CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 29756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29263/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1072/2020 depositata il19/10/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Ancona ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in l iquidazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Urbino ne aveva dichiarato il f allimento, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella sua contumacia, disattendendo sia la censura afferente l’irritualità della notifica del ricorso e pedissequo decreto ex art. 15 l.fall., sia l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Urbino , perché presentata per la prima volta con il reclamo, sia infine la contestazione dei presupposti oggettivi dello stato di insolvenza della società in liquidazione, per la dedotta superiorità dell’attivo patrimoniale rispetto al passivosocietario; 2. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i n l iquidazione impugna detta decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria; entrambi gli intimati non svolgono difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – il primo m otivo de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 comma3, l.f all ., 16 co mma 4 , d.l. 179/ 20 12 conv. in l. 221/2012e 6 d. P . R . 68/ 20 05 (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto valida la notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione, eseguita dalla cancelleria a mezzo PEC , nonostante la mancata produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (RAC), con l’ulteriore conseguenza che la contumacia erroneamente dichiarata avrebbe comportato l’ impossibilità di eccepire tempestivamente l’incompetenza territoriale; 2.2. – con il secondo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.fall., per avere la corte d’appello affermato genericamente l’incapacità della società di far fronte alla notevole esposizione debitoria, senza considerare il suo stato liquidatorio; 3. –il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo; 3.1. – la corte territoriale ha ritenuto che, in « presenza della relata di notifica ex art. 16 comma 4 d.l. n. 179/2012» e della «ammissione del reclamante del recapito nella sezione archivio della sua e mail», la mancata produzione della RAC «nonsia idonea a far dubitare che il ricorso per la dichiarazione di fallimento non sia stato ritualmente portato a conoscenza della società reclamante», essendo suo onere « assicurarsi del regolare funzionamento del servizio pec da parte della società incaricata della gestione»; 3.2. – la corte anconitana ha trascurato che l ’art. 15, comma 3, l.fall. ( nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) detta una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo; in particolare, dopo aver previsto che il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese (ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti) e che l'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente, dispone che « quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo» la notifica del ricorso e del decreto deve essere eseguita a cura del ricorrente, mediante accesso di persona dell’ [OSCURATO:PERSONA] presso la sede legale del debitore, oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile per l'irreperibilità del destinatario, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registrodelle imprese, e si perfeziona al momento del deposito; 3.3. – i l d.l. n. 179 del 2012 è dunque intervenuto sul terzo comma dell’art. 15 l.fall. attenuando il meccanismo che in precedenza faceva gravare sul creditore istante l'onere di instaurare il contraddittorio e prevedendo che la notifica a mezzo pec sia un incombente di cancelleria , ma disponendo , al tempo stesso, che il relativo compito si esaurisce all’atto della sua notificazione, poiché, a fronte della impossibilità, o anche solo del mero insuccesso – per qualsiasi causa – di quella così eseguita via pec, l’onere ricade definitivamente sul ricorrente (Cass.5858/2022; cfr. Cass. 23618/2023); 3.4. –in relazione a tale disposizione, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la notifica telematica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto ex art. 15, comma 3, l.fall. si perfeziona nel momento in cui perviene all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario, e che ciò che rileva a tali fini è la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario (Cass.15044/2022, 16365/2018); 3.5. – più precisamente, l a notifica a cura della cancelleria si effettua per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario, e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data e all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario(Cass. 30532/2018); 3.6. –solo quando il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina infatti una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c., con la conseguenza che spetta al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo dello strumento telematico, per consentirgli di rimediare all'inconveniente, sicché all'a sua eventuale inerzia consegue il perfezionamento della notifica (Cass. 31045/ 20 21, 17662/2020, 4624/2020); 3.7. –deve dunque concludersi che solo la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati– salva la prova contraria , di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione (Cass. 6912/2022)– mentre la norma non prevede particolari modalità attestative circa l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC ( Cass.23618/2023, 16775/2021 , 13507/2021 , 21965/2020, 2753972019,8014/2017); 4. – nel caso in esame, è pacifico che la RAC non sia stata né generata né prodotta, con la conseguenza che, in mancanza di esito positivo della notifica (a prescindere dalle cause, che a pag. 15 del ricorso vengono ricondotte ad un malfunzionamento del sistema, tale da deviare alcuni messaggi direttamente nello spazio di archiviazione), la contumacia della società fallita risulta irritualmente dichiarata senza il rispetto degli oneri notificatori contemplati dall’art. 15, comma 3, l.fall.; 5. – il superiore rilevo risulta assorbente rispetto alla censura portata con il secondo motivo ed impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Urbino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle s