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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 967/1988

ECLI:IT:COST:1988:967
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ricorso notificato l'11 marzo 1987 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 326-bis, riapprovata il 25 febbraio 1987, dal titolo "Norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale in quiescenza".

La legge in questione prevede l'adeguamento del trattamento economico del personale collocato a riposo con quello previsto per il personale in servizio (L.R. 19 ottobre 1984 n. 49), determinando gli aumenti da applicare e indicando le relative modalità, le quali sono diverse a seconda della data del collocamento a riposo.

Secondo il ricorrente, la materia disciplinata dalla legge impugnata non rientrerebbe, innanzitutto, fra quelle di competenza regionale.

In secondo luogo sarebbero comunque violati i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buona amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., poiché la legge impugnata configurerebbe una situazione di privilegio per il personale in quiescenza della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti cessati dal servizio. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non si è costituita.

La legge impugnata è stata revocata dalla legge della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 416, approvata dal Consiglio regionale il 29 luglio 1987, vistata dal Governo con telegramma del 28 agosto successivo ma non pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione, dal titolo "Revoca della legge regionale relativa a norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale in quiescenza".

Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 434 del 1987) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente giudizio.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato l'11 marzo 1987 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 326-bis, riapprovata il 25 febbraio 1987, dal titolo "Norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale in quiescenza". La legge in questione prevede l'adeguamento del trattamento economico del personale collocato a riposo con quello previsto per il personale in servizio (L.R. 19 ottobre 1984 n. 49), determinando gli aumenti da applicare e indicando le relative modalità, le quali sono diverse a seconda della data del collocamento a riposo. Secondo il ricorrente, la materia disciplinata dalla legge impugnata non rientrerebbe, innanzitutto, fra quelle di competenza regionale. In secondo luogo sarebbero comunque violati i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buona amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., poiché la legge impugnata configurerebbe una situazione di privilegio per il personale in quiescenza della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti cessati dal servizio. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non si è costituita. La legge impugnata è stata revocata dalla legge della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 416, approvata dal Consiglio regionale il 29 luglio 1987, vistata dal Governo con telegramma del 28 agosto successivo ma non pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione, dal titolo "Revoca della legge regionale relativa a norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale in quiescenza". Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 434 del 1987) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente giudizio. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 967/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris