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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 marzo 2023

Cassazione n. 15129/2023

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17947/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del c uratore; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Leone n. 78, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentat a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.24, presso lo Studio legale [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ), Roberto A. Jacchia ( ), [OSCURATO:PERSONA] ( ), [OSCURATO:PERSONA] A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 17947/2021 Pres.

DE [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministropro tempore; rappresentat o e difes o ope legis dall ’ Avvocatura Generale dello Stato; domiciliatoin Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -resistente- e di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (AdER); -intimata- per la cassazione della sentenza n. 2242/2020 della CORTE d’APPELLO di BARI, depositata il 23 dicembre 2020; udìta la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 4 aprile 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. appellò, dinanzi allaCorte d’appello di Bari, la sentenzacon cui il Tribunale della stessa città, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cui poi è succeduta Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]), [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) e il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato l ’ opposizione da essa proposta ad una cartella di pagamento dell’importo di Euro 534.825,66, notificatagli per la restituzione di somme che le erano state erogatea titolo di finanziamento pubblico per attività produttive , nonchéla domanda subordinata di accertamento della responsabilità della banca (quale concessionaria del Ministero) e della stessapubblica amministrazione per i danni conseguiti all ’ erronea istruzione della pratica.

A.C.04.03.2023 N. R.G. 17947/2021 Pres.

DE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] processo di appello si interruppe, ai sensi dell’art. 43, terzo comma, legge fall.,per effetto del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato dal Tribunale di Tranicon sentenza del 21 novembre 2018.

A seguito di tale evento interruttivo, la Curatela del fallimento, in data 8 febbraio 2019, chiese al giudice delegato l’autorizzazione a proseguire il processo e, dopo essere stata autorizzata con decreto del 21 febbraio 2019, si costituì nel giudizio interrotto con comparsadel 7 ottobre 2019.

La Corte d’appello, in accoglimentodell’eccezione sollevata da tutte le controparti, ha dichiarato l’estinzione del giudizio perviolazione del termine perentorio di cui all ’ art.305 cod. proc. civ., sul rilievo che la riassunzione sarebbe avvenuta dopo la scadenza del termine perentoriodi tre mesi dal momento in cui la Curatela aveva avuto la conoscenzalegale dell’evento interruttivo.

Ha propostoricorso per cassazione la Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di sei motivi.

Ha rispostocon controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale società incorporante [OSCURATO:SOCIETA]..

Il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con atto finalizzato a consentire l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, a norma dell’art.370 c od. proc. civ..

Non ha svolto difese Agenzia delleEntrate - [OSCURATO:SOCIETA] .

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

La parte ricorrente e l’istituto di credito controricorrente ha nno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 17947/2021 Pres.

DE [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 1.1.Con il primo motivo (violazione degli artt. 43 legge fall ., 305 e 307 cod. proc. civ.) viene censurata la dichiarazione di estinzione del giudizioemessa dalla Corte d’appello. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. osserva che la questione relativa all’individuazione del dies a quodel termine per la riassunzione del processo nel caso di interruzione automatica ex art.43, terzo comma, legge fall., è stata oggetto di contrasto recentemente composto dalle Sezioni Unite di questa Corte,le quali hanno statuito che il termine per la r iassunzione o prosecuzione del processo automaticamente interrotto per il fallimento di una delle parti, al fine di evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte.

Soggiunge la ricorrente che, nel giudizio di appello dinanzi alla Corte territoriale di Bari, in cui essa si era comunque costituita prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni dell ’ 8 ottobre 2019 in funzione delle es igenze di rapidità ed economia processuale , non era stata resa, prima di detta udienza, alcuna dichiarazione giudiziale dell’evento interruttivo idonea ad attribuire alle parti la legale conoscenzadello stesso.

Conclude che, pertanto, l ’ estinzione del pro cesso era stata illegittimamentedichiarata, non essendosi verificat a alla data della sua costituzione in giudizio (7 ottobre 2019) la scadenza del termine perentoriodi cui all’art. 305 cod. proc. civ. . 1.2.Con il secondo motivo (violazione degli artt. 2946 e 2948 nn. 3 e 4 cod. civ.)viene eccepita la prescrizione della pretesa del Ministero dello Sviluppo economico. 1.3.Con il terzo motivo (violazione dell ’ art. 6 del d.m. n. 321 del 1999) viene dedotta l’irregolarità formale della cartell a opposta per A.C.04.03.2023 N. R.G. 17947/2021 Pres.

DE [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani mancanza delle indicazioni necessarie previste dal detto provvedimentoministeriale. 1.4.Con il quarto motivo (violazione dell’art. 2909 cod. civ.) viene prospettatoil passaggio in giudicato delle sentenze del Tribunale e della Corte d’appello di Roma, che avrebbero accertato la debenza del contributo erogato dalla pubblica amministrazione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]..

1.5. Con il quinto motivo (violazione della buona fede e del principiodell’affidamento ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.) la ricorrente torna ad invocare l ’ accertamento della resp onsabilità contrattualedel Ministero e della banca concessionaria . 1.6.Con il sesto motivo ( violazione dell ’ art. 96, primo, secondo e terzo comma, cod. proc. civ.) viene domandata la con danna delle controparti al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, avutoriguardo al contegno processuale del Ministeroe della banca concessionaria, ritenutomassimamente persecutorioe lesivo dei diritti della ricorrente. 2.1.Nel resistere al primo motivo di ricorso (dopo avere eccepito l’inammissibilità degli altri ) l ’ istituto di credito controricorrente ha dedotto che il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la richiamata sentenza n. 12154 del 2021 – coerentemente con l ’ esigenza di comporre le discordanze giurisprudenziali evidenziate nell’ordinanza di rimessione –troverebbe operatività esclusivamente nei confronti delle parti processuali non colpite dall ’ evento interruttivo , le quali sono le sole ad avere la necessità di prendere conoscenza dell ’ evento medesimo, altrimenti legittimamente loro ignoto, ovverosiadi sapere che una delle altre parti è stata dichiarata fallita; questa necessità non riguarderebbe, invece e per definizione, il curatore del fallimento, il quale ha la diversa esigenza di sapere quali siano i giudizi di cui era parte il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli; di A.C.04.03.2023 N. R.G. 17947/2021 Pres.

DE [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani conseguenza, per il curatore del fallimento non p otrebbe che continuare a trovare applicazione il tradizionale principio, secondo cui, in caso di interruzione automatica del processo determinata dall’apertura del fallimento, giusta l’art. 43, terzo comma, legge fall., ai fini del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza, da parte sua, dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare: conoscenza che, nella fattispecie, si sarebbe certamente determinata, in capo alla Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., nel momento in cui il curatore aveva domandato l’autorizzazione a costituirsi nel giudizio di appello (8 febbraio 2019), o, al più tardi, nel momento in cui l’autorizzazione gli era stata concessa dal giudice delegato (21 febbraio 2019), con la conseguenza che , alla data della costituzione in giudizio (7 ottobre 2019), il termine perentorio di cui all’art.305 cod. proc. civ. avrebbe dovuto ritenersi irrimediabilmente decorso.

2.2. La banca controricorrente ha ulteriormente dedotto ch e il principio enunciato dalle Sezioni Unite ed invocato dalla curatela ricorrente sarebbe inapplicabile , alla fattispecie in esame, oltre che ratione materiae(in quanto riferibile al la sola parte processuale non fallitae non pure alla curatela ) , anche ratione temporis , in quanto esso trarrebbe fondamento positivo da una disposizione –l’art. 143, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ( a mente del quale “L’apertura della liquidazione giudiziale determina l ’ interruzione del processo.Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiaratadal giudice”) – contenuta una fonte normativa (il c.d.Codice della crisi d’impresa e della insolvenza) non ancora entrata in vigore al tempo della sua enunciazione.

A.C.04.03.2023 N. R.G. 17947/2021 Pres.

DE [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 2.3.D ’ a l tra parte – ha concluso la banca controricorrente – ove dovesse secondarsi un’interpretazione ampia del principio di diritto affermato alle Sezioni U n i te ( come riferi bile, oltre che all a parte processualenon fallita, anche alla curatela), si porrebbe una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 cod. proc. civ., 43, terzo comma, legge fall. e 143, comma 3 , del citato d.lgs. n. 14 del 2019, (nonché della norma transitoria contenuta nell’art. 390, comma 2, dello stesso decreto legislativo), sia in riferimentoagli artt. 70 e 101, secondo comma, Cost. (per essere stata in concreto determinata un’anticipazione nel tempo dell ’ entrata in vigore di una norma di legge in contrasto con il principio per cui la funzionelegislativa è esercitata dalle Camere, nonché, più in generale, in contrasto con il principio della separazione dei poteri e della sottoposizionedel giudice alla legge) , sia in riferimento all ’ art. 3 Cost. (perlesione dei principi di legittimo affidamen to , di certezza del diritto, di ragionevolezza e di irretroattività della legge), sia , infine, in riferimento all’art. 111, secondo comma, e 117 Cost. (quest’ultimo per interposizione del pa rametro convenzionale di cui all ’ art.6 CEDU), a causa della violaz ione dei principi d el giusto processo e d ella parità delle armi tra le parti processuali.

Sulla base di tali considerazioni , la controricorrente ha dunque invocato, in alternativaal la declaratoria di ina m missibilità o al rigetto del ricorso, una nuova rimessione alle Sezioni U nite (anche in chiave di interpretazione della sentenza n. 12154 del 2021) oppure la sollevazionedelle dette questioni di costituzionalità dinanzi al giudice delle leggi.

3.1. Il ril ievo delle questioni proposte con i motivi posti a fondamento del ricorso e di quellesollevate con il controricorso (cui si aggiunge l’ulteriore questione, non considerata dal giudice di appello né evocata dalle parti , ma rilevabile d ’ ufficio , della event uale A.C.04.03.2023 N. R.G. 17947/2021 Pres.

DE [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani improcedibilitàdelle domande , ex artt. 5 2 e 93 legge fall., n ella parte in cui pongono a proprio fondamentoposizioni creditorie verso l a parte fallita) ne rende opportuna la trattazione in pubblica udienza, la cui celebrazione deve essere preceduta dalla tempestiva rinnovazione della notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, in seguito all ’ irrituale intimazione, non ha svolto difese in sede dilegittimità). 3.2.Detta notifica, infatti, risulta eseguita al difensore nominato nel giudizio di appello e non, invece, all’Agenzia stessa nella sua sede legale o al suo indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], come disposto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 23/02/2021, n. 4845).

L’individuazione nell’Agenzia stessa – e non già nell ’ Avvocatura Generale dello Stato – del soggetto legittimato a ricevere la notificazione trova fondamento nel rilievo (già svolto dalle stesse Sezioni Unite nella precedente sentenza 19/11/2019, n. 30008 e ripreso nella successiva decisione 8/06/2021, n. 15911), secondo cui la rappresentanza in giudizio di AdER da parte dell’Avvocatura dello Stato - anche nei casi in cui quest ’ ultima ne debba ass umere il patrocinio sulla base della convenzione con essa stipulata, tra i quali si pongono i giudizi dinanzi alle sezioni civili della Corte di cassazione - non è declinabile in termini di esclusività, ciò che vale anche per la rappresentanza dal lato passivo, stante il carattere peculiare di detto patrocinio rispetto alle ordinarie ipotesi di patrocinio c.d. autorizzato ex art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611/1933.

Tale rilievo induce, infatti, ad escludere che possa trovare applicazione, nella fattispecie, l’art. 11 del medesimo regio decreto, che è riferito ai casi di patrocinio obbligatorio delle Amministrazioni dello Stato da parte dell’Avvocatura erariale (Cass. 08/06/2021, n. 15911, cit.).

A.C.04.03.2023 N. R.G. 17947/2021 Pres.

DE [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 3.3.È pertanto necessario, ex art. 291 c od. proc. civ., ordinare a lla parte ricorrente di provvedere a nuova notifica del ricorso per cassazione presso la sede legale di AdER - Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, presso la sede legale, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P. Q. M. La Corte rinvia a nuovo ruoloper la fissazione della trattazione del ricorso in pubblica udienza, ordinando alla partericorrente di rinnovare la notifica del ricorso ad Ader

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17947/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del c uratore; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Leone n. 78, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentat a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.24, presso lo Studio legale [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ), Roberto A. Jacchia ( ), [OSCURATO:PERSONA] ( ), [OSCURATO:PERSONA] A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 17947/2021 Pres. DE [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministropro tempore; rappresentat o e difes o ope legis dall ’ Avvocatura Generale dello Stato; domiciliatoin Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -resistente- e di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (AdER); -intimata- per la cassazione della sentenza n. 2242/2020 della CORTE d’APPELLO di BARI, depositata il 23 dicembre 2020; udìta la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 4 aprile 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. appellò, dinanzi allaCorte d’appello di Bari, la sentenzacon cui il Tribunale della stessa città, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cui poi è succeduta Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]), [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) e il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato l ’ opposizione da essa proposta ad una cartella di pagamento dell’importo di Euro 534.825,66, notificatagli per la restituzione di somme che le erano state erogatea titolo di finanziamento pubblico per attività produttive , nonchéla domanda subordinata di accertamento della responsabilità della banca (quale concessionaria del Ministero) e della stessapubblica amministrazione per i danni conseguiti all ’ erronea istruzione della pratica. A.C.04.03.2023 N. R.G. 17947/2021 Pres. DE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] processo di appello si interruppe, ai sensi dell’art. 43, terzo comma, legge fall.,per effetto del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato dal Tribunale di Tranicon sentenza del 21 novembre 2018. A seguito di tale evento interruttivo, la Curatela del fallimento, in data 8 febbraio 2019, chiese al giudice delegato l’autorizzazione a proseguire il processo e, dopo essere stata autorizzata con decreto del 21 febbraio 2019, si costituì nel giudizio interrotto con comparsadel 7 ottobre 2019. La Corte d’appello, in accoglimentodell’eccezione sollevata da tutte le controparti, ha dichiarato l’estinzione del giudizio perviolazione del termine perentorio di cui all ’ art.305 cod. proc. civ., sul rilievo che la riassunzione sarebbe avvenuta dopo la scadenza del termine perentoriodi tre mesi dal momento in cui la Curatela aveva avuto la conoscenzalegale dell’evento interruttivo. Ha propostoricorso per cassazione la Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di sei motivi. Ha rispostocon controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale società incorporante [OSCURATO:SOCIETA].. Il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con atto finalizzato a consentire l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, a norma dell’art.370 c od. proc. civ.. Non ha svolto difese Agenzia delleEntrate - [OSCURATO:SOCIETA] . La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. La parte ricorrente e l’istituto di credito controricorrente ha nno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 17947/2021 Pres. DE [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 1.1.Con il primo motivo (violazione degli artt. 43 legge fall ., 305 e 307 cod. proc. civ.) viene censurata la dichiarazione di estinzione del giudizioemessa dalla Corte d’appello. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. osserva che la questione relativa all’individuazione del dies a quodel termine per la riassunzione del processo nel caso di interruzione automatica ex art.43, terzo comma, legge fall., è stata oggetto di contrasto recentemente composto dalle Sezioni Unite di questa Corte,le quali hanno statuito che il termine per la r iassunzione o prosecuzione del processo automaticamente interrotto per il fallimento di una delle parti, al fine di evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Soggiunge la ricorrente che, nel giudizio di appello dinanzi alla Corte territoriale di Bari, in cui essa si era comunque costituita prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni dell ’ 8 ottobre 2019 in funzione delle es igenze di rapidità ed economia processuale , non era stata resa, prima di detta udienza, alcuna dichiarazione giudiziale dell’evento interruttivo idonea ad attribuire alle parti la legale conoscenzadello stesso. Conclude che, pertanto, l ’ estinzione del pro cesso era stata illegittimamentedichiarata, non essendosi verificat a alla data della sua costituzione in giudizio (7 ottobre 2019) la scadenza del termine perentoriodi cui all’art. 305 cod. proc. civ. . 1.2.Con il secondo motivo (violazione degli artt. 2946 e 2948 nn. 3 e 4 cod. civ.)viene eccepita la prescrizione della pretesa del Ministero dello Sviluppo economico. 1.3.Con il terzo motivo (violazione dell ’ art. 6 del d.m. n. 321 del 1999) viene dedotta l’irregolarità formale della cartell a opposta per A.C.04.03.2023 N. R.G. 17947/2021 Pres. DE [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani mancanza delle indicazioni necessarie previste dal detto provvedimentoministeriale. 1.4.Con il quarto motivo (violazione dell’art. 2909 cod. civ.) viene prospettatoil passaggio in giudicato delle sentenze del Tribunale e della Corte d’appello di Roma, che avrebbero accertato la debenza del contributo erogato dalla pubblica amministrazione in favore di [OSCURATO:SOCIETA].. 1.5. Con il quinto motivo (violazione della buona fede e del principiodell’affidamento ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.) la ricorrente torna ad invocare l ’ accertamento della resp onsabilità contrattualedel Ministero e della banca concessionaria . 1.6.Con il sesto motivo ( violazione dell ’ art. 96, primo, secondo e terzo comma, cod. proc. civ.) viene domandata la con danna delle controparti al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, avutoriguardo al contegno processuale del Ministeroe della banca concessionaria, ritenutomassimamente persecutorioe lesivo dei diritti della ricorrente. 2.1.Nel resistere al primo motivo di ricorso (dopo avere eccepito l’inammissibilità degli altri ) l ’ istituto di credito controricorrente ha dedotto che il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la richiamata sentenza n. 12154 del 2021 – coerentemente con l ’ esigenza di comporre le discordanze giurisprudenziali evidenziate nell’ordinanza di rimessione –troverebbe operatività esclusivamente nei confronti delle parti processuali non colpite dall ’ evento interruttivo , le quali sono le sole ad avere la necessità di prendere conoscenza dell ’ evento medesimo, altrimenti legittimamente loro ignoto, ovverosiadi sapere che una delle altre parti è stata dichiarata fallita; questa necessità non riguarderebbe, invece e per definizione, il curatore del fallimento, il quale ha la diversa esigenza di sapere quali siano i giudizi di cui era parte il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli; di A.C.04.03.2023 N. R.G. 17947/2021 Pres. DE [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani conseguenza, per il curatore del fallimento non p otrebbe che continuare a trovare applicazione il tradizionale principio, secondo cui, in caso di interruzione automatica del processo determinata dall’apertura del fallimento, giusta l’art. 43, terzo comma, legge fall., ai fini del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza, da parte sua, dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare: conoscenza che, nella fattispecie, si sarebbe certamente determinata, in capo alla Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., nel momento in cui il curatore aveva domandato l’autorizzazione a costituirsi nel giudizio di appello (8 febbraio 2019), o, al più tardi, nel momento in cui l’autorizzazione gli era stata concessa dal giudice delegato (21 febbraio 2019), con la conseguenza che , alla data della costituzione in giudizio (7 ottobre 2019), il termine perentorio di cui all’art.305 cod. proc. civ. avrebbe dovuto ritenersi irrimediabilmente decorso. 2.2. La banca controricorrente ha ulteriormente dedotto ch e il principio enunciato dalle Sezioni Unite ed invocato dalla curatela ricorrente sarebbe inapplicabile , alla fattispecie in esame, oltre che ratione materiae(in quanto riferibile al la sola parte processuale non fallitae non pure alla curatela ) , anche ratione temporis , in quanto esso trarrebbe fondamento positivo da una disposizione –l’art. 143, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ( a mente del quale “L’apertura della liquidazione giudiziale determina l ’ interruzione del processo.Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiaratadal giudice”) – contenuta una fonte normativa (il c.d.Codice della crisi d’impresa e della insolvenza) non ancora entrata in vigore al tempo della sua enunciazione. A.C.04.03.2023 N. R.G. 17947/2021 Pres. DE [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2.3.D ’ a l tra parte – ha concluso la banca controricorrente – ove dovesse secondarsi un’interpretazione ampia del principio di diritto affermato alle Sezioni U n i te ( come riferi bile, oltre che all a parte processualenon fallita, anche alla curatela), si porrebbe una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 cod. proc. civ., 43, terzo comma, legge fall. e 143, comma 3 , del citato d.lgs. n. 14 del 2019, (nonché della norma transitoria contenuta nell’art. 390, comma 2, dello stesso decreto legislativo), sia in riferimentoagli artt. 70 e 101, secondo comma, Cost. (per essere stata in concreto determinata un’anticipazione nel tempo dell ’ entrata in vigore di una norma di legge in contrasto con il principio per cui la funzionelegislativa è esercitata dalle Camere, nonché, più in generale, in contrasto con il principio della separazione dei poteri e della sottoposizionedel giudice alla legge) , sia in riferimento all ’ art. 3 Cost. (perlesione dei principi di legittimo affidamen to , di certezza del diritto, di ragionevolezza e di irretroattività della legge), sia , infine, in riferimento all’art. 111, secondo comma, e 117 Cost. (quest’ultimo per interposizione del pa rametro convenzionale di cui all ’ art.6 CEDU), a causa della violaz ione dei principi d el giusto processo e d ella parità delle armi tra le parti processuali. Sulla base di tali considerazioni , la controricorrente ha dunque invocato, in alternativaal la declaratoria di ina m missibilità o al rigetto del ricorso, una nuova rimessione alle Sezioni U nite (anche in chiave di interpretazione della sentenza n. 12154 del 2021) oppure la sollevazionedelle dette questioni di costituzionalità dinanzi al giudice delle leggi. 3.1. Il ril ievo delle questioni proposte con i motivi posti a fondamento del ricorso e di quellesollevate con il controricorso (cui si aggiunge l’ulteriore questione, non considerata dal giudice di appello né evocata dalle parti , ma rilevabile d ’ ufficio , della event uale A.C.04.03.2023 N. R.G. 17947/2021 Pres. DE [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani improcedibilitàdelle domande , ex artt. 5 2 e 93 legge fall., n ella parte in cui pongono a proprio fondamentoposizioni creditorie verso l a parte fallita) ne rende opportuna la trattazione in pubblica udienza, la cui celebrazione deve essere preceduta dalla tempestiva rinnovazione della notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, in seguito all ’ irrituale intimazione, non ha svolto difese in sede dilegittimità). 3.2.Detta notifica, infatti, risulta eseguita al difensore nominato nel giudizio di appello e non, invece, all’Agenzia stessa nella sua sede legale o al suo indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], come disposto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 23/02/2021, n. 4845). L’individuazione nell’Agenzia stessa – e non già nell ’ Avvocatura Generale dello Stato – del soggetto legittimato a ricevere la notificazione trova fondamento nel rilievo (già svolto dalle stesse Sezioni Unite nella precedente sentenza 19/11/2019, n. 30008 e ripreso nella successiva decisione 8/06/2021, n. 15911), secondo cui la rappresentanza in giudizio di AdER da parte dell’Avvocatura dello Stato - anche nei casi in cui quest ’ ultima ne debba ass umere il patrocinio sulla base della convenzione con essa stipulata, tra i quali si pongono i giudizi dinanzi alle sezioni civili della Corte di cassazione - non è declinabile in termini di esclusività, ciò che vale anche per la rappresentanza dal lato passivo, stante il carattere peculiare di detto patrocinio rispetto alle ordinarie ipotesi di patrocinio c.d. autorizzato ex art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611/1933. Tale rilievo induce, infatti, ad escludere che possa trovare applicazione, nella fattispecie, l’art. 11 del medesimo regio decreto, che è riferito ai casi di patrocinio obbligatorio delle Amministrazioni dello Stato da parte dell’Avvocatura erariale (Cass. 08/06/2021, n. 15911, cit.). A.C.04.03.2023 N. R.G. 17947/2021 Pres. DE [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 3.3.È pertanto necessario, ex art. 291 c od. proc. civ., ordinare a lla parte ricorrente di provvedere a nuova notifica del ricorso per cassazione presso la sede legale di AdER - Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, presso la sede legale, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P. Q. M. La Corte rinvia a nuovo ruoloper la fissazione della trattazione del ricorso in pubblica udienza, ordinando alla partericorrente di rinnovare la notifica del ricorso ad Ader
Sentenza Cassazione n. 15129/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris