CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 32084/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. R.G. 19383-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ Avv oca t o ANGELO F. CALLEAgiusta procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 4588 /201 8 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CALABRIA , depositat a il 27 . 12 .201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso , affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 2292/2014 , emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa,con cui era stato accolto i l ricorso propostoavverso cartelle di pagamento poste a fondamento di atto di pignoramento presso terzi; Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1.in via preliminare la Corte rileva la nullità della notifica del ricorso ad Agenzia delle entrate riscossione, che risulta eseguita al difensore nominato nel giudizio di appello e non, invece, all’Agenzia stessa nella sua sede legale o al suo indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], come disposto dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4845/2021; conf. Cass. n. 15129/2023); 1.2. l’individuazione nell’Agenzia stessa –e non già nell’Avvocatura Generale dello Stato –del soggetto legittimato a ricevere la notificazione trova fondamento nel rilievo (già svolto dalle stesse Sezioni Unite nella precedente sentenza n. 30008/2019e ripreso nella successiva decisione n. 15911/2021) secondo cui la rappresentanza in giudizio di AdER da parte dell’Avvocatura dello Stato -anche nei casi in cui quest’ultima ne debba assumere il patrocinio sulla base della convenzione con essa stipulata, tra i quali si pongono i giudizi dinanzi alle sezioni civili della Corte di cassazione-non è declinabile in termini di esclusività, ciò che vale anche per la rappresentanza dal lato passivo, stante il carattere peculiare di detto patrocinio rispetto alle ordinarie ipotesi di patrocinio c.d. autorizzato ex art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611/1933; 1.3. tale rilievo induce, infatti, ad escludere che possa trovare applicazione, nella fattispecie, l’art. 11 del medesimo regio decreto, che è riferito ai casi di patrocinio obbligatorio delle Amministrazioni dello Stato da parte dell’Avvocatura erariale (Cass. n. 15911/2021, cit.); 1.4. è necessario, dunque, ex art. 291 c.p.c. ordinare alla parte ricorrente di provvedere a nuova notifica del ricorso per cassazione presso la sede legale di AdER -Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando a parte ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso ad Agenzia delle entrate r iscossione, presso la sede legale, nel termine di 90 ( novanta ) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di