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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 15044/2022

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, del decreto di convocazione dell’udienza per la dichiarazione di fallimento, ii) mancata previa definizione del giudizio riguardante la risoluzione dell’anzidetto concordato, pendente dinnanzi alla Corte di Cassazione, iii) assenza di istanze di fallimento procedibili;

3. la corte di appello ha ritenuto: a) ritualmente avvenuta la notifica del decreto di convocazione al procedimento per la dichiarazione di fallimento in quanto effettuata dalla cancelleria del tribunale all’indirizzo di p.e.c dei liquidatori giudiziali della società e per essa, cioè quello dagli stessi istituito e come reperito su [OSCURATO:PERSONA] (da visura storica presso la CCIAA di Bari) ma unico indirizzo riferito alla stessa società; b) irrilevante, ai fini della dichiarazione di fallimento, la mancanza di definitività del giudizio di risoluzione del concordato in ragione dell’immediata esecutività della relativa sentenza e dell’assenza di pregiudizialità tra la sentenza di risoluzione del concordato e quella di dichiarazione di fallimento; c) infondata l’eccezione di nullità della sentenza di fallimento per improcedibilità delle istanze di fallimento originariamente proposte per l’applicazione dell’art. 137, co. 4 l.f. in virtù del richiamo ad esso effettuato dall’art. 186 l.f. secondo cui la Pagina 3 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12866/2019 Numero sezionale 4600/2022 Numero di raccolta generale 15044/2022 sentenza che risolve il concordato riapre la procedura fallimentareData pubblicazione 11/05/2022 ed è provvisoriamente esecutiva;

4. avverso il descritto provvedimento, ricorre in Cassazione Watch service s.r.l. sulla base di tre motivi di ricorso; resiste con controricorso il fallimento Watch service s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. con il primo motivo, Watch service s.r.l. lamenta la violazione dell’art. 15 l.f. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. in ragione dell’erroneo accertamento di ritualità della notifica del decreto di convocazione per l’udienza di dichiarazione del fallimento per quanto non effettuata dalla cancelleria ad un indirizzo di p.e.c. direttamente riferibile alla società fallita; a differenza della sentenza di dichiarazione di fallimento, notificata all’indirizzo p.e.c. del legale rappresentante della società, la cancelleria avrebbe errato nell’effettuare la notifica del decreto agli indirizzi p.e.c. dei liquidatori giudiziali e a quello istituito dagli stessi in quanto organi della procedura di concordato preventivo; seppure risultanti dal Registro delle Imprese in ossequio all’art. 17, co. 2 bis del D.L. n. 179 del 2012, tali indirizzi risultano essere stati comunicati dai liquidatori giudiziali, modificando il precedente indirizzo p.e.c. della società, ma in assenza di una procura appositamente rilasciata dal legale rappresentante della società, conseguendone la nullità della sentenza di dichiarazione del fallimento emessa all’insaputa della società e, dunque, in violazione del suo diritto di difesa, in assenza di una corretta instaurazione del contraddittorio;

2. con il secondo motivo di ricorso, la società fallita prospetta la violazione degli artt. 137, 138 e 186 l.f. ex art. 360, co.1 n. 3 c.p.c. per avere la corte di merito ritenuto ammissibile la pronuncia di fallimento della società pure in mancanza di un provvedimento definitivo di risoluzione del concordato precedentemente omologato, necessario per Pagina 4 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12866/2019 Numero sezionale 4600/2022 Numero di raccolta generale 15044/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 superare il già positivo accertamento dei presupposti per l’accesso alla procedura, a differenza di quanto ipotizzabile per l’annullamento;

3. con il terzo motivo, Watch service s.r.l. lamenta, infine, la violazione degli artt. 6, 186 e 137 l.f. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. in quanto la corte non ha ritenuto necessaria, ai fini della declaratoria di fallimento, la presentazione di un’ulteriore istanza successiva all’avvenuta risoluzione del concordato, errando così nell’applicare l’art. 137 l.f. inerente la diversa ipotesi di concordato fallimentare e inapplicabile alla procedura di concordato preventivo per l’assenza di un precedente fallimento da riaprire;

4. va preliminarmente disattesa la censura di parte controricorrente in ordine all’inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 18, co. 13 e 14 l.f., poiché la presente impugnazione è stata notificata ai controricorrenti rispettando il prescritto termine di 30 giorni a far data dalla notifica della sentenza al reclamante, ricadendo la data di scadenza nella specie in giorno festivo, con proroga automatica al dì seguente ai sensi dell’art.155 co.4 c.p.c.;

5. il primo motivo di ricorso è infondato, essendo stata la procedura di notifica prescritta dall’art. 15 l.f. correttamente espletata dalla cancelleria del Tribunale di Bari, secondo un accertamento di regolarità dell’adempimento in sequenza telematica espletato dalla corte d’appello mediante il riscontro in fatto di una unicità dell’indirizzo PEC, univocamente riferito alla società debitrice;

6. la norma in questione, infatti, sancisce al terzo comma che “il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti”; in relazione a tale disposizione, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che «la notifica telematica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto ex art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche Pagina 5 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12866/2019 Numero sezionale 4600/2022 Numero di raccolta generale 15044/2022 apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif.,Data pubblicazione 11/05/2022 dalla l. n. 221 del 2012, si perfeziona nel momento in cui perviene all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario, precedentemente comunicato dal medesimo al tempo della sua iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, e dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 179 cit., salva la prova che il predetto indirizzo sia erroneo per fatto non imputabile all'imprenditore che ha effettuato la comunicazione» (cfr. Cass. 31/2017); ciò che rileva è la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario associato nel registro delle imprese (Cass. 16365/2018);

7. nella specie, come accertato e non contestato, non sussisteva alcun indirizzo PEC autonomo e distinto della società rispetto a quello – l’unico - [OSCURATO:EMAIL], come da visura storica presso la CCIAA di cui la sentenza ha dato conto, circostanza di fatto sul punto non contraddetta; né il ricorso deduce o richiama altre circostanze soppressive di eventuale precedente indirizzo p.e.c. della società per le quali vi sia stata la dimostrazione in giudizio di un abuso delle funzioni da parte della liquidatela, dovendosi pertanto riconoscere che, come da accertamento in fatto del giudice di merito, il quale ha dato atto che quello utilizzato era l’indirizzo p.e.c. riferibile alla società, tale risultanza ha correttamente vincolato la cancelleria del tribunale a procedere notificando ad esso gli atti; la presunzione che tale scelta provenisse dalla società o fosse stata dalla stessa assentita o che comunque, con l’ingresso nella procedura concordataria liquidatoria, l’indirizzo p.e.c. menzionato operasse come univoco riferimento per i terzi non appare smentita dall’unico argomento, già trattato dalla corte d’appello, con riguardo ad una presunta non conoscenza o non autorizzazione del legale rappresentante della società a tale sostituzione, che va invece rilevata in sé quale fatto pubblicitario oggettivamente rilevante ed assorbente; Pagina 6 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8. tanto più che, per un verso, la stessa sentenza riferisce di una notifica del decreto di fissazione dell’udienza finalizzata alla dichiarazione di fallimento “eseguita ...anche all’indirizzo pec” citato, cioè ad un indirizzo ulteriore a quello dei due liquidatori, infatti, secondo la narrativa dello stesso ricorso, raggiunti da autonome notifiche alle rispettive p.e.c. individuali; per altro verso, si osserva che la corte d’appello, accogliendo il reclamo in punto di risoluzione del concordato preventivo, aveva rimesso gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento, dichiarando così accertati sia i presupposti della risoluzione sia quelli del fallimento, all’esito di un procedimento cui la società aveva partecipato, all’esito di un contraddittorio pienamente sviluppato e sul punto non oggetto di contestazioni;

9. d’altro canto, «la notificazione del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento presso la casa comunale, in mancanza di indirizzo PEC, è condizionata all'irreperibilità della società presso la sua sede come risultante dal registro delle imprese» (Cass. 28803/2018) secondo un principio il quale conferma che, ove risulti un indirizzo p.e.c. attivo di una società, come nella specie, l’ufficio procedente ha assolto al suo onere notificatorio ex art.15 co.3. l.f.;

10. va poi osservato che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, come avvenuto nella prima fase avanti al tribunale e poi in sede di reclamo avanti alla corte d’appello, «non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura regolarmente instaurata e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti» (Cass. 3189/2021);

11. quanto al secondo motivo, la tesi per cui, salvi i casi di cui agli artt.162, 173, 179 e 180 l.f., nelle altre ipotesi il tribunale non potrebbe dichiarare il fallimento in pendenza di concordato preventivo omologato, Pagina 7 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12866/2019 Numero sezionale 4600/2022 Numero di raccolta generale 15044/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 come nel caso, visto che alla data della dichiarazione di fallimento non si era ancora formato il giudicato, ma era ancora pendente il termine per impugnare la sentenza di risoluzione del concordato, non è accoglibile; la conseguente infondatezza del motivo procede dal riscontro per cui l’art. 186 l.f. contiene il richiamo espresso all’art. 137 l.f. che, analogamente a quanto statuito dall’art. 138 l.f. per la declaratoria di annullamento, stabilisce al comma 4 che la sentenza che risolve il concordato è immediatamente esecutiva; né si rinviene una incompatibilità per l’applicazione della norma, dettata per il concordato fallimentare, altresì al concordato preventivo, sussistendo identità di ratio nell’assicurare prontamente l’instaurazione della procedura concorsuale più adeguata alla situazione di difficoltà economica del debitore, ovviamente nel primo caso riaprendo il fallimento e, nel secondo, procedendo alla sua dichiarazione se sussistono istanze in tal senso;

12. se dunque la regola è che anche la declaratoria di risoluzione del concordato preventivo, per quanto non passata in giudicato in ragione della sua esecutività immediata e al pari di quanto avviene risolvendo un concordato fallimentare, potrà essere accompagnata da una dichiarazione di fallimento contestuale, ciò dipende solo dalla ricorrenza dei presupposti procedimentali ulteriori propri della seconda; le Sezioni Unite di questa Corte, peraltro, hanno chiarito, in conformità diretta a precedenti del 2017 (Cass. 17703 e 29632), che «nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.lvo n.5/2006 e dal D.Lvo 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art.186 l.fall.» (Cass. s.u. 4696/2022), così a maggior ragione confermando la superfluità del requisito del passaggio in giudicato della sentenza risolutiva, principio che ribadisce l’attualità Pagina 8 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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13. . passando al terzo motivo di ricorso, la sua inammissibilità si fonda sulle medesime argomentazioni spese analizzando il secondo motivo; la Corte di appello ha, infatti, correttamente rilevato che la sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa in seguito alla pronuncia di risoluzione, provvisoriamente esecutiva; è applicabile sul punto l’orientamento giurisprudenziale, benché dapprima espresso in tema di annullamento, ma di identica ratio, secondo il quale «l’immediata esecutività della pronuncia di annullamento del concordato impedisce che possa ricorrere una nozione di pendenza, valevole ai predetti fini e cioè quale situazione processuale ancora incompatibile con la prosecuzione, aperta ad ogni esito di merito, del procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M.» (Cass. n. 14788/2016); il principio è infatti stato testualmente ripreso, per un’ipotesi di risoluzione del concordato, da Cass. 24962/2017;

