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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 23618/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.3246/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II nr 8 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa -intimati - avverso la sentenza n. 775 della CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, depositata in data 4/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

2. La Corte d’Appello di Caltanissetta ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Gela in data 4/6/2019 osservando, per quel che qui interessa :a) che il ricorso ed il decreto di convocazione era stato regolarmente notificato alla debitrice con le forme di cui all’art. 15 comma 3 l.fall. essendo onere dell’imprenditore assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica e non richiedendosi particolari modalità attestative dell’impossibilità di eseguire la notifica a mezzo pec né la specifica allegazione del messaggio attestante l’esito negativo; b) che sussistevano i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc essendo i motivi del gravame palesemente insostenibili in punto di diritto.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 15 l.fall. e dell’art. 16 comma 5 decreto ministeriale 21/2/2011 nr. 44, in relazione all’art 360 comma 1 nr 3 cpc; si sostiene che non è stato possibile rinvenire la documentazione attestante che la cancelleria abbia provveduto a notificare il ricorso ed il pedissequo decreto di convocazione a mezzo pec alla fallenda; la Corte avrebbe, quindi, dato rilievo alla sola comunicazione effettuata dalla cancelleria al creditore istante senza aver svolto alcun accertamento sui riscontri telematici che avrebbero dovuto essere acquisiti agli atti, avuto riguardo anche alla circostanza rilevante della certificazione del gestore [OSCURATO:SOCIETA] che attestava il mancato ricevimento di e-mail dalla casella di posta elettronica dall’indirizzo mittente indicato nel modulo. 1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 34 comma 1 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] nr 44, in relazione all’art 360 comma 1 nr, 3 cpc per avere la Corte di Appello disatteso la normativa tecnica concernente l’adozione, nel processo civile, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione non avendo tenuto conto del mancato rinvenimento nel fascicolo telematico degli atti a supporto del corretto svolgimento dell’iter notificatorio e dell’assenza di trasmissione dei flussi telematici dall’indirizzo del tribunale a quello della società nel periodo compreso fra il 16/12/2018 al 31/12/2018. 1.2 Con il terzo motivo si oppone violazione e falsa applicazione dell’art 213 cpc e dell’art 210 cpc , in relazione all’art 360 comma 1 nr. 3 cpc, per non avere la Corte accolto la richiesta istruttoria che avrebbe consentito alla Corte di Appello di accertare in modo incontrovertibile che dall’indirizzo di posta elettronica certificata .giustiziacert.it non era pervenuto alcun flusso telematico all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL].

2. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono infondati. 2.1 Va fatta applicazione della consolidata massima secondo cui: « la L. Fall., art. 15,comma 3, (nel riprodotto testo novellato dalla L. n. 221 del 2012), stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).

Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'[OSCURATO:PERSONA] che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro delle imprese oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.

La norma ha, dunque, introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi dell'art. 138 c.p.c.e segg. o art. 145 c.p.c., (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società» (Cass. n. 4030/2022, 6378/2018 , 5080/2018 ; 602/2017; Cass. n. 17946/ 2016). 2.2 E’ stato, inoltre, precisato che la «L.

Fall., art. 15, comma 3, nel disporre che “quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma delD.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese”, non prevede particolari modalità attestative circa l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC, nè richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio, ben potendo l'esito della notifica essere attestato dal cancelliere al quale sia stato affidato il compito di procedere alla notifica in via telematica.» (cfr. Cass. nr. 8014/2017, 2753972019, 21965/2020, 16775/2021 13507/2021) 2.3 Tanto basta perchè prenda avvio la successiva sequenza notificatoria con i passaggi subordinati posti dalla l. fall., art. 15, comma 3, su iniziativa del creditore 2.4 Nella specie, dunque, per effetto della mera attestazione del cancelliere del Tribunale circa la notificazione del ricorso di fallimento, in danno della debitrice, tentata e non riuscita a mezzo PEC (circostanza di fatto del tutto pacifica), legittimamente sono state osservate, per la successiva notificazione di quel ricorso, le ulteriori modalità previste dal già citatoart. 15 comma 3 l.fall. 3 Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt 92 e 96 cpc e dell’art 13 , comma 1 quater dPR 115/2002, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, per avere la Corte di Appello, condannato il reclamante alle spese di giudizio e per aver ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria e della condanna al doppio del contributo unificato. 3 1Il motivo è inammissibile. 3.2 La condanna al pagamento delle spese e del doppio contributo unificato discende dal rigetto dell’appello e dalla conseguente soccombenza dell’appellante. 3.3 Quanto alla statuizione di condanna ex art 96 cpc , secondo l'orientamento risalente di questa Corte, « l'accertamento degli estremi della mala fede e della colpa grave, al fine della responsabilità processuale aggravata, rientra nei compiti del giudice di merito e -ove adeguatamente e correttamente motivato - non è censurabile in cassazione (così Cass. 4841/1999 ,13071 e 73 dell’anno 2003 e7222/2022). 3.4 Nel caso di specie la Corte ha dato conto delle ragioni del temerario agire da partedi [OSCURATO:PERSONA] e la doglianza del ricorrente si segnala per la sua assoluta genericità 4 In conclusione il ricorso va rigettato. 5 Nulla è da statuire sulle spese non avendo le controparti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.3246/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II nr 8 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa -intimati - avverso la sentenza n. 775 della CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, depositata in data 4/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2. La Corte d’Appello di Caltanissetta ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Gela in data 4/6/2019 osservando, per quel che qui interessa :a) che il ricorso ed il decreto di convocazione era stato regolarmente notificato alla debitrice con le forme di cui all’art. 15 comma 3 l.fall. essendo onere dell’imprenditore assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica e non richiedendosi particolari modalità attestative dell’impossibilità di eseguire la notifica a mezzo pec né la specifica allegazione del messaggio attestante l’esito negativo; b) che sussistevano i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc essendo i motivi del gravame palesemente insostenibili in punto di diritto. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 15 l.fall. e dell’art. 16 comma 5 decreto ministeriale 21/2/2011 nr. 44, in relazione all’art 360 comma 1 nr 3 cpc; si sostiene che non è stato possibile rinvenire la documentazione attestante che la cancelleria abbia provveduto a notificare il ricorso ed il pedissequo decreto di convocazione a mezzo pec alla fallenda; la Corte avrebbe, quindi, dato rilievo alla sola comunicazione effettuata dalla cancelleria al creditore istante senza aver svolto alcun accertamento sui riscontri telematici che avrebbero dovuto essere acquisiti agli atti, avuto riguardo anche alla circostanza rilevante della certificazione del gestore [OSCURATO:SOCIETA] che attestava il mancato ricevimento di e-mail dalla casella di posta elettronica dall’indirizzo mittente indicato nel modulo. 1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 34 comma 1 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] nr 44, in relazione all’art 360 comma 1 nr, 3 cpc per avere la Corte di Appello disatteso la normativa tecnica concernente l’adozione, nel processo civile, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione non avendo tenuto conto del mancato rinvenimento nel fascicolo telematico degli atti a supporto del corretto svolgimento dell’iter notificatorio e dell’assenza di trasmissione dei flussi telematici dall’indirizzo del tribunale a quello della società nel periodo compreso fra il 16/12/2018 al 31/12/2018. 1.2 Con il terzo motivo si oppone violazione e falsa applicazione dell’art 213 cpc e dell’art 210 cpc , in relazione all’art 360 comma 1 nr. 3 cpc, per non avere la Corte accolto la richiesta istruttoria che avrebbe consentito alla Corte di Appello di accertare in modo incontrovertibile che dall’indirizzo di posta elettronica certificata .giustiziacert.it non era pervenuto alcun flusso telematico all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]. 2. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono infondati. 2.1 Va fatta applicazione della consolidata massima secondo cui: « la L. Fall., art. 15,comma 3, (nel riprodotto testo novellato dalla L. n. 221 del 2012), stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'[OSCURATO:PERSONA] che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro delle imprese oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. La norma ha, dunque, introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi dell'art. 138 c.p.c.e segg. o art. 145 c.p.c., (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società» (Cass. n. 4030/2022, 6378/2018 , 5080/2018 ; 602/2017; Cass. n. 17946/ 2016). 2.2 E’ stato, inoltre, precisato che la «L. Fall., art. 15, comma 3, nel disporre che “quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma delD.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese”, non prevede particolari modalità attestative circa l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC, nè richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio, ben potendo l'esito della notifica essere attestato dal cancelliere al quale sia stato affidato il compito di procedere alla notifica in via telematica.» (cfr. Cass. nr. 8014/2017, 2753972019, 21965/2020, 16775/2021 13507/2021) 2.3 Tanto basta perchè prenda avvio la successiva sequenza notificatoria con i passaggi subordinati posti dalla l. fall., art. 15, comma 3, su iniziativa del creditore 2.4 Nella specie, dunque, per effetto della mera attestazione del cancelliere del Tribunale circa la notificazione del ricorso di fallimento, in danno della debitrice, tentata e non riuscita a mezzo PEC (circostanza di fatto del tutto pacifica), legittimamente sono state osservate, per la successiva notificazione di quel ricorso, le ulteriori modalità previste dal già citatoart. 15 comma 3 l.fall. 3 Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt 92 e 96 cpc e dell’art 13 , comma 1 quater dPR 115/2002, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, per avere la Corte di Appello, condannato il reclamante alle spese di giudizio e per aver ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria e della condanna al doppio del contributo unificato. 3 1Il motivo è inammissibile. 3.2 La condanna al pagamento delle spese e del doppio contributo unificato discende dal rigetto dell’appello e dalla conseguente soccombenza dell’appellante. 3.3 Quanto alla statuizione di condanna ex art 96 cpc , secondo l'orientamento risalente di questa Corte, « l'accertamento degli estremi della mala fede e della colpa grave, al fine della responsabilità processuale aggravata, rientra nei compiti del giudice di merito e -ove adeguatamente e correttamente motivato - non è censurabile in cassazione (così Cass. 4841/1999 ,13071 e 73 dell’anno 2003 e7222/2022). 3.4 Nel caso di specie la Corte ha dato conto delle ragioni del temerario agire da partedi [OSCURATO:PERSONA] e la doglianza del ricorrente si segnala per la sua assoluta genericità 4 In conclusione il ricorso va rigettato. 5 Nulla è da statuire sulle spese non avendo le controparti svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il rico
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