi ordinamenti”(sempre il co.18); l’art. 3 dDeal tad .pPu.bRb.l icazione 04/10/2026ha modificato, inasprendolo, il requisito contributivo sancitodall’art. 37 co.1, lett a) della l. n. 416 del 1981, ai sensi delquale per accedere alla pensione anticipata occorrevano 35 annidi contributi, aggiornando tale requisito alla speranza di vitanorma regolamentare di “armonizzazione” (d.P.R. n. 157 del2013), l’art.1 co. 154 della l. n. 205 del 2017 hasuccessivamente introdotto un regime speciale di salvaguardiain favore dei dipendenti “ancorché, dopo il periodo digodimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessaimpresa”; la difesa di parte controricorrente vorrebbe sostenereche il raggiungimento del requisito contributivo minimo possaavvenire anche calcolando i contributi figurativi versati nelperiodo assistito dall’indennità di mobilità; l’affermazione vainquadrata nella ratio complessiva dell’istituto dell’anticipazionepensionistica, sì come riferito alla categoria di lavoratoriafferenti al settore editoria e stampa, un settore, cioè, per ilquale norme speciali (segnatamente l’art. 37, co.1, della l. n.416 del 1981), consentono l’opzione a domandadell’interessato, nel termine di decadenza di sessanta giornidall’ammissione al trattamento di cassa integrazione guadagnistraordinaria; la ratio della deroga è posta bene in evidenzadall’istituto ricorrente, il quale afferma (p. 8 ric.) che senzal’introduzione di tale regime di salvaguardia, coloro cheavessero maturato il requisito contributivo quando l’anzianitàera stata già inasprita dalla nuova normativa, avrebbero dovutosoggiacere alle nuove regole senza poter usufruire dellapensione anticipata né poter presentare nessuna utile domandae, se licenziati, sarebbero stati posti in mobilità; la normativaintrodotta con l’art.1 co. 154 della l. n. 205 del 2017 ha, quindi,Num ero registro generale 31754/2020 Numero di raccolta generale 26184/2026Numero sezionale 360s1/t2a02b6ilito una deroga per i lavoratori del settore eDdaittoar piau bebl icazione 04/10/2026stampa, i quali, avendo perfezionato il requisito contributivosecondo i criteri anteriori al regolamento di armonizzazionepossano, entro il nuovo termine decadenziale - 60 giorni dalraggiungimento del requisito contributivo -, presentare ladomanda di opzione per accedere al trattamento anticipato; lalettera della legge, nonché la ratio da cui la stessa traeispirazione, indicano che la norma del 2017, riferendosi a coloroi quali hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dallal.n.416 del 1981 (32 anni di contributi) entro il periodo di cassaintegrazione, abbia voluto introdurre un limite temporaledefinitivo (e non rinviabile) ai fini dell’adesione all’opzione delpensionamento anticipato; in tal senso, il richiamo della Corted’appello all’art. 7, co.9 l. n. 223 del 1991, secondo cui icontributi figurativi accreditati per l’indennità di mobilità devonoessere considerati utili al conseguimento del diritto allapensione, non si lega coerentemente alla ricostruzione delquadro normativo applicabile al caso in esame; il principio restavalido sul piano generale, ma resta estraneo alla formazionedella fattispecie derogatoria che dà diritto, agli assicurati delsettore editoria e stampa che hanno maturato il requisitocontributivo per accedere alla pensione anticipata,all’applicazione dei criteri di cui alla (vecchia) legge n. 416 del1981; la norma che ha espressamente ritenuto utili i solicontributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagnistraordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati nelperiodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro perscadenza della cassa integrazione, costituisce una disciplinaspeciale e, pertanto, il suo contenuto letterale è di strettainterpretazione».Numero registro generale 31754/2020 Numero di raccolta generale 26184/2026Num ero sezionale 3601/2026 Data pubblicazione 04/10/20265. Il ricorso deve, allora, essere accolto, con cassazione dellapronuncia impugnata e rinvio alla Corte territoriale competente,che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre2026.La PresidenteIrene Tricomi