14. né assume rilievo l’argomento di una sopravvenuta improcedibilità che avrebbe colpito, benché non dichiarata, le istanze di fallimento già promosse contro la società che, con l’ingresso in concordato, risultava invece fruire, pendente la procedura alternativa, di una temporanea improcedibilità della sola pronuncia dichiarativa del fallimento, come precisato dalle menzionate sentenze nn. 9935 e 9936 del 2015 delle Sezioni Unite di questa Corte; il ricorso va, pertanto, rigettato; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei Pagina 9 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 il Presidente estensore dott. [OSCURATO:PERSONA] 10 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, del decreto di convocazione dell’udienza per la dichiarazione di fallimento, ii) mancata previa definizione del giudizio riguardante la risoluzione dell’anzidetto concordato, pendente dinnanzi alla Corte di Cassazione, iii) assenza di istanze di fallimento procedibili; 3. la corte di appello ha ritenuto: a) ritualmente avvenuta la notifica del decreto di convocazione al procedimento per la dichiarazione di fallimento in quanto effettuata dalla cancelleria del tribunale all’indirizzo di p.e.c dei liquidatori giudiziali della società e per essa, cioè quello dagli stessi istituito e come reperito su [OSCURATO:PERSONA] (da visura storica presso la CCIAA di Bari) ma unico indirizzo riferito alla stessa società; b) irrilevante, ai fini della dichiarazione di fallimento, la mancanza di definitività del giudizio di risoluzione del concordato in ragione dell’immediata esecutività della relativa sentenza e dell’assenza di pregiudizialità tra la sentenza di risoluzione del concordato e quella di dichiarazione di fallimento; c) infondata l’eccezione di nullità della sentenza di fallimento per improcedibilità delle istanze di fallimento originariamente proposte per l’applicazione dell’art. 137, co. 4 l.f. in virtù del richiamo ad esso effettuato dall’art. 186 l.f. secondo cui la Pagina 3 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12866/2019 Numero sezionale 4600/2022 Numero di raccolta generale 15044/2022 sentenza che risolve il concordato riapre la procedura fallimentareData pubblicazione 11/05/2022 ed è provvisoriamente esecutiva; 4. avverso il descritto provvedimento, ricorre in Cassazione Watch service s.r.l. sulla base di tre motivi di ricorso; resiste con controricorso il fallimento Watch service s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. con il primo motivo, Watch service s.r.l. lamenta la violazione dell’art. 15 l.f. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. in ragione dell’erroneo accertamento di ritualità della notifica del decreto di convocazione per l’udienza di dichiarazione del fallimento per quanto non effettuata dalla cancelleria ad un indirizzo di p.e.c. direttamente riferibile alla società fallita; a differenza della sentenza di dichiarazione di fallimento, notificata all’indirizzo p.e.c. del legale rappresentante della società, la cancelleria avrebbe errato nell’effettuare la notifica del decreto agli indirizzi p.e.c. dei liquidatori giudiziali e a quello istituito dagli stessi in quanto organi della procedura di concordato preventivo; seppure risultanti dal Registro delle Imprese in ossequio all’art. 17, co. 2 bis del D.L. n. 179 del 2012, tali indirizzi risultano essere stati comunicati dai liquidatori giudiziali, modificando il precedente indirizzo p.e.c. della società, ma in assenza di una procura appositamente rilasciata dal legale rappresentante della società, conseguendone la nullità della sentenza di dichiarazione del fallimento emessa all’insaputa della società e, dunque, in violazione del suo diritto di difesa, in assenza di una corretta instaurazione del contraddittorio; 2. con il secondo motivo di ricorso, la società fallita prospetta la violazione degli artt. 137, 138 e 186 l.f. ex art. 360, co.1 n. 3 c.p.c. per avere la corte di merito ritenuto ammissibile la pronuncia di fallimento della società pure in mancanza di un provvedimento definitivo di risoluzione del concordato precedentemente omologato, necessario per Pagina 4 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12866/2019 Numero sezionale 4600/2022 Numero di raccolta generale 15044/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 superare il già positivo accertamento dei presupposti per l’accesso alla procedura, a differenza di quanto ipotizzabile per l’annullamento; 3. con il terzo motivo, Watch service s.r.l. lamenta, infine, la violazione degli artt. 6, 186 e 137 l.f. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. in quanto la corte non ha ritenuto necessaria, ai fini della declaratoria di fallimento, la presentazione di un’ulteriore istanza successiva all’avvenuta risoluzione del concordato, errando così nell’applicare l’art. 137 l.f. inerente la diversa ipotesi di concordato fallimentare e inapplicabile alla procedura di concordato preventivo per l’assenza di un precedente fallimento da riaprire; 4. va preliminarmente disattesa la censura di parte controricorrente in ordine all’inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 18, co. 13 e 14 l.f., poiché la presente impugnazione è stata notificata ai controricorrenti rispettando il prescritto termine di 30 giorni a far data dalla notifica della sentenza al reclamante, ricadendo la data di scadenza nella specie in giorno festivo, con proroga automatica al dì seguente ai sensi dell’art.155 co.4 c.p.c.; 5. il primo motivo di ricorso è infondato, essendo stata la procedura di notifica prescritta dall’art. 15 l.f. correttamente espletata dalla cancelleria del Tribunale di Bari, secondo un accertamento di regolarità dell’adempimento in sequenza telematica espletato dalla corte d’appello mediante il riscontro in fatto di una unicità dell’indirizzo PEC, univocamente riferito alla società debitrice; 6. la norma in questione, infatti, sancisce al terzo comma che “il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti”; in relazione a tale disposizione, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che «la notifica telematica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto ex art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche Pagina 5 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12866/2019 Numero sezionale 4600/2022 Numero di raccolta generale 15044/2022 apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif.,Data pubblicazione 11/05/2022 dalla l. n. 221 del 2012, si perfeziona nel momento in cui perviene all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario, precedentemente comunicato dal medesimo al tempo della sua iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, e dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 179 cit., salva la prova che il predetto indirizzo sia erroneo per fatto non imputabile all'imprenditore che ha effettuato la comunicazione» (cfr. Cass. 31/2017); ciò che rileva è la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario associato nel registro delle imprese (Cass. 16365/2018); 7. nella specie, come accertato e non contestato, non sussisteva alcun indirizzo PEC autonomo e distinto della società rispetto a quello – l’unico - [OSCURATO:EMAIL], come da visura storica presso la CCIAA di cui la sentenza ha dato conto, circostanza di fatto sul punto non contraddetta; né il ricorso deduce o richiama altre circostanze soppressive di eventuale precedente indirizzo p.e.c. della società per le quali vi sia stata la dimostrazione in giudizio di un abuso delle funzioni da parte della liquidatela, dovendosi pertanto riconoscere che, come da accertamento in fatto del giudice di merito, il quale ha dato atto che quello utilizzato era l’indirizzo p.e.c. riferibile alla società, tale risultanza ha correttamente vincolato la cancelleria del tribunale a procedere notificando ad esso gli atti; la presunzione che tale scelta provenisse dalla società o fosse stata dalla stessa assentita o che comunque, con l’ingresso nella procedura concordataria liquidatoria, l’indirizzo p.e.c. menzionato operasse come univoco riferimento per i terzi non appare smentita dall’unico argomento, già trattato dalla corte d’appello, con riguardo ad una presunta non conoscenza o non autorizzazione del legale rappresentante della società a tale sostituzione, che va invece rilevata in sé quale fatto pubblicitario oggettivamente rilevante ed assorbente; Pagina 6 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12866/2019 Numero sezionale 4600/2022 Numero di raccolta generale 15044/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 8. tanto più che, per un verso, la stessa sentenza riferisce di una notifica del decreto di fissazione dell’udienza finalizzata alla dichiarazione di fallimento “eseguita ...anche all’indirizzo pec” citato, cioè ad un indirizzo ulteriore a quello dei due liquidatori, infatti, secondo la narrativa dello stesso ricorso, raggiunti da autonome notifiche alle rispettive p.e.c. individuali; per altro verso, si osserva che la corte d’appello, accogliendo il reclamo in punto di risoluzione del concordato preventivo, aveva rimesso gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento, dichiarando così accertati sia i presupposti della risoluzione sia quelli del fallimento, all’esito di un procedimento cui la società aveva partecipato, all’esito di un contraddittorio pienamente sviluppato e sul punto non oggetto di contestazioni; 9. d’altro canto, «la notificazione del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento presso la casa comunale, in mancanza di indirizzo PEC, è condizionata all'irreperibilità della società presso la sua sede come risultante dal registro delle imprese» (Cass. 28803/2018) secondo un principio il quale conferma che, ove risulti un indirizzo p.e.c. attivo di una società, come nella specie, l’ufficio procedente ha assolto al suo onere notificatorio ex art.15 co.3. l.f.; 10. va poi osservato che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, come avvenuto nella prima fase avanti al tribunale e poi in sede di reclamo avanti alla corte d’appello, «non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura regolarmente instaurata e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti» (Cass. 3189/2021); 11. quanto al secondo motivo, la tesi per cui, salvi i casi di cui agli artt.162, 173, 179 e 180 l.f., nelle altre ipotesi il tribunale non potrebbe dichiarare il fallimento in pendenza di concordato preventivo omologato, Pagina 7 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12866/2019 Numero sezionale 4600/2022 Numero di raccolta generale 15044/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 come nel caso, visto che alla data della dichiarazione di fallimento non si era ancora formato il giudicato, ma era ancora pendente il termine per impugnare la sentenza di risoluzione del concordato, non è accoglibile; la conseguente infondatezza del motivo procede dal riscontro per cui l’art. 186 l.f. contiene il richiamo espresso all’art. 137 l.f. che, analogamente a quanto statuito dall’art. 138 l.f. per la declaratoria di annullamento, stabilisce al comma 4 che la sentenza che risolve il concordato è immediatamente esecutiva; né si rinviene una incompatibilità per l’applicazione della norma, dettata per il concordato fallimentare, altresì al concordato preventivo, sussistendo identità di ratio nell’assicurare prontamente l’instaurazione della procedura concorsuale più adeguata alla situazione di difficoltà economica del debitore, ovviamente nel primo caso riaprendo il fallimento e, nel secondo, procedendo alla sua dichiarazione se sussistono istanze in tal senso; 12. se dunque la regola è che anche la declaratoria di risoluzione del concordato preventivo, per quanto non passata in giudicato in ragione della sua esecutività immediata e al pari di quanto avviene risolvendo un concordato fallimentare, potrà essere accompagnata da una dichiarazione di fallimento contestuale, ciò dipende solo dalla ricorrenza dei presupposti procedimentali ulteriori propri della seconda; le Sezioni Unite di questa Corte, peraltro, hanno chiarito, in conformità diretta a precedenti del 2017 (Cass. 17703 e 29632), che «nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.lvo n.5/2006 e dal D.Lvo 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art.186 l.fall.» (Cass. s.u. 4696/2022), così a maggior ragione confermando la superfluità del requisito del passaggio in giudicato della sentenza risolutiva, principio che ribadisce l’attualità Pagina 8 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12866/2019 Numero sezionale 4600/2022 Numero di raccolta generale 15044/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 anche dell’insegnamento di Cass. s.u. nn. 9935 e 9936 del 2015 per le quali l’esaurimento della procedura di concordato preventivo quale condizione di pronunciabilità del fallimento non riguarda le fasi delle impugnazioni dei provvedimenti che comunque abbiano posto appunto fine al concordato stesso; 13. . passando al terzo motivo di ricorso, la sua inammissibilità si fonda sulle medesime argomentazioni spese analizzando il secondo motivo; la Corte di appello ha, infatti, correttamente rilevato che la sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa in seguito alla pronuncia di risoluzione, provvisoriamente esecutiva; è applicabile sul punto l’orientamento giurisprudenziale, benché dapprima espresso in tema di annullamento, ma di identica ratio, secondo il quale «l’immediata esecutività della pronuncia di annullamento del concordato impedisce che possa ricorrere una nozione di pendenza, valevole ai predetti fini e cioè quale situazione processuale ancora incompatibile con la prosecuzione, aperta ad ogni esito di merito, del procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M.» (Cass. n. 14788/2016); il principio è infatti stato testualmente ripreso, per un’ipotesi di risoluzione del concordato, da Cass. 24962/2017; 14. né assume rilievo l’argomento di una sopravvenuta improcedibilità che avrebbe colpito, benché non dichiarata, le istanze di fallimento già promosse contro la società che, con l’ingresso in concordato, risultava invece fruire, pendente la procedura alternativa, di una temporanea improcedibilità della sola pronuncia dichiarativa del fallimento, come precisato dalle menzionate sentenze nn. 9935 e 9936 del 2015 delle Sezioni Unite di questa Corte; il ricorso va, pertanto, rigettato; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei Pagina 9 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12866/2019 Numero sezionale 4600/2022 Numero di raccolta generale 15044/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 il Presidente estensore dott. [OSCURATO:PERSONA] 10 di 10 - RGN 12866/2019 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E
Decreto Cassazione n. 15044/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris